Mi chiamo Cinzia Lucente, sono laureanda in Economia e Commercio e anche la mia tesi tratta della giustizia tributaria in ambito comunitario. Anch’io come la mia collega ritengo interessante l’analisi del contenzioso fiscale a livello comunitario in quanto lo stesso ha subito una notevole evoluzione dopo l’entrata in vigore dei Trattati Comunitari, essendo gli stessi un ordine giuridico efficace nei confronti di tutta la normativa nazionale ed in particolare del diritto tributario.
Nelle esperienze straniere da me esaminate quali quelle di Spagna, Svezia e Paesi Bassi la composizione delle vertenze fiscali è affidata ad organi speciali di giustizia tributaria.
Infatti, in tali Paesi Europei, che come l’Italia hanno un sistema costituzionale imperniato sull’adozione del principio dell’unità della giurisdizione, questi giudici sono ugualmente riconosciuti proprio perché sono previste eventuali deroghe a tale principio almeno nei casi espressamente ammessi dalla Costituzione.
In particolare, la Spagna è il paese sul quale mi sono soffermata.
In questo stato si distinguono due diverse procedure di ricorso una in ambito amministrativo ed un’altra in ambito giurisdizionale.
Nel ricorso amministrativo gli organi competenti a deliberare sono i Tribunali economici amministrativi locali (TEAL), regionali (TEAR), il Tribunale economico amministrativo centrale (TEAC) ed il Ministro dell’economia e delle finanze.
La competenza del Ministro dell’Economia e delle Finanze si estende ai reclami che obbligatoriamente richiedono l’intervento del Consiglio di Stato e a quelli per i quali il Tribunale economico amministrativo centrale ritiene che in ragione del loro carattere, del loro ammontare o della loro importanza, debbano essere risolti dal ministro.
Il Tribunale economico amministrativo centrale è, invece, competente in unico grado relativamente ai ricorsi contro le decisioni degli organi centrali del ministro dell’Economia e delle Finanze e degli altri uffici amministrativi di istituzione; in secondo grado per i ricorsi in appello contro le decisioni dei TEAR e dei TEAL; inoltre per delega del Ministro dell’Economia e delle Finanze alle domande di condono delle sanzioni fiscali irrogati dagli organi dello Stato e delle Comunità autonome o ammissibili in ragione del loro ammontare.
Infine i Tribunali economici amministrativi regionali e locali sono competenti in primo o in unico grado, secondo l’ammontare del ricorso, avverso le decisioni degli uffici regionali dell’amministrazione dello Stato o degli uffici ausiliari dell’amministrazione delle Comunità autonome e per delega del Ministro dell’Economia e delle Finanze alle domande di condono delle sanzioni fiscali irrogati dagli organi dello Stato e delle Comunità autonome ad eccezione di quelle ammissibili in ragione del loro ammontare.
Una volta esaurita la via amministrativa, tutte le decisioni di gestione fiscale possono essere contestati per via giurisdizionale presso la giurisdizione contenziosa amministrativa.
Le decisioni degli organi amministrativi, infatti, sono suscettibili di ricorso presso le Camere del Contenzioso amministrativo dei tribunali di giustizia in unico grado o in primo grado e del Tribunale Supremo in secondo grado. Contro le decisioni giudiziarie si può ricorrere in cassazione presso la Camera del contenzioso amministrativo del Tribunale Supremo; cioè, presso lo stesso organo che ha reso la decisione contestata.
Dal breve quadro da me delineato si può già intuire l’articolazione e la complessità del sistema spagnolo dovuta alla presenza di più gradi di giudizio.
In conclusione mi pare opportuno dire che se ci poniamo di fronte ad un quadro comparatistico, e consideriamo i modelli di contenzioso tributario di altri paesi d’Europa ci si rende conto che i modelli stranieri sono talmente diversi dal nostro che ogni comparazione risulta estremamente ardua da fare. E’, a mio avviso comunque interessante ed opportuno tale raffronto in vista di un’armonizzazione del contenzioso tributario in ambito Europeo.
Lucente Cinzia