RELAZIONE DELLA CAMERA DEGLI AVVOCATI TRIBUTARISTI DEL VENETO

Vi porto il saluto di tutti i Colleghi della Camera degli Avvocati Tributaristi del Veneto, e mio personale, in questo appuntamento annuale, diventato ormai dalla prima cerimonia del 2004 una positiva consuetudine ed momento di incontro e confronto.

Ci sono stati in questi anni varie occasioni di collaborazione con le altre parti della Giustizia Tributaria, soprattutto con i Giudici, ma questo incon­tro annuale resta l’unico momento istituzionale in cui tutti gli attori della Giustizia Tributaria della regione fanno il punto sull’attività giurisdizionale, e possono focalizzare i risultati raggiunti e gli aspetti che possono essere migliorati.

Come negli anni precedenti, l’incarico che quest’anno i Colleghi della Camera mi hanno affidato segue l’impostazione più consona agli apparte­nenti al Libero Foro, lontana da discettazioni giuridiche generali ed astrat­te e volta invece a focalizzare l’attenzione sugli aspetti organizzativi e con­creti del processo tributario in Veneto.

Questo intervento è frutto anche del pensiero e della collaborazione dei Colleghi della Camera che hanno contribuito ad individuare questioni e riflessioni.

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I. Luci e ombre della Giustizia Tributaria in Veneto e della relativa organizzazione.

1. Le luci

Gli aspetti tradizionalmente positivi della Giurisdizione tributaria di merito in generale, e di quella veneta in particolare, si sono confermati anche nel corso dell’ultimo anno e si possono riassumere in via generale nei concetti di celerità ed efficienza del sistema processuale e della macchina organizzativa nel suo complesso.

È ormai noto anche alla pubblica opinione il divario notevolissimo dei tempi necessari ad ottenere una sentenza dalle diverse commissioni tributa­rie del Veneto, rispetto ai tempi necessari per giungere ad una pronuncia dei Tribunali o della Corte d’Appello. Tale tendenza appare confermata e migliorata nella Commissione Tributaria Regionale, mentre in talune Commissioni di primo grado si nota un’inversione di rotta, forse dovuta a fenomeni contingenti, ma forse influenzata anche dagli effetti deleteri ed ingiusti (sulla Giustizia tributaria del Veneto) del D.M. 11 aprile 2008 sulla “Determinazione del numero delle sezioni e degli organici delle Commissioni tributarie regionali e provinciali, ai sensi dell’articolo 1, comma 353, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 2008.

La Camera degli Avvocati Tributaristi del Veneto aveva ufficialmente condiviso nel 2008 la preoccupazione manifestata dalla Sezione veneta dell’Associazione Magistrati Tributari. L’immediatezza (ma solo questa) del­l’allarme era poi rientrata per effetto dell’interpretazione indicata dalla Circolare del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria 4 novembre 2008 n. 1/2008, che escludeva trasferimenti di Giudici tributari e specifica­va che le riduzioni degli organici sarebbero avvenute mediante la mancata sostituzione di chi cesserà le funzioni nelle sedi con esuberi. La situazione della nostra regione è però peggiorata di anno in anno, per l’enorme ridu­zione del numero dei Giudici tributari in Veneto non solo rispetto alla pre­cedente teorica pianta organica, ma anche rispetto alla effettiva copertura – che già era solo parziale – della medesima.

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Tale caratteristiche positive della giurisdizione tributaria non hanno impedito tra gli operatori ed i contribuenti il crescere dell’esigenza di perve­nire, nell’ottica di un ulteriore miglioramento del sistema, alla professionalizzazione “a tempo pieno” della magistratura tributaria (almeno dei Presidenti di sezione, almeno in secondo grado), necessaria per regolare effi­cacemente la sempre maggiore celerità, incisività ed invasività degli organi d’indagine, di imposizione e di riscossione esattoriale.

