Commissione tributaria provinciale – Brescia
Il Presidente della commissione
In relazione alla circolare n. 80/E dell’11.3.1998 del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle entrate – Direzione centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario avente per oggetto “Decreto interministeriale 19 dicembre 1997. Determinazione dei compensi spettanti ai, componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali per l’anno 1997. Modalità di corresponsione.”
osserva
Nella seduta del 10 febbraio 1998 il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria “viste le richieste di chiarimenti e informazioni pervenute da numerose commissioni tributarie in merito alla liquidazione dei compensi relativi al 1997” ha inviato alle singole commissioni tributarie una circolare con allegato il decreto interministeriale (Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro) datato 19 dicembre 1997. Il citato decreto interministeriale precisa che “il compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito è stabilito, per l’anno 1997, in £.60.000”.
Il contenuto del decreto interministeriale per l’anno 1997 è identico a quello del decreto interministeriale per l’anno 1996.
In data 11.03.1998 il Ministero delle finanze, Dipartimento delle entrate, Direzione centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario, ha emesso la circolare n. 80/E avente per oggetto “decreto interministeriale 19 dicembre 1997. Determinazione dei compensi spettanti ai componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali per l’anno 1997. Modalità di corresponsione”.
Con detta circolare il Ministero stabilisce le modalità di erogazione dei compensi, i casi in cui il compenso deve essere erogato in quantità ridotta, la decorrenza del diritto ai compensi nonché un ordine al “compenso aggiuntivo” precisa che:
- “i decreti con i quali il presidente sospende l’atto o respinge la richiesta di sospensione dell’atto sino alla decisione del collegio sull’istanza cautelare – ai sensi del comma 3 dell’art. 47 d.l. n. 546/92 non devono essere retribuiti“;
- “nel caso di ordinanza di accoglimento o rigetto dell’istanza di sospensione dell’atto impugnato il Consiglio di Stato ha ritenuto, con parere 7 ottobre 1997, che tali provvedimenti non devono essere retribuiti, in quanto non definiscono il ricorso“;
- “i decreti presidenziali che definiscono il ricorso devono essere pagati solo se avverso i medesimi non è stato presentato reclamo al collegio ai sensi dell’art. 28 d.l. n. 546/92”;
- “il provvedimento con cui viene accettato o respinto il reclamo avverso un decreto presidenziale non deve essere compensato separatamente dall’eventuale sentenza di merito”;
- “nel caso di giudizio di ottemperanza il compenso aggiuntivo deve essere corrisposto a seguito dell’ordinanza di chiusura del procedimento”.
Nessuno contesta al Ministero delle Finanze il potere di dare direttive agli uffici periferici sulle “modalità di corresponsione dei compensi”, ma non sembra che detto Ministero, in persona di un Direttore generale, sia legittimato a decidere se esista o non esista il “diritto al compenso” nelle singole ipotesi che lo stesso formula.
Il decreto interministeriale non può essere “integrato” con una circolare firmata da un “Direttore generale” con la quale si sopprimono con “effetto retroattivo” compensi per l’anno 1997 che sono stati ritenuti “dovuti” per l’anno 1997 (pagati nell’anno 1996) da plurime “risoluzioni” del Consiglio di Presidenza.
Infatti il Consiglio di Presidenza, con risoluzione del 6.5.1997 precisa che è dovuto il compenso variabile “alla data del deposito del provvedimento che definisce il giudizio o dell’ordinanza, ai sensi dell’art. 13, secondo comma, che, decidendo sull’istanza di sospensione, definisce la fase cautelare“.
Con nota 22 maggio 1997 prot. n. 1035/SCDP il Consiglio di presidenza “con riferimento alle più frequenti richieste di chiarimenti in ordine alla risoluzione del 6.5.1997” precisa che “il compenso variabile è dovuto – oltre che per le sentenze (comprese quelle che dichiarano l’estinzione del giudizio, ai sensi degli artt. 44, 45 e 46 d.l. n. 546/92) e per le ordinanze collegiali con le quali, nei casi previsti dalla legge, si definisce il giudizio (ad es. quelle di estinzione per condono) – anche per le ordinanze rese dal Collegio ai sensi dell’art. 47 dello stesso d.l., che statuiscono definitivamente sulle domande in materia cautelare“.
