Saluto tutti gli intervenuti che hanno accolto l’invito della C.U.G.I.T. e del Presidente della Commissione tributaria di Brescia, già nominato Presidente della Commissione tributaria Regionale di Bologna, dott. Francesco Trovato il quale con l’entusiasmo e la generosità di sempre ha dedicato non poche energie per la realizzazione di questa importante iniziativa.

E’ passato poco più di un anno dal 10 Aprile 1997, quando proprio qui, a Brescia, abbiamo celebrato per la prima volta l’inaugurazione dell’anno giudiziario tributario; in quell’occasione auspicavamo di ripetere l’iniziativa negli anni a venire. Oggi posso dire che l’intento si è tradotto in realtà e pertanto siamo a celebrare l’inizio di un nuovo anno giudiziario in questa città ospitale che non manca occasione di dimostrare la propria vivacità non solo imprenditoriale ma anche intellettuale. Sento il dovere quindi di esprimere un ringraziamento, per la collaborazione offerta, a partire dall’Università degli Studi di Brescia, che ci ospita in questa sala della facoltà di Giurisprudenza e rappresentata dal Preside che personalmente ringrazio, la Regione Lombardia che ha patrocinato il convegno, il SOLE 24 ORE. Ringrazio il dott. Francesco Trovato, uomo dalla brillante intelligenza e di grande carisma per cui prezioso in una compagine associativa; ringrazio infine la segreteria amministrativa validamente coordinata da Franco Antonio Pinardi per l’apporto organizzativo determinante ed efficace.

Un anno fa avevamo puntato l’attenzione sulle “luci ed ombre” del nuovo processo tributario e dell’ordinamento dei giudici. Avevamo quindi evidenziato gli aspetti positivi del nuovo assetto della giustizia tributaria, avviato all’epoca da appena un anno, ed avevamo denunciato, motivando, le irrazionalità della legislazione, o dell’attuazione della stessa che ostacolavano la trasparente ed efficace amministrazione della giustizia tributaria.

Ad un anno di distanza dobbiamo dire, e non vorremmo che così fosse, che le ombre sul processo tributario, non solo non si sono diradate, ma si sono addirittura ispessite. I fatti, verificatisi negli ultimi tempi sono purtroppo inequivoci e le iniziative legislative ed istituzionali spiegate, hanno aggravato lo stato di salute già precario delle commissioni tributarie.

Non possiamo infatti sottacere le gravi questioni insorte a seguito dell’intervento legislativo di fine anno che ha modificato l’art. 8 lett. i) del D. Lgs. n. 545/92. Con una norma a sorpresa, neanche discussa in sede parlamentare in quanto inserita nella legge collegata alla finanziaria che trattava ben altre questioni, si è inteso modificare la disciplina sulle incompatibilità dei giudici. Si è infatti stabilito che è incompatibile con la funzione di giudice tributario, non solo l’attività di assistenza e rappresentanza dei contribuenti nelle questioni di carattere tributario, ma anche la mera consulenza resa in materia fiscale. Il principio non è stato dettato per il caso in cui il destinatario della consulenza resa dal giudice sia parte di una controversia che questi deve giudicare, detta situazione era già disciplinata e tutelata dalle norme in materia di astensione e ricusazione del giudice, la nuova norma intende al contrario “scongiurare” il pericolo che il giudice esprima, nell’ambito dell’attività professionale eventualmente svolta, alcun parere in materia tributaria. Il “grave errore” del legislatore, come definito dal prof. Glendi, spinto, nella migliore ipotesi, da preoccupazioni di tutela dell’imparzialità del giudice, allarmistiche, ha causato notevoli difficoltà pratiche al funzionamento della giustizia tributaria dovuto allo svolgimento nella compagine dei collegi giudicanti: molti giudici, nella maggior parte dottori commercialisti e ragionieri, per il solo fatto di svolgere attività anche di redazione delle dichiarazioni dei redditi obbligatorie, sentendo la sopravvenuta illegittimità della propria posizione di giudici si sono dimessi. E molti di più invece hanno domandato ed ottenuto di essere sospesi dalle funzioni in attesa che il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria si pronunci sulla loro posizione. E’ facilmente immaginabile il disagio ed i ritardi conseguenti a questa situazione. Ma quel che è più grave è il discredito che questa situazione ha gettato sui giudici. Il tarlo insinuato dalla legislazione è stato illegittimamente ingigantito a dismisura dal successivo intervento ministeriale utile soltanto a gettare benzina sul fuoco. Mi riferisco allo sconcertante contenuto della circolare ministeriale n. 38/E del 4 febbraio 1998 che ha richiamato l’attenzione degli uffici ad “individuare tempestivamente – cito testualmente – eventuali situazioni di incompatibilità dei giudici tributari ……. anche sulla base degli elementi acquisiti nel corso dell’attività di controllo fiscale”. A parte il sapore di “crociata”, non pare ingenuo ritenere che un determinato potere possa e debba essere utilizzato dagli organi istituzionali cui è conferito, nell’ambito e per le sole finalità per cui è previsto. Il potere di accesso, di ispezioni e verifiche dell’Amministrazione finanziaria è stato conferito al solo scopo di individuare e recuperare materia imponibile evasa, ogni altro uso, e men che meno il fine di scovare l’eventuale giudice incompatibile appare, una grave violazione delle regole fondamentali di uno stato di diritto se ancora oggi queste sono vigenti.

