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	<title>Cugit</title>
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	<description>Confederazione Unitaria dei Giudici Italiani Tributari</description>
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		<title>Gli articoli del Cav. Franco Antonio Pinardi</title>
		<link>http://www.cugit.it/2012/05/17/gli-articoli-del-cav-franco-antonio-pinardi/</link>
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		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cugit</dc:creator>
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		<description><![CDATA[1 aprile 2012: Giustizia tributaria &#8211; 1 aprile 2012 diventa obbligatoria la mediazione in materia tributaria
novembre 2011: Chi paga le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="1 aprile 2012 diventa obbligatoria la mediazione in materia tributaria" href="http://www.diritto.net/cugit-giudici-tributari/25330-giustizia-tributaria--1-aprile-2012-diventa-obbligatoria-la-mediazione-in-materia-tributaria.html">1 aprile 2012: Giustizia tributaria &#8211; 1 aprile 2012 diventa obbligatoria la mediazione in materia tributaria</a></p>
<p><a title="Chi paga le tasse?" href="http://www.tribunafinanziaria.it/2011/11/chi-paga-le-tasse/">novembre 2011: Chi paga le tasse?</a></p>
<p><a title="Giustizia tributaria - Aspetti e problematiche di una &quot;mediazione obbligatoria&quot; che nessuno vuole" href="http://www.diritto.net/cugit-giudici-tributari/16611-giustizia-tributaria--aspetti-e-problematiche-di-una-mediazione-obbligatoria-che-nessuno-vuole.html">20 marzo 2011: Giustizia tributaria &#8211;  Aspetti e problematiche di una “mediazione obbligatoria” che nessuno vuole</a></p>
<p><a title="Dal 2010 il ricorso si paga" href="http://www.vivereinarmonia.it/i-nostri-soldi/diritti/articolo/dal-2010-il-ricorso-si-paga.aspx">07 gennaio 2010: Dal 2010 il ricorso si paga</a></p>
<p><a title="Verso il voto lettera aperta a tutti i candidati parità tra fisco e contribuenti" href="http://www.studiotributariovillani.it/public/ins_novita/docnovita/parita_fisco_contribuenti_tribuna-finanziaria_02-2008.pdf">febbraio 2008: Verso il voto lettera aperta a tutti i candidati parità tra fisco e contribuenti</a></p>
<p><a title="Evasione fiscale - Studi di settore - Costi della politica" href="http://www.studiotributariovillani.it/public/ins_novita/docnovita/evasione-fiscale_studi-settore_costo-politica_tribuna_lug-ago_2007.pdf">luglio 2007: Evasione fiscale &#8211; Studi di settore &#8211; Costi della politica</a></p>
<p><a title="1^ Edizione Torneo Calcistico Pontevico" href="http://www.ilgabbiano.it/documenti/Torneo_Piccoli_uomini%202007.pdf">27 aprile 2007: 1^ Edizione Torneo Calcistico Pontevico</a></p>
<p><a title="Manovra Finanziaria 2007 - Adottati strumenti legislativi invasivi" href="http://www.ficiesse.it/public/pdf_rivista/200707_120.pdf">2007: Manovra Finanziaria 2007 &#8211; Adottati strumenti legislativi invasivi</a></p>
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		<item>
		<title>Convegno del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria</title>
		<link>http://www.cugit.it/2012/05/09/convegno-del-consiglio-di-presidenza-della-giustizia-tributaria/</link>
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		<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cugit</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Brochure in pdf &#8211; convegno di Lecce 11 &#8211; 12 maggio 2012 che si terrà al Gran Hotel Tiziano e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Convegno Lecce 11 - 12 maggio 2012" href="http://www.cugit.it/wp-content/uploads/2012/05/corso-lecce-programma-1.pdf">Brochure in pdf &#8211; convegno di Lecce 11 &#8211; 12 maggio 2012 che si terrà al Gran Hotel Tiziano e dei Congressi, Viale Porta d&#8217;Europa &#8211; Lecce</a></p>
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		</item>
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		<title>Convegno: Responsabilità degli amministratori nella conduzione degli edifici</title>
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		<pubDate>Wed, 09 May 2012 07:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cugit</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Brochure in pdf &#8211; convegno di Lecce 28 aprile 2012
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Brochure convegno Lecce 28 aprile 2012" href="http://www.cugit.it/wp-content/uploads/2012/05/Brochure.pdf">Brochure in pdf &#8211; convegno di Lecce 28 aprile 2012</a></p>
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		</item>
		<item>
		<title>Circolare della guardia di Finanza in tema di controlli sui pagamenti e sul registro anti riciclaggio &#8211; Circolare n. 83607/2012</title>
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		<pubDate>Tue, 08 May 2012 08:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cugit</dc:creator>
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		<description><![CDATA[
Pubblichiamo, di seguito, la circolare della Guardia di Finanza  in tema di controlli sui pagamenti e sul registro anti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Pubblichiamo, di seguito, la circolare della Guardia di Finanza  in tema di controlli sui pagamenti e sul registro anti riciclaggio del  19.03.2012, n. 83607, con cui vengono rese note le disposizioni  operative che il su menzionato corpo attuerà onde prevenire e reprimere  il fenomeno del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.</p>
<p>La circolare è composta da VI capitolo di seguito così denominati:</p>
<ul>
<li>Volume I: Prevenzione e contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e dei traffici transfrontalieri di valuta;</li>
<li>Volume II: Disciplina dei mercati finanziari e tecniche investigative;</li>
<li>Volume III: La responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato;</li>
<li>Volume IV: modulistica e documentazione di supporto.</li>
</ul>
