La prova testimoniale
La prima formulazione del D.P.R. n. 636/1972 sulla “Revisione della disciplina del contenzioso tributario” era muta al riguardo dell’ammissibilità della prova per testi, mentre la novella del 1981 (D.P.R. 3 novembre 1981, n. 739) introducendo un comma 5 all’articolo 35, disponeva che “non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale”, riformulazione ripresa testualmente dal comma 4 dell’articolo 7 del D. Lgs. n. 546/1992, attualmente in vigore.
La precisione voluta dalla novella del 1981 fa capire che l’intenzione del legislatore era ed è tuttora, quella di contenere il processo tributario negli stretti limiti delle risultanze tali.
Il disfavore della prova testimoniale deriva dal fatto che il legislatore presuppone possa provenire sempre e solo dal contribuente, cui sarebbe fin troppo facile indurre testi compiacenti, prontissimi a giurare su qualsiasi fatto contrario alle risultanze documentali.
Mi sembra, comunque, che in uno stato di diritto, essendo le parti in causa in posizione di parità, sia giusto che anche il contribuente possa utilizzare prove testimoniali a suo favore, così come fa l’Amministrazione Finanziaria quando utilizza rapporti della Guardia di Finanza o altri elementi raccolti da fonti diverse.
Brescia, 22 maggio 1998
Marina Petrolini