Massime Giurisprudenziali di merito

Non è legittimo l’accertamento dell’Ufficio basato sul processo verbale di constatazione della Polizia Tributaria senza alcuna diretta iniziativa di controllo dell’Ufficio stesso, mentre vengono riscontrati elementi che inducono a ritenere non perfettamente legittimi i rilievi contenuti nel predetto documento quale, ad esempio, l’avere riportato come imponibile il totale dei corrispettivi incassati dalla Ditta, senza tenere conto che i prezzi di vendita sono comprensivi di IVA, che i verbalizzanti non hanno scorporato, conteggiando così doppiamente l’imposta. Si rilevano dubbi sulla eccepita irregolarità della tenuta contabile in relazione alle giacenze di combustibile, atteso che l’UTF, con verbale del 5 gennaio 1995 e del 12 dicembre 1996, non ha riscontrato dai registri alcuna irregolarità nelle giacenze e nella contabilità. Né può farsi fede, ai fini dell’accertamento, ai dati contenuti in brogliacci ed appunti che non sono ritenuti documenti contabili, né apparecchiature elettroniche non documentali. (Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, sez. III, sent. n. 95 del 28 aprile 2000, riportata con commento in “Il Fisco” n. 3/2001, pagg. 675-677).

La rendita catastale accertata con sentenza definitiva ha efficacia anche per gli anni pregressi e deve essere applicata sin dal momento in cui il contribuente ha proposto ricorso avverso la rendita attribuita dall’Ufficio Tecnico Erariale (UTE). (Commissione Tributaria Provinciale di Matera, sent. n. 446 del 05/07/2000).

E’ legittimo l’accertamento condotto sui conti personali dei singoli professionisti associati, ma è da escludere la possibilità dell’inversione dell’onere della prova per effetto di una semplice presunzione di legittimità. (Comm. Trib. Regionale di Bologna, sez. IV, sent. n. 33 del 13/04/2000, riportata con commento di Salvatore Gallo, in “Guida Normativa” n. 209 del 23/11/2000, pagg. 14-20).

La delibera assembleare assunta da una società di capitali in ordine all’affidamento di una somma di denaro al proprio amministratore delegato per finalità promozionali e senza alcun obbligo di rendicontazione, legittima l’Amministrazione finanziaria ad operare la riqualificazione giuridica della spesa da “onere promozionale” in “compenso corrisposto all’amministratore” e, di conseguenza, ad accertare in capo alla società – quale sostituto d’imposta – l’omessa effettuazione e versamento della relativa ritenuta d’acconto, siccome prevista dall’art. 25 del D.P.R. n. 600/1973. (Comm. Trib. Provinciale di Ravenna, sez. I, sentenza n. 187 del 07/07/2000, riportata in “Il Fisco” n. 47/2000, alle pagg. 14091-14093, con commento di Pasquale Stellacci).

L’emanazione di un atto di accertamento da parte di un Ufficio delle Entrate territorialmente incompetente non può essere contestata dal contribuente in quanto si tratta di un atto interno all’Amministrazione finanziaria. (Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, sez. IV, sent. n. 860 del 05/05/2000, depositata il 10/10/2000, riportata in “Il Fisco” n. 47/2000, pag. 14090).

I comuni non possono iscrivere a ruolo l’importo di un tributo per il quale non è stato emanato l’avviso di accertamento per una determinata annualità d’imposta. Ancora una volta il giudice tributario punisce il comportamento negligente dell’ente che avendo omesso la fase di accertamento ha determinato l’illegittimità e l’invalidità dell’iscrizione a ruolo e della cartella esattoriale, poichè l’accertamento del tributo e l’iscrizione a ruolo costituiscono due fasi ben distinte e non confondibili del procedimento, poste a tutela dei diritti del contribuente, di cui la prima “rappresenta una fase ineliminabile e insostituibile ai fini del valido esercizio del potere d’imposizione”. Nella disciplina dei singoli tributi è espressamente previsto che la fase della riscossione deve essere preceduta dalla dichiarazione presentata dal contribuente o dalla notifica dell’avviso di accertamento. Per quanto concerne la Tarsu, l’articolo 71 del Dlgs n. 507 del 1993, dispone che l’Ufficio comunale, in caso di omessa denuncia, emette avviso di accertamento d’ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata. Allo stesso modo, prima di iscrivere a ruolo l’importo del tributo, il funzionario responsabile, nelle ipotesi di denuncia infedele o incompleta, deve emanare un avviso di accertamento in rettifica, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. Negli avvisi di accertamento devono essere contenuti gli elementi identificativi del contribuente, i locali e le aree tassate, la tariffa applicata con la relativa delibera, il periodo d’imposta, l’imponibile o maggiore imponibile accertato, nonchè le somme che risultano dovute a titolo di tributo, addizionali, accessori e sanzioni. Soltanto dopo l’emanazione di uno degli atti espressamente elencati dalla norma processuale si determina l’interesse ad agire del contribuente. (Comm. Trib. Regionale della Basilicata, sent. del 29/12/2000, in “ il Sole 24 Ore” del 19/01/2001, pag. 23).