<p>Giova segnalare, per il particolare interesse che tali disposizioni  attendono agli studi professionali, il sottolineato interesse  per i  pagamenti effettuati a mezzo di denaro contante oltre la soglia prevista  per legge, pagamenti che verranno monitorati mediante un indagine a  campione su tutti i clienti del professionista e sulle relative  operazioni finanziarie e commerciali di rilevante entità. Particolare  attenzione verrà poi rivolta alla tenuta del previsto registro  antiriciclaggio.</p>
<p>Cav. Franco Antonio Pinardi</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Circolare della Guardia di Finanza n. 83607/2012" href="http://www.cugit.it/wp-content/uploads/2012/05/Circolare-della-Guardia-di-Finanza-n.-83607-2012.pdf">Circolare della Guardia di Finanza n. 83607/2012</a></p>
</div>
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		<item>
		<title>1 aprile 2012: diventa obbligatoria la mediazione in materia tributaria</title>
		<link>http://www.cugit.it/2012/04/11/1-aprile-2012-diventa-obbligatoria-la-mediazione-in-materia-tributaria/</link>
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		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 10:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cugit</dc:creator>
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		<description><![CDATA[1 aprile 2012: diventa obbligatoria la mediazione in materia tributaria
Commento a cura del Cav. Franco Antonio Pinardi
Sebbene sia ancora pendente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">1 aprile 2012: diventa obbligatoria la mediazione in materia tributaria</p>
<p style="text-align: right;">Commento a cura del Cav. Franco Antonio Pinardi</p>
<p>Sebbene sia ancora pendente la spada di Damocle sulla mediazione obbligatoria nelle controversie civili e commerciali, il Legislatore prosegue con l&#8217;opera di trasferimento per fini deflattivi delle controversie in favore degli strumenti alternativi alla giurisdizione.</p>
<p>Dal prossimo <strong>1° aprile 2012</strong> entrerà infatti in vigore per il contenzioso tributario l’istituto della &#8220;<strong>mediazione tributaria</strong>&#8221; per le liti fiscali minori, di valore fino a 20mila euro,  previsto dall’articolo 17-bis del Dlgs 546/1992, dal titolo “<strong>Il reclamo e la mediazione</strong>”, introdotto dall’articolo 39, comma 9, del Dl 98/2011 (manovra finanziaria 2011).</p>
<p>La norma del nuovo istituto prevede che per le controversie di valore non superiore a 20mila euro, relative ad atti dell’Agenzia delle Entrate e <strong>notificate a decorrere dal 1° aprile 2012</strong>, la proposizione del ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale <strong>deve essere obbligatoriamente preceduta</strong> dalla presentazione di un’istanza di annullamento (totale o parziale) dell’atto stesso alla competente struttura dell’Agenzia delle Entrate.</p>
<p>L’Agenzia delle Entrate con <strong>la &#8220;corposa&#8221; circolare n. 9/E</strong> del 19/3/2012 che si allega qui ha fornito alcuni chiarimenti e linee guida sulla nuova figura.</p>
<p><strong>SCOPO DELLA MEDIAZIONE: <br />
 </strong>Lo <strong>scopo dell’istituto</strong> è innanzitutto quello di rimuovere in via preventiva ed immediata gli eventuali profili di illegittimità e infondatezza degli atti, evitando l’instaurazione del giudizio: l&#8217;obiettivo è dunque quello di alleggerire il lavoro delle Commissioni tributarie e garantire tempi certi e minori sanzioni ai contribuenti, contribuendo così direttamente al miglioramento della qualità dell’azione amministrativa.</p>
<p><strong>CARATTERE GENERALE ED OBBLIGATORIO DELLA MEDIAZIONE:</strong> <br />
 Il carattere generale deriva dal fatto che la stessa opera in relazione a tutti gli atti impugnabili emessi dall’Agenzia delle Entrate, imponendo il riesame dell’atto alla luce dei motivi di ricorso. Quello obbligatorio, attiene ad entrambe le parti che fanno parte del rapporto, contribuente e ufficio delle Entrate. Il contribuente che intende adire il giudice è tenuto a presentare preventivamente l’istanza, pena l’inammissibilità del ricorso, l’ufficio è tenuto a esaminare sistematicamente l’istanza e a riscontrarla in maniera espressa.</p>
<p><strong>UFFICIO E CONTRIBUENTE SU UN PIANO DI PARITA&#8217;:</strong> <br />
 Una rilevante connotazione, presente nella mediazione (diversa dagli altri istituti deflativi), è la parità di operatività tra contribuente e ufficio, all’interno di una situazione in cui entrambi hanno manifestato e documentato in maniera completa e definitiva le proprie posizioni. In tal senso, la circolare pone delle differenze evidenti che escludono la possibilità di sovrapposizione tra la mediazione tributaria e l’accertamento con adesione, atteso che la mediazione induce il contribuente e l’ufficio ad anticipare l’esito dell’eventuale giudizio, per evitare l’instaurazione di un processo dalla conclusione fondatamente prevedibile.</p>
<p><strong>LA PRESENTAZIONE DELL&#8217;ISTANZA:</strong> <br />
 L’istanza deve essere presentata <strong>entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso d’accertamento o altro atto</strong>. <br />
 Con la circolare suindicata l’Agenzia delle Entrate ha fornito altresì un <strong>fac-simile</strong> di istanza proposta ai sensi della nuova normativa che deve pertanto contenere sia il ricorso che si intende da proporre alla Commissione tributaria provinciale che la domanda di annullamento dell’atto.<br />
 L&#8217;istanza può essere presentata dal contribuente che ha la capacità di stare in giudizio, sia direttamente, sia con procuratore generale o speciale, dal rappresentante legale del contribuente che non ha la capacità di stare in giudizio, ovvero dal difensore, nelle cause di valore pari o superiore a 2.582,28 euro. <br />
 Nell’istanza, andranno indicati diversi dati, come la Direzione provinciale o regionale nei cui confronti si intende proporre ricorso, il contribuente e il suo legale rappresentante, la relativa residenza o sede legale o il domicilio eletto, nonché il codice fiscale, l’indirizzo di posta elettronica certificata, l’atto impugnato e l’oggetto dell’istanza, nonché i motivi. <br />
 Oltre all’eventuale proposta di mediazione, può contenere anche una <strong>richiesta di sospensione</strong> dell’atto impugnato. <br />