Il positivo esempio del Presidente Chimenz, che negli ultimi tempi ha dedicato molto tempo alla Commissione Tributaria Regionale, conferma i vantaggi di tale soluzione.

2. Organizzazione e impegno del personale amministrativo

Il personale amministrativo delle Commissioni ha contribuito per parte sua al mantenimento dell’attuale efficienza. A loro va dunque confermato il vivo apprezzamento dell’Avvocatura per la disponibilità e l’impegno dimo­strato in questi anni e per lo spirito di collaborazione profuso in presenza delle molte lacune della normativa processuale di dettaglio e degli inevita­bili inconvenienti conseguenti alla saltuarietà della presenza dei Giudici non professionali, ed anche per la notevole dose di umana disponibilità, non sempre presente in altri uffici giudiziari.

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II. Gli aspetti migliorabili

Tra le modifiche che potrebbero essere attuate, numerose sono a “costo zero” e a legislazione invariata, sovente di modesta ma concreta rilevanza, ma (auspicabilmente) idonee a migliorare sensibilmente il funzionamento delle commissioni e la qualità dell’attività di tutti gli operatori di giustizia.

1. Attività al di fuori dell’udienza

1. 1. Vaglio del fascicolo processuale da parte dell’intero Collegio, e non del solo Giudice Relatore.

A tal proposito, in considerazione delle diverse provenienze dei compo­nenti dei Collegi giudicanti (e delle conseguenti diversità di preparazione tra gli stessi), e proprio per rendere tale molteplicità culturale un valore e sfrut­tarne appieno la ricchezza, appare opportuno che il vaglio diretto dell’incar­to processuale non sia lasciato al solo Giudice relatore.

A tal fine ovviamente è necessario che i difensori e gli uffici depositino copie aggiuntive di atti e documenti (ciò già avviene innanzi alla Corte di Cassazione, ed è “richiesto” anche da talune Commissioni, tra le quali la Commissione Tributaria Regionale del Veneto. Una alternativa che appare preferibile, proposta dall’A.M.T. per alcune sezioni della Commissione Tributaria Regionale, è il deposito da parte di tutte le parti di atti e docu­menti anche in formato digitale (files word e pdf).

Questo è un punto sul quale l’accordo tra gli operatori può innalzare la qualità del processo, e quindi la decisione e la motivazione della sentenza (il che costituirebbe anche un naturale deterrente all’eccessiva proposizione di ricorsi alla Corte di Cassazione).

Ciò in attesa che l’introduzione (sempre rinviata) del processo telematico (purché ben funzionante …) consenta di superare in radice tale problema.

1.2. Altri suggerimenti organizzativi (in attesa del processo telematico).

Si tratta di problemi pratici, che il processo telematico dovrebbe elimi­nare radicalmente.

Innanzitutto, il mancato deposito di copia per controparte dei documenti o degli allegati, sia da parte dei contribuenti sia da parte degli uffici, provo­ca ritardi che potrebbero essere evitati.

Dovrebbe essere evitata anche la anticipata sparizione dei fascicoli aspor­tati dai relatori con anticipo rispetto all’udienza.

In preparazione del processo telematico (nel quale solo trova piena giusti­ficazione) è stata introdotta la nota di deposito, che bizzarramente deve ora essere predisposta a partire da un file però non può essere consegnata in forma di file, ma deve essere stampata su carta per poi essere riconvertita in un file mediante uno scanner ad opera delle segreterie: è evidente l’assurdità di que­sto processo, che comporta spreco di risorse, di tempo, di carta e soprattutto imprecisione dovuta all’approssimazione insita in ogni procedura OCR di rinascimento caratteri. Si propone nuovamente che fino all’introduzione del processo telematico sia consentito presentare la nota (anche o solo) come file, con una chiavetta di memoria o anticipandone l’invio per email.

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1.3. Possibilità di adeguata preparazione delle udienze.