“Il reato di utilizzo di fatture false di cui all’art. 2 del D.Lgs. 10/03/2000 n. 74 è fattispecie di reato del tutto nuova rispetto alla fattispecie abrogata di cui alla lett. e) comma 1 art. 4 L.516/82”; (Tribunale di Verona; sez. Penale, Sentenza 31 maggio 2000; G.U.P. Guidorizzi).

Qualsiasi atto accertativo, fondato quanto ai fatti e alle motivazioni, solamente su verbali della Guardia di Finanza (alla quale l’Ufficio nel caso specifico si è completamente allineato al punto che gli avvisi di accertamento assumono la forma di semplice elencazione delle penalità), a loro volta fondati su documentazione reperita ed acquisita irregolarmente, non possono che essere dichiarati illegittimi. (Commissione Tributaria Regionale di Trieste, sez. X, sent. n. 35 del 2/07/1997, dep. il 5/11/1997).

Il processo tributario è – come quello civile – fondato sul contraddittorio delle parti e, conseguentemente, se una parte (l’Ufficio) ha indicato dettagliatamente le ragioni della sua “pretesa”, l’altra parte (il ricorrente) deve dettagliatamente con elementi concreti precisare ed illustrare le diverse ragioni che fanno ritenere la “pretesa” infondata: da detto contraddittorio il Giudice trae elementi di giudizio. Stante l’astrattezza dei motivi del ricorso e considerato che il motivo processuale è pregiudiziale, il ricorso va dichiarato inammissibile. (Commissione Tributaria provinciale di Brescia, sez. I, ric. 2027, udienza del 19/12/2000).

La notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, costituendo l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 del codice di procedura civile la prova di tale consegna. Quindi, qualora l’avviso di accertamento d’imposta sia spedito entro il termine triennale di decadenza, ma giunga al destinatario oltre il detto termine, la notifica dello stesso deve considerarsi tardiva. (Commissione Tributaria, sent. IV, decisione n. 1363 del 16/01/2001).

L’impugnazione da parte del contribuente dell’atto impositivo notificato dal Comune, in materia irregolare, sana il vizio della notifica effettuata in un luogo diverso rispetto a quello previsto dalla legge. (Commissione Tributaria Regionale di Palermo, sent. n. 28 del 2/04/2001).

Per documento si intende qualsiasi cosa materiale che sia merceologicamente idonea ad incorporare la rappresentazione di una determinata situazione ed a conservare stabilmente tale rappresentazione. Ne deriva che la rappresentazione della situazione da far valere in giudizio deve essere intelligibile nel documento stesso, orbene, qualora una parte produca in giudizio una imponente massa documentale, è suo preciso onere fornire il criterio interpretativo della documentazione stessa, cioè una indicazione, ancorché per sommi capi, dei dati che si ritengono rilevanti ai fini della causa in esame. Tale mancato adempimento si traduce in oggettiva incertezza del motivo del ricorso od in mancata fornitura della prova del fatto dedotto in giudizio. (Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sez. I, sent. n. 23 depositata il 21/03/2000).

