DISEGNO DI LEGGE n. 1661  

PRESENTATO AL SENATO L’08-01-2020 FENU ED ALTRI 

MOVIMENTO 5 STELLE 

AVV. MAURIZIO VILLANI 

Avvocato Tributarista in Lecce 

Patrocinante in Cassazione 

www.studiotributariovillani.it 

e-mail avvocato@studiotributariovillani.it – pec:  

avv.maurizio.villani@pec.studiotributariovillani.it

MAGISTRATURA TRIBUTARIA  AUTONOMA

MAGISTRATURA TRIBUTARIA AUTONOMA 

ART. 1, comma 5  

È istituita la magistratura tributaria, alla quale si accede con le modalità e le  procedure di cui all’articolo 4. I magistrati tributari, all’atto della loro prima  nomina, sono inseriti nel ruolo della magistratura tributaria, il quale è autonomo e  distinto da quelli delle magistrature ordinaria, amministrativa e contabile sia per  quanto riguarda il trattamento economico sia per quanto riguarda lo sviluppo  della carriera, in conformità a quanto disposto dal regolamento di cui all’articolo 3,  comma 2. Il ruolo è formato e aggiornato, almeno con cadenza annuale, dal  Consiglio di presidenza.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

ART. 1, commi 4 e 7 

ART. 9, comma 1  

Le funzioni relative all’organizzazione e alla gestione degli organi della  giurisdizione tributaria, secondo criteri di efficienza e di professionalità, sono  svolte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, nel rispetto delle competenze  del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, di seguito denominato  « Consiglio di presidenza », organo di autogoverno della magistratura  tributaria, al fine di assicurare la terzietà e l’imparzialità dell’organo giudicante  ai sensi dell’articolo 111, secondo comma, della Costituzione. I magistrati  tributari, ai fini del rapporto di lavoro, sono incardinati nel ruolo di cui al  comma 5, nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri. 

Le dotazioni organiche del ruolo della magistratura tributaria e del ruolo dei  magistrati tributari onorari sono stabilite con decreto del Presidente del  Consiglio dei ministri e possono essere variate su proposta del Consiglio di  presidenza. In sede di prima applicazione della presente legge, il numero dei  magistrati tributari e dei magistrati tributari onorari per ciascun tribunale  tributario e ciascuna corte di appello tributaria è quello stabilito,  rispettivamente, dalla tabella E e dalla tabella F allegate alla presente legge. 

I magistrati dei tribunali tributari e i magistrati tributari onorari, che sono  immessi per la prima volta nei rispettivi ruoli, sono nominati con decreto del  Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio di  presidenza, a seguito delle procedure concorsuali previste dagli articoli 4 e 5.

ORGANI DELLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA  

TRIBUNALI TRIBUTARI 

CORTI DI APPELLO TRIBUTARIE 

ORGANI DELLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA 

TRIBUNALI TRIBUTARI 

CORTI DI APPELLO TRIBUTARIE 

ART. 1, commi 1 e 2 

TABELLE: A, B, C e D 

La giurisdizione tributaria è esercitata dai tribunali tributari e dalle corti di  appello tributarie. 

I tribunali tributari e le corti di appello tributarie hanno sede presso i capoluoghi  di regione indicati nella tabella A e sono composte dal numero di sezioni  indicato alla tabella B, allegate alla presente legge. I tribunali tributari e le corti  di appello tributarie hanno competenza anche su distretti regionali formati da più  regioni limitrofe, in base all’estensione delle stesse e all’entità media del  contenzioso rilevata. In relazione all’estensione del territorio o del distretto  regionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del  Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, sono istituite sezioni staccate  dei tribunali tributari o delle corti di appello tributarie. In sede di prima  istituzione dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, le sedi e il  numero delle sezioni staccate istituite sono quelle stabiliti, rispettivamente, dalla  tabella C e dalla tabella D allegate alla presente legge.

TABELLA A 

(articolo 1, comma 2)SEDI DEI TRIBUNALI TRIBUTARI E DELLE CORTI DI APPELLO  TRIBUTARIE

Regione o ambito regionale sede dei tribunali tributari e delle corti di  appello tributarie 

Abruzzo, Molise 

Basilicata, Calabria 

Campania 

Emilia-Romagna 

Lazio 

Liguria 

Lombardia 

Marche 

Piemonte, Valle d’Aosta 

Puglia 

Sardegna 

Sicilia 

Toscana, Umbria 

Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige 

Totale delle sedi 

Capoluogo – Sede  centrale 

L’Aquila 

Catanzaro 

Napoli 

Bologna 

Roma 

Genova 

Milano 

Ancona 

Torino 

Bari 

Cagliari 

Palermo 

Firenze 

Venezia 

14

 

TABELLA B 

(articolo 1, comma 2) 

NUMERO DELLE SEZIONI DEI TRIBUNALI TRIBUTARI E DELLE CORTI DI  APPELLO TRIBUTARIE 

TRIBUNALI 

TRIBUTARI 

Regione o ambito regionale sede  dei tribunali tributari e delle  corti di appello tributarie 

Numero di sezioni  composte da  

magistrati tributari 

Numero di sezioni  composte da  

magistrati tributari onorari 

Numero di sezioni  delle corti di appello  tributarie 

Abruzzo, Molise 2 3 2 Basilicata, Calabria 6 13 2 Campania 11 26 6 Emilia-Romagna 2 5 2 Lazio 8 19 5 Liguria 2 3 2 Lombardia 5 11 4 Marche 2 2 2 Piemonte, Valle d’Aosta 2 4 2 Puglia 4 9 3 Sardegna 2 2 2 Sicilia 9 21 4 Toscana, Umbria 2 6 2 

Veneto, Friuli Venezia Giulia,  

Trentino-Alto Adige3 6 2 Totale delle sedi 60 130 40

TABELLA C 

(articolo 1, comma 2)SEZIONI STACCATE DEI TRIBUNALI TRIBUTARI

Regione o ambito  

regionale sede dei  

tribunali tributari 

Abruzzo, Molise 

Basilicata, Calabria 

Campania 

Emilia-Romagna 

Lazio 

Liguria 

Lombardia 

Marche 

Piemonte, Valle d’Aosta Puglia 

Sardegna 

Sicilia 

Toscana, Umbria 

Veneto, Friuli Venezia  Giulia, Trentino-Alto  Adige

Sedi delle  

sezioni 

staccate 

Pescara 

Campobasso Cosenza 

Reggio di  

Calabria 

Matera 

Potenza 

Caserta 

Salerno 

Forlì 

Parma 

Frosinone 

Latina 

Rieti 

Viterbo 

Savona 

Bergamo 

Brescia 

Pesaro 

Alessandria 

Foggia 

Lecce 

Sassari 

Nuoro 

Agrigento 

Catania 

Messina 

Ragusa 

Lucca 

Perugia 

Vicenza 

Bolzano 

Trento 

Numero di sezioni  staccate composte da magistrati  

tributari 

0,5 

0,5 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

2,0 

2,0 

0,5 

0,5 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

2,0 

1,0 

1,0 

0,5 

0,5 

1,0 

0,5 

0,5 

Numero di sezioni staccate  composte da magistrati  

tributari onorari 

1

 

10 

Regione o ambito  regionale sede dei  tribunali tributari 

Sedi delle  sezioni 

staccate 

Numero di sezioni  staccate composte da magistrati  

tributari 

Numero di sezioni staccate  composte da magistrati  tributari onorari 

Totale delle sezioni 31 63

11 

TABELLA D 

(articolo 1, comma 2) 

SEZIONI STACCATE DELLE CORTI DI APPELLO TRIBUTARIE 

Regione o ambito regionale sede 

delle corti di appello tributarie Sedi delle sezioni staccate 

Numero di sezioni staccate 

Abruzzo, Molise Pescara 1,0 Basilicata, CalabriaReggio di Calabria 0,5 Potenza 0,5 

CampaniaCaserta 1,0 Salerno 1,0 

Emilia-Romagna Parma 1,0 Lazio Latina 1,0 LombardiaBergamo 1,0 Brescia 1,0 

Piemonte, Valle d’Aosta Alessandria 1,0 PugliaFoggia 1,0 Lecce 1,0 

Sardegna Sassari 1,0 Agrigento 1,0 

Sicilia 

Catania 1,0 Ragusa 1,0 

Toscana, UmbriaLucca 0,5 Perugia 0,5 

Vicenza 0,5 

Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige 

Bolzano 0,5 Trento 0,5 

Totale delle sezioni 17,5

12 

CORTE DI CASSAZIONE

13 

CORTE DI CASSAZIONE 

ART. 32 

Ai fini del giudizio di legittimità, fatta salva la competenza delle  sezioni unite della Corte di cassazione, la sezione tributaria della Corte di  cassazione è competente per tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di  ogni genere e specie, comunque denominati, compresi quelli regionali,  provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le  sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro  accessorio. 

L’organizzazione e il funzionamento della sezione tributaria della Corte di cassazione  sono disciplinati secondo la regolamentazione interna della Corte di cassazione. 

Entro sei mesi dalla data di insediamento dei tribunali tributari e delle corti di appello  tributarie il Consiglio di presidenza e la Corte di cassazione stipulano un protocollo  per la comunicazione tra la rete informatica degli organi della giustizia tributaria e  quella della Corte di cassazione per assicurare l’interscambio telematico degli atti, dei  fascicoli e delle comunicazioni. Il protocollo è reso operativo entro sei mesi dalla  data della sua stipulazione.

14 

REQUISITI GENERALI DEI MAGISTRATI  TRIBUTARI E DEI MAGISTRATI TRIBUTARI  ONORARI

15 

REQUISITI GENERALI DEI MAGISTRATI TRIBUTARI E DEI MAGRISTARI  TRIBUTARI ONORARI 

ART. 7  

  1. I magistrati tributari e i magistrati tributari onorari devono: a) essere cittadini italiani; 
  2. b) avere l’esercizio dei diritti civili; 
  3. c) non aver riportato condanne penali e non essere stati sottoposti a misure di  prevenzione e di sicurezza; 
  4. d) non avere subìto per più di una volta la revoca della nomina a magistrato tributario onorario a seguito del mancato superamento del corso di formazione previsto  dall’articolo 5, comma 6; 
  5. e) non essere cessati dalle funzioni di magistrato tributario o di magistrato tributario  onorario per motivi diversi dalle dimissioni; 
  6. f) se dipendenti pubblici, non essere incorsi in sanzioni disciplinari più gravi della  censura; 
  7. g) possedere i requisiti di idoneità fisica e psichica, accertati mediante visita medica  prima della nomina e, successivamente, a cura del Consiglio di presidenza,  nell’ambito delle procedure quadriennali di valutazione della professionalità; 
  8. h) non aver superato, alla scadenza del bando di concorso pubblico, i limiti di età  stabiliti, rispettivamente, dagli articoli 4, comma 2, e 5, comma 2. Fermo restando il  limite di età per la cessazione dal servizio stabilito dall’articolo 11, in sede di prima  applicazione della presente legge si prescinde dai limiti di età di cui agli articoli 4,  comma 2, e 5, comma 2, per i giudici tributari riassorbiti dalle cessate commissioni  tributarie, ai sensi degli articoli 34 e 35; 
  9. i) possedere gli altri requisiti prescritti dalle leggi vigenti.