 L&#8217;istanza può contenere anche una propria proposta di <strong>mediazione sull’ammontare della pretesa tributaria</strong>, con lo scopo di favorire il dialogo tra contribuenti e fisco. <br />
 Da specificare che la presentazione dell’istanza, seguendo le stesse regole e modalità di presentazione che va effettuata entro gli stessi termini e con le medesime modalità dell’<strong>impugnazione dell’atto innanzi alla Commissione tributaria </strong>provinciale e vale come notifica del ricorso, quindi non implica per i contribuenti un ulteriore passaggio burocratico.<br />
 La trattazione dell’istanza avviene in strutture specifiche, diverse e autonome da quelle che curano l’istruttoria degli “atti reclamabili” e la circolare specifica che tali strutture si identificano con gli Uffici legali delle Direzioni provinciali, nonché con le analoghe strutture delle Direzioni regionali e del Centro operativo di Pescara.</p>
<p><strong>ATTI NON SUPERIORI A 20 MILA EURO:</strong> <br />
 L’istanza va presentata quando si vuole impugnare uno degli atti elencati dall’articolo 19 del Dlgs 546/1992, di valore non superiore a 20mila euro, emesso dall’Agenzia delle Entrate. <br />
 Potranno essere oggetto di mediazione:</p>
<ul>
<li>avviso di accertamento; </li>
<li>avviso di liquidazione; </li>
<li>provvedimento che irroga le sanzioni; </li>
<li>ruolo; </li>
<li>rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti; </li>
<li>diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari; </li>
<li>ogni altro atto emanato dall’Agenzia delle entrate, per il quale la legge preveda l’autonoma impugnabilità innanzi alle Commissioni tributarie. </li>
</ul>
<p>Per stabilire se si tratti di controversia non superiore a 20mila euro, come tale sottoposta al procedimento in esame, occorre aver riguardo alle disposizioni previste dal comma 5 dell’articolo 12 del Dlgs 546/1992, richiamato dal comma 3 dell’articolo 17-bis. Pertanto, il valore si determina sulla base dell’importo del tributo contestato (o della somma se l’atto si riferisce a <strong>più tributi</strong>),  al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate, oppure della somma delle sanzioni se l’impugnazione riguarda queste ultime. Nel caso invece di impugnazione cumulativa di più atti il valore si calcola in relazione a ciascun atto impugnato con il <strong>ricorso cumulativo</strong>.</p>
<p>Il nuovo procedimento si applica se alla data del 1° aprile 2012 non sono ancora decorsi 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza di rimborso. Rimangono <strong>esclusi</strong> dalla mediazione, per espressa disposizione normativa, gli atti di recupero degli aiuti di Stato dichiarati in contrasto con il diritto comunitario, nonché gli atti non riconducibili all’attività dell’Agenzia delle Entrate, quali la cartella di pagamento, l’iscrizione di ipoteca, il fermo di beni mobili registrati e gli atti relativi alle operazioni catastali.</p>
<p><strong>CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE:</strong><br />
 La conclusione della mediazione avviene tramite la sottoscrizione di un <strong>accordo</strong>, per effetto del quale le sanzioni eventualmente dovute sono ridotte al 40%. L’accordo si perfeziona con il pagamento dell’intero importo dovuto, ovvero della prima rata in caso di rateizzazione, effettuato entro 20 giorni dalla sottoscrizione, mediante versamento diretto, anche tramite compensazione, utilizzando il modello F24. (L’articolo 48, comma 3, del Dlgs 546/1992 stabilisce che il <strong>versamento delle somme</strong> dovute a seguito di mediazione può avvenire “in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo”).</p>
<p>In assenza dei presupposti per l’annullamento dell’atto, o per la conclusione della mediazione, l’ufficio comunica al contribuente il provvedimento di <strong>diniego</strong> con l’esposizione delle ragioni sui cui si fonda la pretesa tributaria.</p>
<p><strong>Il diniego non è impugnabile, ma in ogni caso il contribuente è tutelato dalla facoltà di costituirsi in giudizio attraverso il deposito del ricorso.</strong></p>
<p>Come già avuto modo di precisare, il procedimento delineato troverà applicazione a decorrere dal 1 aprile 2012. Tuttavia i procedimenti «pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio» rientranti nello scaglione per il quale è prevista la procedura di reclamo, a domanda del soggetto che ha proposto l&#8217;atto introduttivo del giudizio possono essere definite con il pagamento di una somma determinata ai sensi dell&#8217;articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.</p>
<p>“La mediazione – ha commentato il direttore Attilio Befera durante la conferenza stampa di presentazione – è diretta ad alleggerire il lavoro delle Commissioni tributarie che, per effetto della riduzione del numero delle controversie, potranno dedicare più tempo e più attenzione alle cause di maggior valore. Le liti che potenzialmente si possono chiudere grazie al nuovo istituto, senza impegnarsi in defatiganti contenziosi, sono più di 110 mila, 66% del contenzioso”. “I vantaggi per il contribuente – ha aggiunto il direttore Affari legali e contenzioso, Vincenzo Busa – sono i tempi brevi e certi per ottenere una decisione dell’Agenzia su richieste di annullamento, rimborso e rideterminazione in sede di mediazione”.</p>
<p>Il nuovo istituto è alternativo alla conciliazione giudiziale prevista dall’art. 48, D.Lgs. n. 546/1992.</p>
<p>La mediazione tributaria si differenzia dalla mediazione civile e commerciale prevista dal D.Lgs n.28/2010 che opera per le controversie che hanno per oggetto diritti disponibili.</p>
<p><strong>In ambito tributario vige il principio della indisponibilità dei diritti per cui la sua disciplina non può essere applicabile.</strong></p>
<p>Befera ha spiegato poi che se la mediazione riuscirà ad imporsi in futuro la soglia dei 20.000 euro per l&#8217;accesso al procedimento potrebbe aumentare. In ogni caso, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha tenuto a precisare che la mediazione <strong>non è un condono</strong>.</p>