L’art. 54 D.P.R. 633/72 dispone che l’Ufficio può procedere alla rettifica della dichiarazione annuale presentata dal contribuente quando ritiene che ne risulti un’imposta inferiore a quella dovuta, ovvero un’eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante. Le omissioni e le false indicazioni possono indirettamente essere desunte dall’esame delle risultanze delle fatture nonché di altre scritture contabili, dati o notizie o anche sulla base di presunzioni semplici, purché siano gravi, precise e concordanti e che, attraverso la valutazione globale e complessiva di tutti gli elementi certi, consentano di risalire dal fatto noto al fatto ignoto. La corretta formale tenuta delle scritture contabili non è da sola ostativa all’esercizio del potere di accertamento induttivo dell’Ufficio, in quanto è normale che il contribuente abbia delle scritture contabili inattaccabili da un punto di vista formale. Quello cui deve aversi riguardo è la correttezza sostanziale delle scritture ovvero la loro effettiva rispondenza alla realtà commerciale e fiscale. (Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sez. X, sent. n. 60 dep. il 7/07/2000).

L’irregolare tenuta delle scritture contabili, le correzioni effettuate nel registro dei corrispettivi e la mancata esibizione di scritture o di documenti probatori richiesti in visione, legittimano il ricorso all’accertamento previsto dall’art. 39 co.2 D.P.R. 600/73 (induttivo); in esso, però, si deve tener conto del contesto nel quale l’attività viene esercitata. (Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sez. VI, sent. n. 52, dep. il 22/06/2000).

L’obbligo della motivazione dell’atto accertativo è ritenuto soddisfatto anche con il riferimento “per relationem” ad altro atto (ad es. processo verbale di constatazione), quando il destinatario del provvedimento è nella condizione di conoscere l’atto presupposto e può quindi efficacemente esercitare il diritto alla difesa per confutare l’an ed il quantum della pretesa erariale. (Commissione Tributaria Regionale del Lazio – sez- VI . sent. n. 89, dep. il 9/01/2000).

L’avviso di mora non preceduto da altro atto impositivo, notificato nei confronti della moglie, legalmente separata e non convivente, quale responsabile solidale, è illegittimo in quanto l’art. 17 co. 4 L. 114/77, riguarda persone in costanza del legale matrimoniale. Pertanto l’omissione della notifica dell’avviso di rettifica al coniuge, legalmente separato, e non convivente, comporta l’annullamento dell’avviso di mora impugnato per mancanza del presupposto dell’iscrizione a ruolo del credito erariale. (Commissione Tributaria Provinciale di Rieti – sez. III – sent. n. 325 del 7/09/2000).

L’avviso di mora non preceduto da altro atto impositivo, notificato nei confronti della moglie, legalmente separata e non convivente, quale responsabile solidale, è illegittimo in quanto l’art. 17 co. 4 L. 114/77, riguarda persone in costanza del legale matrimoniale. Pertanto l’omissione della notifica dell’avviso di rettifica al coniuge, legalmente separato, e non convivente, comporta l’annullamento dell’avviso di mora impugnato per mancanza del presupposto dell’iscrizione a ruolo del credito erariale. (Commissione Tributaria Provinciale di Rieti – sez. III – sent. n. 325 del 7/09/2000).

I soggetti che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi possono detrarre l’ammontare dell’I.V.A. assolta o dovuta soltanto se le operazioni siano effettuate nell’esercizio dell’Impresa, Arte o Professione. E’ necessario, altresì, che le operazioni soggette ad IVA siano realizzate nell’esercizio dell’attività indicata nell’atto costitutivo. La presunzione secondo la quale le cessioni di beni o le prestazioni di servizi si considerano in ogni caso effettuate nell’esercizio dell’impresa riguardano soltanto le operazioni attive. Per le operazioni passive, compiute al di fuori dell’attività imprenditoriale, la società non ha diritto alla detrazione dell’I.V.A.. (Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sez. XXXIII sent. n. 33 del 18/10/2000).

Nel caso in cui un’attività professionale venga svolta in assenza di elementi di organizzazione – il cui accertamento, in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce questione di mero fatto – risulterà mancante il presupposto stesso dell’imposta sulle attività produttive che – ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 446 del 1997 – è costituito dell’ “esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi”, con la conseguente inapplicabilità dell’imposta. (Commissione Tributaria Provinciale di Piacenza – sez. IV – sent. dell’8 ottobre 2001, riportata in “Il Fisco” n. 39/2001, pag. 12889).

