Massime Giurisprudenziali di Legittimità
Non può essere condiviso l’orientamento che afferma la continuità tra la controversia già prevista dall’art. 1, comma 1, della legge n. 516/1982 e il delitto di omessa dichiarazione descritto dall’art. 5 del D. Legisl. n. 74/2000. Perciò qualunque sia l’importo dell’evasione, il contribuente che prima del 15 aprile 2000 non ha dato conto al fisco delle sue entrate, non deve temere conseguenze penali. (Corte di Cassazione, sezioni unite, sent. n. 35 del 15/01/2001, vedi “Il Sole 24 Ore” del 17/01/2001, pag. 23).
Sulla base di quanto previsto dall’art. 27 del D.P.R. n. 600/1973 presupposto per il rimborso della ritenuta operata sui dividendi corrisposti ad un soggetto non residente è la prova dell’assolvimento degli obblighi fiscali nel paese di residenza del percipiente. (Corte di Cassazione, sez. tributaria, sent. n. 5186 del 19/04/2000, riportata in “Giurisprudenza delle imposte”, n. 4/5 – 2000, pag. 803-806).
La mancata esibizione di documenti in sede di verifica va punita se vi è la volontà del contribuente di impedire che, nel corso dell’accesso, possa essere effettuata l’ispezione del documento. (Corte di Cassazione, sez. tributaria, sent. n. 45 del 25/02/2000, riportata in “Giurisprudenza delle imposte” n. 4-5/2000, pagg. 965-977).
I beni acquistati nel corso del matrimonio ricadono, in base all’art. 179 del codice civile, nel regime di comunione legale non perché si presuma, come può invece accadere in una società commerciale in base all’art. 2263 del codice civile, che le due parti abbiano parimenti prodotto redditi e guadagni; ma perché si vuole che la comunità affettiva e di solidarietà abbia un riflesso anche sui beni materiali. Perciò il coniuge, che pur acquistando un bene permette che questo bene ricada nella comunione legale non compie un atto di riconoscimento patrimoniale, non dichiara implicitamente che metà del denaro utilizzato è di proprietà del consorte, né acquista in nome e per conto del coniuge. E colui che diviene proprietario di metà del bene a seguito di un atto compiuto dal coniuge – presumibilmente con denaro proprio – non è “acquirente” del bene stesso, ma lo riceve per volontà della legge. Di conseguenza non è tenuto al possesso dei requisiti posti dalle disposizioni sulle agevolazioni tributarie “prima casa”. (Corte di Cassazione, sezione tributaria, sent. n. 14237 del 28 giugno – 22 ottobre 2000 riportata in “Il Fisco” n. 3/2001, pag. 669).
In base all’art. 33 del D.P.R. n. 600/1973 la Guardia di Finanza può raccogliere le spiegazioni del contribuente o dare atto che egli non ne ha fornita alcuna, con i medesimi effetti propri delle operazioni compiute dagli Uffici tributari. (Corte di Cassazione, sez. tributaria, sent. n. 14012 del 25/10/2000, in “Guida Normativa” n. 195del 03/11/2000, pag. 35).
Va senz’altro riconosciuta alle persone giuridiche denominate come anstalten (istituto giuridico proprio ed esclusivo del diritto civile lussemburghese) natura societaria, per cui per esse si realizza il presupposto soggettivo di applicazione dell’I.V.A. che considera in ogni caso effettuate nell’esercizio d’impresa le cessioni di beni o di servizi fatte da società estere di cui all’art. 2507 del codice civile. Pertanto, l’acquisto di un immobile esistente sul territorio nazionale ceduto da una anstalt è soggetto ad I.V.A. con l’applicazione della tassa di registro in misura fissa. (Comm. Trib. Centrale, sez. XXV, dec. n. 6300 del 09/10/2000, riportata in “Il Fisco” n. 45/2000, pagg. 13478-13479).
Il ricorso proposto dinanzi alla Commissione tributaria dal contribuente anche per conto di altri soggetti in mancanza di un atto di delega deve ritenersi inammissibile e a ciò non può conseguire la dichiarazione di definitività dell’accertamento nei confronti delle parti non legittimamente rappresentate. (Comm. Trib. Centrale, sez. XIX, dec. n. 3589 dep. il 03/06/2000, riportata in “Il Fisco” n. 45/2000, alla pag. 13476, con commento di Enzo di Giacomo).
La mera condotta di detenzione e/o contabilizzazione di fatture false di cui al soppresso art. 4, lettera d) della legge n. 516/1982, deve ritenersi depenalizzata, sicché per tutti i procedimenti penali pendenti per questo reato, in virtù del “favor rei” sancito dall’art. 2 del codice penale, si ha la non punibilità. Il reato sussiste solo se le operazioni inesistenti fatturate sono state recepite in dichiarazioni. (Corte di Cassazione, sezioni unite, sent. n. 27 del 07/11/2000, riportata in “Rassegna tributaria” n. 6/2000, con commento di Gianluca Soana, pagg. 1925-1954).
Se la dichiarazione presentata è in linea con i coefficienti presuntivi l’accertamento derivante da un verbale della Guardia di Finanza redatto a seguito di controlli a sorteggio o in base a criteri selettivi è illegittimo. (Cassazione, sent. n. 11303 del 12/04/2000, dep. il 29/08/2000, in “Guida Normativa” n. 192 del 27/10/2000, pagg. 24-25).
Fissare prezzi minimi di vendite al minuto di tabacchi lavorati viola i principi della direttiva n. 95/59/CE e quindi contrasta con le regole comunitarie sulla accise. (Corte di Giustizia della Comunità Europea, sez. VI, sentenza 19/10/2000, in causa c.216/98, riportata in “Guida Normativa” n. 191 del 26/10/2000, pagg. 28-30).
E’ legittimo l’operato dell’Amministrazione che rettifichi il reddito di un professionista, pur in presenza di una contabilità formalmente regolare, utilizzando come unico parametro posto a base dell’accertamento analitico – induttivo il numero dei soggetti d’imposta che abbiano depositato pressa di lui le scritture contabili. (Corte di Cassazione, sez. tributaria, sent. n. 14992 del 17/02/2000, 30/10/2000, riportata in “il Fisco” n. 5/2001, pagg. 1594-1595).
La determinazione del valore dell’immobile effettuata con il credito della cosiddetta valutazione automatica di cui all’art. 52, comma 4, del D.P.R. n. 131/1986, non impedisce all’Amministrazione finanziaria di irrogare la sanzione di cui all’art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica citato qualora emerga che sia stato pagato un prezzo superiore al valore così determinato. (Nel caso di specie nel corso di una ispezione la Guardia di finanza ha reperito un compromesso con prezzo superiore al valore indicato nel rogito, valore determinato con il criterio automatico). (Corte di Cassazione, sez. tributaria, sent. n. 14250 del 21/06/2000, dep. il 28/10/2000, riportata in “il Fisco” n. 4/2001, pagg. 1204-1205).
Il principio sancito dall’art. 75 del Tuir in base al quale le spese sono deducibili e nella misura in cui siano annotate nelle scritture contabili e abbiano concorso alla determinazione del risultato del conto profitti e perdite, non è applicabile in caso di rettifica induttiva. (Corte di Cassazione, sez. trib., sent. n. 640 del 17/01/2001; vedi “Guida Normativa” n. 15 del29/01/2001).
E’ possibile rettificare la dichiarazione dei redditi di una S.n.c. partendo da verifiche bancarie in capo ai soci; qualora siano rinvenute ingenti disponibilità finanziarie in capo ai soci, in alcun modo da quesiti giustificate in merito alla loro provenienza, ed in presenza di irregolarità diffuse nella contabilità della società, la ristretta base familiare della compagine societaria ben può rappresentare quella presunzione grave precisa e concordante che dimostri come tali somme siano frutto di redditi imputabili alla S.n.c. ma da questa mai dichiarate. (Corte di Cassazione, sez. tributaria, sent. n. 13090 del 10/05/2000, dep. il 3/10/2000, riportata in “il Fisco” n. 5/2001, pagg. 15997, 15999).