<p>La sensazione evidente è che l’amministrazione finanziaria punti moltissimo sul nuovo istituto con un obiettivo di incasso veloce ed eliminazione delle controversie nelle quali l’ammontare dell’imposta non è elevato. Di fatto, si parla di contestazioni di medio livello numerico anche se, in relazione all’importo non superiore a 20 mila euro di imposta, appare evidente come le rettifiche della base imponibile possano essere di ammontare non trascurabile.</p>
<p>Pur auspicando che il nuovo istituto abbia un effetto deflattivo nell&#8217;ambito della giustizia tributaria, resta peraltro da sottolineare come il sistema del procedimento di mediazione tributaria, lasciato sostanzialmente alla stessa Agenzia delle Entrate, presenta comunque delle debolezze, poiché in assenza di un soggetto terzo ed imparziale il potere decisionale sull’esito del procedimento resta in mano, nonostante i buoni propositi, alla stessa Agenzia che ha emanato l’atto e che riceve il reclamo, sia pure costituendo appositi <em>nuclei</em> interni – caratterizzati da indipendenza ed autonomia – esclusivamente deputati alla gestione del flusso di reclami, di modo che l’Amministrazione delle Entrate si qualifichi contemporaneamente decisore e parte del procedimento, cui spetta in ogni caso l’ultima parola nella determinazione di una soluzione <em>mediata</em> della questione.</p>
<p><a title="Circolare 9/E del 19/3/2012 dell'Agenzia delle Entrate" href="http://www.cugit.it/wp-content/uploads/2012/04/circolare-9E-agenzia-delle-entrate.pdf">Leggi la circolare 9/E del 19/3/2012 dell&#8217;Agenzia delle Entrate</a></p>
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		</item>
		<item>
		<title>Sentenza n. 3976 del 27.5.1999</title>
		<link>http://www.cugit.it/2012/03/22/sentenza-n-3976-del-27-5-1999/</link>
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		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 11:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cugit</dc:creator>
				<category><![CDATA[pagina nascosta]]></category>

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		<description><![CDATA[SEZIONI UNITE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE
UDIENZA 27.5.1999
SENTENZA N. 3976
PRESIDENTE: LONGO FILIPPO
RELATORE: RUOPPOLO GIOVANNI
ESECUZIONE DECENNALE DA OGNI TRIBUTO SUL REDDITO : [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>SEZIONI UNITE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE<br />
UDIENZA 27.5.1999</strong></p>
<p style="text-align: center;"><em>SENTENZA N. 3976</em></p>
<p style="text-align: center;">PRESIDENTE: LONGO FILIPPO<br />
RELATORE: RUOPPOLO GIOVANNI</p>
<p style="text-align: center;"><strong>ESECUZIONE DECENNALE DA OGNI TRIBUTO SUL REDDITO : ART. 8 L. 22.7.1996 N. 614. NON SPETTA AI PRODUTTORI DI SERVIZI (AUTOTRASPORTATORI).</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>La controversia, propone, essendo certa la competenza di questa Commissione Tributaria Centrale (v. Cass. Sez. I, 25 giugno 1990, n. 6411), un’ unica questione di diritto relativa al se competono alle imprese artigiane produttrici di servizi, nelle quali pacificatamene si inquadra l’Impresa del Sig. ……, i benefici fiscali recati dall’art. 8 della L. 22 luglio 1966, n. 614, intesa ad interventi straordinari a favore dei territori depressi dell’Italia settentrionale e centrale.</p>
<p>Questa norma, sostituendo l’art. 8 della precedente L. 29 luglio 1957,  n. 636, (secondo cui “…le nuove imprese artigiane e le nuove piccole industrie… sono esenti, per dieci anni dalla data di inizio della loro attività… da ogni tributo diretto sul reddito”), testualmente dispone la medesima esenzione a favore delle “nuove imprese artigiane e le nuove piccole e medie imprese industriali aventi per oggetto produzioni di beni…”, con espressione non modificata in sede di reiterazione (v. art. 30, comma primo, DPR 29 settembre 1973, n. 601 e successive integrazioni).</p>
<p>In corso di applicazione della norma, ed anche nel caso di specie, il suo ultimo inciso ha dato inizialmente occasione a contrastanti interpretazioni e, come rileva l’ordinanza di rimessione, si è da una parte ritenuto di riferire l’espressione “aventi per oggetto la produzione di beni” così alle imprese artigiane come alle piccole e medie imprese industriali (v. Comm. Trib; Centr. Sez. II, 26 settembre 1977, n. 11018; Sez. XX, 13 marzo 1978, n. 5205;  Sez. VIII, 27 settembre 1979, n. 9698;  Sez. XX, 15 maggio 1980, n. 5444; Sez. V, 1 agosto 1981, n. 7110;  Sez. II, 17 novembre 1981, n. 9928;  Sez. IX,  22 aprile 1983, n. 444, proprio in tema di servizio di trasporto per conto terzi, ed altre) e, d’altra parte, di escludere che per le imprese artigiane rilevasse la natura dell’attività spettando ad esse l’esenzione sia che producessero beni sia che fornissero servizi  (v. Comm. Trib. Centr, Sez. XIX, 10 dicembre 1975, n. 15830; Sez. III, 17 dicembre 1977, n. 16384;  Sez. V, 25 novembre 1980, n. 12262; Sez. X, 11 marzo 1981, n. 2292; Sez. XV, 14 ottobre 1983, n. 2907;  Sez. XI, 18 aprile 1984, n. 3981, in  tema di servizio di trasporto).</p>
<p>Questa seconda opinione, che tal volta ha tratto argomento anche dalla ellittica espressione dell’art. 3, comma ultimo, del  D.M. 9 novembre 1966 (G.U. 19 novembre 1966, n. 291), non ha, per altro, avuto ulteriore seguito dopo che la Corte Costituzionale, da più parti adita, ha avuto modo, prima, di dichiarare la inammissibilità della questione di legittimità  costituzionale dell’art. 8 in argomento, in relazione agli artt. 3 e 53 Cost. (Ord. 22 ottobre 1987, n. 319) e, quindi, di confermare il proprio orientamento con specifico riguardo alla esclusione delle imprese produttrici di servizi dalla esenzione (Ord. 14 luglio 1990, n. 336).</p>
<p>Osservava, in particolare, la Corte la concreta diseguaglianza delle situazioni comparate e la piena ammissibilità, a livello costituzionale, della discrezionalità legislativa nell’ambito della quale, per favorire il miglior sviluppo delle aree depresse oggetto del provvedimento, si era preferito incentivare, piuttosto che tutte le imprese, solo quelle che, produttrici di beni, si erano ritenute più idonee ad assicurare l’incremento della occupazione attraverso l’installazione di impianti fissi e, più in generale, una più diretta attitudine al potenziamento del mercato.</p>
