RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI VENEZIA

Autorità, Gentili Signore e Signori

Vi ringrazio per la partecipazione a questa cerimonia inaugurale di un nuovo anno di attività giurisdizionale delle Commissioni Tributarie del Veneto.

Porgo in apertura un deferente saluto al Presidente della Repubblica, suprema garanzia delle istituzioni e rappresentante dell’ Unità Nazionale, dovendosi ricordare che nel corrente anno ricorre il 150° Anniversario dell’Unità d’Italia.

Porgo a tutti loro il mio saluto e quello dei Presidenti di sezione, dei Presidenti delle Commissioni tributarie provinciali e dei giudici di I° e II° grado nonché quello della Direzione amministrativa e del personale, che colla loro preziosa collaborazione assicurano i servizi e l’organizzazione necessaria al funzionamento delle Commissioni.

Un doveroso e sentito ringraziamento alla Cassa di Risparmio che ha permesso lo svolgimento della manifestazione in questa sede e che, con nostra soddisfazione torna ad ospitarci.

Ringrazio altresì tutti gli enti che hanno reso possibile questo incontro e cioè:

Cassa di Risparmio,

Ordine degli Avvocati di Venezia,

Camera degli Avvocati Tributaristi del Veneto

Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Venezia,

Camera di Commercio di Venezia,

Ordine dei Consulenti del lavoro di Venezia.

La cerimonia inaugurale di oggi, come sempre fortemente voluta dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, costituisce una occasione di incontro per verificare il lavoro svolto nel corso dell’anno precedente dall’01/07/2009 al 30/06/2010 e di menzioni delle principali decisioni giu­risdizionali intervenute nonché un momento di incontro e di dialogo fra tutte le componenti direttamente ed indirettamente interessate alla giustizia tributaria alla luce di raccogliere indicazioni, proposte ed eventualmente cri­tiche degli operatori del settore volte al miglioramento del servizio giustizia tributaria.

In particolare richiamo l’attenzione, fra le tante, su due decisioni, una della Corte di Cassazione S.V. (n. 26633/09) del 1.12.2009 e la seconda della Corte Costituzionale (sentenza n. 217 del 9.6.2010).

La prima risolvendo appunto a Sezioni Unite una questione più volte dibattuta avanti il Supremo Giudice di legittimità, ha affermato il principio che gli studi di settore – introdotti con l’art. 62 bis D.L. n. 331 del 1993, aggiunto in sede di conversione in legge (L. n. 427 del 1993) la cui discipli­na è stata poi via via modificata ed integrata nel tempo – realizzano un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione a concordanza non è ex lege determinata in relazione ai soli standard in sé considerati.

Colla conseguenza che incombe all’ufficio procedente l’onere della prova dell’applicabilità degli standard al caso concreto mentre il contribuente, anche mediante il ricorso a presunzioni semplici, può dimostrare la sussi­stenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli standard.

La seconda decisione, in ordine temporale, ma di contenuto assoluta­mente innovativo della Corte Costituzionale è la sentenza n. 217 del 9.6.2009 pubblicata in G.U. 23.6.2010, e per questo motivo oggetto della presente relazione, perché al limite del periodo di osservazione – colla quale la medesima Corte investita del giudizio di legittimità costituzionale del­l’art. 49, comma I, D. Leg. 31.12.1992 n. 546. ha delibato la questione della possibilità di sospensione dell’esecuzione di una sentenza tributaria di secondo grado, da parte dello stesso giudice che l’ha emessa.

Orbene l’art. 49 d. leg.vo n. 546 del 1992 sopracitato dispone che “alla impugnazione delle sentenze delle Commissioni Tributarie si applicano le disposizioni del titolo III, cap.I, libro secondo del Codice di procedura civi­le, escluso l’art. 337 cpc; norma quest’ultima che dispone che “l’esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto dell’impugnazione di essa, salve le disposizioni dell’art. 283, 373, 401 e 407”.

Ora di detta norma l’art. 283 disciplina la sospensione in appello del­l’esecuzione della sentenza di primo grado, l’art. 373 riguarda la sospensio­ne dell’esecuzione in pendenza del giudizio per ricorso per Cassazione men­tre gli artt. 401 e 407, disciplinano la sospensione dell’esecuzione nel giudizio di revocazione e rispettivamente di opposizione del terzo.

In particolare l’art. 337, consente, soltanto in via di eccezione la sospen­sione dell’esecuzione di una sentenza gravata di ricorso per Cassazione “su istanza di parte e qualora dall’esecuzione possa derivare grave ed irreparabi­le danno”.

La Corte Costituzionale colla sentenza n. 217/2010, ha dichiarato l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 49, comma I, D. Leg.vo n. 546/1999, sul presupposto che il disposto della norma suddetta non costituisce ostacolo normativo all’applicazione nel pro­cesso tributario dell’inibitoria cautelare di cui all’art. 373 cpc.