16 

INCOMPATIBILITÀ E COLLOCAMENTO FUORI  RUOLO

17 

INCOMPATIBILITÀ E COLLOCAMENTO FUORI RUOLO 

ART. 8  

  1. I magistrati tributari non possono assumere impieghi o uffici pubblici o  privati, ad eccezione delle cariche pubbliche elettive e degli incarichi autorizzati  dal Consiglio di presidenza. Non possono altresì esercitare industrie o commerci  né qualsiasi libera professione. 
  2. Salvo quanto disposto dal primo comma dell’articolo 61 del testo unico delle  disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto  del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i magistrati tributari non  possono accettare incarichi di qualsiasi specie né possono assumere le funzioni di  arbitro senza l’autorizzazione del Consiglio di presidenza. In tal caso, possono  assumere le funzioni di arbitro unico o di presidente del collegio arbitrale  esclusivamente negli arbitrati nei quali è parte un’amministrazione dello Stato ovvero  un’azienda o ente pubblico. 
  3. Non possono essere nominati magistrati tributari onorari, finché permangono in  attività di servizio o nell’esercizio delle rispettive funzioni o attività professionali: 
  4. a) i membri del Parlamento nazionale e i membri del Parlamento europeo; b) gli ecclesiastici e i ministri di confessioni religiose; 
  5. c) i consiglieri regionali, provinciali, metropolitani, comunali e circoscrizionali e gli  amministratori di ogni tipo di ente che applichi tributi o abbia partecipazione al  gettito dei tributi indicati nell’articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.  546, nonché coloro che, come dipendenti di tali enti o come componenti di organi  collegiali, concorrono all’accertamento dei tributi stessi;

18 

  1. d) i dipendenti dell’amministrazione finanziaria che prestano servizio presso gli uffici  delle Agenzie delle entrate e delle dogane e dei monopoli, di cui al decreto legislativo  30 luglio 1999, n. 300, e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, di cui all’articolo 1  del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge  1° dicembre 2016, n. 225; 
  2. e) gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza; 
  3. f) i soci, gli amministratori e i dipendenti delle società concessionarie del servizio di  riscossione delle imposte o preposte alla gestione dell’anagrafe tributaria e di ogni  altro servizio tecnico del Ministero dell’economia e delle finanze; 
  4. g) i prefetti; 
  5. h) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti o movimenti politici; 
  6. i) coloro che sono iscritti negli albi professionali, elenchi, ruoli e il personale  dipendente degli enti, delle associazioni e dei soggetti di cui all’articolo 12 del  decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; 
  7. l) gli appartenenti alle Forze armate e i funzionari civili dei Corpi di polizia. 
  8. Il Consiglio di presidenza stabilisce, con propria deliberazione, le cariche, gli  incarichi e le funzioni per il cui svolgimento i magistrati tributari e i magistrati  tributari onorari possono chiedere il collocamento fuori ruolo, senza diritto alla  retribuzione, fino al termine della loro durata. Con la medesima deliberazione sono  stabiliti i periodi massimi di collocamento fuori ruolo, le modalità di ricollocamento  nel ruolo di provenienza e le regole per la valutazione del periodo trascorso fuori  ruolo ai fini della carriera. 
  9. Non possono essere componenti della stessa sezione i coniugi, le persone unite tra  loro da unione civile, i conviventi nonché i parenti e affini entro il quarto grado.

19 

  1. Salvo ogni altro obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge, il magistrato  tributario e il magistrato tributario onorario sono tenuti ad astenersi qualora il  coniuge, il soggetto unito con unione civile, il convivente ovvero un parente o affine  entro il quarto grado sia parte o difensore in una controversia assegnata ad essi o alla  sezione della quale sono componenti. 
  2. I componenti del Consiglio di presidenza nominati dal Parlamento non possono  partecipare ai concorsi per la nomina a magistrato tributario o a magistrato tributario  onorario durante il periodo di durata in carica del Consiglio medesimo. 
  3. I pubblici dipendenti impiegati presso le cancellerie dei tribunali tributari o delle  corti di appello tributarie o presso gli uffici del Consiglio di presidenza, ove  conseguano la nomina a magistrato tributario onorario, non possono essere assegnati  a sedi situate nelle regioni in cui sono ubicati gli uffici presso i quali prestano  servizio. 
  4. Nessuno può essere contemporaneamente componente di un tribunale e di una  corte di appello tributaria né di più tribunali o corti di appello tributarie. 
  5. L’accertamento della sussistenza delle cause di incompatibilità previste dal  presente articolo spetta al Consiglio di presidenza.

20 

MAGISTRATI TRIBUTARI

21 

MAGISTRATI TRIBUTARI 

ART. 2, comma 1  

ART. 3, comma 1 

I tribunali tributari e le corti di appello tributarie sono composti da  magistrati tributari e sono suddivisi in sezioni. Al tribunale tributario e alla  corte di appello tributaria è preposto un presidente, che ne presiede anche la  prima sezione. 

I magistrati tributari sono distinti secondo le funzioni esercitate. Le funzioni  giudicanti di primo grado sono quelle di giudice di tribunale tributario. Le  funzioni giudicanti di secondo grado sono quelle di giudice di corte di appello  tributaria. Le funzioni semidirettive sono quelle di presidente di sezione di  tribunale tributario o di corte di appello tributaria. Le funzioni direttive  sono quelle di presidente di tribunale tributario o di corte di appello  tributaria.

22 

CONCORSO PUBBLICO 

23 

CONCORSO PUBBLICO  

ART. 4, commi da 1 a 8 

  1. I magistrati dei tribunali tributari sono scelti mediante concorso pubblico per  titoli ed esami, ai sensi dell’articolo 97, quarto comma, della Costituzione,  bandito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del  Consiglio di presidenza. 
  2. Sono ammessi al concorso per la nomina a magistrato tributario coloro che  soddisfino le condizioni prescritte dall’articolo 7, non abbiano superato il  cinquantesimo anno di età alla data di scadenza del bando e siano in possesso della  laurea magistrale o specialistica ovvero del diploma di laurea conseguito secondo  l’ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro  dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, in  materie giuridiche o economico-aziendalistiche o equipollenti. 
  3. Gli esami consistono in prove scritte e in una prova orale aventi ad oggetto le  seguenti materie: diritto tributario, diritto civile, procedura civile, diritto  costituzionale, diritto commerciale, ragioneria, scienza delle finanze, tecniche di  redazione delle sentenze tributarie, informatica giuridica, con particolare  riguardo all’organizzazione del processo tributario telematico, ordinamento  della giustizia tributaria e lingua straniera. 
  4. Per la copertura dei posti di magistrato tributario nella provincia di Bolzano si  applicano gli specifici requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26  luglio 1976, n. 752, fermo restando, comunque, che la prova di lingua straniera  prevista dal comma 3 del presente articolo deve riguardare una lingua straniera  diversa rispetto a quella obbligatoria per il conseguimento dell’impiego.

24 

  1. Con regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su  proposta del Consiglio di presidenza, sono stabilite le specifiche modalità di  svolgimento del concorso pubblico. 
  2. Le commissioni di esame sono nominate dal presidente del Consiglio di  presidenza. Esse sono formate da
  3. a) un magistrato tributario, con l’incarico di presidente di tribunale tributario o  di corte di appello tributaria, che la presiede; 
  4. b) un professore ordinario per ognuna delle materie d’esame; 
  5. c) un esperto in informatica giuridica, con particolare riguardo  all’organizzazione del processo tributario telematico. 
  6. Costituiscono titolo di precedenza, in caso di parità di punteggio al termine  del concorso pubblico di cui al presente articolo, nell’ordine: 
  7. a) provenire dalle cessate commissioni tributarie provinciali o regionali. In caso  di ulteriore parità, la provenienza dalle commissioni tributarie regionali prevale  su quella dalle commissioni tributarie provinciali; 
  8. b) svolgere da almeno quattro anni le funzioni di magistrato tributario onorario o  avere svolto tali funzioni almeno per la stessa durata e non essere cessato dalle  medesime per motivi diversi dalle dimissioni; 
  9. c) essere o essere stato in servizio con alcuna delle seguenti qualifiche, senza essere  incorso in sanzioni disciplinari più gravi della censura: 

1) magistrato ordinario, amministrativo o contabile; 

2) professore universitario di ruolo di materie giuridiche o economico-aziendalistiche  da almeno cinque anni;

25 

3) dipendente di ruolo di un’amministrazione dello Stato, con qualifica dirigenziale o  appartenente ad una delle posizioni dell’area C prevista dal vigente contratto  collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri, con almeno cinque anni di  anzianità nella qualifica, con rapporto di lavoro costituito a seguito di concorso per il  quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza ovvero di un  diploma di laurea richiesto per l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore  commercialista conseguiti, salvo che si tratti di seconda laurea, al termine di un corso  universitario di durata non inferiore a quattro anni; 

4) dipendente di ruolo di una pubblica amministrazione di cui all’articolo 1, comma 2,  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con qualifica dirigenziale o  appartenente all’ex area direttiva, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica  o nelle carriere della predetta area, con rapporto di lavoro costituito a seguito di  concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza  ovvero di un diploma di laurea richiesto per l’abilitazione all’esercizio della  professione di dottore commercialista conseguiti, salvo che si tratti di seconda laurea,  al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni; 

  1. d) essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che si  tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a  quattro anni, e avere acquisito alcuno dei seguenti titoli: 

1) il titolo di specialista in diritto tributario ai sensi dell’articolo 9 della legge 31  dicembre 2012, n. 247; 

2) l’abilitazione all’esercizio della professione forense

3) il diploma rilasciato da una scuola di specializzazione per le professioni legali ai  sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398; 

4) il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

26 

5) il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di  studi della durata non inferiore a due anni presso una delle scuole di specializzazione  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; 

  1. e) essere in possesso del diploma di laurea richiesto per l’abilitazione all’esercizio  della professione di dottore commercialista e avere acquisito alcuno dei seguenti  titoli: 

1) l’abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista; 2) il dottorato di ricerca in materie economiche. 

  1. I magistrati tributari sono nominati ai sensi dell’articolo 9 nell’ordine di  graduatoria degli idonei. La graduatoria rimane valida per due anni decorrenti  dalla data di conclusione delle procedure concorsuali, agli effetti della copertura  dei posti di magistrato tributario che divengano vacanti nel medesimo periodo.

27 

MAGISTRATI TRIBUTARI ONORARI  MONOCRATICI 

28 

MAGISTRATI TRIBUTARI ONORARI MONOCRATICI  

ART. 1, comma 6 

ART. 2, commi 2 e 4  

ART. 5 

È istituito il magistrato tributario onorario presso il tribunale tributario.  All’incarico di magistrato tributario onorario si accede con le modalità e le  procedure di cui all’articolo 5. I magistrati tributari onorari, all’atto della loro  prima nomina, sono inseriti nel ruolo dei magistrati tributari onorari, il quale è  distinto da quello dei magistrati tributari. Il ruolo è formato e aggiornato,  almeno con cadenza annuale, dal Consiglio di presidenza. 