La trasmissione di una dichiarazione dei redditi che debba essere presentata nel termine di un mese dal 30 Aprile di un dato anno è tempestiva se viene effettuata entro il 31 Maggio successivo. Infatti l’art. 2963 co. 4 C.C. prevede che “la prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale”. Il comma successivo stabilisce poi che “se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l’ultimo giorno dello stesso mese”. Pertanto, date queste disposizioni civilistiche, se il termine di un mese ha cominciato a decorrere dal 30, cioè dall’ultimo giorno di un mese che è seguito da un mese composto da 31 giorni, in forza dell’art. 2963 co. 5, il termine scade il 30. La dichiarazione eventualmente presentata il 31 di quel mese è da ritenersi perciò tardiva. (Commissione Tributaria Regionale del Lazio – sez. I – sent. n. 109 dep. il 14 luglio 2000).

La cartella esattoriale in materia di IVA deve essere preceduta dall’avviso di pagamento, atteso che l’art. 17 del decreto legislativo n. 472/1997, relativo all’irrogazione immediata delle sanzioni non penali non ha cancellato l’avviso di liquidazione e di pagamento. (Commissione Tributaria Provinciale di Torino – sent. n. 33/31/01 riportata in “Guida Normativa” n. 193).

I redditi e/o le perdite delle società di persone sono direttamente imputate a ciascun socio in ragione della percentuale di partecipazione. Pertanto la rettifica della dichiarazione presentata dalla società ha effetto anche sulle dichiarazioni personali dei soci. Tale imputazione diretta trova un completamento nella previsione dell’art. 2261 c.c. secondo cui anche i soci non amministratori hanno diritto di essere informati sugli andamenti dell’attività sociale. Tale norma, pur riferendosi alle società di persona, può trovare applicazione come enunciazione di principio anche nei confronti dei soci di società di capitale, quando la loro base societaria sia talmente ristretta da far ritenere la veste societaria una fictio iuris. Pertanto qualora vengano accertati maggiori utili nei confronti di una società l’onere di provare una destinazione diversa da quella naturale della distribuzione pro-quota ai soci, quali ad esempio la formazione di riserve occulte, spetta ai soci che negano di aver percepito la loro quota. (Commissione Tributaria Regionale del Lazio – sez. XIV, sent. n. 11 dep. il 22/02/2000).

La tardiva registrazione delle fatture e l’irregolare tenuta dei registri, quando siano state commesse da persona diversa dal responsabile dell’impresa – nella specie dal ragioniere professionista – non sono punibili con le sanzioni previste dalla normativa IVA, allorché lo stesso contribuente abbia dimostrato che l’Autorità giudiziaria stia procedendo soltanto nei confronti di altri soggetti a seguito di denunzia del titolare dell’impresa. (Commissione Tributaria Provinciale di Roma, sez. LI, sent. n. 121 dep. il 15/03/2000).

E’ inammissibile per difetto di capacità processuale l’appello proposto dal curatore fallimentare. Il vizio non è sanabile non apparendo possibile fare uso del potere discrezionale previsto dal Cod. di Proc. Civile di rimessione degli atti all’istruttore per l’acquisizione dell’autorizzazione, in mancanza, nel processo tributario, della figura dell’istruttore. (Comm. Trib. Regionale della Lombardia – sez. LIV – sent. n. 3/54 del 14/01/2000).

E’ impugnabile davanti alla Commissione Tributaria il provvedimento della Direzione regionale delle Entrate che respinge il ricorso amministrativo giuridico del contribuente (riguardante nella fattispecie la Tosap). (Comm. Trib. Provinciale di Torino, sent. n. 6 dell’1/02/2001).

L’avviso di mora è illegittimo se non è preceduto dalla notifica della cartella esattoriale per un duplice ordine di motivi: per un verso l’avviso di mora rappresenta una intimazione ad adempiere che trova la sua giustificazione nella previa notifica del titolo esecutivo, ovvero nella notifica della cartella di pagamento, quindi l’avviso di mora, carente dei requisiti motivazionali previsti per la cartella di pagamento, nel caso di omessa notifica della cartella stessa, finisce per aggirare gli obblighi informativi normativamente previsti al fine di rendere edotto il contribuente delle ragioni della pretesa fiscale. (Comm. Trib. Provinciale di Siracusa – sez. III – sent. n. 182 del 6/10/2000, riportata in “Il Fisco” n. 29/2001, pagg. 9889-9890).

