Mi chiamo Nicoletta Marciò, mi sono laureata in Economia e Commercio con una tesi dal titolo “SANZIONI E CONTENZIOSO IN MATERIA DI IVA E CONFRONTO IN AMBITO EUROPEO”.

In particolare nello studio del contenzioso tributario, ho ritenuto utile confrontare il sistema italiano con quello di altri paesi europei, indicando le linee fondamentali del contenzioso di alcuni Paesi dell’UNIONE EUROPEA in considerazione del fatto che oggi non è più possibile ignorare la dimensione comunitaria anche in ambito tributario.

Il controllo fiscale, infatti è divenuto “europeo” ove si consideri che la libera circolazione dei capitali, delle merci, delle prestazioni di servizi, ha richiesto e richiede sempre più strumenti di controllo basati su una collaborazione molto stretta fra le amministrazioni finanziarie dei singoli stati membri dell’UNIONE EUROPEA, tanto da sperare, fra breve tempo, nella creazione di una sorta di “spazio europeo”.

Anche se non è ancora possibile parlare di una “Europa del Contenzioso Tributario” a causa delle notevoli differenze che continuano a sussistere nell’organizzazione, nelle competenze delle diverse giurisdizioni e nelle procedure utilizzate, è prevedibile che il contenzioso tributario potrà subire un reale cambiamento e per questo è utile pensare alla creazione di un processo tributario rispettoso sia della Costituzione italiana sia del diritto comunitario e quindi armonizzato con le normative sulla giustizia tributaria vigenti negli altri Paesi dell’Unione Europea.

Ciò che comunque ho potuto constatare è che anche in esperienze straniere, come in quella italiana, i giudici tributari sono parte integrante della giurisdizione.

Tra i diversi paesi da me analizzati ritengo che il paese al quale sarebbe opportuno guardare come punto di riferimento sia la Germania.

Trattandosi di uno stato Federale, infatti, mi è sembrato interessante capire come in questo paese viene affrontato il tema della giustizia tributaria, in quanto anche nel nostro paese il federalismo è oggetto di attenzione da parte degli organi istituzionali.

L’organo competente a decidere sulle controversie fiscali in Germania è il Tribunale del contenzioso fiscale.

Davanti a questo Tribunale può essere avviata azione di contestazione diretta a far annullare un atto dell’Amministrazione finanziaria.

L’azione di contestazione può essere intentata solo dal contribuente e non anche dall’Amministrazione che ha emesso l’atto impositivo in contestazione.

Tale azione deve essere preceduta dalla procedura di ricorso amministrativo e viene proposta solo se il ricorso all’Amministrazione finanziaria non abbia avuto in tutto o in parte esito favorevole al contribuente.

Contro le sentenze del Tribunale del contenzioso fiscale è ammesso ricorso in Cassazione, previo consenso dello stesso Tribunale e solo in casi specifici (ad esempio l’importanza fondamentale della causa, un vizio di procedura).

La Corte Federale delle Finanze è una istituzione che si pronuncia unicamente sul diritto e non anche sugli elementi materiali.

Essa può respingere il ricorso in Cassazione, se questo non è ammissibile o non è fondato; ma se il ricorso è fondato può annullare la sentenza impugnata e rinviare la questione affinché formi oggetto di nuova istruzione e decisione.

Ciò che emerge da questa breve esposizione è la struttura semplice e lineare del sistema processuale tedesco, che da un lato è dovuta al decentramento dell’Amministrazione che risolve le controversie fiscali a livello locale e dall’altro lato alla presenza di due soli gradi di giudizio che contribuiscono a rendere più veloce la procedura del contenzioso tributario.

Marciò Nicoletta