Le questioni fin qui trattate, per quanto gravi, appaiono comunque poca cosa di fronte alla vera propria emergenza sollevata dalla Commissione c.d. Bicamerale, che, con non senza disinvoltura ha ultimamente licenziato il nuovo testo costituzionale prevedendo la soppressione, o la durata a termine, delle Commissioni tributarie. Sul punto ogni commento sarebbe solo ripetizione delle parole già spese: osserviamo soltanto che pur avendo abolito le Commissioni tributarie i politici, con scarso senso pratico, non hanno pensato quale altro giudice avrebbe dovuto e potuto farsi carico di tutto il contenzioso tributario. Il testo costituzionale, così come è stato licenziato, non solo ha buttato alle ortiche decenni di onorata attività giurisdizionale svolta dalle Commissioni tributarie, ed anni di studi legislativi ed investimenti economici per creare e gestire la struttura giudiziaria, ma è praticamente inattuabile. Ci hanno detto, e la ragionevolezza lo impone, che il testo sarà emendato, se mai capiterà l’occasione di farlo, se a morire non sarà prima la stessa nuova costituzione.

Se l’analisi fin qui svolta non è ottimistica, tuttavia non possiamo cedere ad atteggiamenti disfattisti o rinunciatari: non intendiamo infatti sottostare ad atteggiamenti, atti o provvedimenti arroganti ed illegittimi.

La Confederazione è quindi intervenuta con iniziative propositive, non mancando in ogni occasione di far sentire la propria voce in difesa delle istanze non solo dei giudici ma della giustizia tributaria in genere. In questa ottica sono stati promossi i molteplici dibattiti sulla giustizia tributaria a partire dal Convegno tenutosi a Milano al Centro Congressi Cariplo il 30 giugno scorso, a quello del 20 marzo scorso presso la sede del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro a Roma allo scopo, quest’ultimo, di sensibilizzare la classe politica sugli effetti devastanti della decisione della Bicamerale.

Abbiamo predisposto ed affidato a vari parlamentari di tutte le aree politiche, per la presentazione in aula, un progetto di legge di riforma dei D. Lgss. n.ri 545 e 546. Altri documenti, frutto di studi approfonditi, sono stati redatti ed inviati alle Commissioni tributarie ed alle autorità dello Stato, da quello sulla costituzionalità delle Commissioni tributarie, in risposta alla posizione assunta dalla Bicamerale a quello sul raffronto tra l’amministrazione del contenzioso tributario nei vari paesi europei.