<p>L’osservazione, riferita così alle imprese artigiane come a quelle industriali, rafforzava la tesi della esclusione dal beneficio delle imprese artigiane produttrici di servizi, tesi che, per altro, trovava così nella espressione letterale dell’art. 8 e dell’art. 3 comma 1 del citato D.M.  9 novembre 1966, come nella sua trasparente ragione socio-economica (v. anche, art. 1 della legge) elementi di prevalenza posti in chiaro non solo dalle citate pronunce della Commissione Tributaria Centrale ma, senza eccezioni, nella giurisprudenza della Corte di Cassazione.</p>
<p>Quest’ultima, invero, argomentando dalla espressione sintattica della norma, come dalle esigenze di localizzazione dell’attività avvertite dal legislatore, ha costantemente riferito anche alle imprese artigiane il discusso inciso dell’art. 8, affermando il diritto dell’esenzione solo nei confronti di quelle che, esercitando un’attività produttiva a carattere diretto, possono considerarsi produttrici di beni (v. Cass., Sez. I, 25 luglio 1978, n. 3715; Sez. I, 17 febbraio 1981, n. 958;  Sez. I, 3 dicembre 1987, n. 8973 e 24 maggio 1988 n. 3608, in tema di autotrasporto per conto terzi; Sez. I, 7 settembre 1990, n. 9239;  Sez. I, 20 marzo 1991, n. 3001).</p>
<p>In molte delle cennate pronuncie, così della Commissione Tributaria Centrale come della Corte di Cassazione, si rileva peraltro che, avuto riguardo alla struttura della norma ed alla sua ratio, non è dato evincere alcun motivo per discriminare le imprese artigiane produttrici di servizi dalle altre cui è del pari negata la esenzione.</p>
<p>Tale conclusione, ormai costantemente ribadita e dalla Commissione Tributaria Centrale (v. Sez. XXV, 14 ottobre 1992, n. 5564;  Sez. XIV, 16 dicembre 1993, n. 3548; Sez. XI, 16 gennaio 1995 n. 152; Sez. XV, 11 luglio 1996, n.  3644;  Sez. XI, 18 dicembre 1996, n. 6358) e dallla Corte di Cassazione (v. Sez. I, 13 gennaio 1996, n. 239; Sez. I, 28 maggio 1997, n. 4726), non è oggi revocata in dubbio da alcuna pronuncia né la specie suggerisce motivo alcuno di riesame.</p>
<p>Deve, invece, rilevarsi come permangono, in sede di applicazione, difficoltà in ordine alla concreta distinzione delle imprese produttrici di beni dalle imprese produttrici di servizi che, espandendosi a ritmo in questi ultimi tempi, molto accelerato, vanno assumendo connotazioni complesse che, nelle aree di confine, le assimilano in vario modo alle prime.</p>
<p>La casistica è ormai estremamente ricca e, mentre non è qui il caso di proporla, non sempre dimostra coerenza con i criteri desumibili dall’intero contesto della legge del 1966 che, come si è ripetuto, mira ad incentivare realtà imprenditoriali che abbiano un carattere produttivo diretto, siano strutturalmente ancorate ad aree determinate del  Paese, siano idonee, pur quando di piccole dimensioni  o di natura artigianale (v. L. 25 luglio 1956 n. 860, richiamata, in materia fiscale dalla L. 12 marzo 1968 n. 428), a sostenere il tipo di sviluppo economico sotteso dal legislatore.</p>
<p>A tali criteri sembrano ispirarsi così quelle pronunce che precisano che il concetto di “produzione dei beni” comprende anche le attività che, pur non trasformando il bene originario, assicurano allo stesso, integrandolo nella sua funzionalità, una maggiore utilità (v. Sez. XXV, 14 ottobre 1992, n. 5564; Sez. XIV, 16 dicembre 1993, n. 3548; Sez. XI, 16 gennaio 1995, n. 152) come quelle pronunce che, per altro in analogo ordine di idee, si riferiscono, “nell’ambito di processi di parcellizzazione del lavoro”, al caso di produzione parziale di beni (v. Sez. IV, 24 novembre 1993, n. 3298) ovvero al caso di attività di produzione di beni prevalente rispetto a contemporanea attività di produzione di servizi (v. Cass., Sez. I, 20 maggio 1991, n. 3001).</p>
<p>Più in generale, invece è il caso di rammentare la ripetuta affermazione secondo cui le disposizioni fiscali, siccome volte a derogare ai principi relativi alla disciplina degli obblighi tributari, assumono natura di norme eccezionali e come tali non consentono elasticità di applicazione (v. Cons. Stato, Sez. III, 28 maggio 1996, n. 741) nonché il rilievo secondo cui la “prova sulla natura dell’attività”, o, più precisamente, sui fatti sintomatici della natura dell’attività, “spetta al contribuente che invoca l’esenzione, vertendosi in tema di eccezione rispetto alla normale tassabilità del reddito d’impresa” (v. Cass., Sez I,  2 febbraio 1990, n. 736).</p>
<p>E’ costante, per quanto riguarda la specie, la inclusione delle imprese di autotrasporto per conto terzi tra le imprese esercenti attività di servizio (v. pronuncie sopra citate), delle quali sono, per vero, considerate archetipo così che, anche per il  concorso, a loro proposito, dei caratteri fin qui ricordati, deve escludersi che il Sig. ….. potesse ottenere la richiesta esenzione decennale.</p>
<p>Ne deriva che, in accoglimento del ricorso dell’Ufficio, la decisione impugnata dev’essere annullata.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Accoglie il ricorso dell’Ufficio ed annulla la impugnata decisione.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Congresso Nazionale Forense Straordinario</title>
		<link>http://www.cugit.it/2012/03/19/congresso-nazionale-forense-straordinario/</link>
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		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 14:12:19 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[pagina nascosta]]></category>

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		<description><![CDATA[Lettera del Presidente dell&#8217;Ordine degli Avvocati di Milano

Pubblichiamo la lettera dello stimato avv. Paolo Giuggioli,  presidente dell’ordine degli avvocati [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: small;">Lettera del Presidente dell&#8217;Ordine degli Avvocati di Milano</span></strong></p>
<div>
<p>Pubblichiamo la lettera dello stimato avv. Paolo Giuggioli,  presidente dell’ordine degli avvocati di Milano, di cui condividiamo  pienamente i contenuti.</p>
<p style="text-align: center;">Cav. Franco Antonio Pinardi<br />
 Segretario Generale<br />
 Confederazione Giudici Tributari C.U.G.I.T.<br />