Dei tribunali tributari fanno parte anche i magistrati tributari onorari,  competenti a giudicare

  1. a) i procedimenti di reclamo e mediazione di cui all’articolo 17-bis del  decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall’articolo  33 della presente legge; 
  2. b) le controversie di valore non superiore a quello stabilito dall’articolo 12,  comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nelle quali le  parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica; 

c)le controversie in materia catastale di cui all’articolo 2, comma 2, primo  periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; 

  1. d) i giudizi di ottemperanza senza alcun limite di importo.

29 

Ogni collegio giudicante è presieduto dal presidente o dal vice presidente della  sezione e giudica con un numero invariabile di tre componenti. La sezione dei  magistrati tributari onorari giudica in composizione monocratica 

Art. 5  

  1. I magistrati tributari onorari sono scelti mediante concorso pubblico per soli  titoli, valutati in base ai punteggi stabiliti nella tabella G allegata alla presente  legge. Il concorso è indetto dal Consiglio di presidenza
  2. Sono ammessi al concorso per la nomina a magistrato tributario onorario coloro  che soddisfino le condizioni prescritte dall’articolo 7, non abbiano superato il  sessantesimo anno di età alla data di scadenza del bando e siano in possesso della  laurea magistrale o specialistica ovvero del diploma di laurea conseguito secondo  l’ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro  dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, in  materie giuridiche o economico-aziendalistiche o equipollenti. 
  3. Per la copertura dei posti di magistrato tributario onorario nella provincia di  Bolzano si applicano gli specifici requisiti previsti dal decreto del Presidente della  Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. 
  4. Con il regolamento di cui all’articolo 4, comma 5, sono stabilite le specifiche  modalità di svolgimento del concorso pubblico. 
  5. I magistrati tributari onorari sono nominati ai sensi dell’articolo 9 nell’ordine di  graduatoria degli idonei. La graduatoria rimane valida per due anni decorrenti dalla  data di conclusione delle procedure concorsuali, agli effetti della copertura dei posti  di magistrato tributario onorario che divengano vacanti nel medesimo periodo. 
  6. Il magistrato tributario onorario vincitore del concorso, prima di essere immesso  nelle funzioni nella sede di assegnazione e inserito nel ruolo dei magistrati tributari 

30 

onorari, deve frequentare un corso di formazione della durata di dodici mesi, con  esame finale, presso la Scuola superiore di formazione tributaria, nel corso del quale  egli svolge un semestre di tirocinio presso un tribunale tributario. Le funzioni di  magistrato tributario onorario sono conferite soltanto a condizione dell’esito positivo  dell’esame finale e del conseguimento di valutazione positiva del presidente del  tribunale tributario nel quale il candidato ha svolto il tirocinio; in caso di mancato  superamento dell’esame finale o di valutazione non positiva, la nomina è revocata con  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio  di presidenza, e si procede alla nomina del primo degli idonei nella graduatoria del  concorso. 

  1. Ai magistrati tributari onorari sono assicurati il perfezionamento e l’aggiornamento  periodico della qualificazione professionale, al fine di garantirne l’adeguata  preparazione specialistica, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera i), attraverso un  programma di formazione obbligatoria predisposto annualmente dal Consiglio di  presidenza e attuato presso la Scuola superiore di formazione tributaria.  L’ingiustificata mancata partecipazione ai corsi obbligatori costituisce elemento di  giudizio non positivo nelle valutazioni periodiche di professionalità. 

all’articolo 33, Decreto Legislativo n. 546/1992 il comma 1 è sostituito dal  seguente: 

« 1. La controversia innanzi al magistrato tributario onorario è sempre trattata  in pubblica udienza; in tutti gli altri casi, la controversia è trattata in camera di  consiglio salvo che almeno una delle parti non abbia chiesto la discussione in  pubblica udienza, con apposita istanza da depositare nella cancelleria e  notificare alle altre parti costituite entro il termine di cui all’articolo 32, comma  2 »;

31 

TABELLA E 

(articolo 1, comma 7) 

DOTAZIONE ORGANICA DEI  MAGISTRATI TRIBUTARI E DEI  MAGISTRATI TRIBUTARI ONORARI  DEI TRIBUNALI TRIBUTARI

32 

TABELLA E 

(articolo 1, comma 7) 

DOTAZIONE ORGANICA DEI MAGISTRATI TRIBUTARI E DEI  MAGISTRATI TRIBUTARI ONORARI DEI TRIBUNALI TRIBUTARI 

 

Regione o ambito regionale sede 

dei tribunali tributari

Abruzzo, Molise 
Basilicata, Calabria 
Campania 
Emilia-Romagna 
Lazio 
Liguria 
Lombardia 
Marche 
Piemonte, Valle d’Aosta 
Puglia 
Sardegna 
Sicilia 
Toscana, Umbria 
Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige 
Totale dei componenti 

 

Numero dei  magistrati tributari 

Numero dei  magistrati 

tributari onorari 

12 9 36 39 66 78 12 15 48 57 12 9 30 33 12 6 12 12 24 27 13 7 54 63 12 18 

18 18 361 391

33 

MAGISTRATI DI CORTE DI APPELLO  TRIBUTARI 

34 

MAGISTRATI DI CORTE DI APPELLO TRIBUTARI  

ART. 4, comma 11 

Le funzioni di magistrato di corte di appello tributaria sono conferite, a  domanda degli interessati, ai magistrati tributari in servizio da almeno otto anni,  che abbiano superato le prescritte valutazioni di professionalità e abbiano  superato con esito positivo una procedura concorsuale per soli titoli, svolta  secondo le disposizioni del regolamento di cui all’articolo 3, comma 2. In sede di  prima applicazione della presente legge, alle procedure concorsuali per il  conferimento delle funzioni di magistrato di corte di appello tributaria indette  prima di otto anni dall’insediamento dei tribunali tributari, di cui alla presente  legge, sono ammessi i magistrati tributari in servizio da almeno quattro anni,  che abbiano superato le prescritte valutazioni di professionalità.

35 

TABELLA F 

(articolo 1, comma 7) 

DOTAZIONE ORGANICA DEI MAGISTRATI  TRIBUTARI DELLE CORTI DI APPELLO  TRIBUTARIE

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TABELLA F 

(articolo 1, comma 7) 

DOTAZIONE ORGANICA DEI MAGISTRATI TRIBUTARI DELLE CORTI  DI APPELLO TRIBUTARIE

Regione o ambito regionale sede delle corti di appello tributarie Abruzzo, Molise 

Basilicata, Calabria 

Campania 

Emilia-Romagna 

Lazio 

Liguria 

Lombardia 

Marche 

Piemonte, Valle d’Aosta 

Puglia 

Sardegna 

Sicilia 

Toscana, Umbria 

Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige Totale dei componenti 

Magistrati tributari 12 

12 

36 

12 

30 

12 

24 

12 

12 

18 

12 

24 

12 

12 

240

 

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PROCEDIMENTO DI NOMINA DEI  MAGISTRATI TRIBUTARI E DEI MAGISTRATI  TRIBUTARI ONORARI 

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PROCEDIMENTO DI NOMINA DEI MAGISTRATI TRIBUTARI E DEI  MAGISTRATI TRIBUTARI ONORARI  

ART. 9 

(Procedimento di nomina dei magistrati tributari e dei magistrati tributari onorari) 

  1. I magistrati dei tribunali tributari e i magistrati tributari onorari, che sono  immessi per la prima volta nei rispettivi ruoli, sono nominati con decreto del  Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio di  presidenza, a seguito delle procedure concorsuali previste dagli articoli 4 e 5
  2. Le nomine a magistrato di corte di appello tributaria e il conferimento delle  funzioni semidirettive e direttive spettano al Consiglio di presidenza, che provvede  con propria deliberazione a seguito delle procedure concorsuali interne previste agli  articoli 3 e 4. Con deliberazione del Consiglio di presidenza sono altresì adottati i  provvedimenti di trasferimento dei magistrati tributari e dei magistrati tributari  onorari ad altra sede senza mutamento dell’incarico, a qualunque titolo disposti. I  trasferimenti sono attuati con le modalità e secondo le procedure stabilite dal  regolamento di cui all’articolo 3, comma 2.

39 

DURATA DELL’INCARICO

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DURATA DELL’INCARICO 

ART. 11 

(Durata dell’incarico) 

  1. I magistrati dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie,  indipendentemente dalle funzioni svolte, e i magistrati tributari onorari cessano  dall’incarico al compimento del settantesimo anno di età.

41 

GIURAMENTO

42 

GIURAMENTO 

ART. 10  

(Giuramento) 

  1. I magistrati dei tribunali tributari e i magistrati tributari onorari, all’atto della prima  immissione nelle funzioni, prestano giuramento davanti al presidente del Consiglio di  presidenza, pronunziando e sottoscrivendo la seguente formula: « Giuro di essere  fedele alla Repubblica italiana, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di  adempiere con coscienza ai doveri inerenti al mio ufficio ». 
  2. I processi verbali di giuramento sono conservati presso il Consiglio di presidenza,  unitamente alla dichiarazione di atto notorio con la quale il magistrato tributario o il  magistrato tributario onorario attesta l’assenza delle cause di incompatibilità di cui  all’articolo 8. Copia di tali atti è trasmessa, entro sette giorni dal giuramento,  all’ufficio giudiziario al quale è assegnato il magistrato tributario o il magistrato  tributario onorario. 
  3. In caso di nomina alle funzioni semidirettive e direttive o di trasferimento ad altra  sede, il processo verbale di immissione nelle nuove funzioni o di presa di servizio  presso la nuova sede, corredato della dichiarazione di atto notorio relativamente  all’assenza delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 8, è trasmesso entro due  giorni al Consiglio di presidenza.

43 

TRATTAMENTO ECONOMICO  VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITÀ 

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TRATTAMENTO ECONOMICO  

VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITÀ  

ART. 13  

(Trattamento economico. Valutazioni di professionalità) 

  1. Ai magistrati tributari spetta il trattamento economico previsto per i  magistrati ordinari di pari qualifica e anzianità ai sensi della legge 19 febbraio  1981, n. 27, secondo una tabella di equiparazione approvata con decreto del  Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Consiglio di presidenza,  sentiti il Ministro della giustizia e il Ministro dell’economia e delle finanze. Ai  magistrati tributari si applicano le disposizioni in materia di trattamento  previdenziale e assistenziale, ferie e permessi previste per i magistrati ordinari.  Ai magistrati tributari si applica il sistema di guarentigie della magistratura  previsto dagli articoli da 1 a 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n.  511; le disposizioni necessarie per la sua applicazione sono stabilite con il  regolamento di cui all’articolo 3, comma 2, della presente legge
  2. L’incarico di magistrato tributario onorario non costituisce in nessun caso rapporto  di pubblico impiego. L’ammontare del trattamento economico del magistrato  tributario onorario è determinato in relazione al numero dei provvedimenti da esso  depositati, compresi quelli con cui sono decise le istanze di sospensione e i  procedimenti di reclamo e mediazione. Ai magistrati tributari onorari è inoltre  riconosciuto un compenso fisso mensile, quale corrispettivo per la partecipazione alle  udienze e a titolo di rimborso forfetario delle spese connesse allo svolgimento  dell’attività giudiziaria. Gli importi del compenso fisso mensile e del compenso per  ciascun provvedimento depositato dal magistrato tributario onorario è stabilito con  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Consiglio di  presidenza.