Le udienze innanzi alla Commissione Tributaria Regionale sono talora annunciate con breve anticipo. Spesso i temi trattati sono complessi e quin­di richiederebbero più tempo (e/o comunque un esame del Collegio non limitato ad una prima e unica udienza).

Da più parti è stata sollecitata – e ce ne rendiamo qui portavoce – una maggiore sensibilità alle richieste di rinvio avanzate dalle parti e motivate dalla necessità di ulteriori approfondimenti.

Ciò vale ancor più per le udienze innanzi alla Commissione Tributaria Centrale, per le quali è spesso già arduo ricostruire il fascicolo processuale e contattare il contribuente o i suoi eredi.

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2. Concreto svolgimento del processo in udienza.

Passando all’esame del concreto svolgimento del processo, è da rilevare come la trattazione dei giudizi in pubblica udienza su impulso di parte sia divenuta, nel corso degli ultimi anni, la modalità prevalente di celebrazione dei procedimenti. Il dato è probabilmente dovuto all’intervenuto smalti­mento dei procedimenti bagatellari o di minor rilievo, con conseguente concentrazione dell’attività giurisdizionale sui procedimenti di maggior importo o comunque ritenuti dai difensori o dagli uffici meritevoli di mag­giore attenzione.

L’udienza di discussione è, infatti, ancor prima della decisione del giudi­zio, il momento in cui dev’essere verificata la concreta attuazione dei prin­cipi del “giusto processo” sanciti dall’art. 111 Cost.

2.1. Scaglionamento delle trattazioni delle udienza.

Scaglionare le trattazioni delle udienza almeno in due gruppi (anche in relazione agli Uffici interessati) è una di quelle piccole modifiche “a costo zero” che può agevolare entrambe le parti del giudizio.

2.2. Relazione introduttiva del giudice relatore.

Specie per le cause di più rilevante valore (e dunque di maggior “rischio” per i contribuenti) sembra inoltre opportuno, alla luce dell’esperienza matu­rata in questi anni, che l’esposizione delle parti sia sempre preceduta dalla relazione introduttiva del Giudice relatore.

2.3. L’organizzazione e la suddivisione dei locali.

L’organizzazione e la suddivisione dei locali di tutte le commissioni dovrebbe essere migliorato, al fine di permettere ai giudici ed ai difensori un migliore e più dignitoso svolgimento delle rispettive funzioni. Non è più accettabile che, dopo il necessario periodo di rodaggio e ammodernamento dei locali, i difensori non abbiano a disposizione nemmeno un tavolo sul quale consultare i moltissimi documenti di cui è composto qualsiasi fasci­colo di media complessità.

Gli stessi locali di attesa delle udienze risultano quasi sempre inadegua­ti, soprattutto per una non razionale suddivisione degli spazi. Molte delle commissioni provinciali non hanno nemmeno una sala d’attesa degna di questo nome, dovendo i difensori ed anche i contribuenti stazionare in spazi angusti o in piedi nei corridoi. Basterebbe davvero pochissimo, e con costi esigui, per migliorare il lavoro di tutti.

2.4. Discussione

E opportuno che la discussione orale delle cause avvenga sempre (come, per la verità, solitamente avviene) con disponibilità per le parti di un con­gruo spazio temporale per l’esposizione degli argomenti del caso.

Sotto questo profilo appare inesatta la risalente affermazione secondo cui il processo tributario sarebbe processo eminentemente documentale. Vero è, invece, che quasi sempre l’illustrazione orale della documentazione versata in atti è indispensabile ai fini della piena comprensione delle fattispecie da parte del giudice, così come la ricostruzione del fatto in forma dialettica è assolu­tamente necessaria per garantire l’effettiva parità delle parti in giudizio.

In udienza i Giudici dovrebbero quindi lasciar parlare le parti senza ingiustificate interruzioni.