 Confederazione Giudici di Pace C.G.d.P.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Oggetto: Congresso Nazionale Forense Straordinario – Milano 23/24 marzo 2012</strong></p>
<p style="text-align: left;">Cari Colleghi e Care Colleghe,</p>
<p style="text-align: left;">la situazione attuale dell’Avvocatura e gli  effetti dei ripetuti interventi di modifica del codice di procedura  civile hanno reso necessario manifestare la ferma contrarietà a riforme  non concertate, che aggravano la delicata fase che sta attraversando la  categoria forense, acuita dalla crisi economica generale. Crisi che  investe anche i diritti dei cittadini di cui l’Avvocatura, coscienza  critica della società civile, si deve fare interprete.</p>
<p style="text-align: left;">Le legittime aspettative dell’Avvocatura,  che da decenni invoca la Riforma dell’ordinamento forense, già deluse  dal precedente Governo continuano ad essere accantonate dall’attuale  Governo tecnico che, senza alcuna consultazione o confronto con gli  organismi di rappresentanza istituzionale e politica, ha ritenuto di  andare avanti con provvedimenti di liberalizzazione.</p>
<p style="text-align: left;">L’allarme che dunque l’Avvocatura vuole  lanciare riguarda l’effetto demolitorio che la liberalizzazione sta  producendo sui principi fondamentali della professione forense e,  quindi, sulle modalità concrete con cui essa potrà continuare a svolgere  la funzione di tutela dei diritti che la legge le ha affidato.</p>
<p style="text-align: left;">È necessario affrontare il tema della  riforma della giustizia e della tutela dei diritti del cittadino, perché  si ribadisca con forza che l’interesse dell’Avvocatura, troppo spesso  ed erroneamente associato alla conservazione di privilegi corporativi, è  quello generale del buon funzionamento della Giustizia.</p>
<p style="text-align: left;">Questo è il punto cruciale sul quale stiamo  cercando di accendere i riflettori, nonostante la campagna di  delegittimazione del sistema ordinistico.</p>
<p style="text-align: left;">L’Avvocato per essere tale, per svolgere la  sua missione, deve essere libero, autonomo, indipendente, legato solo  ai vincoli dell’osservanza della legge e dei canoni deontologici, nella  consapevolezza della grave responsabilità che assume nella difesa dei  diritti e degli interessi dei cittadini.</p>
<p style="text-align: left;">L’Avvocatura oggi non può tacere di fronte a  ciò che sta accadendo, di fronte alla volontà di subordinare il diritto  all’economia, i diritti fondamentali al lucro, gli avvocati al  capitale.</p>
<p style="text-align: left;">Queste le ragioni che mi hanno condotto  insieme al Presidente del Consiglio Nazionale Forense, in accordo con  l’Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana (O.U.A.) e con la Cassa  Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense a convocare a Milano nelle  giornate del 23 e 24 marzo 2012 il Congresso Nazionale Forense  Straordinario con il titolo “I diritti non sono merce”.</p>
<p style="text-align: left;">Il Consiglio dell’Ordine di Milano da tempo  sta collaborando fattivamente con il Consiglio Nazionale Forense e gli  altri Ordini e associazioni forensi per sensibilizzare il legislatore  sull’importanza di salvaguardare la specificità dell’ordinamento che  discende dal ruolo di tutela di diritti costituzionalmente rilevanti, ed  ora ha l’onore di ospitare nella propria città, per la terza volta, il  Congresso Nazionale Forense che si svolgerà nella prestigiosa sede MiCo –  Milano Convention Center (Ingresso Ala Nord Via Gattamelata n. 5).</p>
<p style="text-align: left;">I lavori del Congresso saranno aperti tanto  agli Avvocati di tutta Italia (delegati e congressisti), entro i limiti  della capienza delle sale, quanto alle istituzioni, agli operatori del  settore della giustizia e alle componenti attive della società.</p>
<p style="text-align: left;">Vi invito dunque a partecipare ai lavori  congressuali seguendo le istruzioni pubblicate sul sito internet  dell’Ordine, dove è disponibile anche il programma preliminare e le  altre informazioni sulla manifestazione.</p>
<p style="text-align: left;">La Segreteria generale e la Segreteria organizzativa del Congresso sono a disposizione per qualsiasi esigenza: Tel. <a target="_blank">+39 02 43319223</a> – Fax <a target="_blank">+39 02 48513353</a>, congressostraordinario@devitalservice.com.</p>
<p style="text-align: left;">Confido nella partecipazione numerosa degli  Avvocati milanesi al Congresso straordinario di Milano per dimostrare  come la categoria forense sia unita e compatta nella convinzione che  l’avvocato è innanzitutto uno strumento di diffusione della legalità e  della conoscenza del diritto nella società, l’auspicio è che ovviamente  nei due giorni di dibattito e confronto si aprano spiragli per una più  serena analisi delle reali esigenze che sia la professione forense, sia  la Giustizia italiana esprimono.</p>
<p style="text-align: left;">Il Presidente<em><br />
 Avv. Paolo Giuggioli</em></p>
</div>
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		</item>
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		<title>Da RIFIUTO a&#8230;.RISORSA: la rivoluzione verso rifiuti zero</title>
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		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 09:45:51 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Brochure in jpg &#8211; convegno di Napoli 23 marzo 2012
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Brochure convegno Napoli 2012" href="http://www.cugit.it/wp-content/uploads/2012/03/brochure-convegno-napoli-2012.jpg">Brochure in jpg &#8211; convegno di Napoli 23 marzo 2012</a></p>
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		</item>
		<item>
		<title>2012: Inaugurazione dell&#8217;Anno Giudiziario Tributario di Milano</title>
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		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 17:04:36 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[pagina nascosta]]></category>

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		<description><![CDATA[Intervento della C.U.G.I.T.