Nella seduta del 17.6.1997 il Consiglio di presidenza in relazione alla “domanda di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato”, presentata alla Commissione tributaria regionale, ha disposto che il compenso variabile è dovuto “per il provvedimento con cui l’istanza è dichiarata inammissibile“.
Si sconosce il parere del Consiglio di Stato del 7.10.1997 ne è dato sapere per quale motivo è stato richiesto, attese le plurime decisioni – mai contestate dal Ministero delle Finanze – del Consiglio di Presidenza in tema di ordinanze collegiali sulla richiesta di sospensione dell’esecuzione dell’atto a sensi dell’art. 47 d.l. n. 545/92: trattasi, invero di un parere “facoltativo” e “non vincolante”.
Infatti se il parere fosse “vincolante” per i Ministri che hanno emesso il decreto interministeriale del 19.12.1997, registrato dalla Corte dei conti in data 28.1.1998, il divieto di compenso per le su citate “ordinanze collegiali” a sensi dell’art. 47 doveva essere contenuto espressamente nel decreto interministeriale ed il Consiglio di Presidenza avrebbe dovuto emettere una “risoluzione” a modifica delle precedenti risoluzioni.
In siffatto “conflitto di direttive” tra un Direttore generale del Ministero delle Finanze, il quale ha “sostanzialmente” integrato e modificato un “decreto interministeriale” emesso in concerto con il Ministero del Tesoro, senza che risulti averlo consultato, ed il Consiglio di Presidenza è da ritenere che il compenso aggiunto per le ordinanze che definiscono il “procedimento cautelare” deve essere liquidato in quanto le decisioni collegiali del Consiglio devono ritenersi di valenza giuridica superiore a quelle “monocratiche” di un Direttore generale, specie se si tiene conto che il decreto interministeriale non opera alcuna “interpretazione” dell’art. 13, secondo comma, del d.l. n. 545/92.
Che l’interpretazione suddetta sia di competenza esclusiva del Consiglio di Presidenza è stabilito dall’art. 24, primo comma, lett. m), il quale precisa che il Consiglio “esprime parere sulla determinazione dei compensi fissi ed aggiuntivi delle commissioni tributarie di cui all’art. 13“.
Proprio in relazione all’art. 24, primo comma, lett. m) è da ritenersi che il parere richiesto al Consiglio di Stato dal Ministero delle finanze sia illegittimo nella misura in cui la “competenza esclusiva” a dare “pareri” sui “compensi fissi ed aggiuntivi” spetta solo e soltanto al Consiglio di Presidenza per espressa ed inequivocabile volontà del legislatore, il quale Consiglio – è bene puntualizzarlo – è l’organo di autogoverno dei giudici tributari, alla pari del Consiglio superiore della magistratura per i giudici ordinari e del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa per i giudici amministrativi.
Ed il parere sul “compenso aggiuntivo” dovuto per le ordinanze di cui all’art. 47 d.l. n. 546/92 il Consiglio di Presidenza lo ha dato “ripetutamente” e non lo “ha revocato”, sicché anche per l’anno 1997 detto compenso va liquidato.
Se in ordine alla competenza esclusiva del Consiglio di Presidenza in tema di “pareri sulla determinazione dei compensi fissi ed aggiuntivi” debbono valere le osservazioni suindicate è doveroso puntualizzare “l’iniquità” – aggravata dall’efficacia “retroattiva” delle “direttive ministeriali” – del negare il compenso per un provvedimento che esige, studio, meditazione, scelte non facili, le quali determinano, spesso, discussioni lunghe e faticose tra i componenti del collegio giudicante.
Infatti, la decisione sull’istanza di sospensione cautelare esige l’accertamento della sussistenza del “fumus boni juris” della fondatezza del ricorso (il che comporta lo studio dello stesso e di tutta la documentazione – spesso voluminosa – allegata) nonché la valutazione della sussistenza del “danno grave ed irreparabile” che non è di facile ed agevole determinazione per la pluralità delle situazioni e per la dovuta analisi, specie per le compagini societarie, di bilanci ed atti di non agevole lettura.
Né va dimenticato che le ordinanze non sono appellabili e, conseguentemente, le decisioni debbono essere il risultato della massima ponderazione.
Proprio per questa difficoltà e per tenere possibilmente un unico criterio decisionale in molte commissioni è stata designata una “sezione specializzata” la quale ha deciso su tutte le istanze pervenute nell’anno 1997 fissando le udienze di trattazione a breve termine e decidendo – in caso di sospensione accolta – sui ricorsi in tempo successivo entro novanta giorni stabiliti per legge.
