Contenzioso tributario: assistenza tecnica del contribuente
Mi chiamo Simone Allodi, sono studente presso la Facoltà di Economia di Parma e tesista del Prof. Gallo in diritto tributario. Oggetto dei miei studi è l’attuale normativa del Contenzioso Tributario, con particolare attenzione alla parte riguardante la difesa del contribuente.
L’articolo 12 del D. Lgs. n. 546/1992 ha regolamentato l’assistenza tecnica del contribuente nel nuovo processo tributario.
L’assistenza di un difensore abilitato è resa obbligatoria per controversie di valore superiore a 5 milioni di Lire, anche se è comunque lasciata ad insindacabile valutazione del giudice tributario l’opportunità di ripristinare l’obbligo di assistenza, qualora lo ritenga utile per l’ordinato svolgimento della funzione giudiziaria.
Non è da escludere l’ovvia possibilità per il contribuente di nominare un difensore di fiducia anche nei casi in cui non vi sia obbligato per legge.
La mancanza delle cognizioni del diritto e della tecnica del processo necessarie per difendere le proprie ragioni in giudizio, e la difficoltà strutturale dell’impianto tributario, caratterizzato dal continuo susseguirsi di norme, regolamenti, circolari, interpretazioni giurisprudenziali, rendono però pressoché impossibile una difesa personale senza assistenza di un professionista.
Nella elencazione dei professionisti abilitati all’assistenza ho notato che manca la categoria dei notai che pure sono dotati di alta professionalità in materia tributaria. Si pensi soprattutto alle imposte di successione ed a quelle di registro.
Vi è qualche motivo particolare per tale esclusione?
Inoltre, se verranno estese le competenze delle Commissioni Tributarie anche alle imposte doganali ed alle accise non sarebbe il caso di prendere in considerazione tra i professionisti abilitati alla difesa del contribuente anche “gli spedizionieri doganali”?
Simone Allodi