On. Prof. Teodoro Tascone
Dottore Commercialista
Giudice Tributario
Revisore Ufficiale dei Conti
Consulente Giudiziario
ALLA CORTESE ATTENZIONE DEL
Dr. Pinardi Segretario Generale C.U.G.I.T.
Oggetto: comunicazione relativa alla positiva opposizione ai TAR da parte dei giudici tributari relativamente al compenso variabile a loro attribuito non con decreto del ministero dell’Economia ma con atto dirigenziale.
Il 23/3/12 il quotidiano Italia Oggi ha comunicato che il TAR di Lombardia, su azione dei giudici tributari della CRT della Lombardia, ha deciso – sentenza sul sito www.italia-oggi.it/documenti- quanto segue: “Il compenso dei giudici tributari deve essere fissato con decreto del ministero dell’Economia e non con atto dirigenziale; quindi il provvedimento merita da declaratoria di nullità in quanto siglato dal dirigente del dipartimento finanze ma non con il dovuto e legale provvedimento amministrativo. Infatti, i provvedimenti che hanno dato applicazione alla misura del compenso variabile hanno sempre assunto la forma di decreti ministeriali, sicché in assenza di mutazioni normative aventi rango legislativo, non vi è alcuna giuridica e giurisdizionale ragione che consenta il comportamento inopinato e giustamente contestato con il quale il ministero abbia rimesso la valutazione in merito ad un dirigente. Lo stesso, infatti, non ha alcuna legittimazione al compimento di scelte governative di politica amministrativa. Anzi, quest’accadimento amministrativo è provvedimento con il quale si introduce una illegittima inversione del numero gerarchico delle fonti. Per di più, questa procedura giuridicamente censurabile, sottrae l’atto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti che tassativamente ha sulle fonti tipiche di natura regolamentare. L’atto è nullo ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze piene condannato al pagamento delle spese processuali liquidate in € 4.000=.
Correttamente, con le giuste motivazioni giurisdizionali accolte con la citata decisione del Tar della Lombardia, i giudici tributari della CRT della Lombardia avevano contestato quanto ora annotato; avevano evidenziato anche il fatto che, poiché il compenso è attribuito non già in base al numero dei ricorsi decisi ma in rapporto a quello delle decisioni depositate, essendo nel 2° grado esse di numero inferiore rispetto al 1° grado, questa inoppugnabile circostanza era motivo di ulteriore doglianza.
Nella qualità di coordinatore provinciale della confederazione C.U.G.I.T. sia per i giudici tributari della CPT da Salerno, che per quelli della Sezione Staccata di Salerno della CPR di Napoli, con la prossima ripresa dei lavori dopo la pausa feriale, sarà mio doveroso compito: 1- informare e relazionare i colleghi giudici tributari; 2 – proporre e porre in atto azioni giudiziali amministrative presso il TAR di Salerno e di Napoli per chiedere ed ottenere paritetiche decisioni giurisdizionali in merito.
Altre azioni, anche sindacali, saranno proposte e portate rigorosamente in atto sia all’interno delle Commissioni Tributi, sia all’esterno delle stesse con azioni legali, amministrative ed operative, con debita informatica alla pubblica opinione attraverso i giornali e le televisioni locali e nazionali, con le opportune azioni politiche attraverso i rappresentanti del popolo nella Camera dei Deputati e nel Senato della Repubblica, quali interrogazioni parlamentari, proposte legislative ed altre incisive operazioni pubbliche consentite dalla Costituzione e dalle leggi.
Pontecagnano 20/6/12
On. Prof. Teodoro Tascone
Coordinatore Provinciale della
Confederazione Unitaria Giudici Italiani Tributari – C.U.G.I.T.