Il giudice può applicare il regolamento o l’atto generale che ritiene illegittimo quando lo stesso esplica effetti sulla pretesa tributaria del Comune. (Comm. Trib. Regionale della Toscana, sent. n. 51 del 25/05/2001).

E’ nullo l’avviso di accertamento non supportato da esaustive motivazioni in ordine ai criteri seguiti per la determinazione della pretesa, cosicché l’indicazione generica degli elementi presi in considerazione e la rettifica quantificata in modo palesemente approssimativo, non possono essere idonei a corredare opportunamente l’atto notificato. Nel caso di specie le laconiche affermazioni dell’Ufficio in ordine a non meglio precisati ricarichi e il richiamo generico al tipo di attività non possono consentire al contribuente di risalire agli effettivi procedimenti che hanno determinato un maggior imponibile a titolo di avviamento pari a 100 milioni; non conoscendo l’iter della pretesa il ricorrente non può contrastarla in alcun modo; tanto più che l’incremento richiesto appare determinato in modo del tutto arbitrario, senza tener conto di alcun criterio di calcolo adeguato. Diversa sarebbe stata la questione nel caso in cui fosse fatto riferimento a elementi concreti e a calcoli da cui desumere il maggior valore. (Comm. Trib. Provinciale di Torino, sent. n. 70/22/1, dep. il 3/09/2001).

E’ inammissibile, per carenza di interesse ad agire, il ricorso, presentato dall’ex amministratore di società, avverso l’avviso di irrogazione per sanzioni pecuniarie I.V.A., irrogate ante 1998. Infatti, solo al ricevimento dell’avviso di mora, nasce dal diritto di far valere dinanzi al giudice tributario le proprie ragioni, contestando il rapporto di rappresentanza con l’obbligato principale, la propria responsabilità e persino la stessa esistenza del debito principale. (Comm. Trib. Regionale di Bologna – sez. XXII . sent. n. 103 del 12/04/2001, dep. il 14/06/2001).

Il concessionario del servizio della riscossione deve notificare la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o ai coobbligati nei confronti dei quali procede (se esistono), entro l’ultimo giorno del quarto mese successivo quello in cui riceve il ruolo, termine che deve essere qualificato “perentorio”. La mancata notifica entro il termine previsto dal comma 1 dell’art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall’art. 11 del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (in vigore dal 1° luglio 1999), comporta la nullità della cartella in quanto il concessionario è decaduto dal diritto. (Comm. Trib. Provinciale di Pordenone – sez. II – sent. n. 21 dell’8/02/2001).

Ove il contribuente contesti dinanzi al Giudice tributario il classamento dell’immobile da parte dell’UTE non può fare esclusivamente riferimento ad altre unità immobiliari site nella zona, atteso che il classamento può variare anche per minime circostanze. Assumono, quindi, particolare rilievo per la determinazione del valore: a) per la categoria la destinazione d’uso ordinaria del bene in base ai criteri tipologici e costruttivi dell’unità immobiliare, b) per la classe gli aspetti estrinseci che comprendono tutte le caratteristiche connesse al sito. (Comm. Trib. Regionale del Lazio – sez. XXXV – sent. n. 99 dep. il 13/07/2000).

La mancanza di sottoscrizione del difensore abilitato a rappresentare la parte in giudizio nella copia in possesso del Fisco non incide sulla validità di questa se è sottoscritto l’originale e la copia stessa fornisca sufficienti elementi di certezza della rituale nomina del suindicato difensore. Non sussiste altresì il difetto di sottoscrizione allorquando dalla sottoscrizione del difensore è constatabile il raggiungimento del duplice scopo di sottoscrivere il ricorso e di certificare l’autografia del ricorrente. (Comm. Trib. Provinciale di Rieti, sent. n. 304 dep. il 3 ottobre 2000).