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  1. I magistrati tributari e i magistrati tributari onorari sono sottoposti a valutazione di  professionalità con periodicità quadriennale decorrente dalla data di nomina e fino al  superamento della settima valutazione di professionalità. Tali valutazioni riguardano  l’attitudine allo svolgimento delle attività giurisdizionali, la laboriosità e la diligenza;  esse sono differenziate per i magistrati tributari e per i magistrati tributari onorari e  sono operate secondo i parametri determinati dal Consiglio di presidenza e con le  modalità e le procedure stabilite con regolamento adottato con decreto del Presidente  del Consiglio dei ministri, su proposta del medesimo Consiglio di presidenza. 
  2. Tra i parametri per la valutazione di professionalità dei magistrati tributari e dei  magistrati tributari onorari, determinati ai sensi del comma 3, è compreso il rispetto  dei termini previsti per il deposito delle decisioni sulle controversie per le quali egli  abbia svolto l’incarico di relatore o estensore, secondo i princìpi di ragionevole durata  dei procedimenti giudiziari, ai sensi dell’articolo 111 della Costituzione. Tra i  parametri per la valutazione di professionalità dei presidenti di tribunale o corte di  appello tributaria e dei presidenti di sezione è compreso il rispetto dei termini previsti  per l’assegnazione dei ricorsi alla sezione o al relatore e per la fissazione della data  delle udienze. I termini per il deposito dei provvedimenti, per l’assegnazione dei  ricorsi e per la fissazione della data delle udienze sono stabiliti dal Consiglio di  presidenza con proprie risoluzioni organizzative delle attività dei tribunali tributari e  delle corti di appello tributarie. 
  3. La progressione economica dei magistrati tributari e dei magistrati tributari  onorari è subordinata all’esito positivo delle valutazioni di professionalità di cui  al comma 3.

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RESPONSABILITÀ

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RESPONSABILITÀ 

ART. 14  

(Responsabilità) 

  1. Ai magistrati tributari si applicano le disposizioni della legge 13 aprile 1988,  n. 117, in materia di responsabilità e di risarcimento dei danni cagionati  nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali.

48 

CORSI DI FORMAZIONE E DI  AGGIORNAMENTO 

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CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO  

ART. 4, commi 9 e 10  

Il magistrato tributario inserito per la prima volta nel ruolo della magistratura  tributaria, prima di essere immesso nelle funzioni nella sede di assegnazione,  deve frequentare un corso di formazione della durata di sei mesi presso la Scuola  superiore di formazione tributaria, istituita presso il Consiglio di presidenza ai  sensi dell’articolo 23, comma 3. Al magistrato tributario che abbia frequentato  con esito positivo il corso di formazione sono conferite le funzioni di magistrato  di tribunale tributario. 

Al fine di garantirne l’adeguata preparazione specialistica, ai magistrati tributari  sono assicurati il perfezionamento e l’aggiornamento periodico della  qualificazione professionale, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera i),  attraverso un programma di formazione obbligatoria predisposto annualmente dal  Consiglio di presidenza e attuato presso la Scuola superiore di formazione  tributaria. L’ingiustificata mancata partecipazione ai corsi obbligatori costituisce  elemento di giudizio non positivo nelle valutazioni periodiche di professionalità.

50 

SEZIONI 

COLLEGI 

SEDI DISAGIATE

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SEZIONI 

COLLEGI 

SEDI DISAGIATE 

ART. 2, commi da 3 a 9 

  1. Ciascuna sezione dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie è  costituita da un presidente e da cinque magistrati tributari. Ciascuna sezione dei  magistrati tributari onorari presso i tribunali tributari è costituita da tre  componenti
  2. Ogni collegio giudicante è presieduto dal presidente o dal vice presidente della  sezione e giudica con un numero invariabile di tre componenti. La sezione dei  magistrati tributari onorari giudica in composizione monocratica
  3. Se in una sezione mancano i componenti necessari per costituire il collegio  giudicante o non vi sono magistrati tributari onorari, il presidente, previo interpello  interno ovvero d’ufficio in caso di esito anche parzialmente negativo dello stesso,  designa i componenti traendoli da altre sezioni, con decreto motivato sulla base della  dotazione organica di esse e del relativo carico di lavoro. 
  4. Il Consiglio di presidenza stabilisce con proprio regolamento i benefìci economici  e di carriera riconosciuti al magistrato tributario o al magistrato tributario onorario  che dichiari la disponibilità al trasferimento presso una sede disagiata e vi permanga  per almeno quattro anni. Il Consiglio di presidenza individua annualmente le sedi di  tribunale tributario o di corte di appello tributaria le quali, per oggettive circostanze  di carattere geografico-territoriale o connesse alle caratteristiche del carico di lavoro  giudiziario, siano da considerare disagiate. Una sede è considerata disagiata quando  ricorrono almeno entrambi i seguenti requisiti:

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  1. a) mancata copertura dei posti in organico messi a concorso nell’ultimo bando  pubblicato; 
  2. b) posti in organico scoperti in numero pari o superiore al 30 per cento del totale. 
  3. In presenza di gravi e perduranti carenze di organico segnalate dal presidente di un  tribunale tributario o di una corte di appello tributaria, riferite a un periodo temporale  non inferiore al trimestre e non superiore all’anno, tali da pregiudicare o rendere  particolarmente difficile costituire nella sede un numero di sezioni tale da assicurarne  il corretto funzionamento, il Consiglio di presidenza può disporre l’applicazione in  via esclusiva presso di essa di componenti di altre sedi mediante interpello nazionale.  In caso di esito anche parzialmente negativo di tale interpello, il Consiglio di  presidenza dispone d’ufficio le applicazioni occorrenti, secondo le modalità da esso  stabilite con regolamento, fino alla copertura dei posti vacanti mediante esperimento  delle ordinarie procedure concorsuali. Le applicazioni disposte non possono eccedere  il periodo temporale indicato di presenza delle eccezionali difficoltà di organico.  L’applicazione d’ufficio comporta il riconoscimento dei medesimi benefìci  riconosciuti per il trasferimento nelle sedi disagiate. 
  4. Il presidente del tribunale tributario o della corte di appello tributaria, in caso di  assenza o di impedimento, è sostituito nelle funzioni dal presidente di sezione con la  più alta valutazione di professionalità e, in caso di parità, da quello con maggiore  anzianità nella carica; in caso di pari anzianità nella carica, da quello più anziano per  età. 
  5. Il presidente di sezione del tribunale tributario o della corte di appello tributaria, in  caso di assenza o di impedimento, è sostituito nelle funzioni dal presidente di altra  sezione con la più alta valutazione di professionalità e, in caso di parità, da quello con  maggiore anzianità nella carica; in caso di pari anzianità nella carica, da quello più  anziano per età. Nel caso in cui non vi siano altri presidenti di sezione in servizio, il  presidente è sostituito dal vice presidente con la più alta valutazione di professionalità 

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e, in caso di parità, da quello con maggiore anzianità nella carica; in caso di pari  anzianità nella carica, da quello più anziano per età. In mancanza di essi, è sostituito  dal magistrato tributario con la più alta valutazione di professionalità e, in caso di  parità, da quello con maggiore anzianità di servizio; in caso di pari anzianità di  servizio, da quello più anziano per età.

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FORMAZIONE DELLE SEZIONI E DEI COLLEGI  GIUDICANTI

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FORMAZIONE DELLE SEZIONI E DEI COLLEGI GIUDICANTI ART. 6  

(Formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti) 

  1. Il presidente di ciascun tribunale tributario e di ciascuna corte di appello tributaria,  all’inizio di ogni anno, stabilisce con proprio decreto la composizione delle sezioni,  comprese quelle dei magistrati tributari onorari, in base ai criteri determinati con  deliberazione del Consiglio di presidenza. 
  2. Il presidente di ciascuna sezione, all’inizio di ogni anno, stabilisce il calendario  delle udienze e, all’inizio di ogni trimestre, la composizione dei collegi giudicanti, in  base ai criteri di massima stabiliti con deliberazione del Consiglio di presidenza. Il  calendario delle udienze delle sezioni dei magistrati tributari onorari è stabilito  all’inizio di ogni trimestre dal presidente del tribunale tributario competente. 
  3. Salve diverse esigenze organizzative rilevate dal presidente della sezione, in  relazione alle quali sia necessario stabilire un maggior numero di udienze, ciascuna  sezione giudicante tiene udienza due volte per settimana e ciascun collegio giudicante  nonché ciascun magistrato tributario onorario tiene udienza una volta per settimana.  Due udienze del magistrato tributario onorario per ogni mese sono destinate alla  trattazione dei procedimenti di reclamo e mediazione. 
  4. Il presidente di ciascun tribunale tributario e di ciascuna corte di appello tributaria,  con il decreto di cui al comma 1, indica una o più delle sezioni e uno o più dei  magistrati tributari onorari che, nel periodo di sospensione feriale dei termini  processuali, procedono all’esame delle domande di sospensione cautelare degli atti o  delle sentenze impugnati.

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UFFICIO DEL MASSIMARIO

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UFFICIO DEL MASSIMARIO 

ART.4, comma 12 

Presso ogni corte di appello tributaria è istituito un ufficio del massimario che redige,  classifica e ordina le massime delle sentenze pronunciate nell’ambito regionale di  competenza, comprese quelle di particolare rilievo emesse dai tribunali tributari. Il  repertorio nazionale delle massime della giustizia tributaria, contenente la raccolta  delle massime, è predisposto dal Consiglio di presidenza, che ne cura la  pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale. Il Consiglio di presidenza  disciplina con propria risoluzione l’organizzazione e l’attività degli uffici del  massimario presso le corti di appello tributarie, determinando anche il numero e la  carica o la provenienza dei componenti e stabilendo le sanzioni disciplinari  applicabili nel caso di mancato o non corretto aggiornamento e pubblicazione. Ai  componenti degli uffici del massimario spetta un’indennità mensile di massimazione  stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del  Consiglio di presidenza.