La necessità dello svolgimento della relazione è ora rafforzata dal nuovo secondo comma dell’art. 101 c.p.c. (introdotto dalla L. 18 giugno 2009 n. 69), che obbliga il giudice (e dunque anche le commissioni tributarie), a pena di nullità della sentenza, al contraddittorio con le parti sulle questioni rilevate d’ufficio che intende porre a fondamento della decisione. Si richia­ma anche il quarto comma dell’art. 183 c.p.c, che stabilisce che nell’udien­za di trattazione il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d’ufficio delle quali ritie­ne opportuna la trattazione.

2.5. Questioni preliminari

In tema di questioni preliminari ci facciamo portavoce dei Colleghi che invocano una maggior attenzione dei Giudici a tali questioni: per esempio difetto di motivazione, omessa allegazione degli atti richiamati, tutte que­stioni che devono essere trattate prima del merito e mai superate dalle que­stioni di merito.

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3. Esercizio più completo della giurisdizione tributaria

Talora si nota un incompleto esercizio della giurisdizione, con concreta disapplicazione di alcune norme e di alcuni istituti processuali.

3.1. Centralità dello Statuto del contribuente

I principi di civiltà giuridica ribaditi dallo Statuto dei diritti del contri­buente sono stati recepiti più prontamente dalla Corte di Cassazione e dall’Agenzia delle Entrate che dalla giurisdizione di merito, dove talora incontrano una certa resistenza, e addirittura una aperta insofferenza.

Appare quindi doveroso in questa sede ricordare ancora una volta la cen­tralità della L. 27 luglio 2000, n. 212.

3.2. Tutela cautelare

La crisi economica non ancora superata ha acuito l’importanza della sospensione cautelare richiesta dai contribuenti, e delle richieste di provve­dimenti cautelari da parte degli Uffici finanziari. A volte ne dipende la sopravvivenza dell’impresa, l’occupazione di molti dipendenti, o la possibi­lità di una vita dignitosa, o nella propria casa. È inutile (o comunque insuf­ficiente) una sentenza giusta che riconosca il buon diritto di un’impresa però già rovinata dalla riscossione provvisoria o dalle misure cautelari, o di un privato che intanto ha perso la casa o perso il credito con le banche.

Questa problematica era già diventata centrale dall’entrata in vigore il 1° ottobre 2006 della riforma della riscossione (D.L. 30 settembre 2005, n. 203), che ha attribuito enormi poteri a Equitalia.

Con le modifiche che saranno operanti dal 1 luglio 2011 l’importanza della questione diventa enorme.

Questo è senz’altro un punto sul quale è indispensabile proseguire il dia­logo già iniziato con i Magistrati tributari.

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3.3. Conciliazione

In tema di conciliazione ci facciamo portavoce dei Colleghi che invoca­no una posizione più attiva e propositiva del Giudice tributario, che potreb­be favorire la conciliazione giudiziale eventualmente anche indicando nel­l’ordinanza di rinvio singoli rilievi e/o imponibili definibili.

3.4. Revocazione

In passato, a partire dalle scelte di assegnazione delle relative cause com­piute alcuni anni fa, si aveva talora l’impressione che in Veneto questo isti­tuto fosse stato abrogato.

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4. Qualità delle sentenze (e degli atti difensivi).

La celerità e l’efficienza possono entrare in conflitto con la qualità dello svolgimento della funzione giurisdizionale.

Al di là delle differenti valutazioni che i Collegi giudicanti possono (e talora devono) effettuare sull’incarto processuale rispetto alle tesi difensive (argomento non esaminabile in questa sede), è però emerso che, in taluni casi, è la stessa tecnica di redazione delle sentenze che talvolta richiederebbe maggiore sistematicità. Ci si riferisce, in particolare, a casi in cui il contenu­to della decisione è per la quasi totalità costituito dalle premesse in fatto e dall’illustrazione dello svolgimento del processo, mentre la motivazione in diritto della sentenza risulta racchiusa in poche e non esaustive parole. Cosi come non è infrequente che la decisione non abbia esaminato tutti i moti­vi d’impugnazione sollevati in sede di ricorso o d’appello e ciò anche in rela­zione a capi o rilievi del tutto autonomi rispetto a quelli oggetto di valuta­zione decisoria.

