RELAZIONE DELL’ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO CONSIGLIO PROVINCIALE DI VENEZIA
Esprimo il mio ringraziamento, a nome dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, da me rappresentato per l’occasione, per il gradito invito di partecipazione all’inaugurazione dell’Anno Giudiziario Tributario, invito che ci consente di fare alcune riflessioni e considerazioni sui problemi che investono l’ampia sfera della Giurisdizione Tributaria.
Preliminare è un doveroso e sentito omaggio all’importante ruolo della Magistratura Tributaria in una situazione in cui l’eccessiva produzione di norme tributarie contribuisce non soltanto a creare uno stato di disagio per il contribuente ma anche una situazione di incertezza in cui assume particolare rilevanza il ruolo dell’interpretazione ed applicazione giurisprudenziale.
Rivolgo un doveroso e caloroso saluto ai Sigg.ri Componenti della Commissione Tributaria Regionale del Veneto e delle Commissioni Tributarie Provinciali, alle Autorità ed alle gentili Signore e Signori presenti, cui mi corre l’obbligo di ricordare il ruolo essenziale che i Consulenti del Lavoro ricoprono non soltanto nella consulenza a circa 1.000.000 di imprese ma anche, attraverso le commissioni di certificazione istituite presso i Consigli Provinciali degli Ordini, nella prevenzione e composizione delle controversie. Sotto questo profilo, in materia tributaria, non condividiamo l’opinione diffusa secondo cui la difesa del contribuente nei confronti delle pretese avanzate dall’Amministrazione Finanziaria incominci con il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale. La vera tutela degli interessi del contribuente inizia già in sede di conclusione delle operazioni imponibili e assolvimento degli adempimenti previsti dalla legge. Laddove, in un quadro generale che vede ormai stabilmente disattesa l’esigenza di semplicità, chiarezza e leggibilità delle norme tributarie, ci si accorga, spontaneamente o a seguito di controllo, di aver commesso un errore o di aver omesso un adempimento, sarà opportuno utilizzare i vari strumenti previsti dal sistema tributario per prevenire ed evitare controversie tra Erario e contribuente ( ravvedimento operoso), definire contestazioni formalmente comunicate da parte dell’Amministrazione finanziaria (adesione al PVC o agli inviti al contraddittorio o accertamento con adesione) e definire controversie tributarie già in corso (conciliazione giudiziale).
Se, da un lato, non può che condividersi l’azione di contrasto all’evasione fiscale per consentire l’attuazione del dovere di ogni contribuente di concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva, non si può nel contempo non esprimere il disappunto per la modifica, disposta con l’art. 1 commi 18-22 della L.13.12.2010 n. 220 (cosiddetta “legge di stabilità 2011”), in senso sfavorevole al contribuente dell’entità delle sanzioni in tutti gli istituti deflattivi del contenzioso presenti nell’ordinamento.
L’introduzione, ai sensi dell’art.22 della L.13.12.2010 n. 220, di due distinte tipologie di accertamento sintetico, di cui una basata sull’utilizzazione da parte dell’Amministrazione del costo relativo a qualsiasi spesa sostenuta e l’altra sull’individuazione di indicatori di capacità contributiva costruiti su base statistica e differenziati per tipologia di famiglia e per territorio, offrirà nuovi possibili scenari nell’ambito del processo tributario.
L’anticipazione, sempre ad opera dell’ultima novella legislativa e con effetto dal mese di luglio dell’anno in corso, della fase di riscossione delle imposte nel prodromico segmento delle attività di accertamento in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nonché in relazione ai provvedimenti di irrogazione delle sanzioni comporta la necessità per gli organi giudicanti di discutere e decidere in termini brevissimi le istanze di sospensione dell’esecutività del provvedimento in presenza dei presupposti della tutela cautelare, costituiti dal “fumus boni iuris” e dal danno grave ed irreparabile. Tutela cautelare che trova il limite, di cui è auspicabile il superamento in sede legislativa, della collocazione all’interno della procedura vigente per la Commissione Tributaria Provinciale e che non prevede l’impugnabilità dell’ordinanza che accoglie o rigetta la richiesta cautelare.
Pur prendendo atto della complessità dell’attuale situazione economica e finanziaria, si rileva che l’esigenza di trovare il finanziamento della spesa pubblica finisce per provocare l’eccessiva produzione di norme tributarie anche in deroga alle garanzie che sono già presenti nel nostro ordinamento giuridico attraverso la legge 212/2000 (Statuto del contribuente). A questo fine il Legislatore dovrebbe uscire dall’equivoco che lo Statuto sia derogabile a seconda delle esigenze contingenti di chi è chiamato a decidere sull’imposizione fiscale dei cittadini e delle imprese.
Nell’anno in cui si celebrano i 150 anni dell’Unità d’Italia riteniamo che la giustizia tributaria debba mirare a realizzare l’esigenza che il rapporto tra norme tributarie e contribuente sia in grado di soddisfare il principio dell’equità fiscale. Il giusto tributo è l’effetto di normative sostanziali e di strumenti amministrativi e processuali in grado di realizzare quel risultato. In particolare, nel dare atto che l’impegno profuso dalle Commissioni Tributarie è stato ed è meritevole della più alta considerazione, l’auspicio è che vi sia un rafforzamento della Giustizia tributaria in modo che con efficienza, tempestività e sempre maggiore professionalità sia resa giustizia tra le contrapposte pretese degli enti impositori e dei contribuenti.
Avv. Innocenzo Megali