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VIGILANZA E SANZIONI DISCIPLINARI

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VIGILANZA E SANZIONI DISCIPLINARI 

ART. 15 

(Vigilanza e sanzioni disciplinari) 

  1. I magistrati tributari e i magistrati tributari onorari sono soggetti alle  sanzioni stabilite dal presente articolo per comportamenti non conformi ai  doveri o alla dignità del proprio ufficio
  2. Il presidente del tribunale tributario o della corte di appello tributaria esercita la  vigilanza sull’attività dei magistrati tributari e dei magistrati tributari onorari  assegnati all’organo giurisdizionale che presiede nonché sulla qualità e sull’efficienza  degli uffici di cancelleria, segnalandone le risultanze al Consiglio di presidenza per i  provvedimenti di competenza. 
  3. Il presidente della corte di appello tributaria esercita la vigilanza sull’attività dei  presidenti dei tribunali tributari aventi sede nella regione o nel distretto regionale di  competenza, segnalandone le risultanze al Consiglio di presidenza per i  provvedimenti di competenza. 
  4. Il Consiglio di presidenza esercita la vigilanza sull’attività dei presidenti delle corti  di appello tributarie. 
  5. Il Consiglio di presidenza, sulla base delle segnalazioni dei presidenti dei tribunali  tributari e delle corti di appello tributarie o di propria iniziativa in caso di inerzia di  essi, esercita la vigilanza sull’attività giurisdizionale dei tribunali tributari e delle corti  di appello tributarie e sui loro componenti, compresi i magistrati tributari onorari,  nonché sulla qualità e sull’efficienza degli uffici di cancelleria degli stessi. Esso vigila  altresì sull’attività dei propri uffici di diretta collaborazione. 
  6. Si applica la sanzione dell’ammonimento per lievi trasgressioni.

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  1. Si applica la sanzione della censura per
  2. a) i comportamenti che, violando i doveri o la dignità di cui al comma 1, arrecano  ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti o ai loro difensori; 
  3. b) la consapevole inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge; 
  4. c) i comportamenti che, a causa di rapporti comunque esistenti con i soggetti  coinvolti nel procedimento o a causa di avvenute interferenze, costituiscono  violazione dei doveri di imparzialità e di assenza di pregiudizi; 
  5. d) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle  parti, dei loro difensori o di chiunque abbia rapporti con il magistrato o con il  magistrato tributario onorario nell’ambito della giustizia tributaria ovvero nei  confronti di altri magistrati o di collaboratori
  6. e) l’ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di un altro magistrato tributario  o magistrato tributario onorario; 
  7. f) l’omessa comunicazione di avvenute interferenze al presidente del tribunale  tributario o della corte di appello tributaria da parte del magistrato tributario o del  magistrato tributario onorario destinatario delle stesse; 
  8. g) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia; 
  9. h) la scarsa laboriosità, se abituale, in particolare relativa all’ingiustificato mancato  rispetto delle date stabilite per lo svolgimento delle udienze e dei termini per il  deposito delle decisioni; 
  10. i) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza; 
  11. l) l’uso della qualità di magistrato tributario o di magistrato tributario onorario al fine  di conseguire vantaggi ingiusti;

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  1. m) la reiterata e grave inosservanza delle norme o delle disposizioni sul servizio  adottate dagli organi competenti; 
  2. n) l’ingiustificata mancata frequenza dei corsi annuali di aggiornamento obbligatori,  per almeno due volte in un quadriennio; 
  3. o) le condotte, limitatamente ai magistrati tributari, dalle quali sia derivata  responsabilità ai sensi della legge 13 aprile 1988, n. 117, e dell’articolo 14 della  presente legge. 
  4. Si applica la sanzione della sospensione dalle funzioni, senza diritto al  trattamento economico, per un periodo da tre mesi a tre anni per
  5. a) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle  funzioni, compreso il reiterato ingiustificato mancato rispetto delle date stabilite per  lo svolgimento delle udienze e il ritardo dei termini per il deposito delle decisioni; 
  6. b) i comportamenti che, violando i doveri di cui al comma 1, arrecano grave e  ingiusto danno o indebito e rilevante vantaggio a una delle parti o ai loro difensori; 
  7. c) l’uso della qualità di magistrato tributario o di magistrato tributario onorario al fine  di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave; 
  8. d) la frequentazione di una persona della quale consti essere stata dichiarata  delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero avere subìto condanna per  delitti, anche colposi, alla pena della reclusione superiore a tre anni o essere  sottoposta a una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione,  ovvero l’intrattenere consapevolmente rapporti di affari con una di tali persone; 
  9. e) l’ingiustificata mancata frequenza dei corsi annuali di aggiornamento obbligatori,  per almeno tre volte in un quadriennio.

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  1. Si applica la sanzione della rimozione dall’incarico direttivo o semidirettivo  per l’interferenza esercitata nell’attività di un altro magistrato tributario o di un  magistrato tributario onorario da parte di un presidente di tribunale tributario  o di corte di appello tributaria o di un presidente di sezione, se ripetuta o grave.  La stessa sanzione si applica nel caso di interferenza da parte di un vice 

presidente di sezione

  1. Si applicano la rimozione dall’ufficio e il divieto perpetuo di nomina a  magistrato tributario o a magistrato tributario onorario nei casi di recidiva delle  trasgressioni di cui ai commi 8 e 9.

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PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

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PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 

ART. 16  

(Procedimento disciplinare) 

  1. Il procedimento disciplinare è promosso dal presidente del Consiglio di  presidenza, anche su segnalazione del presidente del tribunale tributario o della  corte di appello tributaria nel cui ambito o distretto l’incolpato presta servizio,  sia come titolare sia in base a provvedimento di applicazione temporanea
  2. Il Consiglio di presidenza, entro dieci giorni dalla richiesta di apertura del  procedimento disciplinare, affida a un suo componente l’incarico di procedere agli  accertamenti preliminari, da svolgere entro trenta giorni. 
  3. Il Consiglio di presidenza, sulla base delle risultanze emerse dagli accertamenti  preliminari, contesta i fatti all’incolpato con l’invito a presentare entro trenta giorni le  sue giustificazioni, a seguito delle quali, se non ritiene di archiviare gli atti, incarica  un proprio componente di procedere all’istruttoria, che deve essere conclusa entro  sessanta giorni con il deposito degli atti relativi presso l’ufficio di segreteria del  Consiglio di presidenza. Di tali deliberazioni è data immediata comunicazione  all’incolpato. 
  4. Il presidente del Consiglio di presidenza, trascorso il termine per l’istruttoria di cui  al comma 3, fissa la data della discussione dinnanzi al Consiglio con decreto da  notificare almeno trenta giorni prima all’incolpato, il quale può prendere visione ed  estrarre copia degli atti e depositare le sue difese non oltre dieci giorni prima della  discussione. 
  5. Nella seduta fissata per la discussione, il componente del Consiglio di presidenza  incaricato ai sensi del comma 3 svolge la relazione. L’incolpato può intervenire al  termine della discussione in seduta pubblica e ha facoltà di farsi assistere da un altro 

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magistrato tributario o da un difensore iscritto all’albo degli avvocati. Il Consiglio di  presidenza delibera in camera di consiglio. 

  1. Le sanzioni disciplinari previste dai commi 6, 7 e 8 dell’articolo 15 sono applicate  con deliberazione del Consiglio di presidenza. 
  2. Le sanzioni disciplinari della rimozione dall’incarico e dall’ufficio, previste dai  commi 9 e 10 dell’articolo 15, sono applicate con decreto del Presidente del Consiglio  dei ministri, previa deliberazione del Consiglio di presidenza. Nel periodo  intercorrente tra la deliberazione del Consiglio di presidenza e il decreto di  rimozione, il magistrato è sospeso dalle funzioni, senza diritto a percepire il  trattamento economico.

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DECADENZA DALL’INCARICO

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DECADENZA DALL’INCARICO 

ART. 12  

(Decadenza dall’incarico) 

  1. Decadono dall’incarico i magistrati tributari e i magistrati tributari onorari i quali: a) perdono alcuno dei requisiti di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a), b), c) e g)
  2. b) incorrono in alcuno dei motivi di incompatibilità previsti dall’articolo 8, commi 1,  2 e 3; 
  3. c) omettono, senza giustificato motivo, di assumere l’incarico entro trenta giorni dalla  ricevuta notificazione del decreto di nomina o della deliberazione di cui all’articolo 9,  comma 2; 
  4. d) limitatamente ai magistrati tributari onorari, risultano assenti, senza giustificato  motivo, a due udienze nel mese, anche non consecutive, o a più del 40 per cento delle  udienze annuali fissate per la sezione di cui sono componenti; 
  5. e) incorrono in alcuno dei casi di rimozione previsti dall’articolo 15, commi 9 e 10; 
  6. f) conseguono giudizio negativo in due delle valutazioni di professionalità previste  dall’articolo 13. 
  7. La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  previa deliberazione del Consiglio di presidenza. Nel periodo intercorrente tra la  deliberazione del Consiglio di presidenza e l’emanazione del decreto che dichiara la  decadenza, il magistrato tributario o il magistrato tributario onorario è sospeso dalle  funzioni, senza diritto a percepire il trattamento economico.

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CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA  GIUSTIZIA TRIBUTARIA 

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CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA DALL’ART. 17 ALL’ART. 28 

CAPO II 

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA Art. 17. 

(Composizione) 

  1. Il Consiglio di presidenza è l’organo di amministrazione della giurisdizione  tributaria e di garanzia dell’autonomia e dell’indipendenza dei magistrati tributari. I  componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica,  su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. 
  2. Il Consiglio di presidenza ha una propria sede in Roma. Esso è articolato in  commissioni, che esercitano funzioni istruttorie e di proposta. All’adunanza plenaria  spettano i poteri deliberativi e regolamentari. Il numero e le competenze delle  commissioni sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su  proposta del Consiglio di presidenza. 
  3. A garanzia dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura tributaria, il  Presidente del Consiglio dei ministri è membro di diritto del Consiglio di presidenza  quale Presidente onorario con compiti di garanzia e di vigilanza. Il Presidente del  Consiglio dei ministri esercita, in particolare, l’alta sorveglianza sui tribunali tributari  e sulle corti di appello tributarie e presenta alle Camere entro il 31 ottobre di ogni  anno una relazione sull’andamento dell’attività degli organi di giurisdizione tributaria,  sulla base degli elementi predisposti dal Consiglio di presidenza. 
  4. Il Consiglio di presidenza è composto da dodici componenti. Sette componenti  sono eletti dai magistrati tributari e uno è eletto dai magistrati tributari onorari, 

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rispettivamente tra i magistrati tributari e i magistrati tributari onorari in servizio. Quattro componenti sono eletti dal Parlamento. Di questi ultimi, due sono eletti dalla  Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica, a maggioranza assoluta dei  rispettivi componenti, tra i professori di università in materie giuridiche, tributarie o  economiche o tra i soggetti abilitati all’assistenza tecnica dinnanzi ai tribunali tributari  e alle corti di appello tributarie ai sensi delle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo  12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con almeno quindici anni di  iscrizione nel relativo albo, o tra soggetti che si siano distinti per documentate attività  meritorie o di particolare rilievo nell’ambito della giustizia tributaria. Non possono  essere eletti dal Parlamento quali componenti del Consiglio di presidenza i magistrati  tributari e i magistrati tributari onorari in servizio. 