Per altro verso, si deve riconoscere che talvolta il Giudice non è messo in grado di cogliere appieno tutte le questioni per carenza della redazione e motivazione degli atti impugnati e delle difese degli Uffici (anche se si deve dare atto di un notevolissimo progresso dell’Agenzia delle Entrate), e per le non sempre adeguate ed ordinate difese dei professionisti.

Anche su questo punto l’A.M.T. ha sollecitato la collaborazione delle parti, proponendo la disponibilità degli atti e documenti in formato digita­le, e una migliore e più ordinata tecnica redazionale degli stessi. Indubbiamente questa può essere una via per aiutare i Giudici ad un più veloce ma al contempo completo ed approfondito esame delle questioni e ad una esaustiva e completa redazione della motivazione delle sentenze.

III. Parità delle parti

Segnalo (dal Sole del 20 gennaio 2011) la questione della «scansione delle sentenze che ci chiedono di fare per l’Agenzia delle Entrate», della quale si lamenta Enzo Priore, presidente del coordinamento nazionale del persona­le delle Commissioni, il quale rileva che questa pratica «ci toglie altre ener­gie a favore di una delle parti del processo», questione evidenziata da illustri membri della Camera. Posta in questi termini, è evidente l’inammissibile ed inaccettabile favor per una delle parti del processo. E a questo proposito non si può non ricordare ed invocare la posizione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, come per esempio espressa dal Presidente Daniela Gobbi nella lettera del 10 dicembre 2010 a conclusione della manifestazio­ne del Salone di Rimini, nella quale riteneva di evidenziare come anche «il mondo politico e sindacale auspica che si pervenga ad una riforma — condivisa – che svincoli la giustizia tributaria da condizionamenti burocratici affidando­la ad una istituzione quale la Presidenza del Consiglio».

Si deve solo rimarcare che, anziché la Presidenza del Consiglio, la natu­rale sede appare invece il Ministero della Giustizia.

Personalmente – attendendo che la Camera prenda posizione – io giudi­co favorevolmente la scansione delle sentenze, purché ovviamente ne possa­no poi agevolmente fruire tutte le parti del processo, e quindi anche le altre parti pubbliche (Comuni, etc.) e le parti private.

IV. Autonomia delle singole Commissioni: la sentenza del Consiglio di Stato n. 4123 del 2010.

La Camera degli Avvocati tributaristi del Veneto si è fatta carico della vit­toriosa impugnazione innanzi al Tar Lazio, la cui sentenza è stata conferma­ta dal Consiglio di Stato, del provvedimento prot. n. 11400/2007/DPF/UAR/Cons. Dir./RA. del 23 febbraio 2007, emesso dal Dipartimento per le Politiche Fiscali – Ufficio Amministrazione delle Risorse, e sottoscritto dal direttore dell’Ufficio stesso, nonché di provvedi­menti locali consequenziali) avente il seguente oggetto: “Chiusura settima­nale del sabato degli uffici di segreteria delle Commissioni Tributarie”; e che la ratio di tale impugnazione non era la difesa dell’apertura al sabato delle Commissioni Tributarie, che costituirebbe un obbiettivo limitato ed anacro­nistico: in proposito anzi si coglie anche questa occasione per rimarcare ancora una volta che l’obbiettivo della Camera non è l’apertura al sabato, ma piuttosto l’apertura 7 giorni su 7 e 24 ore su 24 che si otterrebbe con il pro­cesso tributario telematico.

Il principio che la Camera ha inteso affermare e difendere, ed è stato rece­pito dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stato (decisione n. 4123 del 2010), è tutt’altro e di maggiore rilievo: l’autonomia delle singole Commissioni tributarie nella loro auto-organizzazione, e le loro prerogative in merito.