Intervento del Presidente della CTR Dr. Antonio Simone

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Intervento Cav. Franco Antonio Pinardi" href="http://www.cugit.it/2012/03/11/intervento-della-c-u-g-i-t-–-anno-giudiziario-tributario-di-milano-2012"><em>Intervento della C.U.G.I.T.</em></a></p>
<p><a title="Intervento del Presidente della CTR Dr. Antonio Simone" href="http://www.cugit.it/wp-content/uploads/2012/03/Relazione-Presidente-2012.pdf"><em>Intervento del Presidente della CTR Dr. Antonio Simone</em></a></p>
[]
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Intervento della C.U.G.I.T. – Anno Giudiziario Tributario di Milano 2012</title>
		<link>http://www.cugit.it/2012/03/11/intervento-della-c-u-g-i-t-%e2%80%93-anno-giudiziario-tributario-di-milano-2012/</link>
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		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 17:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cugit</dc:creator>
				<category><![CDATA[pagina nascosta]]></category>

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		<description><![CDATA[Inaugurazione Anno Giudiziario Tributario 2012
 
Intervento del segretario generale della Confederazione Unitaria  Giudici Italiani Tributari C.U.G.I.T., Cav. Franco Antonio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Inaugurazione Anno Giudiziario Tributario 2012</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Intervento del segretario generale della Confederazione Unitaria  Giudici Italiani Tributari C.U.G.I.T., Cav. Franco Antonio Pinardi,  all’inaugurazione dell’Anno Giudiziario Tributario, di Venezia. </strong></p>
<p align="center"><strong> </strong></p>
<p><strong>Presidente, autorità, gentili signore e signori, vi porto i saluti  del nostro indisposto presidente Dr. Emilio Quaranta di cui mi accingo a  leggere  l’odierna condivisa, ordinata relazione. </strong></p>
<p align="center"><strong> </strong></p>
<p>Eccoci ancora qui per una giustizia, quella <strong>tributaria, </strong>figlia di un Dio minore.</p>
<p>Ci sentiamo quindi in dovere di ringraziare <strong>per tutto quello che ancora non è stato fatto</strong>.</p>
<p>1)<strong> L&#8217;indipendenza</strong> : nonostante i ripetuti impegni da parte sia  dei componenti del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria,  che nelle campagne elettorali recenti avevano messo nel loro programma,  quale elemento fondante, la recisione del cordone ombelicale dal  benemerito Ministero dell&#8217;Economia, sia da parte di quei politici che,  provenendo dalla magistratura tributaria e dall’associazionismo, hanno  ricoperto prestigiosi ruoli ministeriali senza nulla in tal senso  operare.</p>
<p>2) <strong>Organizzazione delle commissioni </strong>: siamo sempre governativo &#8211; dipendenti.</p>
<p>Ma c&#8217;è ancora qualcuno che non <strong>si è assuefatto</strong> a tale <strong>status di capitis deminutio</strong>, in quanto la tanto sbandierata indipendenza <strong>è un valore</strong> che non può essere pretermesso, perché <strong>è il fondamento stesso </strong>della giustizia, di ogni giustizia che voglia essere degna di tale nome.</p>
<p><em><strong>&#8220;</strong><strong>La magistratura costituisce un ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere&#8221;.</strong></em></p>
<p>E&#8217; veramente<strong> improponibile</strong> che il giudice tributario debba  dipendere economicamente, anche per una seggiola, dal Ministero e  questo, sempre in spregio alla tanto decantata terzietà. Questa <strong>ambiguità </strong>comporta anche involontariamente <strong>una contiguità</strong> non tollerabile tra giudicante e una parte, contiguità quindi, che va  eliminata al più presto proprio perché la moglie di Cesare deve essere  al di sopra di ogni sospetto. Recenti dolorosi avvenimenti hanno messo  in luce l&#8217;esistenza di legami non proprio sotterranei.</p>
<p>3) <strong>Compensi </strong>: L&#8217;ennesima farsa all&#8217;italiana; al riguardo  l&#8217;autonomia della magistratura passa attraverso una giusta retribuzione,  in ispecie la magistratura tributaria che, come tutti sanno, interessa  ogni cittadino in quanto contribuente. Vi pare giusto il &#8220;compenso&#8221;  odierno, addirittura ridicolo &#8220;parcellizzato&#8221;, il 36% etc. etc..</p>
<p>4)<strong> Contributo unificato </strong>: un altro cattivo esempio di come le  esigenze di cassa si siano sostituite alla doverosa certezza del  diritto. Il prolificare di strumenti deflattivi del contenzioso  tributario seguono una direzione contraria rispetto alla insostituibile  necessità di garantire ad ogni contribuente il diritto di difesa nei  confronti di errori od abusi.</p>
<p>5) <strong>Costituzionalizzazione della Giustizia tributaria</strong> : da anni la <strong>CUGIT</strong> rivendica il dovere della costituzionalizzazione e la trasformazione,  vera rivoluzione copernicana, della terminologia oggi in uso, non più  Commissioni tributarie, ma <strong>Tribunali tributari</strong>.</p>