I movimenti riscontrati sui conti correnti riconducibili alla disponibilità dei soci utilizzatori possono essere ritenuti materia imponibile sottratta a tassazione da parte della società di capitali partecipata. Questo a condizione che sia provata, anche a campione, questa interposizione reale di soggetti laddove l’uno (il socio) si sostituisce all’altra (la società). (Commissione Tributaria provinciale di Pesaro, sez.IV, del 7.7.99 n.312).

L’accertamento parziale operato ai sensi dell’art. 54, comma 5, del D.P.R. 26.10.1972 n.633, così come modificato dall’art.3 della legge 30.12.1991 n.413, deve ritenersi legittimo allorché l’Ufficio finanziario non faccia altro che trasporre nel proprio provvedimento gli argomenti oggetto del processo verbale di constatazione della Guardia di finanza, senza necessità di ulteriori elaborazioni di natura induttiva e sintetica, non essendo necessari, ai fini del suddetto accertamento parziale, elementi, dati e notizie che siano al contempo numerose, elaborate e analitiche, proprio perché con il termine “parziale” si deve intendere un accertamento limitato, modesto, contenuto magari anche nel “quantum”. (Commissione Tributaria provinciale di Pesaro, sez.IV, del 7.7.99 n.312).

E’ legittima la rettifica parziale operata dall’Ufficio IVA sulla base di segnalazioni emerse da un processo verbale della Guardia di Finanza in merito a movimentazioni bancarie dalle quali possano presumersi omesse fatturazioni e violazione dell’obbligo di dichiarazione: in tale ipotesi, infatti, i dati del verbale possono avere un rilievo probatorio automatico e diretto anche senza l’apporto di ulteriori elementi di valutazione da parte dell’ufficio finanziario. (Commissione Tributaria provinciale di Pesaro, sez.IV, 7.7. 99 n.312).

In sede di accertamento ai fini delle imposte sui redditi l’Ufficio finanziario non è obbligato a motivare il ricorso alla minimum tax. (Commissione Tributaria Reg. Basilicata, sez.I, 23.6.99 n.179).

La legittimità della motivazione per relationem è subordinata (secondo quanto stabilito nell’art.3, comma 3, della L. 7 agosto 1990 n.241) a precise condizioni: l’atto di rinvio deve essere individuato attraverso l’indicazione dell’autorità che lo ha emesso, la data di adozione e gli estremi di identificazione; esso, inoltre, deve essere reso disponibile anteriormente o contemporaneamente alla notifica dell’atto cui accede. (Comm. Regionale di Roma, sez.XIII, sent. Del 10.5.99, depositata il 3.8.99 n.64).

Ai fini dell’Iva un centro diverso dalla sede può essere considerato stabile organizzazione soltanto se attraverso tale centro sono effettuate cessioni di beni o prestazioni di servizi nel campo di applicazione dell’imposta. (Commissione Tributaria provinciale di Roma, sez. 41 sent. n.310 dell’8.2.1999, depositata il 22.7.1999).

L’art. 37, comma 3, del D.P.R. n.600/1973, riferendosi all’interposizione fittizia di soggetti, non è applicabile alle operazioni di “Dividend washing” in quanto ne fanno difetto le caratteristiche civilistiche e tributarie. (Commissione Tributaria provinciale di Milano – sez.34 sent. n.85 del 12.7. 1999).

E’ inammissibile il ricorso all’Autorità Giudiziaria Ordinaria, ai sensi dell’art.22, comma 1, della legge 24.11.1981, n.689, avverso il p.v. di constatazione della Guardia di Finanza per mancata emissione di scontrino fiscale trattandosi di un atto non assimilabile ad una ordinanza-ingiunzione. (Tribunale civile di Roma – sez. distaccata di Castelnovo di Porto- sent.n.65 del 20.7.1999).

In tema di valutazione delle quote di società di persone ai fini dell’imposta sulle successioni si deve far riferimento ai dati contabili e più in particolare al patrimonio netto della società risultante dall’ultimo bilancio. Qualora in sede di dichiarazione di successione venga evidenziato un valore inferiore a quello corrispondente al patrimonio netto l’Ufficio non può accertare un valore superiore a quest’ultimo . (Comm. Trib. prov. di Milano, sez.27, sent. del 4.10.99 n.360).