La posta in gioco non era quindi “obbligare” all’apertura al sabato le Commissioni, ma la difesa di principi di ben più alto spessore.

Tali principi sono stati accolti dal Consiglio di Stato (come già dal Tar Lazio), e ciò è motivo di grande soddisfazione, e di congratulazioni e rin­graziamento al prof. Francesco Moschetti che ha indicato la strada e all’avv. Nicola Bardino che si è fatto carico fino in fondo e con successo dell’iter processuale di primo e secondo grado.

La Circolare impugnata ci ha imposto di chiederci se sussistesse la com­petenza dell’apparato ministeriale ad intervenire sull’organizzazione della giustizia tributaria, questione che è stata affrontata su due piani distinti: in primo luogo sul piano della tutela dell’esercizio di diritti, poteri e facoltà delle parti del giudizio tributario, andando di fatto a riverberare i propri effetti sul processo e sulle regole che lo disciplinano; ma – e questo è il punto che in questa sede deve essere maggiormente sottolineato – anche sul piano della verifica della sussistenza di una competenza del Ministero dell’Economia e delle Finanze, relativamente all’organizzazione delle Commissioni Tributarie.

Il Consiglio di Stato ha stabilito che «è corretta la ricostruzione normati­va del T.A.R. del Lazio il quale, muovendo dalla natura di organi giurisdizio­nali delle Commissioni Tributarie, rileva la “specialità” della disciplina norma­tiva dell’organizzazione e del funzionamento delle relative Segreterie, quale riveniente dagli artt. 31, 32 e 35 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, nr. 545 (“Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed orga­nizzazione degli uffici di collaborazione”).

Si tratta di una normativa peculiare, che in materia assegna piena ed esclu­siva competenza (con la connessa responsabilità) ai Direttori delle ridette Segreterie, sulla base del principio che l’assetto organizzatorio di queste ultime vada modellato sulla base delle specifiche esigenze del processo e dell’attività giu­risdizionale, quali si pongono nel singolo ufficio giudiziario interessato.

Tali disposizioni, a ben vedere, si pongono quale espressione di un principio più generale in materia di organizzazione degli uffici di segreteria degli organi giurisdizionali, laddove è rimessa alla piena potestà dei relativi dirigenti apicali — con correlativa limitazione o esclusione di ogni ingerenza dell’Amministrazione centrale — l’adozione delle scelte di organizzazione più idonee a soddisfare le esigenze connesse allo svolgimento dell’attività giurisdizio­nale: ad esempio, con riguardo agli organi di giustizia amministrativa, in tal senso dispongono gli artt. 71 del r.d. 21 aprile 1942, nr. 444 (quanto al Consiglio di Stato), e 27 del d.P.R. 21 aprile 1973, nr. 214 (per i Tribunali Amministrativi Regionali), alla cui stregua deve escludersi la possibilità di inge­renze dirette da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri con propri atti (ma analoghe conclusioni, a fortiori, possono raggiungersi quanto ai poteri del Ministro della Giustizia sulle Cancellerie e Segreterie degli uffici giudiziari ordinari).

Orbene, tale competenza generale non può intendersi circoscritta all’attività di udienza (come vorrebbe parte appellante), essendo intuitivo che l’intero fun­zionamento delle Segreterie è funzionale al corretto ed efficiente svolgimento dell’attività giurisdizionale, ivi comprese le attività svolte dalle parti fuori udienza, come il deposito di documenti e memorie, la richiesta e il ritiro di copie di atti processuali etc.