Considerato che deve dirsi come sia frequente nell’uso commerciale che alla conclusione del contratto venga versata una caparra confirmatoria per la sua funzione di semplificare il rapporto in caso di inadempienza e di essere computata come acconto in caso di esatto adempimento, non può avere pregio la tesi dell’ufficio che qualifica il versamento di una somma a titolo di acconto (e, quindi, da fatturare ai fini I.V.A.) in assenza di ogni fondamento probatorio da intendere in tal senso. (Comm. Trib. Centrale, sez. XII, dec. N.5559 del 5/07/2000, dep. il 3/10/2000, riportata in “il Fisco” n. 4/2001, pag. 1206).
Le lettere di fideiussione prodotte a fondamento dei ricorsi per decreti ingiuntivi non comportano di per sè un obbligo di registrazione se non in caso d’uso. L’obbligo sorge, in via di “enunciazione”, allorchè le dette fideiussioni vengano recepite nei medesimi decreti ingiuntivi, oggetto questi di tassazione, in quanto atti dell’Autorità giudiziaria da registrare in termine fisso. (Comm. Trib. Centrale, sez. IV, dec. n. 135 del 12/12/2000, dep. il 10/01/2001, riportata in “il Fisco” n. 5/2001, pagg. 1599-16000).
L’art. 9, n. 2 lettera e), della Direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, deve essere interpretato nel senso che si applica non soltanto alle prestazioni pubblicitarie fornite direttamente e fatturate dal prestatore di servizi a un utente pubblicitario soggetto passivo, ma anche a prestazioni fornite indirettamente all’utente pubblicitario e fatturate ad un terzo che la fattura a sua volta all’utente stesso. (CORTE DI GIUSTIZIA CE; Sez. del 15 marzo 2001, causa C-108/00, riportata in “il Fisco” n. 13/2001, pagg. 5018-5020).
E’ fondata la critica rivolta dal contribuente alla sentenza impugnata in ordine alla ricostruzione del valore delle rimanenze iniziali per l’anno 1992, indicate in una cifra diversa da quella rilevata per le rimanenze finali dell’anno precedente, senza che la Commissione regionale desse di talepalese incongruenza una spiegazione adeguata; la sentenza impugnata si è infatti genericamente riferita a probabili errori valutativi della Guardia di finanza, giudicandoli tuttavia irrilevanti a fronte di un preteso “onere della prova” a carico del ricorrente, che nulla doveva provare in ordine a cifre contrastanti esposte dagli stessi verbalizzanti; si impone dunque, sul punto, la cassazione della sentenza in esame; sarà infatti il giudice di rinvio a determinare, riesaminando gli atti, l’attendibilità dell’una o dell’altra cifra; così come dovrà demandata alla sede di rinvio, in accoglimento del terzo motivo del ricorso principale, la determinazione dei costi, in relazione ai ricavi recuperati in forza di una scrittura extracontabile, rinvenuta dai verbalizzanti. Infatti il principio sancito dall’art. 75 del D.P.R. n. 917 del 1986, e ribadito dall’art. 2, comma 6-bis, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, nella L. 26 giugno 1990, n. 165, secondo cui le spese sono deducibili se e nella misura in cui siano annotate nelle scritture contabili e abbiano concorso alla determinazione del risultato del conto profitti e perdite (Cass., n. 4304/1997; n. 7867/1997) non è applicabile in caso di rettifica induttiva, in cui alla ricostruzione dei ricavi deve corrispondere una incidenza percentualizzata dei costi (Cass., n. 3317/1996).
(Corte di Cassazione, sez. trib., sent. n. 640 del 19 ottobre 2000, depositata il 17 gennaio 2001, riportata in “il Fisco” n. 14/2001, pagg. 5381-5383).
L’atto che reca una iscrizione d’ipoteca originariamente iscritta su di una serie di immobili, escludendone uno ben determinato, dal momento che dalla norma viene comunque richiesto il valore degli immobili liberati, al fine di poter commisurare sullo stesso la base imponibile per l’applicazione dell’aliquota proporzionale prevista. (Oggetto della controversia. Ricorso contro il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione all’istanza di rimborso dell’imposta predotta il 30 luglio 1984). (Comm. Centrale, Sez. III – Dec. n. 1102 del 6 febbraio 2001, dep. il 13 febbraio 2001 riportata in “il Fisco” n. 10/2001, pagg. 3919-3920).
Ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. , n. 633/1972, non è soggetto ad I.V.A. il lavoro di produttore di affari per conto di una compagnia di assicurazione quando dalla qualità del soggetto (produttore libero) e dal contenuto del contratto che lo lega alla compagnia di assicurazione, appaiono il carattere marginale dell’attività, l’assenza di un’organizzazione d’impresa, la non obbligatorietà della prestazione, l’assenza di vincoli di orario e di itinerario, il carattere modesto dei risultati economici. (Oggetto della controversia: ricorsi avverso avvisi di irrogazione sanzioni prodotti il 29 gennaio 1985). (Comm. Centrale, sez. x – Dec. n. 5667 del 4 aprile 2000, dep. il 13 febbraio 2001, riportata in “il Fisco” n. 10/2001, pagg. 3920-3922).
Secondo l’indirizzo giurisprudenziale fissato dalla Suprema Corte in tema di prove per presunzione non è necessario che l’esistenza del fatto ignoto appaia come l’unica conseguenza possibile del fatto conosciuto, essendo sufficiente l’esistenza di una elevata probabilità che il fatto noto abbia determinato una connessione possibile e verosimile di accadimento, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo le regole di esperienza colte dal giudice per giungere all’espresso convincimento circa la probabilità di sussistenza e circa la compatibilità del fatto supposto con quello accertato. Nel caso di specie è stato provato che ci sono stati flussi finanziari a favore del contribuente a fronte dello svolgimento da parte del medesimo di un’attività professionale a favore dell’imprenditore G.M.. La presunzione che questi flussi abbiano avuto natura di pagamenti per l’attività professionale svolta corrispondente all’id quod plerunquae accidit. Infatti un’attività professionale in funzione di una remunerazione, tanto più elevata quanto più complessa e specializzata è l’attività medesima. (Commissione Tributaria Centrale, sez. XVI, dec. n. 1047 del 13/10/2000, dep. il 12/02/2001).
Il leasing con il quale un’impresa di trasporto si procura la disponibilità di un automezzo da impegnare in trasporti internazionali rientra nella previsione dell’art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972; il contratto ha infatti i connotati della cessione del godimento del bene e non della proprietà sino all’esercizio dell’opzione e, dunque, ricade nell’ambito delle prestazioni di servizio. (Cassazione, sez. Trib., Sent. n. 2888 del 13 ottobre 2000, dep. il 27 febbraio 2001).
Per ormai pacifica giurisprudenza la notifica a messo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario (cfr. Cass. 4/7/1998 n.6554), costituendo l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 cpc. la prova di tale consegna, la cui mancata allegazione determina l’inesistenza della notifica ai sensi dell’art. 291 cpc. Il perfezionamento della notifica a mezzo del servizio postale postula, pertanto, a’ sensi dell’art. 4 della legge 20/11/1982 n.890, la consegna al destinatario del plico raccomandato, la cui prova può essere fornita soltanto tramite l’avviso di ricevimento (Cass. 19/5/1987 n. 4547). Di conseguenza la data della notifica eseguita a mezzo del servizio postale non è quella in cui l’ufficiale giudiziario (o il messo notificatore) spedisce il plico raccomandato dal luogo di partenza, ma quello in cui il plico viene consegnato al destinatario a cura dell’Ufficio postale del luogo di arrivo (Cass. 26/3/1984 n. 1805). L’invalidità della notifica dell’avviso di accertamento, comportando la decadenza dell’Amministrazione Finanziaria dalla pretesa, ha pertanto effetti travolgenti anche del successivo avviso di liquidazione, per cui diviene assolutamente superfluo verificare se la notifica di quest’ultimo sia stata o meno regolarmente effettuata. (Commissione Tributaria Centrale, sez. IV, dec. n. 1363 del 16/01/2001, dep. il 23/02/2001).
Come già affermato dalla Cassazione (cfr. Cass. civile sent. n. 5768 del 13/06/1990 e 4277 del 22/06/1983) i decreti di riparto dell’attivo fallimentare emessi dal giudice delegato per il pagamento di crediti definitivamente accertati e quantificati in sede di ammissione al passivo, agli effetti dell’imposta di registro, rientrano tra gli atti giurisdizionali civili solo quando risolvano contestazioni insorte tra i creditori o tra questi ed il curatore in ordine alle conseguenze di ammissioni al passivo, nei quali casi il decreto di inammissibilità o rigetto delle istanze è soggetto ad imposta fissa, mentre quello di accoglimento ad imposta proporzionale. (Commissione Tributaria Centrale, sez. XXVII, dec. n. 1053 dell’ 8/02/20001).