Non sono mancate le iniziative C.U.G.I.T. in risposta ai provvedimenti del Ministero delle Finanze: abbiamo diffuso un articolato documento con il quale si spiegavano i motivi di illegittimità del contenuto della circolare ministeriale n. 38/E del 4 febbraio e sostenevamo la validità delle sentenze emesse dal giudice non ancora dichiarato incompatibile. Dando diffusione al provvedimento emesso dal Presidente dott. Trovato, abbiamo replicato all’infondatezza delle disposizioni contenute nella circolare n. 80/E del 11 marzo 1998 con la quale, in virtù di un parere richiesto al Consiglio di Stato sulla determinazione del diritto al compenso aggiuntivo, si invitavano le segreterie delle Commissioni tributarie a non liquidare detti compensi in relazione alle ordinanze che definiscono il procedimento cautelare.

Sul punto, abbiamo interpellato anche il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria chiedendo di far chiarezza e rivendicando la sua competenza esclusiva, ai sensi dell’art. 24 lett. m) ad emettere pareri, vincolanti, circa la determinazione dei compensi. Ed è questo ciò che ci sta a cuore e lo diciamo ribadendo quanto già espresso in precedenti occasioni: che il Consiglio di Presidenza possa operare nella assoluta autonomia dal Ministero delle Finanze, che vengano meno finalmente tutte le interferenze nella gestione delle Commissioni tributarie che ne attentano l’indipendenza; in definitiva: che venga eliminata quella che possiamo definire la “regina” delle incompatibilità, che non riguarda le ipotesi di cui all’art. 8 lett. i) richiamato, e contro cui non serve la “caccia all’incompatibile” ingaggiata, ma che riguarda il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, assimilato al lavoro dipendente ai fini fiscali, con il Ministero delle Finanze, parte in causa del processo tributario.

Vorrei fare a questo punto un accenno alla questione della molteplicità delle associazioni di giudici tributari, realtà che indebolisce la categoria. Già a Brescia lo scorso anno, abbiamo indicato la strada dell’unificazione, a Milano lo abbiamo ribadito concretamente ponendosi su di un piano di confronto diretto: in questo anno difficile, abbiamo condiviso, lavorando per la Consulta della Magistratura Tributaria, alcune iniziative: le assemblee del 13 dicembre 1997 ed il dibattito a Palazzo San Macuto a Roma nel marzo scorso. La Consulta poi è stata immotivatamente svilita a “comitato interassociativo” senza poteri. Le proposte di unificazione sono state quindi accantonate. Non abbiamo rinunciato all’idea dell’unificazione, ma siamo convinti che questa non debba mortificare nessuno né debba sacrificare gli interessi della categoria in nome di personalismi. Soprattutto riteniamo che non debbano e non possano esserci lotte intestine che al confronto delle idee vadano a sostituire le macchinazioni. Riteniamo infatti che la credibilità di un’associazione risieda nella chiarezza degli intenti e nella genuinità delle azioni: il resto sono chiacchiere che non ci interessano.

L’ultimo accenno riguarda la collaborazione con la rivista “Tribuna Finanziaria”, sorta un anno fa ed oggi consolidata, i nostri autori, guadagnano sempre maggior spazio e la diffusione tra i giudici è sempre maggiore. E’ importante questo contatto ed è essenziale coltivarlo, infatti l’adesione alla C.U.G.I.T. comprende l’abbonamento annuale alla rivista che, oltre ad informare sulle attività svolte costituisce anche un mezzo di studio ed approfondimento delle problematiche.

Il prossimo passo va verso l’Europa, non potevamo ignorare l’imminente realtà che ci vede proiettati oltre i confini del nostro Paese, poiché crediamo nell’ideale figura del “giudice tributario europeo”, realtà auspichiamo del prossimo futuro, intendiamo fin da oggi creare un contatto con le varie realtà riconducibili ai diversi ordinamenti dei giudici tributari europei. Abbiamo quindi iniziato le consultazioni allo scopo e dovrebbe essere prossima l’apertura di una unità locale della C.U.G.I.T. a Bruxelles.

L’apertura verso l’Europa, riteniamo possa giovare a dare maggiore respiro alle problematiche domestiche, il confronto leale e costruttivo con strutture parallele non potrà che favorire la realizzazione dell’analisi e la ragionevolezza delle soluzioni.

Grazie per l’attenzione.

Avv. Grazia Ciarlitto