  1. Il Consiglio di presidenza elegge tra i propri componenti il presidente e due vice  presidenti, almeno uno dei quali è scelto tra i componenti eletti dal Parlamento. 
  2. I componenti del Consiglio di presidenza eletti dal Parlamento, finché sono in  carica, non possono assumere uffici né esercitare attività in ambito tributario né  assumere alcun altro ufficio o esercitare alcuna altra attività suscettibile di interferire  con le funzioni degli organi di giustizia tributaria. 
  3. I componenti del Consiglio di presidenza di cui al comma 4, secondo periodo, sono  eletti da tutti i magistrati tributari e i magistrati tributari onorari con voto personale,  diretto e segreto. Essi non sono immediatamente rieleggibili. 
  4. Sono eleggibili come componenti del Consiglio di presidenza i magistrati tributari  e i magistrati tributari onorari che, alla data di svolgimento delle elezioni, abbiano  superato con giudizio positivo almeno la prima valutazione di professionalità. Si  prescinde dal requisito di cui al presente comma per la prima elezione del primo  Consiglio di presidenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

71 

Art. 18. 

(Durata in carica) 

  1. Il Consiglio di presidenza dura in carica cinque anni. 
  2. I componenti del Consiglio di presidenza di cui all’articolo 17, comma 4, secondo  periodo, che, per qualsiasi causa, cessano di farne parte nel corso del quinquennio  sono sostituiti per il restante periodo di durata del Consiglio dal primo dei non eletti  della categoria alla quale appartiene il componente cessato. Nel caso in cui non vi  siano candidati non eletti, il Consiglio di presidenza indice l’elezione per il numero e  la categoria dei componenti cessati. 
  3. La sostituzione dei componenti del Consiglio di presidenza eletti dal Parlamento  che, per qualsiasi causa, cessano di far parte del Consiglio nel corso del quinquennio  spetta alla Camera che li ha eletti, la quale procede ai sensi dell’articolo 17, comma 4,  quarto e quinto periodo. A questo fine, il presidente del Consiglio di presidenza ne  informa immediatamente il Presidente della Camera competente. 

Art. 19. 

(Ineleggibilità) 

  1. Salvo quanto stabilito al comma 2 del presente articolo, sono esclusi dall’elettorato  attivo e passivo del Consiglio di presidenza i magistrati tributari e i magistrati  tributari onorari che siano incorsi, a seguito di giudizio disciplinare, in una sanzione  più grave dell’ammonimento ai sensi dell’articolo 15. 
  2. Il magistrato tributario o magistrato tributario onorario sottoposto alla sanzione  della censura è sospeso dall’elettorato passivo per un periodo di cinque anni  decorrente dalla data del provvedimento, se non è incorso in altra sanzione  disciplinare.

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Art. 20. 

(Elezione) 

  1. Le elezioni dei componenti del Consiglio di presidenza di cui all’articolo 17,  comma 4, secondo periodo, si svolgono entro il sessantesimo giorno antecedente alla  scadenza del mandato del Consiglio in carica. Esse sono indette con provvedimento  del presidente del Consiglio di presidenza, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale almeno  sessanta giorni prima della data stabilita per le elezioni. Esse si svolgono in un giorno  festivo dalle ore 9 alle ore 21. 
  2. Il presidente del Consiglio di presidenza, previa deliberazione del Consiglio,  nomina l’ufficio elettorale centrale almeno quarantacinque giorni prima delle elezioni.  L’ufficio elettorale centrale si costituisce presso il Consiglio. Sono membri effettivi  dell’ufficio un presidente di corte di appello tributaria, che lo presiede, un magistrato  tributario e un magistrato tributario onorario; dell’ufficio fanno parte altresì due  magistrati tributari e due magistrati tributari onorari come membri supplenti, che  sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento, in ordine  di anzianità di servizio e, in caso di parità, in ordine di età. 
  3. Le candidature per l’elezione del Consiglio di presidenza devono pervenire  all’ufficio elettorale centrale, attraverso mezzi idonei a certificarne le date di  trasmissione e di ricezione, entro il trentesimo giorno antecedente la data delle  elezioni. Le candidature devono essere sottoscritte dal candidato e da non meno di  venti e non più di trenta magistrati tributari, se il candidato è un magistrato tributario,  o magistrati tributari onorari, se il candidato è un magistrato tributario onorario. Le  sottoscrizioni possono essere apposte e depositate anche su più schede di  presentazione se esse sono raccolte presso più tribunali tributari o corti di appello  tributarie. Alle sottoscrizioni deve essere allegata copia di un documento di identità di  ciascuno dei firmatari, in corso di validità alla data di apposizione della firma.

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  1. Nessuno può sottoscrivere la presentazione di più di un candidato né essere  contemporaneamente candidato e sottoscrittore della presentazione della propria o di  altrui candidatura. Tutte le sottoscrizioni apposte dal medesimo soggetto in  violazione delle disposizioni del presente comma sono nulle. 
  2. Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3 del presente  articolo, l’ufficio elettorale centrale accerta che nei confronti dei candidati non  sussistano le cause di ineleggibilità previste dall’articolo 19. Lo stesso ufficio verifica  altresì il rispetto delle disposizioni dei commi 3 e 4 del presente articolo, esclude, con  provvedimento motivato, le candidature per le quali non ricorra il prescritto numero  di sottoscrittori e quelle dei candidati ineleggibili e trasmette immediatamente le  candidature ammesse al Consiglio di presidenza. L’elenco dei candidati è pubblicato  nel sito internet istituzionale del Consiglio di presidenza ed è inviato dallo stesso  Consiglio a tutti i componenti dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie  al rispettivo indirizzo di posta elettronica istituzionale. L’elenco è altresì affisso  presso ciascun tribunale tributario e presso ciascuna corte di appello tributaria, a cura  dei rispettivi presidenti. 
  3. Le operazioni elettorali si svolgono presso le sedi delle corti di appello tributarie.  Presso ciascuna di tali sedi è istituito, almeno venti giorni prima della data fissata per  le elezioni, un ufficio elettorale locale, che cura lo svolgimento delle operazioni di  voto. L’ufficio elettorale locale è presieduto dal presidente della corte di appello  tributaria o da un magistrato tributario da lui delegato tra quelli appartenenti al  distretto, con incarico non inferiore a presidente di sezione; sono membri effettivi  dell’ufficio un magistrato tributario e un magistrato tributario onorario, nominati dal  presidente della corte di appello tributaria tra i magistrati e i magistrati onorari  appartenenti al distretto; dell’ufficio fanno parte altresì due magistrati tributari e due  magistrati tributari onorari come membri supplenti, i quali sostituiscono i componenti  effettivi in caso di loro assenza o impedimento. Non possono far parte degli uffici 

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elettorali locali i magistrati tributari e i magistrati tributari onorari che siano incorsi in  sanzioni disciplinari più gravi dell’ammonimento. 

  1. Con regolamento adottato dal Consiglio di presidenza sono stabilite le disposizioni  di attuazione del presente articolo. 

Art. 21. 

(Votazioni) 

  1. I magistrati tributari esprimono il voto esclusivamente per i candidati appartenenti  al ruolo della magistratura tributaria; i magistrati tributari onorari esprimono il voto  esclusivamente per i candidati appartenenti al ruolo dei magistrati tributari onorari. 
  2. I magistrati tributari e i magistrati tributari onorari votano nell’ufficio elettorale  locale costituito presso la sede della corte di appello tributaria al cui distretto  appartiene l’organo giudiziario nel quale esercitano la funzione giurisdizionale, quali  titolari o applicati in via esclusiva. 
  3. Ciascun elettore può esprimere il voto per non più di tre candidati. Le schede,  previamente firmate dai componenti dell’ufficio elettorale locale, sono riconsegnate  chiuse dall’elettore dopo l’espressione del voto. 
  4. L’ufficio elettorale locale presiede alle operazioni di voto che si svolgono presso di  esso e provvede allo scrutinio, previa apertura delle urne e conteggio delle schede,  determinando il totale dei voti validi e il totale delle preferenze per ciascun candidato.  Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e hanno inizio il giorno successivo a quello  della votazione. Di esse, nonché delle contestazioni decise ai sensi del comma 5, è  dato atto nel processo verbale. 
  5. L’ufficio elettorale locale decide, a maggioranza, sulle contestazioni sorte durante  le operazioni di voto nonché su quelle relative alla validità delle schede, dandone atto  nel processo verbale.

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  1. Al termine dello scrutinio, il processo verbale è trasmesso all’ufficio elettorale  centrale unitamente alle schede votate. 

Art. 22. 

(Proclamazione degli eletti. Reclami) 

  1. L’ufficio elettorale centrale, previa verifica della correttezza delle operazioni  elettorali, proclama eletti coloro che, nell’ambito di ciascuna categoria di eleggibili,  hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano per  età. I nominativi degli eletti sono comunicati, a cura del presidente dell’ufficio  elettorale centrale, al Consiglio di presidenza e alla Presidenza del Consiglio dei  ministri. 
  2. I reclami relativi all’eleggibilità e alle operazioni elettorali sono presentati al  Consiglio di presidenza. Essi devono pervenire all’ufficio di segreteria dello stesso  Consiglio, a pena di improcedibilità, entro il quindicesimo giorno successivo alla  proclamazione dei risultati delle elezioni. La presentazione del reclamo non ha effetto  sospensivo. 
  3. Il Consiglio di presidenza decide sui reclami nella prima adunanza successiva alla  loro presentazione. 
  4. Il Consiglio di presidenza scade al termine del quinquennio e continua a esercitare  le proprie funzioni fino all’insediamento del nuovo Consiglio, che deve avvenire,  previa sua convocazione, entro il trentesimo giorno successivo alla comunicazione  del decreto del Presidente della Repubblica di cui all’articolo 17, comma 1, al  presidente del Consiglio di presidenza uscente. 

Art. 23. 