Nel rapporto tra emittente della carta di credito e socio portatore della stessa si confi gura un’ipotesi di finanziamento, nel senso che il portatore può evitare il contestuale pagamento del corrispettivo per l’acquisto di un bene o l’utilizzazione di un servizio, contando sulle somme messe a sua disposizione dell’emittente. Il rapporto che si instaura tra l’emittente della carta di credito e l’esercizio convenzionato presenta, poi, i caratteri di una garanzia prestata dal primo a favore del secondo per l’adempimento dei debiti assunti da eventuali soci, non ancora determinati al tempo dell’accordo, ma determinabili al momento dell’uso della carta di credito. Peraltro, poiché l’emittente, ancor prima del rimborso da parte dei soci (ed indipendentemente dal suo conseguimento), all’atto della estinzione del credito vantato dall’esercente trattiene una percentuale della relativa somma, a titolo di corrispettivo per il servizio prestato, può ritenersi che questa operazione vada ad integrare un’ipotesi di sconto del credito stesso. Pur se con queste precisazioni, la decisione impugnata, con riguardo al rapporto tributario sorto dopo l’entrata in vigore del sopravvenuto D.P.R. n. 24 del 1979, deve ritenersi, quindi, corretta, per essere stata l’operazione dichiarata esente dall’imposta sul valore aggiunto. (Corte di Cassazione, sez. I, sent. n.7959 del 25/08/1997).
L’art. 37 del D.P.R. n. 602/1973 disciplina il rimborso di imposte riscosse mediante ritenuta diretta in applicazione dell’art. 1, lett. a) e 2 del citato decreto, quale strumento di realizzazione dell’obbligazione tributaria, riservato all’Amministrazione statale relativamente agli stipendi ed alle somme corrisposte ai pubblici dipendenti. Alla fattispecie del rimborso di somme versate da altro datore di lavoro in veste di sostituto d’imposta, a seguito di ritenuta alla fonte, a titolo di acconto del tributo definitivamente dovuto, ai sensi dell’art. 3, in relazione all’art.23, comma 2 lett. c) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è rivolto invece il successivo art. 38. Espressamente questa disposizione, sotto la rubrica generale “rimborso di versamenti diretti”, nel 2’ comma dispone che la relativa istanza “può essere presentata anche dal percipiente le somme assoggettate a ritenuta, nel termine di decadenza di diciotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata”. La disciplina del diritto del contribuente al rimborso di somme oggettivamente non dovute, è pertanto identica in entrambe le ipotesi delineate, comprese nella comune categoria delle ritenute sui redditi di lavoro degli art. 23 e seg.. Ciò nella considerazione che il prestatore d’opera, nell’ambito di rapporto d’impiego pubblico o privato, è pur sempre il soggetto passivo dell’obbligazione tributaria, sul quale gravano gli effetti dell’errato versamento in acconto. (Commissione Tributaria Centrale, sez. II, dec. n. 168 del 13/12/2000, dep. l’11/01/2001).
In base al quadro normativo vigente, con efficacia retroattiva, i soggetti di cui all’articolo 34 del D.P.R. 633/72, non sono tenuti a manifestare in maniera esplicita la volontà di optare per un regime contabile anziché per un altro. Questa conclusione trova conforto anche nei principi di tutela dell’affidamento e della buona fede e di semplificazione, sanciti, rispettivamente, dagli articoli 10.1 e 6.4 delle “Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente” (legge 27 luglio 2000, n. 212). Infatti, è vero che i rapporti tra contribuente a amministrazione finanziaria devono essere improntati al principio della collaborazione e della buona fede (articolo 10, comma 1). (Corte di Cassazione, sentenza n. 5931/2001 depositata il 21 aprile 2001).
Si osserva, in via pregiudiziale, al riguardo che l’articolo 25 del decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74, recante la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto… ha abrogato il titolo 1’ del decreto legge 10 luglio 1982 n.429, convertito in legge 7 agosto 1982 n. 516, e quindi anche l’articolo 4 di detta legge. D’altra parte, la nuova norma dettata in subiecta materia dall’articolo 8 del decreto legislativo n. 74 citato non riproduce la fattispecie criminosa costituita dall’emissione di fatture relative a operazioni inesistenti per cui per questo aspetto l’articolo 4, comma 1, legge 1982, n. 516 deve ritenersi definitivamente abrogato”. (Corte di Cassazione, sent. n. 8274 depositata il 27 febbraio 2001).
L’articolo 4, comma 1, lettera d), legge 516/1982 puniva la condotta di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, emetteva fatture per operazioni, in tutto o in parte, inesistenti e tale fattispecie può essere ricondotta alla nuova previsione dell’articolo 8 del decreto legislativo 74/2000. Persiste la continuità normativa del tipo di illecito e si è verificata una abrogazione senza abolizione del reato in quanto la eliminazione della norma incriminatrice è accompagnata dalla contestuale introduzione di una disposizione sostitutiva…” (Corte di Cassazione, sent. n. 8353 depositata il 28 febbraio 2001).
E’ illegittimo l’avviso di liquidazione delle maggiori imposte di registro che non contenga gli elementi essenziali dell’atto di classamento di un fabbricato con attribuzioni di rendita non previamente comunicato. (Corte di Cassazione, sezione Tributaria, sent. n. 15254 del 13/07/2000).
La motivazione per relationem è ammessa solo quando l’atto cui ci si riferisce sia conosciuto o conoscibile da parte di chi deve controllarne la congruità. Nel caso concreto tali requisiti non sono soddisfatti in quanto tale atto non è in concreto né conosciuto, poiché il suo contenuto non è appunto indicato nemmeno in maniera sintetica nella motivazione, né conoscibile. Infatti, emerge che le argomentazioni del giudice di merito partono da elementi ignoti, poiché questo ha unicamente riferito di avere esaminato i dati esposti nelle perizie prodotte dal contribuente, in base ai quali ha determinato in maniera autonoma il valore unitario del fondo. In tal modo, esso ha sottratto le stesse alla possibilità di verificarne la coerenza logica e la legittimità formale. Emerge inoltre un’incongruenza in quanto non viene spiegato perché l’utilizzo delle perizie di parte conduca ad una qualificazione del valore dell’immobile così superiore rispetto a quella proposta dal contribuente stesso. (Corte di Cassazione, sez. trib. 16 novembre 2000, 9 febbraio 2001, n. 01814/01).
Le condotte di utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, prodromiche o strumentali rispetto alla fraudolenta indicazione di elementi passivi fittizi in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, supportata da tali fatture o documenti, non sono più, di per se, previste dalla legge come reato: l’indicazione in dichiarazione di elementi passivi fittizi costituisce, infatti, un elemento eterogeneo rispetto alla previgente previsione incriminatrice. Il legislatore individua nella presentazione della dichiarazione annuale la condotta tipica e il momento di rilevanza penale della fattispecie, e nella lesione dell’interesse erariale all’integrale riscossione delle imposte dovute, piuttosto che nella generica trasparenza fiscale, l’oggetto giuridico della tutela penale. Vi è continuità di tipo di illecito tra la vecchia ipotesi dell’art. 4 lettera f), della legge L. n. 516/1982 e il nuovo art. 2 del D. Lgs. n. 74/2000, rispetto alla quale la prima anzi si atteggia a lex mitior per i profili del trattamento sanzionatorio e dei termini prescrizionali, sempre che non ricorra l’ipotesi attenuata prevista dall’art. 2, comma 3, del medesimo decreto. Per i processi penali in corso in cui risulti contestata solo la lettera d) dell’art. 4 della L. n. 516/1982, qualora emerga ex actis il riflesso della condotta di utilizzazione in una fraudolenta dichiarazione dei redditi, resta riservata alla pubblica accusa la potestà di contestazione del fatto nuovo attinente al momento dichiarativo, con le relative conseguenze delineate sul terreno processuale dagli artt. 423 e 518 del codice procedura penale. (Corte di Cassazione, sezioni unite, sent. n. 27 del 25 ottobre 2000, depositata il 7 novembre 2000, Pres. Vessia, Rel. Canzio, riportata in “Rassegna Tributaria” n. 1/2001, pagg. 270-286, con commento di Carla Manduchi).