L’affermazione di tale principio obiter dictum, contenuto essenzialmen­te all’interno della motivazione della decisione di inammissibilità della que­stione di illegittimità costituzionale dell’art. 49 d.leg.vo 546/1992 sopra citato, implica l’ammissibilità della cautela inibitoria prevista dall’art. 373 cpc e pertanto il superamento della preclusione sancita dalla denunciata norma tributaria.

Tale statuizione apre degli scenari normativi che, anzitutto, dovranno essere risolti dalla varie Commissione Tributarie Regionali non potendosi, tuttavia, che augurarsi, sul punto, l’intervento chiarificatore del Parlamento onde consentire una disciplina che sia pur consentanea delle caratteristiche del processo tributario, investendo il tema essenziale dell’esecutorietà delle decisioni, con tutti i riflessi in ordine alla certezza del diritto ed alla pratica eseguibilità delle statuizioni emesse dopo due gradi di giudizio di merito.

Sotto il profilo ordinamentale va ricordato il decreto 11/04/2008 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato sulla CU. n. 251 del 25/10/2008 – entrato in vigore in pari data – col quale sono state rideter­minati il numero delle sezioni e degli organici delle Commissioni Tributarie regionali e provinciali.

Tale decreto, a seguito di rilevazioni statistiche sui flussi di lavoro, ha operato una drastica riduzione degli organici delle Commissioni Tributarie operanti in questa Regione, indicando in n. 8 le sezioni ed in n. 48 i com­ponenti di questa Commissione tributaria regionale, e rispettivamente in due, le sezioni per Belluno e Rovigo, 3 per Treviso e Verona, e quattro per Padova, Venezia e Vicenza.

Tale riduzione, pur colla necessaria progressione evidenziata dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, rappresenta una linea di tendenza che non può essere pretermessa anche se pare opportuno, per il futuro, che si proceda ad ulteriori controlli al fine di valutarne l’attualità e la rispondenza degli oggettivi flussi di carichi di lavoro.

Procedo quindi a riferire del lavoro effettuato dalle Commissioni provin­ciali e da questa Commissione regionale nonché della composizione degli uffici; al riguardo preciso che presso questa Commissione operano soltanto n. 20 sezioni rispetto alle n. 34 previste dalla pianta organica per effetto di ulteriori congelamenti, resisi necessari a causa della vacanza dei posti dei rispettivi presidenti di sezione nonché di numerosi componenti, di talché non era possibile garantire il regolare funzionamento del servizio e la neces­saria rotazione fra i giudici all’interno di ciascuna sezione.

Infatti attualmente l’organico dei magistrati di questa Commissione è composto da n. 20 presidenti di sezione, da n. 12 vice-presidenti di sezione e da n. 51 giudici, in luogo rispettivamente dei 34 presidenti e altrettanti vice­presidenti di sezione nonché dei 136 giudici previsti dalla pianta organica.

Il personale amministrativo in servizio presso le varie Commissioni Provinciali risulta largamente carente rispetto alla pianta organica originaria.

Torno a segnalare che sifatta carenza permane anche presso questa CTR, tut­tora priva del Dirigente la segreteria, ed appare singolare sol che si conside­ri che una parte del personale è applicato alla Sezione Staccata di Verona, dove operano due sezioni e priva la segreteria in sede centrale, di unità lavo­rative che debbono supportare il servizio amministrativo anche presso la Sezione Veneto della Commissione Tributaria Centrale operante 1 ° mag­gio 2008, che ne risulta, per vero, sguarnita completamente.

Al riguardo non aggiungo altro per doveroso rispetto al Presidente della Sezione Veneto della Commissione Tributaria Centrale dott. Trotta, il cui intervento seguirà questa mia relazione, non potendosi tuttavia sottacere la singolarità dell’istituzione delle suddette sezioni regionali della CTC istitui­te dalla legge n. 244 del 2007 e, prive di mezzi e di risorse umane per poter operare così realizzando l’intento del legislatore, che debbono in maniera quasi assoluta, avvalersi della struttura e delle risorse finanziarie (dei locali del personale di segreteria e colleghi Magistrati) di questa Commissione tri­butaria regionale.


Sintesi dell’attività delle Commissioni Provinciali

Dai dati rilevati nel periodo 1.7.2009 – 30.6.2010 e riportati nelle allegate tabelle riassuntive, emerge l’incremento del numero dei ricorsi .

I procedimenti rimasti pendenti al 30.6.2010, assommano complessiva­mente a n. 8.595, mentre l’anno precedente erano 9.744.

I ricorsi sopravvenuti nel periodo di osservazione sono n. 8.759 contro i 9.936 del precedente periodo.

Le commissioni provinciali di Padova, Venezia, Treviso e Verona hanno evidenziato un decremento delle pendenze; Belluno e Vicenza hanno segna­to un incremento come da prospetto allegato.

