IL GARANTE DEL CONTRIBUENTE
Il Consiglio dei Ministri con la seduta dell’8 agosto 1996, ha approvato il disegno di legge intitolato “Statuto del contribuente”.
Al fine di diventare completamente operativo, lo stesso Statuto prevedeva l’emanazione di quattro direttive attuative.
Di queste ultime solo una è stata realmente emanata e cioè, quella volta a sancire i principi di trasparenza e semplificazione dei rapporti tra le parti; per le altre bisognerà ancora attendere, e per ora la maggior parte dei principi contenuti nello Statuto restano lettera morta.
Un esempio abbastanza clamoroso e che limita, in parte, le innovazioni che lo stesso documento si era prefisso di promuovere, è quello relativo all’introduzione dell’istituto del Garante del contribuente.
I rapporti tra Fisco e contribuente sono infatti caratterizzati da un profondo malessere, forse perché fino ad oggi, l’Amministrazione Finanziaria ha applicato la politica della ricerca dell’errore a ogni costo, spinti soprattutto dalle necessità di cassa e di bilancio.
L’obiettivo del Garante, dovrebbe essere quello di migliorare i rapporti tra le parti tenendo sotto controllo l’operato dell’Amministrazione Finanziaria.
Nella realtà costituisce una sorta di Autotutela che può però essere sollecitata dallo stesso contribuente.
E’ infatti quest’ultimo che può e deve denunciare all’organo sovraordinato eventuali irregolarità.
Ancora una volta l’obiettivo dei neo-nati istituti di carattere fiscale, è quello di ridurre la mole contenziosa attualmente pendente.
Se però si analizzano i termini e le modalità di funzionamento del Garante e delle procedure di accertamento, in particolare quelle delle verifiche fiscali, così come sono tutt’oggi regolate, emerge la scarsa utilità dell’organo previsto dall’art. 12 dello Statuto.
Infatti, al fine di accertare violazioni di diritti ed esercitare poteri persuasivi nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria, il Garante può effettuare richieste di documenti e chiarimenti agli uffici competenti che devono rispondere entro 30 giorni.
La stessa durata è attribuita dall’art. 11 dello stesso Statuto, alle verifiche fiscali effettuate presso i locali in cui è esercitata l’attività produttiva.
E’ inoltre stabilito che il contribuente può rivolgersi al Garante nel caso in cui “i verificatori stiano procedendo” in modalità non conforme alle norme.
L’intervento del Garante sarà quindi fatto “a posteriori”, quanto meno, alla visita degli ufficiali.
Da questo punto di vista sarebbe stato forse più tempestivo l’intervento del difensore fiscale in quanto appartenente allo stesso organo nel quale operano i verificatori fiscali, anche se in questo modo si perderebbe in autonomia rispetto all’Amministrazione stessa.
Bisogna poi aggiungere che difficilmente il contribuente sottoposto a verifica avrà il coraggio di denunciare irregolarità al Garante quando questa sia ancora in corso.
Roccaforte Fariba