La somma erogata per il pagamento di tangenti documentate ai fini contabili e fiscali mediante una fattura falsa è indeducibile, atteso che è inesistente l’operazione commerciale riportata in fattura. (Corte di Cassazione, sez. trib., sent. n. 5796 del 24/01/2001, dep. il 19/04/2001).
La violazione delle regole dell’accertamento tributario non comporta come conseguenza necessaria la inutilizzazione degli elementi acquisti essendo tale sanzione propria del procedimento penale e riferibile solo a questo specifico sistema procedurale; per cui, l’irrituale acquisizione di elementi rilevanti ai fini fiscali, in assenza di una previsione specifica, non può comportare la loro inutilizzabilità. In tali ipotesi, le conseguenze negative dell’aver agito in modo illegittimo ricadono sugli stesi operanti i quali potranno incorrere in sanzioni di carattere disciplinare. e/ (Corte di Cassazione, sez. tributaria, sent. n. 8344 del 10/04/2001, dep. il 19/06/2001) o penale.
L’indennità supplementare dovuta al lavoratore dipendente ingiustamente licenziato, o licenziatosi per giusta causa, deve dunque ritenersi soggetta all’imposta sul reddito delle persone fisiche, con tassazione separata, giacché viene corrisposta a titolo di penale per l’illegittimo comportamento del datore di lavoro ed ha carattere risarcitorio del danno conseguente alla mancata percezione dei redditi che al lavoratore sarebbero derivati dalla prosecuzione del rapporto. (Commissione Tributaria Centrale, sez. XVI, dec. n. 242 del 9/06/2000, dep. il 15/01/2001).
La deduzione di una perdita su crediti può essere ammessa nel momento in cui ne è certa la inesigibilità. (Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sent. n. 2530 del 20/09/2000, dep. il 21/02/2001, riportata e commentata in “Guida Normativa” n. 73, pagg. 24-27).
Va riconosciuta la correttezza logico-giuridica del criterio di imputazione ai soci degli utili extracontabili di una società di capitali sulla considerazione della “complicità” che normalmente avvince i membri di una ristretta compagine “sociale”. (Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sent. n. 3980 del 3 aprile 2000, riportata in “Bollettino Tributario” n. 19/2001, pagg. 1426-1427).
Le prestazioni odontoiatriche fornite da un soggetto esercente la professione di odontotecnico e quindi sfornito dei requisiti soggettivi previsti dalla legge sono soggette all’imposta. (Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sent. n. 5984 del 6/12/2000, dep. il 23/04/2001, riportata in “Il Fisco” n. 37/2001, pagg. 12204-12206).
Le somme corrisposte dal datore di lavoro al dipendente in occasione del trasferimento ad altra sede, a titolo di “contributo – affitto”, costituiscono reddito tassabile. (Corte di Cassazione, sez. V civ., sent. n. 1842 del 18/02/2000, riportata con commento in “Bollettino Tributario” n. 18/2001, pagg. 1339 – 1341).
La casa del custode ed il magazzino annessi ad officina per la costruzione di macchine non possono considerarsi costruzioni complementari, connesse all’attività artigianale svolta, e, quindi, relative ad un bene strumentale dell’impresa, allorché di fatto vengano utilizzate come civile abitazione; pertanto la relativa imposta assolta non può essere portata in detrazione. (Commissione Centrale – sez. XXVI, dec. n. 6189 del 14/06/2001, dep. il 17/09/2001, riportata in “Il Fisco” n. 38/2001, pag. 12609).
L’avviso di liquidazione dell’imposta di registro con aliquota ordinaria e connessa sanzione a carico dell’acquirente di un immobile abitativo che abbia indebitamente goduto, in sede di registrazione del contratto, del trattamento agevolativo di cui all’art. 1 della legge n. 168/1982, è soggetto al termine triennale di decadenza, ai sensi dell’art. 76 del T.U. n. 131/1986 a partire dal giorno della registrazione. (Corte di Cassazione – sezioni unite – sent. n. 1196 del 21/11/2000, riportata con commento in “Corriere Tributario” n. 7/2001, pagg. 527-534).
Il principio del “favor rei” si intende anche esteso agli illeciti valutari commessi in passato e ora non più sanzionabili, anche se l’Ufficio competente abbia già provveduto ad irrogare le sanzioni. E ciò per effetto delle novità introdotte dalla legge 7/11/2000, n. 326. (Corte di Cassazione – sez. Tributaria – sent. n. 12543 del 15/10/2001, riportata con commento in “Guida Normativa” n. 192 del 24/10/2001, pagg. 17-20).
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 7 della L. 9 dicembre 1998, n. 431, per violazione dell’art. 24, comma 1, della Costituzione, in quanto gli oneri imposti al locatore ai fini della messa in esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile locato (la dimostrazione della registrazione del contratto di locazione, la sua denuncia ai fini di applicazione dell’ICI e la dichiarazione del relativo reddito ai fini dell’applicazione dell’IRPEF) tendono all’applicazione di interessi estranei al soddisfacimento delle finalità processuali, risolvendosi in un impedimento di natura fiscale ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti. (Corte Costituzionale – sent. n. 333 del 24 settembre 2001, dep. il 5 ottobre 2001 riportata in “Il Fisco” n. 39/2001, pagg. 12881-12883).
Il condebitore solidale di imposta di registro rimasto inerte non può giovarsi del giudicato favorevole formatosi tra l’Amministrazione finanziaria e altro condebitore al fine di ottenere la ripetizione di quanto pagato. (Cassazione – sez. trib. – sent. n. 6165 del 18 gennaio 2001, dep. il 2 maggio 2001 riportata con commento in “Il Fisco” n. 40/2001, pagg. 13110-13112).
Ai sensi dell’art. 13, parte B, lettera b), della Direttiva del Consiglio del 17 maggio 1997, n. 77/388/CEE non è esente dall’imposta una prestazione di servizi effettuata da una persona che non possiede alcun titolo su un bene immobile e consistente nell’accettare a titolo oneroso la cessione di un contratto d’affitto di tale bene immobile da parte dell’affittuario. (Corte di Giustizia CE – sez. VI – sent. del 4 ottobre 2001, causa C. 108/99, riportata in “Il Fisco” n. 39/2001, pagg. 12890-12893).
La prescrizione decennale per richiedere il rimborso dei crediti vantati verso l’Erario decorre dalla data di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi. (Corte di Cassazione – sent. n. 11416 del 5 settembre 2001, – vedi “Il Sole 24 ore) del 7/11/2001, pag. 36).
Non sono deducibili dal reddito complessivo le somme corrispondenti agli interessi passivi pagati dal contribuente per cambiali ipotecarie, in quanto trattasi di interessi derivanti da un contratto tipico diverso dal contratto di mutuo garantito da ipoteca su immobili previsto specificatamente dall’art. 10, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 597 del 1973, modificato dall’art. 5, comma1, della L. n. 114 del 13 aprile 1997. (Commissione Centrale, Sez. VII – dec. n. 3267 del 9 aprile 2002, dep. il 4 maggio 2001, riportata con commento in “Il Fisco” n. 39/2001, pagg. 12884-12885).
La cessazione “pro soluto” di credito ritenuti inesigibili non comporta la loro indeducibilità, se non sono presenti dati di riferimento precisi o procedure concorsuali comprovatamente in atto. (Corte di Cassazione – sez. trib. – sent. n. 15563 del 6/10/2000, dep. l’11/12/2000, riportata, con commento, in “Rassegna Tributaria” n. 5/2001, pagg. 1353-1374).
Ai fini delle imposte sui trasferimenti, il ricorso dell’acquirente avverso l’avviso di accertamento di valore, redatto in nome e per conto anche dei venditori, in mancanza di procura generale o speciale non vale a salvare dalla censura di inammissibilità la costituzione in giudizio dei venditori stessi avvenuta oltre i 60 giorni dalla notifica dell’accertamento. (Commissione Tributaria Centrale – sez. XIX – dec. n. 6514 del 28/09/2001, dep. il 3/10/2001, riportata in “Il Fisco” n. 44/2001, pagg. 14024-14025).
