1 aprile 2012: diventa obbligatoria la mediazione in materia tributaria
Commento a cura del Cav. Franco Antonio Pinardi
Sebbene sia ancora pendente la spada di Damocle sulla mediazione obbligatoria nelle controversie civili e commerciali, il Legislatore prosegue con l’opera di trasferimento per fini deflattivi delle controversie in favore degli strumenti alternativi alla giurisdizione.
Dal prossimo 1° aprile 2012 entrerà infatti in vigore per il contenzioso tributario l’istituto della “mediazione tributaria” per le liti fiscali minori, di valore fino a 20mila euro, previsto dall’articolo 17-bis del Dlgs 546/1992, dal titolo “Il reclamo e la mediazione”, introdotto dall’articolo 39, comma 9, del Dl 98/2011 (manovra finanziaria 2011).
La norma del nuovo istituto prevede che per le controversie di valore non superiore a 20mila euro, relative ad atti dell’Agenzia delle Entrate e notificate a decorrere dal 1° aprile 2012, la proposizione del ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale deve essere obbligatoriamente preceduta dalla presentazione di un’istanza di annullamento (totale o parziale) dell’atto stesso alla competente struttura dell’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia delle Entrate con la “corposa” circolare n. 9/E del 19/3/2012 che si allega qui ha fornito alcuni chiarimenti e linee guida sulla nuova figura.
SCOPO DELLA MEDIAZIONE:
Lo scopo dell’istituto è innanzitutto quello di rimuovere in via preventiva ed immediata gli eventuali profili di illegittimità e infondatezza degli atti, evitando l’instaurazione del giudizio: l’obiettivo è dunque quello di alleggerire il lavoro delle Commissioni tributarie e garantire tempi certi e minori sanzioni ai contribuenti, contribuendo così direttamente al miglioramento della qualità dell’azione amministrativa.
CARATTERE GENERALE ED OBBLIGATORIO DELLA MEDIAZIONE:
Il carattere generale deriva dal fatto che la stessa opera in relazione a tutti gli atti impugnabili emessi dall’Agenzia delle Entrate, imponendo il riesame dell’atto alla luce dei motivi di ricorso. Quello obbligatorio, attiene ad entrambe le parti che fanno parte del rapporto, contribuente e ufficio delle Entrate. Il contribuente che intende adire il giudice è tenuto a presentare preventivamente l’istanza, pena l’inammissibilità del ricorso, l’ufficio è tenuto a esaminare sistematicamente l’istanza e a riscontrarla in maniera espressa.
UFFICIO E CONTRIBUENTE SU UN PIANO DI PARITA’:
Una rilevante connotazione, presente nella mediazione (diversa dagli altri istituti deflativi), è la parità di operatività tra contribuente e ufficio, all’interno di una situazione in cui entrambi hanno manifestato e documentato in maniera completa e definitiva le proprie posizioni. In tal senso, la circolare pone delle differenze evidenti che escludono la possibilità di sovrapposizione tra la mediazione tributaria e l’accertamento con adesione, atteso che la mediazione induce il contribuente e l’ufficio ad anticipare l’esito dell’eventuale giudizio, per evitare l’instaurazione di un processo dalla conclusione fondatamente prevedibile.
LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA:
L’istanza deve essere presentata entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso d’accertamento o altro atto.
Con la circolare suindicata l’Agenzia delle Entrate ha fornito altresì un fac-simile di istanza proposta ai sensi della nuova normativa che deve pertanto contenere sia il ricorso che si intende da proporre alla Commissione tributaria provinciale che la domanda di annullamento dell’atto.
L’istanza può essere presentata dal contribuente che ha la capacità di stare in giudizio, sia direttamente, sia con procuratore generale o speciale, dal rappresentante legale del contribuente che non ha la capacità di stare in giudizio, ovvero dal difensore, nelle cause di valore pari o superiore a 2.582,28 euro.
Nell’istanza, andranno indicati diversi dati, come la Direzione provinciale o regionale nei cui confronti si intende proporre ricorso, il contribuente e il suo legale rappresentante, la relativa residenza o sede legale o il domicilio eletto, nonché il codice fiscale, l’indirizzo di posta elettronica certificata, l’atto impugnato e l’oggetto dell’istanza, nonché i motivi.
Oltre all’eventuale proposta di mediazione, può contenere anche una richiesta di sospensione dell’atto impugnato.
L’istanza può contenere anche una propria proposta di mediazione sull’ammontare della pretesa tributaria, con lo scopo di favorire il dialogo tra contribuenti e fisco.
Da specificare che la presentazione dell’istanza, seguendo le stesse regole e modalità di presentazione che va effettuata entro gli stessi termini e con le medesime modalità dell’impugnazione dell’atto innanzi alla Commissione tributaria provinciale e vale come notifica del ricorso, quindi non implica per i contribuenti un ulteriore passaggio burocratico.
La trattazione dell’istanza avviene in strutture specifiche, diverse e autonome da quelle che curano l’istruttoria degli “atti reclamabili” e la circolare specifica che tali strutture si identificano con gli Uffici legali delle Direzioni provinciali, nonché con le analoghe strutture delle Direzioni regionali e del Centro operativo di Pescara.
ATTI NON SUPERIORI A 20 MILA EURO:
L’istanza va presentata quando si vuole impugnare uno degli atti elencati dall’articolo 19 del Dlgs 546/1992, di valore non superiore a 20mila euro, emesso dall’Agenzia delle Entrate.