I componenti di detta sezione specializzata e, comunque, delle sezioni che hanno deciso sulle richieste di sospensione a sensi dell’art. 47 d.l. n. 546/92, ove il compenso per le ordinanze collegiali non dovesse essere pagato, si trovano nella condizione di perdere una rilevante somma di denaro subendo una sorta di “punizione” rispetto ai componenti delle altre sezioni che vengono pagati per tutti i ricorsi decisi, pur avendo essi agito con diligenza, con grande senso di responsabilità e con tempestività nell’interesse sia del fisco che dei cittadini.
Per altro verso, pur se è vero che l’art. 13, secondo comma, del d.l. n. 545/92 attribuisce il “compenso aggiuntivo” “per ogni ricorso definito” è anche vero che, se l’istanza di sospensione è contenuta nel ricorso, costituisce un “ricorso” a sé stante, diverso da quello che contesta la legittimità del provvedimento impugnato, nella misura in cui ha una diversa “causa petendi” ed un diverso “petitum”.
Ed è proprio questa diversità che consente di chiedere la sospensione cautelare “con atto separato”, nel quale, facendo riferimento al ricorso presentato, viene indicata la diversa – rispetto al ricorso – “causa petendi” ed il diverso “petitum”: in questo caso la richiesta va fatta rispettando le regole di cui all’art. 22, cioè quelle che presiedono alla valida costituzione in giudizio del ricorrente.
E siffatta motivazione è alla base delle decisioni plurime del Consiglio di Presidenza, autorevolmente rappresentato dal suo Presidente, che è Presidente di sezione della Suprema Corte, e da tutti gli altri componenti di indiscussa cultura giuridica.
Giova, inoltre, sottolineare l’abissale iniqua differenza tra il diritto al compenso di £ 20.000 per ogni provvedimento presidenziale, che spesso si concretizza nella firma di uno stampato presidenziale, che spesso si concretizza nella firma di uno stampato predisposto, previa lettura di uno o due “fogli di carta” (rinunzia al ricorso, sgravio, conciliazione, condono, annullamento dell’atto, inammissibilità del ricorso, ecc..) o senza lettura di atto alcuno, come si verifica per la dichiarazione di inammissibilità della domanda di sospensione cautelare pronunciata dal Presidente della Commissione tributaria regionale (non competente a concedere sospensioni cautelari) ed il “diniego di compenso” ai componenti del collegio che hanno dovuto studiare i ricorsi, le richieste di sospensione (talvolta di cartelle esattoriali per diecine di miliardi!), la fondatezza degli stessi, la sussistenza delle condizioni prescritte dall’art. 47 redigendo, quindi, una “ordinanza” che dell’ordinanza ha soltanto il nome in quanto deve essere motivata – se si ha la dignità che si richiede ad ogni giudice tributario – come una “sentenza”.
P.T.M.
ordina alla Segreteria di procedere alla liquidazione di tutte le ordinanze collegiali pronunciate a sensi dell’art. 47 d.l. n. 546/92 nell’anno 1997.
dispone
che il presente provvedimento sia portato a conoscenza:
- del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria;
- del Sig. Presidente del Consiglio dei Ministri;
- del Sig. Ministro delle Finanze;
- del Sig. Ministro del Tesoro.
Attesa la rilevanza della “questione”, che interessa tutte le Commissioni tributarie provinciali nella misura in cui la decisione della stessa attiene alla “valenza istituzionale” del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria nei confronti del Ministero delle Finanze, ed al fine di consentire una uniformità decisionale per tutte le commissioni, appare eticamente necessario che i Sig.ri Presidenti di dette commissioni siano informati del presente provvedimento onde deciderne l’adozione ovvero dissentirne;
dispone
che il presente provvedimento sia portato a conoscenza di tutti i Sig.ri Presidenti delle Commissioni tributarie regionali, i quali, nell’esercizio dei loro poteri discrezionali afferenti ai rapporti di cui al primo comma dell’art. 15 d.l. n. 545/92, decidano di portarlo o meno a conoscenza di tutti i Sig. Presidenti delle commissioni tributarie provinciali della Regione di competenza.
Brescia, 6 maggio 1998
Il Presidente della commissione
(Francesco Trovato)