Ai fini della dichiarazione dell’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, nel caso di intervenuta dichiarazione sostitutiva del contribuente, è necessario che l’Ufficio finanziario abbia presentato un atto in cui dichiari cessata la controversia. (Commissione Tributaria Centrale – sez. VI – dec. n. 3226 del 5/02/2001, dep. il 3/05/2001, riportata con commento in “Il Fisco” n. 44/2001, pagg. 14021-14023).
Ai fini della Costituzione in giudizio del ricorrente, il deposito del ricorso presso le Commissioni tributarie deve avvenire mediante consegna dell’atto in segreteria ad opera della parte istante o di chi la rappresenta e quindi non è eseguibile a mezzo del servizio postale, con la conseguenza che in tal caso il ricorso va dichiarato inammissibile. (Corte di Cassazione – sez. trib. – sent. n. 8829 del 3/04/2001, dep. il 28/06/2001, riportata, con commento, in “Rassegna Tributaria” n. 5/2001, pagg. 1375-1392).
Il potere correttivo riconosciuto all’Amministrazione finanziaria, il cui esercizio può dar luogo all’imposta di successione suppletiva, non può ritenersi limitato alle ipotesi di errori materiali o di calcolo, ma è esteso a tutti i casi in cui occorra integrare l’imposta dovuta, conseguentemente a qualunque errore attribuibile all’ufficio e, quindi , pure quando si tratti di un errore di diritto. Anche in tale ipotesi l’imposta liquidata è suppletiva e non complementare per cui non occorre uno specifico atto di accertamento da emettere nel termine di decadenza. (Corte di Cassazione – sez. Trib. – sent. n. 9418 del 17/07/2000).
Ai sensi dell’art. 36, comma 2, n. 2, 3 e 4, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, le sentenze delle Commissioni tributarie devono avere un contenuto strutturato in termini tali da evidenziare adeguatamente i contorni fattuali della situazione e l’enunciazione dell’iter argomentativi sulla cui base il giudice si è pronunciato, ravvisando o disconoscendo la bontà di tali ragioni. Va perciò cassata la sentenza della Commissione tributaria d’appello che difetti di tali requisiti. (Corte di Cassazione – sez. Trib. – sent. n. 11582 del 4/09/2001).
E’ legittimo l’accertamento sintetico-induttivo del reddito d’impresa di una persona fisica, le cui scritture contabili, anteriori all’entrata in vigore della legge 8 agosto 1994, n. 489 (11 agosto 1994), siano risultate inattendibili a motivo di annotazioni quotidiane dei movimenti di cassa su un registro di “prima nota”, ben anche vidimato e bollato, e dalla memorizzazione dei relativi dati su supporti magnetici di un centro informatico a ciò deputato e in grado di stamparli su richiesta dei verificatori. Tali modalità di annotazione e memorizzazione dei movimenti giornalieri, sono state, sì, consentite dall’art. 7, comma 4 ter, aggiunto al D.L. 357/94 della legge di conversione 503/94, ma non con effetto retroattivo. Questa norma infatti, là dove ha assimilato alla contabilità “cartacea” quella eseguita con determinate modalità su supporti magnetici, non ha assegnato un significato a regole già presenti nell’ordinamento, ma ha introdotto deroghe alle previsioni codicistiche, recependo con particolari cautele la diffusa prassi dell’adozione di sistemi informatici di contabilità. Si tratta, dunque, di una norma innovativa, che, per ciò, non può considerarsi operante per il passato, in assenza di espressa previsione legislativa. (Corte di Cassazione – sez. Trib.- sent. n. 9412 del 17/06/2000).
L’Autorizzazione della Magistratura per la trasmissione agli Uffici tributari di dati penalmente rilevanti acquisiti dalla Guardia di Finanza è necessaria soltanto quando l’acquisizione sia stata realizzata nell’esercizio di attività di polizia giudiziaria. (Corte di Cassazione – sez. Trib. – sent. n. 5557 del 3/05/2000).
La presenza di regolari scritture contabili non esclude la possibilità che le risultanze delle scritture stesse siano disattese, ma esige dall’Ufficio fiscale un’operazione ricostruttiva più rigorosa nel contenuto logico e metodologico circoscritta agli strumenti ricognitivi consentiti dalla legge. (Corte di Cassazione – sez. I civ. – sent. n. 5352 del 2/06/1999).
In tema di imposta comunale sugli immobili, relativamente a terreno concesso in superficie a cooperativa edilizia per la costruzione di alloggi economici e popolari, l’edificazione del fabbricato rende applicabile il tributo a carico della cooperativa o degli assegnatari in veste di proprietari del manufatto che insiste sul suolo o di parti di esso. (Corte di Cassazione – sez. Trib. – sent. n. 11776 del 6/09/2000).
Il p.v. di constatazione è atto che si inserisce nell’attività istruttoria espletata dall’Amministrazione finanziaria e non è impugnabile autonomamente davanti alle Commissioni tributarie. (Commissione Tributaria Centrale – sez. XXVI – dec. n. 4347 del 15/03/2001 dep. il 7/06/2001).
La ritenuta a titolo d’imposta sugli interessi maturati sui conti correnti prevista dall’art. 26, comma 3 del D.P.R. n. 600/1973 si applica anche nei confronti dei Comuni, così come sancito in via interpretativa dall’art. 14 della legge 18/02/1999, n. 28. (Corte di Cassazione, – sez. Trib. – sent. n. 7341 del 2/02/2000, dep. il 2/06/2000, riportata in “Rassegna Tributaria” n. 3/2001, pagg. 864 e segg.).
La mancata previsione dell’oblazione per le violazioni tributarie di carattere sostanziale non è costituzionalmente illegittima. (Corte Costituzionale, ordinanza n. 304 del 12/07/2001).
In tema di sanzioni tributarie non penali, qualora il contribuente non muova alcuna censura ad una statuizione contenuta nella sentenza della Commissione tributaria regionale, nel successivo giudizio per cassazione si verifica il passaggio in giudicato della medesima statuizione di cui sopra, che pertanto non esclude che l’infrazione, come definitivamente accertata e sanzionata dal giudice di appello, possa successivamente modificarsi, a nulla rilevando il disposto del sopravvenuto D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. (Corte di Cassazione – sez. I civ. (Pres. Rocchi, rel. Forte), 29 ottobre 1999 – sent. n. 12012).
L’indennità supplementare dovuta al lavoratore dipendente ingiustamente licenziato, o licenziatosi per giusta causa, deve ritenersi soggetta all’imposta sul reddito delle persone fisiche, con tassazione separata, giacché viene corrisposta a titolo di penale per l’illegittimo comportamento del datore di lavoro ed ha carattere risarcitorio del danno conseguente alla mancata percezione dei redditi che al lavoratore sarebbero derivati dalla prosecuzione del rapporto. (Commissione Tributaria Centrale – sez. XVI – dec. n. 242 del 9/06/2001, dep. il 25/01/2001).
L’indennità supplementare dovuta al lavoratore dipendente ingiustamente licenziato, o licenziatosi per giusta causa, deve ritenersi soggetta all’imposta sul reddito delle persone fisiche, con tassazione separata, giacché viene corrisposta a titolo di penale per l’illegittimo comportamento del datore di lavoro ed ha carattere risarcitorio del danno conseguente alla mancata percezione dei redditi che al lavoratore sarebbero derivati dalla prosecuzione del rapporto. (Commissione Tributaria Centrale – sez. XVI – dec. n. 242 del 9/06/2001, dep. il 25/01/2001).
E’ legittimo l’accertamento in rettifica operato dall’Ufficio sulla scorta di dati e notizie dal contribuente tramite la trasmissione di documenti in luogo della risposta al questionario, anche in ipotesi, come quella di specie, in cui siano stati forniti documenti ulteriori a quelli richiesti, non facenti parte del novero delle scritture contabili la cui tenuta è obbligatoria ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. n. 600/1973. (Corte di Cassazione –sez. Trib. – sent. n. 6166 del 31 gennaio 2001).
I contributi versati dai soci ad un fondo di assistenza sanitaria integrativo, per i quali l’ente provvede a rimborsare in tutto o in parte le spese, non sono deducibili in quanto trattasi di contributi non obbligatori per legge; gli oneri di urbanizzazione gravante su un immobile che già fruiva di servizi e relativi a opere di miglioramento, sono legittimamente deducibili dal reddito. (Commissione Tributaria Centrale – sez. II – dec. n. 772 del 12 gennaio 2001).