Ne discende che condivisibilmente il giudice di prime cure ha ravvisato un profilo di illegittimità nella circolare de qua, a cagione della violazione delle prerogative suindicate, laddove l’Amministrazione centrale, con proprio atto generale e a monte, ha precluso in via assoluta l’apertura delle Segreterie delle Commissioni Tributarie nella giornata del sabato, consentendola solo nell’ipote­si in cui in tale giornata dovesse svolgersi attività di udienza: in tal modo, i dirigenti dei singoli uffici giudiziari sono stati “espropriati” della potestà normativamente loro attribuita di valutare, in ragione delle specifiche esigenze degli uffici medesimi, la sussistenza di esigenze connesse ai carichi di lavoro tali da rendere necessario od opportuno di sabato il regolare funzionamento delle Segreterie anche in ipotesi diverse.

Né possono valere ex se a legittimare la scelta le esigenze finanziarie invoca­te dell’Amministrazione, evidentemente connesse a una più generale necessità di ridurre le spese superflue; tali esigenze, invero, potranno essere adeguatamente soddisfatte attraverso un attento e scrupoloso esercizio dei poteri di vigilanze e verifica, che pure competono all’Amministrazione centrale, in ordine alla fon­datezza delle ragioni addotte da quei dirigenti i quali, nell’esercizio di una pro­pria attribuzione ma anche sotto la propria responsabilità, riterranno di non tenere conto delle esigenze poste a base del provvedimento e di confermare l’aper­tura delle Segreterie anche nella giornata del sabato».

Ricordo che il Consiglio di Stato evidenziava poteri e prerogative dei Direttori delle singole Commissioni, mentre il TAR Lazio poneva in luce la posizione ed i poteri dei Presidenti delle Commissioni medesime. Ma ciò che interessa qui rimarcare è l’impostazione generale, peraltro coerente con l’orientamento sopra ricordato dal Presidente Daniela Gobbi. E interessa puntualizzare che questa battaglia è stata combattuta e vinta dalla Camera non contro i Giudici ed il personale di segreteria, ma a loro favore, a favore della loro autonomia ed indipendenza, e delle loro prerogative di auto-orga­nizzazione.

E che può e deve costituire la base per trovare insieme, con il confronto che in questa giornata trova la sua occasione e consacrazione istituzionale ma che si auspica possa proseguire anche oltre, piccole e grandi soluzioni ai problemi della Giustizia Tributaria del Veneto e ulteriori miglioramenti al suo funzionamento.

V. Protocollo per il processo tributario: riproposizione della proposta della Camera

In proposito colgo l’occasione per evidenziare che condividiamo le pre­occupazioni dell’A.M.T. del Veneto per esempio sul numero dei magistrati tributari assegnati alla nostra regione, auspicando che siano possibili inter­venti auto-organizzativi volti a ottimizzare l’utilizzo delle (sempre più scar­se) risorse esistenti; sull’impatto delle nuove norme sulla riscossione provvi­soria, e sulla necessità di affrontare i problemi che deriveranno dal prevedi­bile aumento delle richieste di sospensione; sull’opportunità di facilitare la preparazione delle udienze e la conoscenza delle controversie da parte del­l’intero Collegio Giudicante.

Mi pare opportuno, a questo punto, anche alla luce dei principi e delle prerogative di auto-organizzazione delle singole Commissioni sanciti dal Consiglio di Stato, riprendere il filo della proposta formulata dal Collega Michele Tiengo nel suo intervento per la Camera dello scorso anno, su un protocollo per il processo tributario.

In alcuni casi le modifiche proposte non comporterebbero né costi né impegno aggiuntivo, in altri sì, perché non è sempre vero che fatica, costo e tempo sono i medesimi per un lavoro ben fatto ed un lavoro mal fatto.

Lo stesso Primo Presidente della Corte di Cassazione aveva, nella prece­dente inaugurazione dell’Anno Giudiziario della Suprema Corte, sottoli­neato la necessità che tutti gli operatori della Giustizia perseguissero le cosiddette “best practices”, migliorando l’organizzazione ed ottimizzando tutte le attività, anche attraverso la redazione di protocolli tra gli organi giu­dicanti e gli Ordini professionali.

