INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO TRIBUTARIO 2012
RELAZIONE DEL PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL VENETO
E’ doveroso, da parte mia, iniziare quest’incontro rivolgendo un saluto deferente al Presidente della Repubblica che con intelligenza e prudenza è riuscito ad impedire che il paese precipitasse nel baratro.
A quanti che, con la loro presenza, onorano la cerimonia di apertura del nuovo anno giudiziario, vanno il mio più vivo ringraziamento e il mio più cordiale “benvenuto”, anche a nome dei Presidenti delle Commissioni Tributarie Provinciali della Regione, dei Presidenti di Sezione della Commissione Tributaria Regionale e di tutti i giudici tributari che operano in questa regione.
Ringrazio in modo particolare la Direttrice ed il personale tutto di Segreteria che con il loro impegno e la loro capacità professionale hanno provveduto a garantire i servizi ed il funzionamento delle Commissioni e a fornire i dati della relazione che seguirà.
Un doveroso e sentito ringraziamento alla Cassa di Risparmio che ci ospita in questa sede prestigiosa sin dalla prima edizione dell’Inaugurazione dell’Anno Giudiziario, facendola diventare simbolicamente la sede istituzionale. Ringrazio altresì tutti gli enti che hanno reso possibile questo incontro e cioè:
la Camera degli Avvocati Tributaristi del Veneto,
la Camera di Commercio di Venezia,
Il Comitato Interregionale dei Consigli Notarili – Tre delle Venezie
l’ Ordine degli Avvocati di Venezia,
l’ Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Venezia,
l’Ordine dei Consulenti del lavoro di Venezia
Anche quest’anno si ripete la cerimonia di inaugurazione che, al di là della sua solennità, è divenuta, tra magistrati e rappresentanti degli Ordini Professionali che con questi concorrono, occasione sia per un esame dell’attività giurisdizionale svolta nell’anno 2011, sia un momento di riflessione sui temi della giustizia tributaria. Questo incontro sarà utile anche per raccogliere, segnalazioni, suggerimenti, indicazioni e consigli utili per meglio programmare l’attività giurisdizionale del prossimo anno, riducendo i tempi di attesa e migliorando il servizio.
Ho ricevuto l’incarico di svolgere le funzioni supplenti di Presidente della Commissione Tributaria del Veneto soltanto il 10 novembre u.s., quando é stato collocato a riposo, il Presidente dott. Giuseppe Chimenz al quale va, da parte mia e di tutti i magistrati, il più caloroso saluto e il più vivo ringraziamento per l’opera prestata.
Prima di riferire sull’attività svolta dalle commissioni provinciali e regionali mi sembra opportuno ricordare che, nell’anno 2011, vi sono stati alcuni interventi legislativi volti alla riduzione delle pendenze, al reclutamento dei giudici tributari e all’aspetto retributivo degli stessi giudici. Ne ricorderò soltanto alcuni tra i più significativi:
nel decreto legge 98/2011 sono previste alcune importanti novità nell’intento di ridurre il contenzioso presente e limitare quello futuro;
l’art. 17 bis del D.L: 78/2011 ha introdotto una fase obbligatoria di mediazione per tutte le liti con valore pari o inferiore a 20.000 euro prevedendo l’inammissibilità del ricorso per il mancato esperimento della fase di conciliazione;
l’art. 39 del DL 98/2011, convertito dalla legge 15 luglio n. 111, al comma 12 ha previsto che ”al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie…..le liti fiscali di valore non superiore a 20mila euro in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti alla data del primo maggio 2011 dinanzi alla commissioni giudiziarie o al giudice ordinario in ogni grado di giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell’art, 16 della legge 27 dicembre 2002 n. 28”. La stessa legge ha previsto che le liti che possono essere definite sono sospese dal sei luglio 2011 fino al 30 giugno 2012. Se antecedentemente al sei luglio 2011 è stata fissata la data di trattazione della lite, la sospensione è subordinata all’espressa richiesta in tal senso del contribuente, espressa oralmente in udienza o formulata per iscritto. Il mancato esercizio di tale facoltà non comporta comunque la decadenza dal diritto di chiudere la lite. A seguito della comunicazione degli uffici che attestano la regolarità della domanda di definizione e l’integrale pagamento di quanto dovuto, l’autorità giudiziaria competente dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. L’eventuale diniego della notificazione, che va notificato all’interessato potrà essere impugnato, entro il termine di sessanta giorni, all’organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.
