Riportiamo integralmente i fatti e i documenti che furono oggetto della devastante decisione della Bicamerale in materia di Giudici e Commissioni Tributarie e le iniziative poste in essere dagli uomini della C.U.G.I.T. che, con il loro sforzo, ottennero il ripensamento in materia da parte delle Istituzioni, garantendo così lo sviluppo e la crescita della odierna Giustizia Tributaria ormai da tutti giurisdizionalmente riconosciuta.

Parlamento Italiano

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE RIFORME COSTITUZIONALI

Camera dei Deputati – Senato della Repubblica – XIII Legislatura

Commissione parlamentare per le riforme costituzionali 28 ottobre 1997

Tiziana Parenti. Faccio notare al relatore – la questione è importante anche se può sembrare solo tecnica – che se nel primo comma dell’articolo 120 afferma che “la funzione giurisdizionale è unitaria” non può poi all’articolo 131 prevedere che “contro le decisioni della Corte di giustizia amministrativa il ricorso in cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione”. In questo caso il sistema non sarebbe più unitario; lo è se il ricorso è possibile anche per violazione di legge e non solo per motivi inerenti alla giurisdizione. Quindi si deve decidere: o si cancella la prima norma oppure il quinto comma dell’articolo 131. Diversamente la prima norma rappresenta un’affermazione non sostenibile alla luce dell’altro articolo.

Non ho compreso bene se si possono presentare o comunque considerare emendamenti; ne posso fare anche a meno, tanto mi pare che sia ormai l’aula che deciderà su questi punti, ma vorrei sottolineare che avevo presentato un emendamento, che ripresenterò, per la soppressione di qualunque giudice speciale, anche in materia tributaria, tanto più che qui si dice che questo è possibile anche per il giudizio di secondo grado; di questo mi pare non vi sia obiettivamente alcun bisogno, perché ci sono già i giudici speciali, ma in materia solo tributaria e senza rilevanza penale; non vi è bisogno di inserirli se si fa riferimento solo a questo; se invece si tratta anche di rilevanza penale; non possono certamente essere previsti perché questo contrasterebbe con il divieto di istituzione di giudici speciali in materia penale. Non credo che si vogliano costituzionalizzare anche le commissioni tributarie; questo mi parrebbe un eccesso di costituzionalizzazione. Penso quindi che il quarto comma dell’articolo debba essere soppresso, riservando tale funzione alle sezioni specializzate della magistratura ordinaria.

Mi associo inoltre alle considerazioni del collega Greco nel sostenere un emendamento che può apparire di poco conto e che riguarda invece un grande nodo irrisolto relativo all’ultimo comma e riferito alle Corti d’assise. O vogliamo mantenere queste Corti ed allora dobbiamo rendere autonome e indipendenti le giurie popolari, oppure togliamole perché probabilmente esse creano più danni che benedici, come anche i fatti odierni dimostrano.

Nell’impostazione del codice accusatorio, mi sembra che mantenere le Corti d’assise sotto la pressione dei giudici togati, nel momento in cui il Presidente stabilisce l’ordine e l’organizzazione della raccolta delle prove, produca poi quei danni che abbiamo visto nei recenti processi. Vorrei quindi che venisse considerato questo punto, sul quale avevo presentato un emendamento, e si votasse nel senso della impossibilità che la giustizia tributaria, che ha profili penali, possa essere governata da giudici speciali; di primo o di secondo grado non ha importanza.

Presidente. Quindi lei propone la soppressione del quarto comma?

Tiziana Parenti. Avevo presentato l’emendamento C.120.36, ma siccome gli emendamenti non si possono discutere.

Presidente. Abbiamo adottato un criterio generale, che è quello di discutere sulla base dei testi elaborati dal Comitato ristretto, ma in diversi casi abbiamo votato emendamenti che alcuni colleghi consideravano assolutamente essenziali. La votazione quindi non è esclusa; cerchiamo solo di limitarla.

Tiziana Parenti. L’emendamento, che è brevissimo, sostituisce il quarto comma con il seguente: “La legge disciplina l’attribuzione della giurisdizione in materia tributaria a sezioni specializzate presso il giudice ordinario.”

Presidente. L’emendamento sostituisce l’intero comma o soltanto il secondo periodo?

Tiziana Parenti. L’intero comma, signor Presidente.

Presidente. D’accordo.

Interrogazione Presidente Trovato

Prof. Dott. Francesco Trovato

Al Sig.Presidente del Consiglio dei Ministri
ROMA

Al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria
ROMA

Per le valutazioni di competenza a sensi dell’art. 29 del s.l..n. 545/92 trasmetto copia:
a) – della lettera del 18 giugno 1998 prot. n. 2376/98 indirizzata Consiglio di presidenza della Giustizia Tributaria avente per oggetto “i compensi aggiuntivi per le ordinanze collegiali ex art. 47 d.l. n. 546/92”;
b) – l’esposto il 26 giugno 1998 prot.n. 18/P/98 indirizzato al Sig. Procuratore della Repubblica di Brescia avente per oggetto “ordinanza del T.A.R. di Brescia delle 12.6.1998 che denuncia la “paralisi” dell’attività della commissione tributaria provinciale.
– Eventuali responsabilità penali del dr. Benedetto Macca, Vice Presidente di sezione”.

Nella lettera di cui al punto a) è contenuta la protesta per l’iniziativa del Ministero delle Finanze di disporre (facendosi forte di un parere del Consiglio di Stato) “a mezzo circolare” che ai giudici tributari non sia corrisposto, per l’anno 1997, e cioè con effetto retroattivo, il compenso aggiuntivo per le ordinanze ex art. 47 d.l.n. 546/92 con le quali si definisce la fase cautelare dei ricorsi.