Ecco quindi la riproposizione della concreta proposta degli avvocati del Veneto: l’immediata creazione di un tavolo di lavoro, composto dai rappre­sentanti di tutti gli operatori della Giustizia tributaria (giudici, avvocati, altri difensori, agenzie ed altri enti impositori, personale di segreteria), per la stesura di un protocollo d’intesa che, a legislazione invariata (ed in attesa delle tanto attese riforme legislative a livello ordinamentale e processuale), possa positivamente incidere sul quotidiano funzionamento della Giustizia Tributaria. Sull’esempio degli accordi già da tempo varati a livello distret­tuale per le altre giurisdizioni, riteniamo che il “protocollo per il processo tributario” (o ‘codice di comportamento’) sia l’unica strada per ottenere nella nostra Regione risultati concreti e tangibili in tempi brevi. Com’è stato osservato da molte parti, solo il coinvolgimento pratico di tutti gli operato­ri della Giustizia permette di ottenere risultati concreti. [Si vedano gli atti del Convegno Persone, mezzi e prassi virtuose per il miglior servizio della giustizia tenutosi il 22-23/02/2007 presso l’Università degli Studi di Padova, pubblicati con il titolo Giustizia al bivio a cura di V. LANTERI e N. A. DE CARLO, Milano 2009.] E di concretezza hanno urgente bisogno la Giustizia Tributaria, il nostro Paese ed i contri­buenti tutti. Il protocollo che si andrebbe a predisporre nel confronto delle parti riguarderebbe prioritariamente l’organizzazione ed il funzionamento delle fasi processuali e dovrebbe essere promosso e coordinato dalla presi­denza della Commissione Tributaria Regionale.

Chiediamo di parlare anche della cennata «scansione delle sentenze che ci chiedono di fare per l’Agenzia delle Entrate» della quale si lamenta Enzo Priore, per concordare modalità di fruizione delle sentenze scansionate anche le altre parti, e in particolare per gli associati alla Camera (e per gli altri che vorranno sedersi a quel tavolo di lavoro), e per evitare di dover chia­mare il Giudice amministrativo a dirimere una evidente ed ingiusta spere­quazione.

L’accordo potrebbe risolvere la gran parte dei problemi pratici che quo­tidianamente gravano sugli operatori: potrebbero rientrarvi la migliore organizzazione delle udienze, dei locali delle commissioni, degli orari di apertura delle diverse sedi giudiziarie, delle copie dei documenti e degli atti presentati dalle parti, del sistema di scambio degli atti tra le parti ed i giudici utilizzando anche i più moderni e facili strumenti di trasmissione tele­matica (già da tempo efficacemente in uso a livello informale ad esempio presso i Tribunali amministrativi regionali), del rilascio di copia dei provvedimenti giurisdizionali e del pagamento dei relativi diritti, di tutto ciò che potrebbe essere meglio organizzato in modo da risparmiare risorse e tempo da dedicare all’effettivo miglioramento della qualità del servizio reso da tutti gli operatori. Questa è la proposta semplice ma molto concreta della Camera degli Avvocati tributaristi del Veneto a tutti gli operatori oggi pre­senti a questa cerimonia, affinché – come auspicava il collega Tiengo l’an­no scorso – non passi invano un altro anno giudiziario nel commentare, un po’ più stanchi e scettici, la complessità del sistema normativo, il cinismo della Suprema Corte e la mancanza di fondi per le sempre vagheggiate rifor­me del sistema. Gli anni passano ma molti dei problemi della Giustizia Tributaria rimangono invariati: cerchiamo di risolvere insieme almeno i più concreti tra quelli che sono sotto gli occhi ed alla portata di tutti.

Gli obiettivi saranno a portata di mano, se si uniranno gli sforzi di tutti gli operatori di giustizia, in attuazione di quello spirito di sincera e cordiale collaborazione cui è stato improntato il rapporto di questi anni tra Avvocatura e Magistratura Tributaria del Veneto.

Avv. Umberto Santi