Circolare Ministeriale 3 Aprile 1865 N° 47909/3721 Div. 6^

a cura del Dr. Prof. Gen. Salvatore Santo Gallo

La legge 26 Gennaio 1865 n. 2134 concernente l’erogazione delle pene pecuniarie, nulla innovando circa il riparto delle multe per contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti in vigore sulle Gabelle, sui Dazi, sul Marchio dell’oro, ed in ordine ai consorzi di acque, accorda col suo art. 3° agli Agenti governativi scopritori delle altre contravvenzioni punibili con pena pecuniaria, appartenente all’Erario Nazionale, un quarto del prodotto netto della medesima.

Dovendo una tale disposizione contribuire a raddoppiare lo zelo degli Agenti su nominati nell’accertamento delle contravvenzioni alle leggi dello Stato, quantunque meno attinenti al loro istituto, occorre che ne sia fatta speciale comunicazione alle Guardie doganali, non senza impegnarle a prendere, in particolar modo, di mira, con le loro investigazioni, l’esatta osservanza delle leggi sul Bollo, che più facilmente lasciano aperto l’adito alee frodi.