(Attribuzioni)

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  1. Il Consiglio di presidenza: 
  2. a) verifica i titoli di ammissione dei propri componenti e decide sui reclami relativi  alle elezioni; 
  3. b) disciplina con regolamenti interni il proprio funzionamento e la gestione  amministrativa e contabile; 
  4. c) delibera sulle nomine e su ogni altro provvedimento riguardante i componenti dei  tribunali tributari e delle corti di appello tributarie; 
  5. d) formula al Presidente del Consiglio dei ministri le proposte relative alla  realizzazione, alla manutenzione e all’adeguamento delle strutture e dei servizi dei  tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, sentiti i presidenti delle stesse, e  delle strutture e dei servizi degli uffici di diretta collaborazione del Consiglio di  presidenza medesimo; 
  6. e) formula le proposte per l’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei  ministri sull’organizzazione e sul funzionamento degli organi della giustizia tributaria  e per l’adozione dei regolamenti previsti dalla legge; 
  7. f) predispone gli elementi per la redazione della relazione del Presidente del  Consiglio dei ministri di cui all’articolo 17, comma 3; 
  8. g) stabilisce i criteri di massima per la formazione delle sezioni e dei collegi  giudicanti dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie; 
  9. h) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell’ambito dei tribunali  tributari e delle corti di appello tributarie, divisi in sezioni, e i termini massimi di  fissazione delle date delle udienze e di deposito dei provvedimenti adottati; 
  10. i) cura l’aggiornamento obbligatorio professionale dei magistrati tributari e dei  magistrati tributari onorari attraverso l’organizzazione dei corsi di formazione 

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permanente, in sede centrale e decentrata, nell’ambito degli stanziamenti annuali a  tale fine destinati nell’ambito del bilancio dello stesso Consiglio, di cui all’articolo 28,  e sulla base di un programma di formazione annuale, adottato dal Consiglio  medesimo e comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro il mese di  ottobre dell’anno precedente lo svolgimento dei corsi; 

  1. l) cura l’aggiornamento professionale del personale amministrativo dei propri uffici di  diretta collaborazione e di quello delle cancellerie dei tribunali tributari e delle corti  di appello tributarie, attraverso l’organizzazione di corsi di formazione svolti d’intesa  con la Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  2. m) esprime parere sugli schemi dei regolamenti previsti dalla legge e sugli altri  provvedimenti che comunque riguardano il funzionamento degli organi della giustizia  tributaria, degli uffici di cancelleria dei tribunali tributari e delle corti di appello  tributarie e dei propri uffici di diretta collaborazione; 
  3. n) esprime parere sulla ripartizione dei fondi stanziati nel bilancio autonomo della  Presidenza del Consiglio dei ministri per: 

1) le spese di funzionamento degli organi della giustizia tributaria; 2) la retribuzione dei magistrati tributari; 

3) i compensi dei magistrati tributari onorari; 

4) la retribuzione accessoria del personale amministrativo dei tribunali tributari, delle  corti di appello tributarie e degli uffici di diretta collaborazione del Consiglio di  presidenza; 

  1. o) effettua le valutazioni quadriennali di professionalità per la progressione  economica dei magistrati tributari e dei magistrati tributari onorari;

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  1. p) dispone, in caso di necessità, l’applicazione, anche d’ufficio, di magistrati tributari  e di magistrati tributari onorari presso tribunali tributari o corti di appello tributarie  diverse da quelle in cui prestano servizio, per la durata massima di dodici mesi, ai  sensi degli articoli 2, comma 7, e 35, comma 12, della presente legge; 
  2. q) delibera su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge. 
  3. Il Consiglio di presidenza, nell’ambito della vigilanza sul funzionamento  dell’attività giurisdizionale dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie e  sui loro componenti, può disporre ispezioni, affidando tale incarico a uno o più dei  propri componenti, sia nell’ambito di un piano ordinario annuale, predisposto entro il  mese di novembre dell’anno precedente, sia su richiesta del presidente del Consiglio  di presidenza o del Presidente del Consiglio dei ministri. 
  4. Per i fini di cui al comma 1, lettera i), con regolamento approvato con decreto del  Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Consiglio di presidenza, è  istituita e disciplinata la Scuola superiore di formazione tributaria. 

Art. 24. 

(Convocazione) 

  1. Il Consiglio di presidenza è convocato dal presidente o, in sua assenza, dal  componente che lo sostituisce, d’iniziativa propria o su richiesta di almeno un terzo  dei suoi componenti. 

Art. 25. 

(Deliberazioni) 

  1. Il Consiglio di presidenza delibera con la presenza della maggioranza dei propri  componenti.

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  1. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti e con voto palese; in caso  di parità prevale il voto del presidente. 
  2. Le deliberazioni sono adottate a scrutinio segreto nei casi prescritti dal  regolamento interno di funzionamento del Consiglio o su richiesta motivata di  almeno tre componenti presenti. 

Art. 26. 

(Trattamento economico) 

  1. I componenti del Consiglio di presidenza sono esonerati, per la durata dell’incarico,  dalle funzioni esercitate presso i tribunali tributari e le corti di appello tributarie di  appartenenza, conservando la titolarità dell’ufficio. I magistrati tributari eletti  conservano il trattamento economico in godimento. Al magistrato tributario onorario  eletto spetta il trattamento economico percepito dal magistrato tributario eletto con la  medesima valutazione di professionalità o, in mancanza, con quella immediatamente  superiore. Ai componenti eletti dal Parlamento spetta il trattamento economico più  elevato percepito tra quelli dei magistrati tributari eletti. Il trattamento economico dei  componenti del Consiglio di presidenza può essere modificato con decreto del  Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Consiglio di presidenza  medesimo; la variazione ha efficacia a decorrere dalla consiliatura successiva a quella  durante la quale è approvata la variazione. 
  2. Ai componenti del Consiglio di presidenza, se residenti fuori del comune di Roma,  spetta il trattamento di missione previsto per i dirigenti dello Stato di livello generale. 
  3. Ai componenti del Consiglio di presidenza è riconosciuta, oltre al trattamento  economico di cui al comma 1, un’indennità di funzione calcolata in base alla  partecipazione alle riunioni plenarie del Consiglio e a quelle delle commissioni  referenti. In sede di prima applicazione della presente legge, tale indennità è fissata in  euro 250 settimanali per la partecipazione alle riunioni del Consiglio e in euro 100 giornalieri per la partecipazione alle sedute delle commissioni. L’indennità può essere variata  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del Consiglio di presidenza.
  1. Per i componenti del Consiglio di presidenza che durante lo svolgimento del mandato siano soggetti alla valutazione quadriennale di professionalità, è compresa tra gli elementi di valutazione la relazione resa dal presidente del Consiglio di presidenza relativamente all’attitudine,  laboriosità  e  diligenza  dimostrate  nello svolgimento delle attività del Consiglio e degli incarichi ricevuti.

 

Art. 27.

 

(Scioglimento)

  1. Il Consiglio di presidenza, qualora ne sia impossibile il funzionamento, è sciolto
    con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
    dei ministri.
  2. Le nuove elezioni sono indette con il medesimo decreto di cui al comma 1 e hanno luogo entro il sessantesimo giorno successivo alla data di scioglimento.

 

Art. 28.

 

(Autonomia contabile)

  1. Il Consiglio di presidenza provvede all’autonoma gestione finanziaria delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto con un unico capitolo nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere trasferito al Consiglio medesimo.
  2. La gestione si svolge in base al bilancio di previsione e al rendiconto consuntivo, approvati dal Consiglio di presidenza, ed è soggetta al controllo della Corte dei conti. Il bilancio e il rendiconto sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL CONSIGLIO DI
PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

ART. 29

(Uffici di diretta collaborazione del Consiglio di presidenza)

  1. Il Consiglio di presidenza è assistito da uffici il cui numero, le cui attribuzioni e funzionamento e il cui organico sono disciplinati con regolamento adottato con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri.  Il  regolamento  può  essere modificato nelle stesse forme, su proposta del Consiglio di presidenza.
  2. Il personale degli uffici di cui al comma 1 fa parte del ruolo del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il contingente del personale assegnato a detti uffici è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e può essere variato nelle stesse forme, su proposta del Consiglio di presidenza.
  3. Gli uffici  di  cui  al  comma     1  svolgono  funzioni  di  assistenza  e  diretta
    collaborazione nei riguardi del Consiglio di presidenza, delle commissioni e organi
    consiliari  in  cui  lo  stesso  è  ripartito  e  del  suo  presidente  nonché  le  attività
    amministrative attribuite a ciascun ufficio o ai suoi componenti dal regolamento di
    cui al comma 1.
  4. Agli uffici di cui al comma 1 sono attribuite altresì le funzioni svolte, alla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze.
  5. Ad ogni ufficio è preposto un direttore, con qualifica di dirigente di livello non
    generale; gli uffici e i loro dirigenti sono coordinati dall’ufficio del segretariato
    generale, cui è preposto un dirigente di livello generale, con funzioni di segretario
    generale, secondo le qualifiche stabilite dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.UFFICI DI CANCELLERIA

    DEI TRIBUNALI E DELLE CORTI DI APPELLO TRIBUTARIE ART. 30

     

    (Uffici di cancelleria dei tribunali e delle corti di appello tributarie)

    1. Sono istituiti presso ogni tribunale tributario e presso ogni corte di appello tributaria gli uffici di cancelleria, disciplinati con regolamento adottato mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Con il regolamento è stabilita la dotazione organica e sono disciplinati l’organizzazione e il funzionamento degli uffici di cancelleria e il loro rapporto con i magistrati tributari e con i magistrati tributari onorari in servizio presso la medesima sede. Il regolamento può essere modificato nelle stesse forme, su proposta del Consiglio di presidenza.
    2. Il personale degli uffici di cui al comma 1 fa parte del ruolo del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il contingente del personale assegnato a detti uffici è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e può essere variato nelle stesse forme, su proposta del Consiglio di presidenza.
    3. Il trattamento economico del personale amministrativo degli uffici di cancelleria è
      quello previsto per gli appartenenti al ruolo del personale della Presidenza del
      Consiglio dei ministri, in relazione alla posizione giuridica ed economica ricoperta.
    4. Sono istituiti presso ogni tribunale tributario e presso ogni corte di appello tributaria gli uffici di cancelleria, disciplinati con regolamento adottato mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Con il regolamento è stabilita la dotazione organica e sono disciplinati l’organizzazione e il funzionamento degli uffici di cancelleria e il loro rapporto con i magistrati tributari e con i magistrati tributari onorari in servizio presso la medesima sede. Il regolamento può essere modificato nelle stesse forme, su proposta del Consiglio di presidenza.
    5. Il personale degli uffici di cui al comma 1 fa parte del ruolo del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il contingente del personale assegnato a detti uffici è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e può essere variato nelle stesse forme, su proposta del Consiglio di presidenza.
    6. Il trattamento economico del personale amministrativo degli uffici di cancelleria è
      quello previsto per gli appartenenti al ruolo del personale della Presidenza del
      Consiglio dei ministri, in relazione alla posizione giuridica ed economica ricoperta.
    7. Ad ogni ufficio di cancelleria dei tribunali tributari con almeno sei sezioni e delle
      corti di appello tributarie con almeno tre sezioni è preposto un direttore con qualifica
      di dirigente di livello non generale. Alle cancellerie degli uffici giudiziari tributari
      con un numero di sezioni inferiore è preposto un direttore con qualifica di funzionario
      dell’area funzionale III, con fascia retributiva non inferiore alla IV, prevista dal
      contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri.
    8. Ad ogni ufficio di cancelleria dei tribunali tributari con almeno sei sezioni e delle
      corti di appello tributarie con almeno tre sezioni è preposto un direttore con qualifica
      di dirigente di livello non generale. Alle cancellerie degli uffici giudiziari tributari
      con un numero di sezioni inferiore è preposto un direttore con qualifica di funzionario
      dell’area funzionale III, con fascia retributiva non inferiore alla IV, prevista dal
      contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri.Il trattamento economico principale e accessorio del personale amministrativo degli uffici di diretta collaborazione del Consiglio di presidenza è quello previsto per gli appartenenti al ruolo del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, in relazione alla posizione giuridica ed economica ricoperta, come prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri. Al suddetto personale, in ragione  delle  peculiari  attività  svolte,  è  corrisposto  un  ulteriore compenso accessorio, il cui ammontare e le cui modalità di erogazione sono stabiliti dal Consiglio di presidenza con determinazione annuale, nell’ambito della propria autonomia contabile e a carico del proprio bilancio. L’ufficio di cancelleria svolge funzioni di assistenza e di collaborazione nei riguardi del rispettivo tribunale tributario o corte di appello tributaria nell’esercizio dell’attività giurisdizionale nonché le attività amministrative attribuite allo stesso ufficio o ai suoi componenti.SERVIZI INFORMATICI DI GESTIONE DELLA GIUSTIZIA
      TRIBUTARIA

