Commissione tributaria provinciale – Brescia

Brescia, 6 agosto 1998

Al Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria

ROMA

Al Sig. Presidente della Commissione regionale Lombardia

MILANO

Oggetto: Situazione di incompatibilità dei giudici tributari. Elenco dei giudici delle commissioni tributarie provinciali della Lombardia, depositari di scritture contabili negli anni 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998.

E’ pervenuto a mezzo “raccomandata riservata personale”, inviata dal Dipartimento delle Entrate Direzione Regionale delle entrate per la Lombardia, un elenco di n. 14 “giudici tributari” per i quali si evidenzia una “situazione di incompatibilità” ai “sensi e per gli effetti degli artt. 8 e 43 d.l. n. 545/92, così come modificati dall’art. 31 legge 27.12.1997 n. 449” in quanto “depositari di scritture contabili negli anni 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998”.

Detta segnalazione, inviata anche agli Organi in indirizzo, così come formulata, denuncia una situazione di incompatibilità derivante da una attività svolta “professionalmente” e non “in modo occasionale o sporadico” (Risoluzione Consiglio di Presidenza 8.1.1998 n. 3) sicché è da decidere se detti n. 14 giudici tributari, in attesa che il Consiglio di Presidenza esamini la loro “posizione” ai fini dell’eventuale provvedimento di cui all’ultimo comma dell’art. 12 d.l. n. 545/92, possano comporre i collegi giudicanti.

Per i dipendenti dei Dipartimenti delle Entrate e del Territorio dell’Amministrazione finanziaria il Consiglio di Presidenza ha già disposto per la non partecipazione degli stessi alle udienze di trattazione onde evitare la pronuncia di sentenze impugnabili a sensi dell’art. 158 c.p.c.

Tuttavia non si può non evidenziare che, mentre l’incompatibilità dei dipendenti del Ministero delle Finanze è “certa” nella misura in cui la loro qualifica alla data del 1.4.1998 è incontroversa, quella dei “professionisti”, così come “segnalata”, è “da accertare” in quanto – per ogni “professionista” – è indicato il “numero scritture contabili depositate al 10.7.1998” senza precisare se riguardano gli anni dal 1994 al 1998 ovvero soltanto l’anno 1998.

Si allega il prospetto inviato onde codesto Consiglio possa valutare la posizione dei singoli professionisti facendo notare che per il giudice Paderno Tullio si indica in “O” il numero delle scritture contabili depositate mentre per altri n. 9 giudici il numero delle scritture non supera la diecina.

E’ indubbio che gli Uffici finanziari sono stati forniti dell’elenco inviato ai Presidenti delle Commissioni sicché è da prevedere che in esecuzione della Circolare ministeriale 4.2.1998 n. 39/E chiederanno di mettere a verbale per ogni ricorso che uno o più componenti del collegio versano in condizione di “incompatibilità” invitando, eventualmente, gli stessi ad “astenersi”, quanto meno a sensi dell’ultimo comma dell’art. 51 c.p.c., potendosi concretizzare le “gravi ragioni di convenienza” nell’evitare il possibile pericolo di pronunciare sentenze annullabili.

L’eventuale impossibilità dei n. 14 professionisti di partecipare alle udienze di trattazione determinerebbe per le sedici sezioni di questa Commissione notevole difficoltà a comporre i collegi (peraltro già formati sino al dicembre con la loro partecipazione) onde appare necessario che gli Organi in indirizzo diano “direttive” per la continuazione dell’attività giudiziaria tenendo conto che nella Commissione già mancano n. 14 componenti.

Ove si ritenga che detti “professionisti”, indicati dal Ministero come incompatibili, non possano fare parte dei collegi giudicanti si prega di volere precisare se uno o più giudici possano essere designati (con il loro consenso) a comporre due o più sezioni.

Distinti saluti.

Il Presidente della Commissione

(Francesco Trovato)