Il cittadino e i problemi con il fisco

Se il contribuente ritiene il contenzioso eccessivamente lungo e dispendioso, viste le norme procedurali che lo complicano, può servirsi di soluzioni preventive o alternative al processo.

Le soluzioni dell’accertamento con adesione, della conciliazione giudiziale e del diritto di interpello, consentono al contribuente di confrontarsi direttamente con l’Amministrazione finanziaria non in maniera conflittuale e per il tramite del giudice tributario come avviene nel processo. Tale fase di comunicazione, alimentata dall’interesse comune di evitare i costi, non solo economici, del processo, può risultare utile a rafforzare lo spirito di collaborazione e di responsabilità nei confronti dello Stato, più di qualsiasi altra politica.

Il contribuente può, inoltre, beneficiare, per effetto dell’autotutela, del maggior senso di responsabilità dell’Amministrazione finanziaria che riconosce e rimuove i suoi errori e, con il ravvedimento operoso, della sua clemenza nel punire chi abbia sbagliato in buona fede e si sia corretto spontaneamente.

Va poi sottolineato come la struttura architettonica del sistema di difesa sia tale da prevedere l’attivazione di strumenti che esplicano la loro azione lungo i diversi momenti del rapporto tributario: l’accertamento con adesione può attivarsi prima, durante e dopo la fase di accertamento del tributo, la conciliazione giudiziale e la sospensione cautelare alla vigilia del processo, l’assistenza tecnica nel corso della trattazione, l’ottemperanza a contenzioso concluso. Né va dimenticato che il diritto di interpello agisce anche prima della realizzazione del presupposto d’imposta, prima, cioè che sorga il rapporto tributario.

Non è detto, quindi che i rapporti tra cittadino e Fisco debbano degenerare per far ricorso ai vari rimedi.

Non si può, tuttavia, tacere sull’esistenza di nei nella normativa, peraltro inevitabili se si considera la dimensione e la delicatezza del progetto.

Tra questi, va menzionata la mancata attuazione del principio del contraddittorio nella fase precedente all’emanazione dell’atto impositivo, e cioè nella fase istruttoria di acquisizione di dati e notizie. L’apertura al dialogo già dalla fase di preparazione dell’atto, avrebbe consentito un intervento tempestivo del contribuente che avrebbe potuto, con spiegazioni e chiarimenti, appianare immediatamente il disaccordo, senza attendere l’avviso di accertamento. Oltre che a rendere più concreta la difesa del contribuente, tale soluzione avrebbe sicuramente avuto risvolti positivi anche in termini di alleggerimento di lavoro presso gli uffici tributari e gli organi di giustizia.

Altro punto dolente della riforma del contenzioso, è costituito dalla rinuncia del legislatore ad uniformare il sistema di giustizia tributaria devolvendo le controversie relative a tutti i tributi ad un unico giudice.

Per diversi tributi, è la stessa Amministrazione finanziaria, parte in lite, a decidere la controversia ed, in tutta sincerità, è difficile comprendere perché l’esigenza di indipendenza del giudice, riconosciuta e garantita per certi tributi, debba mancare per altri.

Canoci Maurizio