Il Direttivo Nazionale della C.U.G.I.T. viene ricevuto, a Montecitorio, dal Presidente della Camera Luciano Violante. Il Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Brescia Francesco Trovato, Vice Presidente della C.U.G.I.T., esprime, all’On. Violante, le forti preoccupazioni della “categoria” all’indomani di una decisione che, di fatto, rischia di compromettere il lavoro e l’esistenza dei Giudici e delle Commissioni Tributarie, privando così, il Paese di uno strumento fondamentale per la lotta all’evasione e per le “garanzie dei cittadini tutti”. Il Presidente Violante esprime la sua sostanziale uniformità di idee, suggerendo al Direttivo una maggiore informazione dei Parlamentari e dei Senatori in merito ai problemi della Giustizia Tributaria.
Il Direttivo della C.U.G.I.T. illustra al Presidente della Camera dei Deputati i problemi della “giustizia tributaria”.
In data 4 dicembre 1997, l’On. Luciano Violante ha ricevuto nel suo studio in Montecitorio il “direttivo” della Confederazione Unitaria dei Giudici Italiani Tributari, composto dai Sig.ri Grazia Ciarlitto, Presidente, Francesco Trovato e Salvatore Gallo, Vicepresidenti, Pierluigi Serena, Segretario nazionale, Paolo Calvi, Segretario amministrativo e Franco Pinardi, Segretario generale.
E’ stato rappresentato all’On. Violante lo stato di stupore e di sconforto dei giudici tributari italiani determinato dalla modifica dell’art. 121 della “proposta Boato”, operata dalla “Bicamerale” in data 28.10.1997 con la quale si propone di abolire le “commissioni tributarie”, trascorsi cinque anni dall’entrata in vigore della nuova Costituzione.
Ed, invero, è stato sorprendente – si è detto – questo repentino ed immotivato cambiamento di “indirizzo” in relazione alla decisione del 30 giugno 1997 della “Bicamerale” la quale approvava il testo dell’art. 121 della “proposta Boato” stabilendo che “possono essere istituiti giudici speciali esclusivamente per determinate materie diverse da quella penale e per il solo giudizio di primo grado. Per la giustizia tributaria possono tuttavia essere istituiti giudici speciali anche per il giudizio di appello”.
Premesso che le commissioni tributarie hanno da oltre venticinque anni garantito la legittimità della pretesa tributaria in attuazione dell’art. 53 della Costituzione nonché fatto argine alla evasione fiscale, la decisione della soppressione delle stesse, presa improvvisamente, cancellando una precedente decisione frutto, peraltro, di consultazioni con i rappresentanti delle “magistrature” (ordinaria, amministrativa e tributaria) cade in un momento in cui le commissioni si rivelano più efficienti e maggiormente “garanti” della legittimità del rapporto cittadino – fisco.
Non si può dimenticare – hanno precisato i rappresentanti della C.U.G.I.T. – che, con il d.l.n. 545/92, è stato dettato per i giudici tributari un “ordinamento giudiziario” con il quale si è estesa agli stessi la “responsabilità civile” per danni, in siffatto modo parificandoli ai giudici “ordinari”.
Di non minore valenza è stata l’istituzione del “Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria”, con funzioni non dissimili da quelli del C.S.M., congiunta alla vigilanza del Consiglio dei Ministri ed all’obbligo di relazionare annualmente al Parlamento sull’andamento della “giustizia tributaria”.
In siffatto modo le commissioni tributarie sono state inserite nel tessuto “costituzionale” dello Stato italiano nella misura in cui la loro attività non sfugge all’attenzione ed all’interesse di due organi costituzionali, quali sono il Governo ed il Parlamento, rappresentando la “Magistratura” in una delle funzioni più essenziali, in quanto tutelano – nel particolare rapporto tributario – interessi pubblici e privati incidendo, con le loro decisioni, sull’andamento economico – sociale del Paese.
Per altro verso – si è sottolineato – il d.l. N. 546/92, con l’applicazione delle norme del codice di procedura civile, regola un “processo” come lo esige uno Stato di diritto presentandosi le “parti” – pubblica e privata – in posizione di “parità” con la conseguenza che nessuno potrà più negare la natura “giurisdizionale” delle Commissioni, peraltro, ripetutamente affermata dalla Corte costituzionale.
La riforma introdotta dai due decreti legislativi suindicati ha dato alla “giustizia tributaria” un “volto nuovo”, una efficienza più incisiva, una dignità più autorevole, in quanto non si può non constatare che il “contenzioso” è notevolmente diminuito per effetto, da un canto, della posizione “paritaria” delle parti, condannabili al pagamento delle spese processuali in caso di soccombenza, e dall’altro, della “garanzia” della indipendenza assoluta dei “giudici tributari” attuata con il Consiglio di Presidenza, al quale sono affidati compiti organizzativi, ma soprattutto, compiti di vigilanza sulle “condotte” (procedimento disciplinare) nonché sulla “produttività” delle Commissioni.