E’ preclusa ai soggetti (quali i dottori commercialisti) non iscritti all’albo forense, sottoscrivere, anche se congiuntamente ad un avvocato “cassazionista”, il ricorso alla Corte di Cassazione. (Corte di Cassazione – sez. Trib. – sent. n. 5712 del 27 settembre 2000, dep. il 18/04/2001).
L’istanza di trattazione in pubblica udienza può essere contenuta anche nel ricorso. (Corte di Cassazione – sez. Trib. – sent. n. 5986 del 6 dicembre 2000, dep. il 23/04/2001).
Le delibere condominiali, analogamente a quelle societarie, sono nulle solo se hanno un oggetto impossibile o illecito, oppure che non rientra nella competenza dell’assemblea o, infine, se incidono su diritti inviolabili per legge. Sono, invece, annullabili le delibere contrarie alla legge o al regolamento di condominio, tra le quali quelle che non rispettano le norme che disciplinano il procedimento (ad esempio, per la convocazione dei partecipanti), oppure che richiedono maggioranze qualificate per formare la volontà dell’organo collegiale, in relazione all’oggetto della delibera da approvare. (Corte di Cassazione sent. n. 13013 del 2000).
La Corte Costituzionale, con sentenza 23-28 maggio 2001, n. 162, ha dichiarato incostituzionale l’art. 54, c. 3, della legge fallimentare, nella parte in cui non richiama, ai fini dell’estensione del diritto di prelazione agli interessi l’art. 2749 del Codice Civile. Di conseguenza, rientrano nel privilegio fallimentare anche gli interessi maturati sui crediti che già vi sono ammessi. (Corte Costituzionale sent. n. 162 del 2001).
La correzione dell’errore commesso dal contribuente nell’assumere nella dichiarazione come reddito dei fabbricati quello catastale anziché quello effettivo, quando quest’ultimo risulti chiaramente denunciato nella dichiarazione, costituisce una tipica operazione rientrante nelle previsioni della procedura di liquidazione di cui all’art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600). (Corte di Cassazione – sez. Trib. – sent. n. 2531 del 20 settembre 2000, dep. il 21/02/2001).
I verbali relativi all’attività di controllo dell’INPS rientrano tra i documenti che devono essere trasmessi agli Uffici finanziari e che gli Uffici stessi possono utilizzare ai fini dell’accertamento, anche mediante richiamo nella motivazione. (Corte di Cassazione – sez. Trib. – sent. n. 7832 dell’11/06/2001).
La normativa fiscale non pone particolari adempimenti a carico del datore di lavoro per il rimborso ai dipendenti delle spese di viaggio da questo sostenute, operate sotto forma di indennità chilometriche. (Comm. Trib. Centr., sez. IV dec. N. 614 dep. il 5 febbraio 1999, riportata con commento di Franco Petrucci, in “Rivista di diritto tributario” n. 2/2000 II pagg. 114-116).
L’Amministrazione finanziaria di un Paese dell’Unione Europea non può far ricadere sul singolo le conseguenze di un suo errore nel pagamento di un anticipo sulla restituzione all’esportazione, che poi si rivela non dovuto. (Corte di giustizia della Comunità europea sez. I sentenza del 21 marzo 2000 in causa C. 217/98, riportata con commento di Iorio Santi in “Guida Normativa” de Il Sole 24 ore n. 63 del 10.04.2000, pagg. 50-55).
Per l’IVA erroneamente versata in eccesso il contribuente può richiedere il rimborso del tributo ma non può avvalersi della procedura disciplinata dall’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 e cioè procedere alla detrazione mediante nota di variazione. (Corte di Cassazione sez. tributaria sent. N. 2868 dep. il 13.03.2000, riportata con commento di Massimo Moscatelli in “Guida Normativa” de Il Sole 24 ore n. 59 del 03.04.2000 pagg. 18-23).
Il mero disconoscimento della firma apposta al modello dichiarativo non è sufficiente per escludere la validità della dichiarazione e la sua riferibilità all’apparente firmatario. (Corte di Cassaz. Sez. I sent. N. 945 del 28.01.2000, riportata, con commenti di Roberto Fonelli, in “Corriere Tributario” n. 15/2000 pagg. 1092-1095).
Conseguentemente alla riforma del sistema di riscossione coattiva dei tributi, introdotta il D.P.R. n. 43/1988, l’art. 17, comma 3, del D.P.R. n. 602/1973 che prevede l’obbligo di iscrizione dell’imposta pretesa nei ruoli esattoriali entro il termine stabilito per le imposte sui redditi, si applica anche alle imposte diverse da quelle sul reddito e, quindi, anche all’IVA. (Corte di Cassazione, sez. I civ., sentenza n. 13869 dell’11 dicembre 1999, riportata in “La Settimana Fiscale” n. 11/2000, pagg. 14-15).
La sanzione prevista dall’art. 52 – c. 5 – del D.P.R., n. 633/1972 per il rifiuto di esibizione dei documenti contabili postula l’intenzionalità del comportamento del contribuente, non essendo sufficiente, a tal fine, neppure la sua dichiarazione, dovuta a mera negligenza, di non essere in grado di reperire al momento i documenti stessi. (Corte di Cassazione – sez. I civ. – sent. n. 13404 del 1° dicembre 1999, riportata in “Bollettino Tributario”, n. 4/2000, pagg. 305-306).
La mancata indicazione (riporto) del credito IVA nella dichiarazione annuale non pregiudica la possibilità di computare l’importo in detrazione nel periodo successivo. La decadenza del diritto si verifica solo se, nel periodo di imposta in cui è maturato il credito, la mancata indicazione (nella dichiarazione annuale) è ripetuta anche nelle dichiarazioni periodiche. (Corte di Cassazione, sentenza n. 1204 del 4 febbraio 2000).
Ai sensi dell’art. 3 della legge 23.3.1981 n.91, le prestazioni a titolo oneroso dell’atleta, di regola rientranti nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato ai sensi del 1°comma, costituiscono oggetto del contratto di lavoro autonomo. Ne consegue che i premi corrisposti dalla Federazione Italiana per il gioco del calcio ai componenti delle rappresentanze nazionali per la partecipazione ai mondiali di calcio vanno qualificati come redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’art.49, 2°comma, lett. a, del Testo Unico delle Imposte sui redditi. (Corte di Cassazione sez.I, n.5866 del 14.6.99).
Non sono soggette a tassazione separata, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 597/1973 e quindi alla ritenuta d’acconto, le somme dovute dal datore di lavoro al lavoratore a titolo di risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, anche a seguito di transazione, dovendosi, escludere in tal caso la natura retributiva dell’erogazione. (Corte di Cassazione sez.I, sent. n. 8780 del 4.9.98).
Per riproporre le domande o le eccezioni non accolte dalla Commissione Tributaria provinciale, la parte comunque vittoriosa non deve presentare appello incidentale. Sarà sufficiente, infatti, richiamare le suddette domande o eccezioni, specificamente, innanzi al Giudice di seconda istanza attraverso la presentazione di un semplice atto processuale svincolato da rigidi formalismi. (Corte di Cassazione , sez.I, sent. n. 5495 del 4.6.99).
L’assegno di divorzio corrisposto in unica soluzione da parte di uno dei coniugi in ottemperanza ad una sentenza del Tribunale non è qualificabile come reddito imponibile ai fini IRPEF. (Corte di Cassazione, sent. n.11437 del 12.10.99).
Il reato di false comunicazioni in bilancio previsto dal codice civile sussiste anche quando viene diffuso in modo fraudolento un business plan poiché anch’esso riveste valenza e natura giuridica di documento sociale. (art.2621 c.c.). (Corte di Cassazione, sez.V pen, 1 Giugno 1999 n.6881).
Il ritrovamento da parte della Guardia di finanza, in locali diversi da quelli societari, di una “contabilità parallela” a quella ufficialmente tenuta dalla società sottoposta a verifica fiscale, legittima di per sé, ed a prescindere dall’esistenza di qualsiasi altro elemento, il ricorso al c.d. accertamento induttivo in quanto il potere di effettuare questo accertamento si fonda sulla intrinseca inattendibilità delle scritture contabili nel loro complesso. (art.39, commi 2 e 3, D.P.R. 600/1973). (Corte di Cassazione, sez.1, 7.7.99 n.7045).