Qualora l’ufficio finanziario si sia limitato a ritirare e sostituire l’atto ritenuto illegittimo senza perciò definire la pendenza tributaria ed eliminare in modo assoluto ed integrale il contenzioso, non può applicarsi l’art. 46 del D. Legisl. N. 546/1992 sull’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e va, invece, dichiarata l’estinzione del giudizio per rinuncia dell’Amministrazione finanziaria con conseguente condanna di quest’ultima al pagamento delle spese di giudizio. (Comm. Trib. Regionale della Puglia sez. VII sentenza n. 20 del 15 marzo 1999, riportata in “Bollettino Trib.” n. 6/2000, pag. 460).

Quando si afferma l’esistenza di studi di settore riferibili al contribuente ai fini dell’accertamento di maggiori corrispettivi imponibili nei suoi confronti, gli studi di settore debbono essere esibiti in giudizio. (Comm. Trib. Provinciale di Bari sez. IX sentenza n. 41 del 7 luglio 1999 in “Bollettino tributario” n. 6/2000 pag. 468).

Attesa la legittimità civilistica e fiscale dell’utilizzo del disavanzo di fusione – quale maggior costo della partecipazione rispetto alla corrispondente quota del patrimonio netto della società incorporata – per l’iscrizione in bilancio di una posta a titolo di avviamento va riconosciuta la piena deducibilità delle relative quote di ammortamento. (Comm. Trib. Regionale di Venezia – sez. XXI – sent. n. 210 dell’11.11.1999, riportata in “Rassegna Tributaria” n. 1/2000, alle pag. 199 e segg., con commento di Raffaello Lupi).

Il pagamento di conguaglio a fronte dell’acquisto di una partecipazione in una società successivamente incorporata a seguito di una operazione di fusione non può essere considerato un onere fiscalmente deducibile in quanto assolutamente non inerente. (Comm. Trib. Regionale di Milano – sez. XXI – sent. n. 330 dep. il 03.02.1999, riportata in “Rassegna Tributaria” n. 1/2000, con commento di Enrico Nuzzo alle pagg. 177 – 196).

Ai fini del recupero delle maggiori imposte calcolate sulla base del reddito catastale, l’avviso di liquidazione, sufficiente se riporta, sia pure in succinto il tipo di rettifica effettuata e i tributi dovuti sulla differenza di valore, deve essere notificato nel termine triennale di decadenza, a partire dalla data di attribuzione della rendita catastale da parte dell’Ufficio Tecnico erariale, e comunque non oltre dieci mesi dal deposito, da parte del contribuente, della richiesta di accatastamento. (Comm. Trib. Provinciale di Novara, sentenza depositata il 24.02.2000, e commentata in “Italia Oggi” del 16.03.2000, pag. 31).

Ai fini della deducibilità fiscale degli accantonamenti su rischi su crediti condizione essenziale per il calcolo della percentuale forfettaria prevista dal legislatore è l’esistenza di crediti commerciali iscritti tra le poste attive della situazione patrimoniale. Nel caso di attivi in portafoglio che vengono scontati presso banche con conseguente cessione del credito stesso, contabilmente l’importo di tali crediti non figurerà più in bilancio nelle voci accese ai crediti, e quindi su detti importi non potrà essere fiscalmente calcolata alcuna svalutazione. (Comm. Trib. Regionale dell’Emilia Romagna – sez. I – sent. n. 319 del 15.10.1999, depositata il 03.12.1999, riportata in “Il Fisco”, n. 11/2000, con commento di Pasquale Stellacci, alle pagg. 3203 – 3206).

L’annotazione di fatture per operazioni commerciali inesistenti, quale forma di utilizzazione delle stesse dà vita ad un’ipotesi di frode fiscale a consumazione istantanea, giacché l’azione del soggetto che annota non è suscettibile di protrarsi nel tempo successivamente al perfezionamento del reato. Il reato di frode fiscale per l’utilizzazione o annotazione di fatture per operazioni commerciali inesistenti si prescrive, tenuto conto dei periodi di sospensione dei procedimenti penali in corso imposta da un complesso di disposizioni di legge collegate al condono tributario, in anni dieci e giorni sette dalla sua consumazione. (Tribunale di Milano, sez.V penale, sent. n.1115 del 25 marzo 1999, dep. Il 9 aprile 1999).