Dopo decenni di attesa – si è detto al Presidente On. Violante – la riforma del “contenzioso tributario” si è rivelata di singolare efficacia per effetto di due leggi, sia pure necessarie di alcune modifiche già indicate sia dal “progetto di legge Marongiu” che dal Consiglio di Presidenza nonché in due progetti di riforma dei d.l. N. 545 e 546/92 proposti dalla C.U.G.I.T.
L’efficacia dei decreti legislativi suindicati si è concretizzata e si concretizza in una notevole diminuzione del “contenzioso” in quanto gli uffici, nel timore della condanna al pagamento delle spese processuali, che possono essere rilevanti, esercita con maggior frequenza il potere di “autotutela” revocando atti che ritiene essere illegittimi. Per altro verso i contribuenti agiscono con maggiore cautela ricorrendo spesso alla “conciliazione” ed ad altri “iter transattivi”.
La decisione della “Bicamerale” appare, pertanto, “non costruttiva” – si è sottolineato all’On. Violante – specie in tempi in cui il problema fiscale inquieta i cittadini sia per le aliquote di imposta che per le nuove imposte mentre i “servizi sociali” si rivelano non appaganti.
Se la soppressione delle commissioni tributarie viene attuata sostituendole con sezioni specializzate dei Tribunali non potrà non verificarsi il “caos” in quanto, accorpate che saranno le Preture circondariali e realizzato il principio del “giudice unico”, saranno le strutture insufficienti a lasciare inalterata la produttività ove si constati, per esempio, che le aule di udienza che dovrebbero essere moltiplicate, rimarranno per lungo tempo quelle che sono.
Ma viene da domandarsi – si è incalzato – perché mai strutture idonee a garantire l’espletamento delle “udienze tributarie” dovranno essere adibite – sempre se “compatibili” – ad esigenze amministrative del Ministero delle Finanze dopo che per anni si è lavorato e “speso” per attrezzature idonee all’amministrazione della “giustizia tributaria”.
Il breve tempo dell’incontro non ha consentito di esporre altre argomentazioni al Presidente, il quale ha ascoltato con grande attenzione ed interesse dimostrando nel suo intervento finale di essere a piena conoscenza dei problemi della “giustizia tributaria” tanto da sottolineare la pregevolezza delle “motivazioni” dalla C.U.G.I.T. addotte suggerendo tempi e modalità per sottoporle all’esame sia della “Bicamerale” che del Parlamento.
La giornata “romana e parlamentare” del direttivo C.U.G.I.T. è stata connotata da altri incontri con deputati e senatori che hanno dimostrato grande interesse al “problema” nella misura in cui la sua risoluzione ha una importanza “vitale” per tutti i cittadini, i quali nella “giustizia tributaria”, amministrata con competenza e tempestività, possono trovare momenti di certezza e di rispetto quali lo Stato di diritto, nell’ambito di un rapporto democratico, deve sapere dare.
Il Direttivo C.U.G.I.T., mentre ringrazia il Presidente della Camera dei deputati, On. Luciano Violante, e gli altri rappresentanti del Parlamento per il “calore” con il quale è stato ascoltato e la “stima” che tutti hanno manifestato, continuerà nella strada intrapresa onde i “giudici tributari” rimangano una struttura portante dello Stato italiano continuando ad espletare quelle funzioni ultra ventennali che li hanno resi meritevoli della stima e rispetto incondizionati degli organi istituzionali e, soprattutto, dei cittadini.
Dovranno i giudici tributari, nell’ambito delle Provincie e delle Regioni, prendere contatti con i “parlamentari locali” di tutte le estrazioni politiche ed interessarli alla “questione”, della quale molti di essi non sono a conoscenza o ne hanno una conoscenza superficiale, organizzando incontri con gli stessi ed esponendo loro tutti gli argomenti che militano per la “sopravvivenza” delle Commissioni tributarie anche in relazione alle strutture giudiziarie locali ed alle difficoltà derivanti dal mutamento dell’attuale “efficienza” della “giustizia tributaria” locale.
Il Direttivo della C.U.G.I.T. è disponibile a partecipare ad ogni convegno – incontro per portare il contributo di “motivazioni” con le quali intende non demordere onde una situazione di “stallo” – quale l’attuale, mortificante per uomini di intelletto e di cultura, togati e laici – si trasformi nella dovuta situazione di “certezza” che è “dovuta” a chi ha servito lo Stato con serietà, onestà ed alto senso del dovere.
Dr. Francesco Trovato
Presidente della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna