RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA SEZIONE DEL VENETO DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE
Alla cerimonia di inaugurazione dell’Anno giudiziario tributario della Commissione Tributaria regionale del Veneto non può non partecipare, dopo la legge 24 dicembre 2007, n. 244, la apposita Sezione veneta della Commissione tributaria centrale che ho l’onore di presiedere. Ringrazio, quindi, per avermi invitato, il Presidente Chimenz per la sua squisita ospitalità e rivolgo anch’io un saluto alle Autorità civili e militari presenti, al rappresentante del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, ai magistrati degli altri Ordini giudiziari, agli esponenti del mondo accademico, ai rappresentanti del Foro, ai rappresentanti dell’associazione dei magistrati e ai colleghi tutti delle Commissioni tributarie. Consentitemi, poi, di rivolgere non solo un saluto ma un pubblico vivissimo ringraziamento al personale amministrativo della Commissione tributaria regionale del Veneto che con grande abnegazione si è dato carico dei problemi operativi e logistici della Sezione della Commissione tributaria centrale assistendo i cinque Collegi, i loro Presidenti e i magistrati tutti e fornendo nelle aule di udienza e nelle segreterie un contributo essenziale allo svolgimento della funzione giurisdizionale. Al personale dunque e al Direttore, dott.ssa Rosa Santoro, nonché al suo predecessore, dott. Ippolito Polidori, un profondo, sincero apprezzamento per la efficienza e la professionalità del loro impegno nella cura, senza oneri a carico dello Stato, di un organismo estraneo ai loro originari compiti istituzionali.
E’ noto che la Sezione Veneta della Commissione tributaria centrale deriva dallo smembramento e decentramento regionale di un antico Istituto, risalente addirittura al 1866 (r.d. 28 giugno 1866 n. 3023), che nei suoi centoquarantacinque anni di storia, (dei quali, non pochi, furono particolarmente prestigiosi come quelli, a titolo di esempio, in cui fu presieduta da Giovanni Giolitti), ha subito numerose e profonde modifiche, fino alla riforma degli anni 1991 – 1992 che ne sancì la soppressione precisando che esso avrebbe cessato di funzionare con l’esaurirsi dei ricorsi pendenti.
Dopo la previsione di scadenze del tutto irrealistiche, il legislatore si rese conto che la cessazione del funzionamento dovesse essere rinviato alla data stabilita con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro delle finanze (art. 19, l. n. 146 del 1998), senza tuttavia introdurre appositi meccanismi procedurali per la definizione della gran mole dei ricorsi pendenti, che alla fine del 1998 ammontavano complessivamente a 452.000, e senza incidere sulla tradizionale struttura dell’Organo giurisdizionale.
Finalmente, la legge finanziaria 2008, “allo scopo di ridurre le spese a carico del bilancio dello Stato e di giungere a una rapida definizione delle controversie pendenti presso la Commissione tributaria centrale”, stabilì che ognuna delle sue 21 Sezioni avesse “sede presso ciascuna commissione tributaria regionale”, si avvalesse, per le funzioni di segreteria del personale della Commissione tributaria regionale, e che ad esse fossero applicati come componenti, su domanda degli interessati, i magistrati della commissione regionale, sotto la presidenza, come è avvenuto per il Veneto, di un componente della unitaria Commissione tributaria centrale.
Da ultimo, la legge 22 maggio 2010, n. 73, di conversione del d.l. 25 marzo 2010, n. 40, (art. 3, comma 2 – bis) non solo ha previsto la applicazione alle Sezioni della Commissione tributaria centrale dei componenti delle Commissioni tributarie provinciali istituite nelle sedi delle Sezioni, (consentendo al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria di aumentare il numero dei Collegi giudicanti e in questo contesto ad attribuirne altri due alla Sezione Veneta), ma ha introdotto, altresì, un meccanismo automatico di definizione delle controversie pendenti dinanzi alla C.T.C., mediante un decreto assunto dal presidente del Collegio o da un magistrato delegato, per i ricorsi ultradecennali nei quali l’Amministrazione finanziaria dello Stato sia risultata soccombente nei primi due gradi di giudizio. Tutto ciò allo scopo di pervenire all’esaurimento dei ricorsi pendenti entro la data del 31 dicembre 2012. La estinzione della controversia tributaria nell’ipotesi della doppia soccombenza dell’Amministrazione costituisce effettivamente una efficace misura deflattiva del contenzioso della Commissione tributaria centrale cresciuto a dismisura, prima della riforma del 1991 -1992, anche per effetto di una prassi perversa in base alla quale gli uffici finanziari, che in caso di soccombenza non avessero proposto impugnazione, erano tenuti a giustificare le ragioni della acquiescenza della Amministrazione: è ovvio che fosse ben più pratico e semplice proporre comunque ricorso, ricopiando, se del caso, nella forma della impugnazione, le precedenti deduzioni dell’ufficio, senza tenere minimamente conto della decisione impugnata.
In questo contesto, che era necessario richiamare per rendere comprensibili le osservazioni che mi accingo a svolgere in modo molto sintetico, come è doveroso in queste cerimonie, va quindi valutata l’attività svolta nell’anno 2010 dalla Sezione che ho l’onore di presiedere.
Non ho alcuna intenzione di tediarvi con le questioni giuridiche derivanti dalla normativa più recente in relazione all’Ordinamento comunitario: mi limito soltanto ad accennare che, in ordine alla cause che presentano questi problemi, ho disposto, per motivi di opportunità, che i Collegi non si avvalgano delle disposizioni relative alla estinzione automatica in attesa della definizione delle questioni di legittimità comunitaria, sempre che non ritengano di esaminare nel merito le relative controversie che comunque riguardano esclusivamente l’Imposta sul valore aggiunto.
I dati statistici più rilevanti sono i seguenti:
I fascicoli presi in carico alla data del 31 dicembre 2010 ammontano a 17.650 su un totale di 18.000 per cui resterebbero da prendere ancora in carico circa 350, sempre che le stime siano attendibili.
In udienza sono stati trattati 2090 fascicoli rispetto ai 1535 del 2009; sono state depositate 2083 decisioni rispetto alle 1224 del 2009; sono stati emesse 1305 ordinanze di estinzione rispetto alle 398 del 2009, mentre i decreti di estinzione dovuti alla più recente normativa (d.l. n.40/2010) sono 167.
II numero complessivo dei provvedimenti depositati è, quindi, 3555 rispetto ai 1622 del 2009.
Restano, invece, ancora da definire 12.668 fascicoli.
Conclusivamente, i consistenti margini di miglioramento della produttività, che avevo previsto nella relazione per l’anno 2009, si sono effettivamente realizzati collocando la Sezione Veneta tra le più efficienti articolazioni regionali della Commissione tributaria centrale. Nel corso del 2011, in cui entrerà a pieno regime il meccanismo di estinzione automatica, le prospettive di un consistente incremento della produttività sono oggettivamente configurabili anche in considerazione della costituzione ed operatività., a partire dal 1o marzo del corrente anno, dei due ulteriori Collegi autorizzati dal Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, con l’apporto, prevalentemente, di magistrati provenienti dalla Commissione tributaria provinciale.
L’obbiettivo del legislatore e del Consiglio di Presidenza è quello di chiudere l’attività giurisdizionale della Commissione tributaria centrale entro il 2012: credo che la Sezione Veneta riuscirà a raggiungere questo risultato grazie all’impegno e alla capacità lavorativa dei Presidenti dei Collegi e dei loro magistrati ai quali desidero rivolgere, a conclusione di questa relazione, il mio personale ringraziamento insieme al mio più sincero e convinto apprezzamento.
Il Presidente
Dott. Gaetano Trotta