RELAZIONE DELL’ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO CONSIGLIO PROVINCIALE DI VENEZIA

Esprimo il mio ringraziamento, a nome dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, da me rappresentato per l’occasione, per il gradito invito di parte­cipazione all’inaugurazione dell’Anno Giudiziario Tributario, invito che ci consente di fare alcune riflessioni e considerazioni sui problemi che investo­no l’ampia sfera della Giurisdizione Tributaria.

Preliminare è un doveroso e sentito omaggio all’importante ruolo della Magistratura Tributaria in una situazione in cui l’eccessiva produzione di norme tributarie contribuisce non soltanto a creare uno stato di disagio per il contribuente ma anche una situazione di incertezza in cui assume parti­colare rilevanza il ruolo dell’interpretazione ed applicazione giurispruden­ziale.

Rivolgo un doveroso e caloroso saluto ai Sigg.ri Componenti della Commissione Tributaria Regionale del Veneto e delle Commissioni Tributarie Provinciali, alle Autorità ed alle gentili Signore e Signori presen­ti, cui mi corre l’obbligo di ricordare il ruolo essenziale che i Consulenti del Lavoro ricoprono non soltanto nella consulenza a circa 1.000.000 di imprese ma anche, attraverso le commissioni di certificazione istituite pres­so i Consigli Provinciali degli Ordini, nella prevenzione e composizione delle controversie. Sotto questo profilo, in materia tributaria, non condivi­diamo l’opinione diffusa secondo cui la difesa del contribuente nei confron­ti delle pretese avanzate dall’Amministrazione Finanziaria incominci con il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale. La vera tutela degli interes­si del contribuente inizia già in sede di conclusione delle operazioni impo­nibili e assolvimento degli adempimenti previsti dalla legge. Laddove, in un quadro generale che vede ormai stabilmente disattesa l’esigenza di sempli­cità, chiarezza e leggibilità delle norme tributarie, ci si accorga, spontanea­mente o a seguito di controllo, di aver commesso un errore o di aver omes­so un adempimento, sarà opportuno utilizzare i vari strumenti previsti dal sistema tributario per prevenire ed evitare controversie tra Erario e contri­buente ( ravvedimento operoso), definire contestazioni formalmente comu­nicate da parte dell’Amministrazione finanziaria (adesione al PVC o agli inviti al contraddittorio o accertamento con adesione) e definire controver­sie tributarie già in corso (conciliazione giudiziale).

Se, da un lato, non può che condividersi l’azione di contrasto all’evasio­ne fiscale per consentire l’attuazione del dovere di ogni contribuente di con­correre alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva, non si può nel contempo non esprimere il disappunto per la modifica, disposta con l’art. 1 commi 18-22 della L.13.12.2010 n. 220 (cosiddetta “legge di stabilità 2011”), in senso sfavorevole al contribuente dell’entità delle sanzioni in tutti gli istituti deflattivi del contenzioso presenti nell’ordi­namento.

L’introduzione, ai sensi dell’art.22 della L.13.12.2010 n. 220, di due distinte tipologie di accertamento sintetico, di cui una basata sull’utilizza­zione da parte dell’Amministrazione del costo relativo a qualsiasi spesa sostenuta e l’altra sull’individuazione di indicatori di capacità contributiva costruiti su base statistica e differenziati per tipologia di famiglia e per territorio, offrirà nuovi possibili scenari nell’ambito del processo tributario.

L’anticipazione, sempre ad opera dell’ultima novella legislativa e con effetto dal mese di luglio dell’anno in corso, della fase di riscossione delle imposte nel prodromico segmento delle attività di accertamento in mate­ria di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nonché in relazione ai prov­vedimenti di irrogazione delle sanzioni comporta la necessità per gli organi giudicanti di discutere e decidere in termini brevissimi le istanze di sospen­sione dell’esecutività del provvedimento in presenza dei presupposti della tutela cautelare, costituiti dal “fumus boni iuris” e dal danno grave ed irre­parabile. Tutela cautelare che trova il limite, di cui è auspicabile il supera­mento in sede legislativa, della collocazione all’interno della procedura vigente per la Commissione Tributaria Provinciale e che non prevede l’impugnabilità dell’ordinanza che accoglie o rigetta la richiesta cautelare.

Pur prendendo atto della complessità dell’attuale situazione economica e finanziaria, si rileva che l’esigenza di trovare il finanziamento della spesa pubblica finisce per provocare l’eccessiva produzione di norme tributarie anche in deroga alle garanzie che sono già presenti nel nostro ordinamen­to giuridico attraverso la legge 212/2000 (Statuto del contribuente). A que­sto fine il Legislatore dovrebbe uscire dall’equivoco che lo Statuto sia dero­gabile a seconda delle esigenze contingenti di chi è chiamato a decidere sul­l’imposizione fiscale dei cittadini e delle imprese.

Nell’anno in cui si celebrano i 150 anni dell’Unità d’Italia riteniamo che la giustizia tributaria debba mirare a realizzare l’esigenza che il rapporto tra norme tributarie e contribuente sia in grado di soddisfare il principio del­l’equità fiscale. Il giusto tributo è l’effetto di normative sostanziali e di stru­menti amministrativi e processuali in grado di realizzare quel risultato. In particolare, nel dare atto che l’impegno profuso dalle Commissioni Tributarie è stato ed è meritevole della più alta considerazione, l’auspicio è che vi sia un rafforzamento della Giustizia tributaria in modo che con effi­cienza, tempestività e sempre maggiore professionalità sia resa giustizia tra le contrapposte pretese degli enti impositori e dei contribuenti.

Avv. Innocenzo Megali