<p>Tale richiesta, sin dal 2005, anno in cui fu formalizzata in un  grande convegno organizzato dalla Cugit, non è ancora oggetto di  interesse politico e di approvazione, tenuto conto che le sentenze  tributarie sono vagliate in terzo grado dalla Corte di Cassazione,  giudice a pieno titolo di scrutinio di legittimità.</p>
<p>6) <strong>Pari dignità dei giudici tributari</strong> : la nostra è stata ancora una volta la classica “<strong>vox</strong> clamantis” in deserto.</p>
<p>In un epoca in cui viene proclamata ed attuata <strong>la “par condicio”</strong> a tutti i livelli della società, in uno Stato come il nostro fondato  ahimè, sulla demeritocrazia e non sul merito, vedi Costituzione,  assistiamo, nella giustizia tributaria, ad una scandalosa <strong>gerarchia dei ruoli</strong>, propria di epoche tristi e buie, ad una logica di <strong>“capitis deminutio”, </strong>una logica <strong>illegittima e censurabile</strong> sotto il profilo <strong>dell&#8217;eguaglianza,</strong> in base alla quale <strong>solo il giudice togato</strong>, investito a divinis, può occupare gli scranni più alti. Una giustizia che <strong>discrimina</strong> soggetto e soggetto, come più volte da noi denunciato, non sotto il  profilo di dovuta professionalità e competenza, ma solo secondo, e qui  ripeto quanto già detto nella inaugurazione dell&#8217;anno giudiziario  precedente,<strong> il</strong> <strong>pennacchio, i galloni</strong>.</p>
<p>&#8220;Ogni soldato ha il bastone di maresciallo nel suo zaino&#8221;.</p>
<p><strong>&#8220;I giudici sono soggetti solamente alla legge&#8221;.</strong></p>
<p><strong>&#8220;I giudici si distinguono tra loro solo per diversità di funzioni&#8221;.</strong></p>
<p><strong>&#8220;La legge assicura l&#8217;indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali&#8230;&#8221;.</strong></p>
<p>Da qui se non il sospetto, quantomeno ci sia concesso, a va sens dire, <strong>il fondato e reale timore </strong>che ancora una volta ci sentiamo di <strong>denunciare</strong>,  che la tanto declamata incompatibilità sottenda un disegno, fin troppo  chiaro, egemonico e fortemente caratterizzato dai bisogni di una indiana  braminica casta.</p>
<p>7) <strong>Codice tributario</strong> : una esigenza avvertita da tempo dagli  operatori del settore e rimasta a tutt&#8217;oggi inattuata. Si è provveduto a  potare le leggi inutili, creando un apposito ministero semplificativo,  ma nessuno, al governo, ha mai posto mano ad corpo unitario di leggi <strong>snello, chiaro, comprensibile</strong>,  di facile attuazione, attraverso un dialogo costruttivo tra cittadino  contribuente e amministrazione. Collaborazione e non conflitto, specie  oggi con l&#8217;immediata esecutività degli accertamenti, è questo l&#8217;invito  che ci sentiamo di proporre con energia alla vostra attenzione, affinché  questo nostro Paese possa avere una <strong>vera democrazia</strong> <strong>tributaria</strong>, una efficace ed equa giustizia con garanzie di livello più alto del tanto disapplicato <strong>Statuto del contribuente</strong>,  povero Marongiu!!!, di cui solo oggi dopo oltre un decennio si scoprono  le profondità a presidio e tutela del contribuente. L&#8217;incertezza e il  mancato coordinamento delle leggi tributarie, la superfetazione di esse,  spesso assunte in una fase di emergenza, conducono a risultati  contrastanti non solo tra i giudici di prime e seconde cure, ma anche in  seno alla stessa Suprema Corte di cassazione, sezione tributaria, con  decisioni contrastanti e sconcertanti (vedi abuso del diritto), in  spregio di una corretta nomofilachia.</p>
<p>Da qui, cari convenuti a questo importante appuntamento, che non ha da essere <strong>vuoto rituale</strong>, la esigenza sempre più avvertita di un complesso normativo unitario ed univoco. <br />
 Nel ringraziarvi per la paziente, spero, attenzione, la richiesta che oggi quale Presidente pro-tempore della <strong>CUGIT</strong> mi sento di avanzare è quella di dare sbocco a quanto sin qui esposto mediante <strong>una mozione</strong> da sottoporre alle competenti autorità politiche. Affinché le doglianze non restino “meri <strong>cahiers</strong> nell&#8217;hortus conclusus” di questa assemblea, una voce dal sen fuggita,  ma una imperiosa richiesta di uscire finalmente dal guado.</p>
<p>Perché questo è il nostro compito, questa la nostra missione, rendere sempre più giusta la nostra giustizia.</p>
<p>Grazie.</p>
<p style="text-align: right;">Il Presidente la Giunta Nazionale</p>
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			<wfw:commentRss>http://www.cugit.it/2012/03/11/intervento-della-c-u-g-i-t-%e2%80%93-anno-giudiziario-tributario-di-milano-2012/feed/</wfw:commentRss>
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