L’applicazione delle disposizioni previste dalla legge collegata alla Finanziaria per il 1999 (art.11 legge n.448/1998) in materia di rimborsi della tassa di concessione governativa per l’iscrizione delle società nel registro delle imprese, deve escludersi in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della nuova normativa. (Corte di Cassazione, sez.I, 9.7.1999, n.7176 e Corte di Cassazione sez.I, 10.7.1999, n.7279).
In tema di salvaguardia dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di azienda, a norma dell’art.2112, comma 2, del codice civile, (come modificato dall’art.47 della L. n.428 del 1990 in attuazione della direttiva CEE n.187 del 1977), deve ritenersi che solo nel caso in cui l’azienda acquirente non applichi alcun contratto collettivo ai lavoratori ceduti si applichi il contratto collettivo che regolava il rapporto con la precedente azienda, indipendentemente dalla attività svolta dall’impresa acquirente. La preoccupazione della continuità di una copertura contrattuale, invece, non ha più ragione d’essere quando l’impresa acquirente applichi comunque un contratto collettivo, dovendosi in tal caso ritenere che questo contratto sostituisca immediatamente e totalmente la disciplina collettiva vigente presso l’azienda alienante e che, secondo i principi generali, detto contratto possa essere modificato anche in peius dalla successiva contrattazione collettiva. (Corte di Cass. Sez. lav. sent. dell’8.9.99).
Il patteggiamento in Cassazione per frode fiscale continuata integra un negozio processuale, da perfezionare fino a quindici giorni prima dell’udienza fissata per la decisione del ricorso, irrevocabile unilateralmente. La Cassazione verifica non solo la legittimità dell’accordo ma anche la congruità della pena consensualmente quantificata. Quando l’accordo raggiunto tra le parti riguardi solo la pena principale, devono ritenersi confermate le pene accessorie ex art.6 della L. n.516/1982 in quanto l’incompatibilità ex art.445 c.p.p. è limitata al solo patteggiamento in primo grado. (Cass., sez.III pen.,sent. n.3599 del 28.10.99 dep. Il 24.11.99).
Ai fini della determinazione del reddito d’impresa, le spese per il pagamento dei compensi ai mediatori devono essere dedotte nel periodo di imposta in cui vengono effettivamente sostenute. (Cassazione, sez.l civ., sent. n. 6870 del 19.2.99, dep. Il 3.7.99).
Per la realizzazione del delitto di frode fiscale occorre che l’indicazione di componenti positive inferiori al reale non sia frutto di mera sottofatturazione ma che sia accompagnata dall’utilizzo di altri documenti attestanti fatti non corrispondenti al vero o da altri comportamenti fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento dei fatti. La sola sottofatturazione non può dunque rappresentare di per sé elemento costitutivo della frode fiscale. (Corte di Cassazione, sent. n.9486 del 23.7.99).
Deve essere cassata con rinvio la sentenza della Commissione tributarla regionale che, sulla base dell’avviso di accertamento dell’Ufficio, in presenza di conti correnti bancari intestati ai soci di una società di capitali oggetto di verifica fiscale, assuma che le relative movimentazioni in entrata costituiscano incassi dell’impresa societaria, omettendo di spiegare le ragioni del proprio convincimento e di confutare l’opposta versione del contribuente e gli atti astrattamente idonei a confortarla. Per analoghe ragioni, va cassata con rinvio la stessa sentenza con la quale il Giudice, pur in presenza di due assegni emessi dal socio per il pagamento delle obbligazioni sociali, liquidi come globalmente generica ed indimostrata l’asserzione della loro riferibilità (almeno in parte) ad acquisti della società. (Corte di Cassazione, sez.I, sent. 2 Marzo 1999 (27 Novembre 1998), n.1728).
Gli interessi maturati sui crediti di imposta sia prima che dopo la dichiarazione di fallimento devono essere ammessi al passivo solo in via chirografaria e non più in privilegio. (Corte di Cassazione sent. n.5020/95, 670 e 5096/97).
Non fa difetto la correlazione tra accusa e sentenza quando si contesti al prevenuto di aver utilizzato nella contabilità di una s.r.l. fatture per operazioni inesistenti agendo come amministratore legale di detta società e lo si condanni nella qualità di amministratore di fatto. (Cass. Sez.III pen. sent. n.12568 del 28.9.99 dep. Il 5 11.99).
Il contribuente può ottenere la condanna dell’Amministrazione finanziaria al pagamento degli interessi anatocistici per il ritardato rimborso di un credito IVA, a condizione che gli interessi scaduti possano produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione alla loro scadenza e sempre che si tratti di interessi dovuti da almeno sei mesi (Cass. sez.I, sent. 3.9.99 n.9273).
Il dies a quo del rimborso ILOR decorre dal momento in cui si versa l’acconto d’imposta, se quest’ultimo non era dovuto. La Corte di Cassazione, invertendo il recente orientamento in tema di decorrenza dei termini validi ai fini della richiesta di risarcimento per imposte corrisposte mediante “versamenti diretti”, ha disposto che il contribuente può presentare istanza di rimborso al Fisco dalla data di versamento dell’acconto nel caso in cui già al momento in cui si corrisponde tale importo, il versamento non era dovuto, non lo era in quella misura o appariva dovuto in virtù di una disposizione di legge che sin da allora non andava applicata. (Cass. Sez.I civ., sent. 22.9.99 n.10242).
La Cassazione ha stabilito che spettano le agevolazioni fiscali per la prima casa anche ai minori che acquistano l’immobile mediante i genitori. L’agevolazione si applica anche se i genitori possiedono già altre abitazioni nello stesso comune. (Cass. Sez.I civ., 10196/99).
La circostanza che la declaratoria della falsità di un documento di transito comunitario, resa durante un procedimento penale, non possa spiegare autorità di cosa giudicata nel giudizio civile nei confronti di terzi che siano rimasti estranei a quel procedimento penale, non impedisce di ritenere che la sentenza penale possa costituire un documento da cui il giudice possa trarre elementi di giudizio, sia pure non vincolanti e quindi, nello specifico, di considerarla prova del credito vantato dall’Amministrazione. (Cass. sez. 1 civile, sent. n.9070 del 21 giugno 1999 dep. Il 28 agosto 1999).
I redditi derivanti dallo svolgimento della attività dell’agente di commercio pur essendo qualificabili come redditi di impresa possono essere assoggettati ad ILOR soltanto se la suddetta attività risulti espletata mediante una organizzazione di tipo imprenditoriale. (Oggetto della controversia: silenzio-rifiuto da parte dell’Amministrazione Finanziaria in merito ad una istanza di rimborso Ilor per il periodo di imposta 1989-1990. Cass. sez.l civ. sent. n.6570 del 5 marzo 1999 dep. il 25 giugno 1999).
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 34 e 41 del T.U. sull’imposta di successione approvato con D. Lgs. 31.10.1990 n. 346 che non consentirebbero tutela giudiziale al terzo acquirente di un immobile ereditario gravato da privilegio speciale a garanzia del pagamento del tributo successorio delle sanzioni amministrative. (Corte Costituzionale, sent. n. 386 del 15.10.1999 riportata, con commento di Luigi Bellini, in “Corriere Tributario” n. 12/2000 pagg. 873-877).
Non integrano i presupposti della preclusione di cui all’art. 52, comma 5, del D.P.R. 633/1972 le dichiarazioni, corrispondenti al vero, dell’indisponibilità del documento non esibito, non solo se essa sia ascrivibile al caso fortuito o forza maggiore, ma anche se imputabile a colpa, ad esempio per negligenza o imperizia nella custodia o conservazione. (Corte di Cassazione a sezioni unite – sent. n. 45 del 25 febbraio 2000).
Le Commissioni Tributarie hanno competenza giurisdizionale esclusiva relativamente a tutte le questioni attinenti all’esistenza e all’entità dell’obbligazione tributaria o dell’obbligazione di rimborsi ai tributi indebitamente pagati, sicché appartiene a detti organi anche la cognizione della domanda di risarcimento del danno per svalutazione monetaria. (Corte di Cassazione – sezioni unite – sent. n. 7 dep. il 26 gennaio 2000, riportata in “Il Fisco” n. 19/2000, pagg. 6504 – 6505).