Potranno essere oggetto di mediazione:
- avviso di accertamento;
- avviso di liquidazione;
- provvedimento che irroga le sanzioni;
- ruolo;
- rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti;
- diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
- ogni altro atto emanato dall’Agenzia delle entrate, per il quale la legge preveda l’autonoma impugnabilità innanzi alle Commissioni tributarie.
Per stabilire se si tratti di controversia non superiore a 20mila euro, come tale sottoposta al procedimento in esame, occorre aver riguardo alle disposizioni previste dal comma 5 dell’articolo 12 del Dlgs 546/1992, richiamato dal comma 3 dell’articolo 17-bis. Pertanto, il valore si determina sulla base dell’importo del tributo contestato (o della somma se l’atto si riferisce a più tributi), al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate, oppure della somma delle sanzioni se l’impugnazione riguarda queste ultime. Nel caso invece di impugnazione cumulativa di più atti il valore si calcola in relazione a ciascun atto impugnato con il ricorso cumulativo.
Il nuovo procedimento si applica se alla data del 1° aprile 2012 non sono ancora decorsi 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza di rimborso. Rimangono esclusi dalla mediazione, per espressa disposizione normativa, gli atti di recupero degli aiuti di Stato dichiarati in contrasto con il diritto comunitario, nonché gli atti non riconducibili all’attività dell’Agenzia delle Entrate, quali la cartella di pagamento, l’iscrizione di ipoteca, il fermo di beni mobili registrati e gli atti relativi alle operazioni catastali.
CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE:
La conclusione della mediazione avviene tramite la sottoscrizione di un accordo, per effetto del quale le sanzioni eventualmente dovute sono ridotte al 40%. L’accordo si perfeziona con il pagamento dell’intero importo dovuto, ovvero della prima rata in caso di rateizzazione, effettuato entro 20 giorni dalla sottoscrizione, mediante versamento diretto, anche tramite compensazione, utilizzando il modello F24. (L’articolo 48, comma 3, del Dlgs 546/1992 stabilisce che il versamento delle somme dovute a seguito di mediazione può avvenire “in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo”).
In assenza dei presupposti per l’annullamento dell’atto, o per la conclusione della mediazione, l’ufficio comunica al contribuente il provvedimento di diniego con l’esposizione delle ragioni sui cui si fonda la pretesa tributaria.
Il diniego non è impugnabile, ma in ogni caso il contribuente è tutelato dalla facoltà di costituirsi in giudizio attraverso il deposito del ricorso.
Come già avuto modo di precisare, il procedimento delineato troverà applicazione a decorrere dal 1 aprile 2012. Tuttavia i procedimenti «pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio» rientranti nello scaglione per il quale è prevista la procedura di reclamo, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio possono essere definite con il pagamento di una somma determinata ai sensi dell’articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
“La mediazione – ha commentato il direttore Attilio Befera durante la conferenza stampa di presentazione – è diretta ad alleggerire il lavoro delle Commissioni tributarie che, per effetto della riduzione del numero delle controversie, potranno dedicare più tempo e più attenzione alle cause di maggior valore. Le liti che potenzialmente si possono chiudere grazie al nuovo istituto, senza impegnarsi in defatiganti contenziosi, sono più di 110 mila, 66% del contenzioso”. “I vantaggi per il contribuente – ha aggiunto il direttore Affari legali e contenzioso, Vincenzo Busa – sono i tempi brevi e certi per ottenere una decisione dell’Agenzia su richieste di annullamento, rimborso e rideterminazione in sede di mediazione”.
Il nuovo istituto è alternativo alla conciliazione giudiziale prevista dall’art. 48, D.Lgs. n. 546/1992.
La mediazione tributaria si differenzia dalla mediazione civile e commerciale prevista dal D.Lgs n.28/2010 che opera per le controversie che hanno per oggetto diritti disponibili.
In ambito tributario vige il principio della indisponibilità dei diritti per cui la sua disciplina non può essere applicabile.
Befera ha spiegato poi che se la mediazione riuscirà ad imporsi in futuro la soglia dei 20.000 euro per l’accesso al procedimento potrebbe aumentare. In ogni caso, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha tenuto a precisare che la mediazione non è un condono.
La sensazione evidente è che l’amministrazione finanziaria punti moltissimo sul nuovo istituto con un obiettivo di incasso veloce ed eliminazione delle controversie nelle quali l’ammontare dell’imposta non è elevato. Di fatto, si parla di contestazioni di medio livello numerico anche se, in relazione all’importo non superiore a 20 mila euro di imposta, appare evidente come le rettifiche della base imponibile possano essere di ammontare non trascurabile.
Pur auspicando che il nuovo istituto abbia un effetto deflattivo nell’ambito della giustizia tributaria, resta peraltro da sottolineare come il sistema del procedimento di mediazione tributaria, lasciato sostanzialmente alla stessa Agenzia delle Entrate, presenta comunque delle debolezze, poiché in assenza di un soggetto terzo ed imparziale il potere decisionale sull’esito del procedimento resta in mano, nonostante i buoni propositi, alla stessa Agenzia che ha emanato l’atto e che riceve il reclamo, sia pure costituendo appositi nuclei interni – caratterizzati da indipendenza ed autonomia – esclusivamente deputati alla gestione del flusso di reclami, di modo che l’Amministrazione delle Entrate si qualifichi contemporaneamente decisore e parte del procedimento, cui spetta in ogni caso l’ultima parola nella determinazione di una soluzione mediata della questione.
Leggi la circolare 9/E del 19/3/2012 dell’Agenzia delle Entrate