Bologna, 26 settembre 1998
Al Sig. Presidente del Consiglio dei Ministri
Al Sig. Ministro delle Finanze
Al Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria
ROMA
Oggetto: Interpretazione del secondo comma dell’art. 13 del d.l. 31.12.1992 n. 545 – Compensi aggiuntivi per le ordinanze collegiali pronunciate a sensi dell’art. 47 del d.l. 31.12.1992 n.546.
Il Direttivo della Confederazione unitaria dei giudici italiani tributari (C.U.G.I.T.), riunitosi in data odierna, ha esaminato nuovamente il problema dei compensi aggiuntivi per le ordinanze collegiali che decidono sulle istanze di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati (art. 47 d.l. n. 546/92) ed ha preso atto che le Autorità in indirizzo non hanno dato risposta alcuna alle seguenti missive:
- 18.6.1998 prot. n. 2376/98 del Presidente della Commissione tributaria Provinciale di Brescia, Vice Presidente della C.U.G.I.T. indirizzata al Consiglio di Presidenza;
- 27.6.1998 prot. 21/P/98 del Presidente suindicato, indirizzata al Sig. Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Consiglio di Presidenza;
- 20 marzo 1998 della C.U.G.I.T., indirizzata al Consiglio di Presidenza;
- 10 luglio 1998 della C.U.G.I.T., indirizzata al Consiglio di Presidenza, al Sig. Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Sig. Ministro delle Finanze.
Con dette missive si è chiesto – con ampia e dettagliata motivazione – di decidere il “conflitto interpretativo” tra il Ministero delle Finanze ed il Consiglio di Presidenza sull’art.13, indicato in oggetto.
In sintesi, i giudici tributari chiedono che gli Organi in indirizzo decidano responsabilmente se hanno valenza giuridica le risoluzioni 8.5.1997 e 22.5.1997 del Consiglio di Presidenza, legittimato a sensi del primo comma lett. m) dell’art. 24 d.l. n. 545/92 ad “esprimere parere sulla determinazione dei compensi fissi ed aggiuntivi”, con le quali è stato riconosciuto il diritto al compenso aggiuntivo “de quo”, ovvero se deve darsi applicazione a quanto disposto dal Ministero delle Finanze con circolare n. 80/E dell’11.3.1998, con la quale si da ordine alle segreterie di non dare corso, per l’anno 1997 (e cioè retroattivamente), al pagamento di detto compenso, sulla scorta di un parere del Consiglio di Stato del 7.10.1997, non inserito nel decreto interministeriale del 19.12.1997, relativo ai compensi per l’anno 1997.
Sulla illegittimità dell’ordine ministeriale e sulla sua iniquità, specie per essere stato esteso, come richiesto dal Ministero delle Finanze, ai compensi per l’anno 1996, per i quali si chiede il “rimborso”, si è ampiamente detto nelle missive suindicate, sicché la C.U.G.I.T. ha già formato un “collegio di difesa” di avvocati i quali, gratuitamente, esperiranno le azioni giudiziarie per ottenere il riconoscimento del diritto al compenso per il lavoro espletato e per il quale detto diritto era stato autorevolmente “garantito”, ripetutamente, dall’Organo di autogoverno.
I Giudici tributari, ai quali, pur se impegnati a giudicare su tutti i tributi vecchi e nuovi (leggasi: IRAP e nuove sanzioni amministrative), affrontando questioni spinose e delicate che implicano somme variabili dalla diecina di milioni ai miliardi, tra le quali quelle attinenti alla “sospensione dell’esecuzione”, viene attribuito un compenso modesto specie in relazione a quanto sta per essere erogato ai giudici delle “sezioni stralcio” presso i tribunali (£. 20.000.000 annue e £. 250.000 per ogni provvedimento, di valenza non superiore alle sentenze tributarie) non intendono “demordere” per il riconoscimento del loro diritto nella misura in cui ritengono che il “modo autoritario” con il quale lo si è disconosciuto attenta alla loro dignità ed al loro prestigio.
La C.U.G.I.T., come ogni altra associazione rappresentativa dei giudici tributari, non può non farsi “carico” di una questione morale che supera grandemente quella economica e, tuttavia, prima di instaurare un “notevole contenzioso” o percorrere altri itinerari di “lotta” per ottenere “giustizia” ritiene che giovi alla “Giustizia tributaria” adottare provvedimenti giuridici atti a dirimere una conflittualità tra Organi dello Stato.
In questa ottica, il Direttivo della C.U.G.I.T., richiamandosi alla missiva del 27.6.1998 prot. n. 21/P/98 su citata, con la quale il Presidente della commissione tributaria provinciale di Brescia chiedeva al Sig. Presidente del Consiglio dei Ministri un suo “intervento” per “dirimere la controversia” esercitando il potere di “alta sorveglianza” conferitogli dall’art. 29 d.l. n. 545/92, chiede al Sig. Presidente del Consiglio dei Ministri di inserire nella “legge finanziaria”, che sta per essere presentata all’esame del Parlamento, la seguente “norma interpretativa”, così come, nella “finanziaria del 1997, è stata inserita la norma interpretativa dell’art. 36 bis, primo comma, d.p.r. n. 600/73:
“” Il secondo comma dell’art. 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 545 deve essere interpretato nel senso che viene determinato un compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito nonché per la definizione di ogni “istanza motivata” di sospensione dell’atto impugnato “proposta nel ricorso” ovvero di ogni “atto separato” di richiesta di sospensione, notificati alle parti a sensi del primo comma dell’art. 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.“”
Trattasi di una “soluzione giuridica” del problema rimessa alla decisione del Parlamento, che è estraneo alla controversia, con la quale, avendo le norme “interpretative” valore “retroattivo”, sarebbe “inequivocabilmente” riconosciuto il “diritto al compenso” per gli anni 1996 e 1997.
Al Consiglio di Presidenza ed al Sig. Ministro delle Finanze il Direttivo della C.U.G.I.T. rivolge l’invito a fare “propria” la proposta suindicata o, comunque ad “avallarla” onde dare alla stessa il valore di autorevole richiesta di due Organi dello Stato, i quali devono provvedere a che la “gestione” della Giustizia tributaria sia “composta” e “serena”.
Il Direttivo della C.U.G.I.T. si dichiara, infine, disposto ad ogni incontro con le Autorità in indirizzo per discutere eventuali soluzioni di “tipo diverso”, essendo ispirato dalla volontà di dirimere la controversia nell’alveo della ragionevolezza e del confronto, operando con gli stessi “mezzi” con i quali ha condotto la “battaglia” per fare riconoscere la “rilevanza costituzionale” delle Commissioni tributarie, “abrogate” dall’aberrante decisione della Bicamerale in data 28 ottobre 1997.
In attesa di cortese riscontro, ringraziando, si porgono distinti saluti.
Il Presidente della C.U.G.I.T.
(Avv. Grazia Ciarlitto)