Poiché il ministero “ritiene” che detto parere debba avere valenza fin dal primo aprile del 1996, è stato dato ordine alle segreterie di “recuperare”, a mezzo trattenuta sui compensi dovuti per il 1997, anche le somme erogate in detto anno.
Siffatta iniziativa dei Ministero delle Finanze sgomenta nella misura in cui i giudici tributari hanno riscosso detti compensi nel 1996 ed avevano acquisito il diritto a vederseli erogare per il 1997 in quanto con due risoluzioni il consiglio di Presidenza aveva stabilito che dette ordinanze davano diritto al ” compenso aggiuntivo”.

La lettura della lettera di cui al punto a) e degli allegati consente di apprezzare la ritenuta illegittimità degli “ordini gerarchici” dati dal ministero ai suoi “dipendenti” nonché la “iniquità” dei provvedimenti.

Ma il contrasto creatosi tra Consiglio di Presidenza e Ministero pone problemi di principio che necessita chiarire in questo periodo di “rodaggio” dell’ordinamento giudiziario (d.l.n. 545/92) onde, in particolare, sia garantita la “autonomia” dei giudici tributari con la “garanzia” di un Consiglio di Presidenza, il quale possa governare con “pieni poteri” senza subire intromissioni da parte del Ministero delle Finanze.

In temi di compensi, pertanto, è da stabilirsi se il parere del Consiglio di Presidenza previsto dall’art. 24, primo comma, (lett.m), d.l. n. 545/92 sia un parere “facoltativo” o “obbligatorio” ed, in particolare, che sia o meno “vincolante” per il Ministero delle Finanze.

In termini di “autonomia” sia dei giudici che dell’organo di autogoverno il parere di quest’ultimo dovrebbe essere “vincolante” in quanto, in caso contrario, detto parere diventa superfluo nella misura in cui può essere messo nel nulla a mezzo circolare, come è avvenuto per i compensi sopra indicati.

Si noti bene che il parere ex art. 24 su citato non è richiesto per l’entità della somma che lo Stato può o vuole erogare per le commissioni tributarie ma sulla “determinazione” degli stessi, intesa come quantificazione dei compensi “fissi” ed “aggiuntivi” da erogare simboli giudici tributari. Il parere, pertanto, riguarda la “ripartizione” della somma stanziata ed in siffatto modo non si ledono ” interessi di bilancio”: infatti il Consiglio di Presidenza ha dovuto esprimere il parere per la ripartizione di somme “residue” in quanto il Ministero aveva destinato da altri fini somme che in bilancio e hanno destinata alle commissioni (i 170 miliardi stanziati con la legge delega, all’entrata in vigore dei d.l. nn. 545/546/92 erano ridotti a circa 44 miliardi e su questi il Consiglio ha potuto e dovuto esprimere il parere per la ripartizione).

L’attuale “conflitto” o “divergenza” tra Ministero delle Finanze e Consiglio di Presidenza determina situazioni “anomale” in quanto, mentre i giudici tributari sono sgomenti per la decisione ministeriale, mortificati per il trattamento riservato in termini anche “economici” e preoccupati per un futuro nel quale il Ministero delle Finanze si può permettere di fare il “bello” ed il “brutto” tempo, si ritiene che il Consiglio di Presidenza si trovi in una posizione “delicata” alla ricerca di un momento di equilibrio e di chiarezza nei non facili rapporti con il potere esecutivo.

In questa situazione soltanto “gli uomini” del Ministero delle Finanze si sentono sicuri nella loro ” torre eburnea” nella quale detengono il “potere” derivante dall’avere il “possesso” delle somme da erogare e, pertanto, si ritengono “vincenti” in forza degli “ordini” che i “subordinati” devono eseguire, pena sanzioni irrogabili.

Se da questo conflitto il Consiglio di Presidenza esce “perdente” sarà un organo collegiale “capitis deminutus” ed i giudici tributari avranno perduto gran parte della loro indipendenza.

Penso, Sig. Presidente, che nella seconda Repubblica, governata da uomini che per anni, dall’opposizione, hanno difeso i diritti lavoratori, non si possa consentire una lacerazione tra Organi centrali dello Stato determinata dalla volontà di chi pretende che un lavoro, difficile delicato, gravida di grande responsabilità per chi lo svolge (leggasi l’art. 14 del d.l. n. 545/92 ) sia eseguito senza compenso alcuno.

Ed in particolare non deve essere consentito in una democrazia che i lavoratori siano ingannati garantendo loro la dovuta retribuzione, che poi, con metologia che lascia dubitare che sia esperibile in uno Stato di diritto, siano depauperati della stessa “d’autorità”.

Sig. Presidente, Ella sta governano questo Paese in un momento molto difficile con un’eredità disastrosa lasciataLe dalla Prima Repubblica e proprio per avere Ella dimostrato grande capacità di mediazione La prego vivamente di intervenire convocando rappresentanti del Consiglio, quelle Ministero e quelli delle Associazioni onde risolvere la “controversia”.

I giudici tributari, attraverso le loro Associazioni, hanno condotto la battaglia contro l’aberrante decisione del 28 ottobre 1997 del “Bicamerale” di sopprimere le commissioni tributarie con grande prestigio instaura anglo un “dialogo ” costruttivo che ha ottenuto consensi unanimi da tutte le forze politiche e dallo stesso Ministero delle Finanze.
Anche in questo frangente si intende dialogare costruttivamente, come deve avvenire in ogni democrazia, nella quale gli uomini intelligenti e di buona volontà devono abbandonare i “percorsi della sicumera del potere” e seguire “gli itinerari dell’umiltà del servizio”.

operato-della-cugit-28-ottobre-1997