L’utilizzazione dell’iscrizione a ruolo dei tributi ai sensi dell’art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973, senza necessità del preventivo accertamento, richiede non solo l’indicazione dell’ammontare ma anche la qualifica del tributo così iscritto, e ciò non in forma criptica ma con l’evidenziazione dell’errore materiale o di calcolo compiuto dal contribuente. Questi deve immediatamente potere comprendere dalla lettura della cartella di pagamento la causale della pretesa fiscale e confermare di conseguenza la propria difesa. (Corte di Cassazione – sez. I civ. – sent. n. 14306 del 20 dicembre 1999, riportata in “Bollettino Tributario” n. 4/2000, pagg. 300 – 301).
Le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche effettuate per la raccolta delle firme necessarie alla richiesta di un referendum abrogativo sono assoggettate al pagamento della TOSAP nel caso in cui esse eccedano i 10 mq di superficie complessiva e sempre che il regolamento comunale non contempli particolari agevolazioni al riguardo. (Corte di Cassazione – sez.I civ. – sent. n. 13046 del 24 novembre 1999).
In mancanza di scritture ausiliarie di magazzino sui reali movimenti delle merci è legittimo l’accertamento induttivo pur se le presunzioni sono prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza dell’art. 2729 c.c., non essendo sufficiente la registrazione di sintesi nel libro degli inventari per ritenere assolto il dovere di tenuta delle scritture suddette. (Corte di Cassazione – sez. I civ. – sent. n. 1511 dell’11.9.1999, depositata l’11.2.2000, riportata in “Il Fisco” n. 13/2000 pagg. 3647 – 3648).
L’obbligo per l’acquirente di regolarizzare l’operazione in caso di fatture irregolari (art. 6, comma 8, D. Lgs. n. 471/1997) non implica il controllo delle valutazioni giuridiche espresse dall’emittente. Pertanto, ove il cedente (o prestatore) consideri non soggetta ad IVA una determinata operazione regolarmente fatturata, il cessionario o committente non ha alcun obbligo di regolarizzare l’operazione, sicché l’eventuale sanzione applicata dall’Ufficio Iva al cessionario – committente deve essere annullata. (Corte di Cassazione – sent. n. 1841 del 18 febbraio 2000, riportata in “Guida normativa” n. 47 del 16.3.2000).
La data della scrittura privata non autenticata non è opponibile al fisco ai fini dell’imposta di registro, sicché nel caso di controllo di compravendita registrata tardivamente il contribuente pagherà il tributo sul valore del bene relativo al momento in cui compie l’adempimento fiscale. (Corte di Cassazione – sezione tributaria – sent. n. 2402 dep. il 3 marzo 2000, riportata con commento di Barbara Iannello in “Guida normativa” n. 56/2000 pagg. 26 – 29).
Le ritenute IRPEF versate come sostituto d’imposta dall’imprenditore fallito fuori dalla massa fallimentare e pertanto non devono essere restituite dal Fisco al fallimento in quanto l’avvenuto pagamento è efficace anche nei confronti dei creditori ammessi nella procedura concorsuale. (Corte di Cassazione – sez. V – sent. n. 4957 del 18.04.2000 vedi “Italia Oggi” del 27.04.2000, pag. 29).
L’attenuante del risarcimento del danno previsto dall’art. 62, n. 2 del codice penale trova applicazione nei confronti dei reati tributari e non è necessario che l’Amministrazione finanziaria si sia costituita parte civile nel processo tributario. (Corte di Cassazione – sez. III – sent. n. 356 depositata il 05.04.2000 – vedi “Italia Oggi” del 29.04.2000 pag. 30).
Il “contributo affitto” e le diarie corrisposte da una banca a un proprio dipendente in occasione di trasferimento ad altra sede costituiscono componente del reddito tassabile e pertanto vanno assoggettati ad IRPEF. (Corte di Cassazione – sez. tributaria – sent. n. 2604 e n. 2611 dell’8 marzo 2000).
La stessa Corte di Cassazione, però, con la sentenza n. 1514 dell’11 febbraio 2000 della 1^ sezione civile si è espressa in senso contrario avendo riconosciuto la natura risarcitoria di tali compensi, e quindi ha optato per la loro intassabilità. (vedi Guida Normativa de “Il Sole 24 Ore” n. 64 del 12.04.2000 alla pag. 35 – 43 con commento di Alessandro Antonelli e Luca Poggi).
Per le operazioni di “leasing finanziario” relativo a beni mobili non è ammessa la detrazione dell’IVA da parte dell’acquirente qualora risulti che il bene acquistato non sia stato mai consegnato all’utilizzatore. (Corte di Cassazione – sez. tributaria – sent. n. 1851 del 18.02.2000 riportata in “Guida normativa” n. 61 del 06.04.2000, con commento di Albino Leonardi alla pagg. 40 – 42).
Il reato di esercizio abusivo della professione previsto e punito dall’art. 348 del codice penale sussiste solo con riguardo all’attività riservata dalla professione protetta perché indicata dalla legge come esclusiva degli iscritti ad un ordine professionale ma non anche a quelle attività che, pur non essendo esclusive, sono tuttavia caratteristiche o tipiche della professione protetta. (Corte di Cassazione – sez. VI pen. – sent. n. 904 del 27.01.2000 riportata in “Guida normativa” n. 65 del 13.04.2000, pag. 31 – 32).
Nulla vieta che l’utilizzazione da parte di una Società figlia di beni immateriali pertinenti alla Società madre avvenga dietro pagamento di un corrispettivo (redevances) e che, pertanto, tale pagamento costituisca una componente negativa del reddito d’impresa. (Corte di Cassazione – sez. tributaria – sent. n. 3547 del 24.03.2000, in “Guida normativa” n. 72 del 26.04.2000 pag. 41).
Il potere concesso alla Commissione Tributaria di escludere l’applicabilità delle sanzioni amministrative per inosservanze giustificabili da obiettive incertezze sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria come previsto dall’art. 8 del D. Legisl. 31.12.1992, n. 546 è esercitatile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento senza necessità di un’apposita richiesta del contribuente ma con l’obbligo di motivare il diniego del beneficio qualora tale richiesta vi sia stata. (Corte di Cassazione – sez. I civ. – sent. n. 354 depositata il 14 gennaio 2000, riportata, con commento di Giorgio Lambert, in “Il Fisco” n. 19/2000 alle pagg. 6505 – 6508).
Il geometra che difende il contribuente davanti alla Commissione Tributaria non può “sconfinare” in materie che non gli sono state espressamente riservate dalla normativa sul contenzioso. Pertanto il ricorso sottoscritto dal professionista non abilitato è nullo. (Corte di Cassazione – sez. tributaria – sent. n. 5188 del 19.04.2000, riportata in “Guida normativa” de “Il Sole 24 Ore” n. 82 dell’11.05.2000).
L’art. 41, c. 5 lett. C del D.P.R. n. 633/72 come sostituto dell’art. 6 del D. Legisl. 18.12.1997, n. 471 implica l’obbligo per il concessionario di un bene o il committente di un servizio (che ricevendo una fattura irregolare è tenuto a regolarizzare l’operazione) di supplire alle mancanze connesse dall’emittente in ordine all’identificazione dell’atto negoziale ed alla notizia dei dati di fatto fiscalmente rilevanti, non anche di controllare e sindacare le valutazioni giuridiche espresse dall’emittente medesimo esplicitamente la non debenza del tributo. (Corte di Cassazione – sez. tributaria – sent. n. 1841 del 17.11.1999 depositata il 18.02.2000 e riportata in “Il Fisco” n. 20/2000 alla pagg. 6704 – 6705).
L’ammortamento del diritto di usufrutto spetta a titolo di costo pluriennale e non di bene immateriale e pertanto può essere effettuato con i criteri dettati dal combinato disposto dell’art. 68, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986 e dell’art. 13, ultima parte, del D.P.R. n. 42/1998 ma per la relativa deduzione va applicata la regola residuale di cui al comma 3 dell’art. citato T.U.I.R. (Corte di Cassazione – sez. I civ. – sent. n. 848 depositata il 26.01.2000, riportata con commento di Marco Leotta e Serena Pietrosanti in “Rassegna Tributaria” n. 2/2000 pagg. 622 – 635).