Nel DL sulla stabilità sono state introdotte disposizioni che riguardano il reclutamento di tutti i magistrati che avevano presentato domanda in numero di gran lunga superiore ai 960 posti pubblicati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria. Ciò è avvenuto con l’annullamento, con legge, del precedente concorso a 900 posti, sostituito da uno nuovo, non più diretto a tutte le componenti che costituiscono i collegi giudicanti (magistrati, liberi professionisti e dipendenti pubblici), ma riservato soltanto ai magistrati di carriera (ordinari, amministrativi, contabili e militari). Per i soprannumerari è prevista l’immissione nelle funzioni non appena si renderanno vacanti i posti presso le Commissioni tributarie prescelte.
Sono stati manifestati dubbi e perplessità da più parti ed in particolare dall’Associazione Magistrati Tributari su tali scelte che, con altre, mirano ad estromettere i professionisti dai collegi. Infatti la stessa legge finanziaria aveva escluso, dall’incarico di giudici tributari, tutti gli iscritti negli albi professionali ed anche di quelli che avessero dei parenti professionisti in ambiti territoriali contigui a quelli della commissione tributaria di appartenenza. Tali disposizioni sono state parzialmente modificate grazie ad un emendamento al D.L. 138/2011 (c.d. Manovra correttiva “bis”, sempre per intenderci) per il quale, ai fini dell’incompatibilità a ricoprire la carica di giudice tributario, non sarà più sufficiente la sola iscrizione ad un albo professionale giacché il divieto si concretizzerà solamente qualora si eserciti materialmente la professione, “anche se in modo saltuario od accessorio ad altra prestazione”; inoltre il livello della parentela è stato ricondotto al secondo grado. I giudici tributari che, versavano in una delle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 39 del D.L. 98/2011, avrebbero dovuto comunicare la cessazione delle cause di incompatibilità entro il 31 dicembre 2011 al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, nonché alla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’Economia. In caso contrario sarebbero decaduti.
Per quanto riguarda l’aspetto economico va ricordato che, nella giornata celebrativa della giustizia tributaria, tenutasi in Roma il 15 aprile 2011, il Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria aveva parlato di un progetto, elaborato dallo stesso Consiglio, che dimostra come l’introduzione di un modesto contributo per spese di giustizia (contributo del resto previsto in tutte le altre giurisdizioni), avrebbe consentito di prevedere un adeguamento dignitoso dei compensi fissi e variabili corrisposti ai giudici tributari. In quella occasione il sottosegretario Casero sembrava aver compreso le aspettative della categoria.
Nello stesso periodo l’Associazione magistrati tributari, in attesa di concrete iniziative aveva anticipato che, se a breve termine non fosse cambiato l’attuale meccanismo retributivo, i componenti delle commissioni Tributarie si sarebbero astenuti dalle udienze; nello stesso tempo veniva fissato il calendario dello sciopero per il mese di luglio. Tali propositi venivano comunicati, con una lettera dal Presidente dell’Associazione Magistrati al ministro dell’Economia Giulio Tremonti.
Il Comitato di Presidenza dall’Associazione Magistrati Tributari, riunitosi in seduta il 24 novembre 2011 ha comunicato di “vedersi costretto a proseguire nella astensione dalle udienze in quanto nessun intervento riformatore è stato effettuato dal Ministero dell’Economia e Finanze, essendosi esso preoccupato solo di avviare un processo di progressiva epurazione dalle Commissioni Tributarie della componente non togata, rispetto alle richieste inutilmente avanzate dai Giudici Tributari per la soluzione dei gravi problemi più urgenti, oltre che di natura economica, anche di natura ordinamentale”.
L’adesione dei giudici delle C.T.P. all’astensione dalle udienza è stata del 16%, mentre quella dei giudici della C.T.R. è stata del 22%. I sudetti dati hanno mero valore indicativo in quanto le astensioni variamente distribuite nelle singole giornate.
L’unico risultato ottenuto é stato il pagamento, nel dicembre scorso, dei compensi variabili dell’anno 2011 nella misura del 36%.
Da ultimo va ricordato che la legge 12 novembre 2011 n. 183 (legge di stabilità 2012 ha modificato la composizione dell’Ufficio del Garante del contribuente, da collegiale a monocratico.
Pertanto in esecuzione della delibera n. 5 del 8 novembre 2011, del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria,
DICHIARO
Aperto l’anno giudiziario tributario 2012.
Giuseppe Iannetti