Nel periodo 1.7.2009 – 30.6.2010 le commissioni hanno depositato n. 9.908 fra sentenze e ordinanze, mentre le udienze tenute sono 1.103 rispet­to alle 1.422 del precedente periodo.

Quanto alla materia trattata mi richiamo alla tabella allegata che eviden­zia, una certa prevalenza dei ricorsi in materia di imposte dirette (2.522) IVA (1.781) ed IRAP (1.241).

Risultano, infine proposti n. 1 ricorso per revocazione , a Venezia, e 2 giudizi di ottemperanza, sempre a Venezia.

Non sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale.

Le decisioni favorevoli all’Ufficio sono state 2.930, mentre n. 2.837 quelle favorevoli al contribuente.

Numero 967 ricorsi sono stati definiti per cessata materia, mentre i casi di inammissibilità del ricorso ammontano a 356.


La commissione tributaria regionale

Nel periodo di riferimento era già stata completata la rotazione dei magi­strati disposta colla risoluzione n. 6 del 25.11.2008 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria; mentre si è provveduto, al congela­mento di una ulteriore sezioni per rendere funzionali l’espletamento del servizio rispetto ai carichi di lavoro ed, in particolare, all’esiguo numero di magistrati, sicché il numero delle sezioni congelate è complessivamente di quattordici.

L’assegnazione dei ricorsi, alle singole sezioni avviene secondo il criterio cronologico di deposito degli atti, che continua ad offrire garanzia di traspa­renza e di obiettività ed è accolto favorevolmente dagli utenti del servizio.

La sede della Commissione in Venezia — Mestre , via Torino 103, è ido­nea ed adeguata, sì da consentire di poter ospitare la Sezione regionale Veneto della Commissione Centrale.

Nel corso dell’anno hanno cessato l’attività per dimissioni, per raggiun­ti limiti di età o per 1′ assunzione di altri incarichi i dr. Francesco De Curtis, Cesare Lamberti, Vito Marchese, Arnaldo Bulina, Antonio Zito e Daniela Carraio. A tutti loro il nostro ringraziamento.

L’Ufficio del Massimario, egregiamente diretto dal collega dr. Antonio Lazzaro, ha complessivamente massimato 58 sentenze tutte relative alla CTR.

Non sono state segnalate significative questioni da parte dell’Ufficio del Garante del Contribuente.

Analisi dei dati statistici della Commissione Tributaria Regionale

L’attività di questa Commissione risulta sintetizzata nei quadri 1 e 2 alle­gati alla presente relazione, che, significativamente, vengono di seguito richiamati ed esattamente:
Numero 2.682 ricorsi al 01/07/2009
Numero 2.471 ricorsi pervenuti nel periodo contro i 2.300 relativi al pre­cedente periodo di osservazione
Numero 2.240 ricorsi definiti, di cui 2.134 con sentenza ed 106 con ordi­nanza ( dato complessivo del precedente periodo: n. 1.954 )
Numero 2.913 ricorsi pendenti al 01/07/2010 ( vedi punto 1 — prec. – per n. 2.682 )
Numero 334 udienze tenute dalle sezioni, mentre nel precedente periodo erano state 308.

Sono stati definiti in camera di consiglio n. 485 ricorsi rispetto al dato, già rilevante, di n. 465 definiti nel precedente periodo.

Gli appelli, sulla base delle informazioni fornite dalla rete informatica, risultano proposti in numero sostanzialmente paritetico dagli uffici finan­ziari e dai contribuenti.

Le decisioni favorevoli agli uffici finanziari sono state n. 873, mentre quelle favorevoli ai contribuenti sono state n. 780.

La durata media del giudizio è contenuta nell’arco di giorni 337 a far tempo dalla proposizione del gravame e fino alla pubblicazione della sen­tenza.

Non sono stati proposti giudizi di ottemperanza..

Avverso le decisioni di questa Commissione risultano proposti n. 340 ricorsi per Cassazione.

Non sono state sollevate questioni di illegittimità costituzionale.

Ringrazio i Magistrati delle Commissioni tributarie provinciali e di que­sta regionale nonché i direttori e tutto il restante personale amministrativo per la fattiva e preziosa collaborazione prestata al fine di garantire il funzio­namento del servizio di giustizia tributaria.

Con soddisfazione constato che nessun giudizio disciplinare è stato pro­mosso.

Concludo questa mia relazione esprimendo il mio ringraziamento ai rap­presentanti legali degli uffici erariali e dei professionisti che sostengono in giudizio le ragioni dei contribuenti.

Ai presenti rivolgo il mio saluto ed il mio ringraziamento per l’attenzio­ne prestata a questa relazione annuale.

Pertanto in esecuzione della delibera n. 9 del 19 ottobre 2010, del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria,

DICHIARO

Aperto l’anno giudiziario tributario 2011.

Il Presidente
Dott. Giuseppe Chimenz

Tabelle

Libro Anno Giudiziario Tributario di Venezia 2011

Errata corrige