Pur in presenza del consenso del contribuente, è illegittimo l’accesso nelle abitazioni private al fine di effettuare i controlli per il calcolo dell’imposta sui rifiuti solidi urbani, se non vengono rispettate le condizioni di cui all’art. 73 del D. Lgs. n. 507/1993 (preventiva richiesta di informazioni al contribuente, autorizzazione scritta del sindaco e preavviso di almeno cinque giorni precedenti la verifica). (Commissione Tributaria Provinciale di Matera – sent. del 28 Ottobre 1999).

E’ legittimo l’utilizzo del disavanzo di fusione da annullamento di azioni o quote, al fine di iscrivere una voce contabile a titolo di avviamento, con rilevanza anche fiscale. (Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna – sez. XX – sent. n. 93 del 24.6.1999, riportata con commento di Mario Ravaccia e Guglielmo Cacchioni in “Corriere Tributario” n. 12/2000, pag. 867 – 873).

Nel processo tributario è a carico dell’Amministrazione finanziaria l’onere della prova del fatto o dell’atto giuridico su cui si fonda la propria pretesa per i fatti affermati nell’atto impositivo e in sede di motivazione dell’atto stesso, ed è a carico del contribuente ricorrente l’onere della prova per quanto concerne i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi di quelli posti dall’Ufficio a sostegno della pretesa tributaria. (Commissione Tributaria Regionale del Piemonte – sez. XXXI – sent. n. 98 dep. il 20.1.2000, riportata in “Il Fisco” n. 14/2000, pagg. 4607 – 4608).

Il pignoramento di quote di società a responsabilità limitata si esegue tramite l’iscrizione nel registro delle imprese, sicché non è attendibile la tesi di chi afferma il criterio di tassatività delle iscrizioni, previste dall’art. 2188 del C.C. (Tribunale di Milano, sez. VIII civ., sentenza depositata il 28 marzo 2000, in “Italia Oggi” del 05.05.2000, pag. 26).

Nel quadro di un doveroso rapporto di collaborazione fra uffici fiscali e i contribuenti non è giustificabile che i primi rifiutino di prendere in esame le istanze dei secondi soltanto perché la richiesta sia stata inoltrata ad un organo che, pur appartenendo alla stessa amministrazione, sia diverso da quello competente a decidere. (Commissione Tributaria Regionale di Bologna – sez. XXV – sent. n. 179 del 02.02.2000, in “Guida normativa” n. 63 del 10.04.2000 pag. 49).

Nel caso di maggiore imposta di registro a seguito di conoscenza differita della rendita catastale rispetto alla registrazione, l’attività di accertamento prevede un primo versamento sulla base del valore dichiarato dalle parti, ed un secondo versamento, eventuale, di maggiore importo, che implica la conoscenza della rendita, per necessità successiva al primo versamento, e quindi riconducibile nell’ambito degli eventi che consentono ulteriore liquidazione da parte dell’Ufficio. (Commissione Tributaria Provinciale di Novara – sez. II – sentenza n. 313 del 24.02.2000, riportata, con commento di Barbara Iannullo, in “Corriere Tributario” n. 19/2000 pagg. 1383 – 1392).

La concussione non produce un reddito flessibile ai sensi dell’art. 14 della legge 537/1993 perché nel caso di siffatto reato l’interessato svolge una funzione pubblica che non dà luogo alla produzione dei redditi ricompresi nell’art. 6 del T.U.I.R. (Commissione Tributaria Provinciale di Roma, sez. VI, sent. n. 90 del 20.03.2000, riportata in “Guida normativa” de “Il Sole 24 Ore” n. 78 del 05.05.2000).

E’ valida la proposta di adesione al c.d. concordato di massa in presenza di un p.v. di constatazione della Guardia di Finanza sottoscritto dal contribuente ma ancora non notificato ritualmente a quest’ultimo. (Commissione Tributaria Regionale di Torino – sez. II – sent. n. 42 del 23 giugno – 21 ottobre 1999, riportata in “Il Fisco” n. 20/2000, alla pagg. 6708 – 6709).