       

      ART. 31

       

      (Servizi informatici di gestione della giustizia tributaria)

      1. Il funzionamento e le attribuzioni dei servizi informatici di gestione della giustizia tributaria sono stabiliti con regolamento approvato mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La gestione informatizzata delle attività degli uffici di cancelleria dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, degli uffici di diretta collaborazione del Consiglio di presidenza e del processo tributario telematico è svolta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso le strutture del Consiglio di presidenza. Per tale gestione il Consiglio di presidenza può anche ricorrere ad affidamenti a società esterne, nell’ambito delle ordinarie procedure di affidamento dei contratti pubblici, o a convenzioni con società abilitate alla loro stipulazione con le pubbliche amministrazioni.
      2. In sede di prima applicazione della presente legge, al fine di consentire la
        continuità della gestione informatizzata dei servizi di cui al comma 1, il Consiglio di
        Presidenza succede nella titolarità delle convenzioni a tale scopo esistenti tra il
        Ministero dell’economia e delle finanze e la società Sogei Spa o altre controparti.REGOLAMENTI

         

        ART. 3

         

        (Regolamenti)

        1. I regolamenti previsti dagli articoli 29, 30 e 31 della presente legge sono adottati, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. Il regolamento di cui all’articolo 20 è adottato dal Consiglio di presidenza entro tre mesi dall’insediamento dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie di cui alla presente legge.
        3. I regolamenti del Consiglio di presidenza previsti dagli articoli 2, 3, 4, 13 e 23 della presente legge sono adottati entro sei mesi dall’insediamento del Consiglio eletto ai sensi della presente legge.

        INSEDIAMENTO DEI TRIBUNALI TRIBUTARI E DELLE CORTI
        DI APPELLO TRIBUTARIE

         

        ART. 34

         

        (Insediamento dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie)

        1. Il Consiglio di presidenza in carica alla data di entrata in vigore della presente
          legge provvede all’attuazione alle disposizioni in essa contenute finalizzate alla
          costituzione e all’insediamento dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie,
          comprese quelle riguardanti la costituzione e l’insediamento presso di essi dei
          magistrati tributari onorari e dei giudici tributari addetti allo smaltimento dei ricorsi
          pendenti.
        2. Entro i tre mesi successivi all’insediamento dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, il Consiglio di presidenza in carica alla data di entrata in vigore della presente legge indice le prime elezioni del nuovo Consiglio, costituito secondo le disposizioni della presente legge, e cessa dalle proprie funzioni alla data di insediamento di quest’ultimo. Qualora il periodo di durata in carica del Consiglio venga a scadenza nelle more dell’insediamento dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, esso è prorogato fino alla data di insediamento del nuovo Consiglio secondo le disposizioni del presente comma.
        3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è stabilita la data di insediamento dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie, che deve avvenire entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

        4. Dalla medesima data stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
        di cui al comma 3 sono soppresse le commissioni tributarie provinciali e regionali, ad
        eccezione delle sezioni presso le quali sono riuniti i ricorsi pendenti a tale data, che,
        ai fini del loro smaltimento, svolgono la propria attività presso le sedi dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie individuati con il medesimo decreto, fino all’esaurimento dei ricorsi assegnati e, comunque, non oltre il termine a tale fine stabilito ai sensi del comma 6.

        1. I ricorsi notificati o depositati dopo la data stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3 sono attribuiti alla competenza dei tribunali tributari, per i giudizi di primo grado, e delle corti di appello tributarie, per i giudizi di secondo grado, compresi quelli di impugnazione delle sentenze emesse dalle commissioni tributarie provinciali, ai sensi del comma 4, sui ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. I giudizi pendenti alla data stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri di cui al comma 3 presso le commissioni tributarie sono assegnati ai giudici
          di queste ultime non riassorbiti nel ruolo dei magistrati tributari o in quello dei
          magistrati tributari onorari, di cui all’articolo 1, al fine del loro smaltimento entro i
          termini e con le modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 3 del presente
          articolo.
        3. I giudici delle commissioni tributarie incaricati ai sensi del comma 6 cessano di appartenere al ruolo unico nazionale dei componenti delle commissioni tributarie, di cui all’articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dalla data di esaurimento di tutte le controversie pendenti ad essi assegnate, e comunque alla scadenza del termine per lo smaltimento delle stesse, stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3.
        4. Gli importi destinati al pagamento dei compensi dei giudici tributari assegnati allo
          smaltimento dei ricorsi pendenti sono iscritti in apposito capitolo dello stato di
          previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il trasferimento ad
          apposito fondo istituito nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
          ministri. A tale fondo è destinata quota parte delle entrate derivanti dal contributo
          unificato nel processo tributario, a decorrere dall’esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, destinate alla remunerazione dei componenti  dell’ordinamento  giudiziario  tributario  ai  sensi  del  comma 3-ter dell’articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, come sostituito dal comma 4 dell’articolo 33 della presente legge.

          1. I presidenti dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie esercitano la supervisione sulle attività   giurisdizionali   svolte   dalle   sezioni   delle   cessate commissioni  tributarie  insediate  presso  di  essi  ai  sensi  del  comma 4  per  lo smaltimento  dei  ricorsi  pendenti.  A  tali  sezioni  sono  preposti  presidenti  di commissione tributaria, presidenti e vice presidenti di sezione e giudici, secondo le disposizioni e le competenze stabilite dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.
            1. e) i giudici, per l’incarico di magistrato tributario;
            2. I componenti delle cessate commissioni tributarie provinciali con almeno dieci anni di servizio, indipendentemente dall’incarico rivestito, possono presentare istanza di riassorbimento anche presso le corti di appello tributarie, limitatamente all’incarico di magistrato tributario.
            3. I componenti delle cessate commissioni tributarie regionali possono presentare istanza di riassorbimento nelle corti di appello tributarie o nei tribunali tributari perIl Consiglio di presidenza continua a svolgere nei confronti dei giudici delle
              commissioni tributarie di cui al comma 6 le funzioni ad esso attribuite dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545. Esso vigila sull’attività di smaltimento dei ricorsi pendenti, in particolare al fine di assicurare il rispetto dei termini stabiliti per il loro esaurimento.PRIMA NOMINA DEI MAGISTRATI TRIBUTARI ART. 35

               

              (Prima nomina dei magistrati tributari)

              1. In sede di prima costituzione dei ruoli dei magistrati tributari e dei magistrati tributari onorari, il Consiglio di presidenza in carica alla data di entrata in vigore della presente legge procede al riassorbimento dei giudici in servizio presso le commissioni tributarie mediante selezione, secondo le disposizioni del presente articolo, tra quelli che ne facciano domanda e possiedano i requisiti per la nomina, di cui agli articoli 4, 5 e 7, nonché i requisiti stabiliti dal presente articolo. Possono presentare domanda di riassorbimento i giudici in servizio presso le commissioni tributarie, i quali, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze, siano di età tale da assicurare almeno due anni di servizio, in relazione ai limiti di età stabiliti dall’articolo 11.
              2. In deroga a quanto stabilito dai commi 1, 3, 4 e 5 dell’articolo 13, ai magistrati tributari nominati a seguito del riassorbimento di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto il  trattamento  economico  iniziale  corrispondente  alle  funzioni assegnate, in base al prospetto di equiparazione di cui alla tabella H allegata alla presente legge, secondo i parametri di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, oltre alla speciale indennità di cui all’articolo 3 della stessa legge.
              3. In deroga a quanto stabilito dai commi 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 13 e fino
                all’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal comma

              2 del medesimo articolo, ai magistrati tributari onorari nominati a seguito del riassorbimento di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto il trattamento economico iniziale costituito dal compenso fisso di cui all’articolo 13, comma 2, terzo periodo, nella misura di euro 400 mensili, e dall’importo variabile corrispondente al numero dei provvedimenti depositati, nella misura di seguito indicata per ognuno di essi:

               

              1. a) mediazione: euro 20 per ogni udienza che conclude la fase di mediazione;
              2. b) decreto od  ordinanza  di  carattere  definitorio  o  di  decisione  sull’istanza  di sospensione cautelare dell’atto impugnato o della sentenza impugnata: euro 20 per ognuno;

               

              1. c) sentenza definitoria: euro 100 per ognuna.
              2. Le valutazioni per la selezione ai fini del riassorbimento di cui al comma 1, sia nelle funzioni di magistrato tributario, sia in quelle di magistrato tributario onorario, sono compiute mediante l’attribuzione dei seguenti punteggi per ogni anno di servizio o frazione di anno superiore al semestre, calcolati per tutto il periodo svolto fino alla
                data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze di riassorbimento:
              3. a) punteggi per le cariche di componente delle cessate commissioni tributarie regionali:

               

              1) presidente: punti 6;

               

              2) presidente di sezione: punti 4;

               

              3) vice presidente: punti 2,5;

               

              4) giudice: punti 1,5;

              1. b) punteggi per le cariche di componente delle cessate commissioni tributarie provinciali:

               

              1) presidente: punti 5;

               

              2) presidente di sezione: punti 3;

              3) vice presidenti: punti 2;

               

              4) giudice: punti 1;

               

              1. c) servizi presso altre sedi giurisdizionali: punti 0.
              2. I componenti delle cessate commissioni tributarie provinciali possono presentare istanza di riassorbimento nei tribunali tributari per l’incarico rivestito alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i seguenti criteri:

               

              1. a) tutti i componenti, per l’incarico di magistrato tributario onorario;

               

              1. b) i presidenti di commissione tributaria, per tutti gli incarichi;
              2. c) i presidenti di sezione, per gli incarichi di presidente di sezione o di magistrato tributario; se in servizio come presidente di sezione da almeno cinque anni, possono presentare istanza anche per l’incarico di presidente di tribunale tributario;
              3. d) i vice presidenti di sezione, per l’incarico di magistrato tributario; se in servizio come vice presidente di sezione da almeno cinque anni, possono presentare istanza anche per l’incarico di presidente di sezione e, se da almeno dieci anni, anche per l’incarico di presidente di tribunale tributario;

              l’incarico rivestito alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i seguenti criteri:

            1. a) tutti i componenti, per l’incarico di magistrato tributario onorario presso i tribunali
              tributari;
              1. e) i giudici, per l’incarico di magistrato tributario.
              2. I componenti delle cessate commissioni tributarie provinciali con almeno dieci anni di servizio, indipendentemente dall’incarico rivestito, possono presentare istanza di riassorbimento anche presso le corti di appello tributarie, limitatamente all’incarico di magistrato tributario.
                1. b) i presidenti di commissione tributaria, per tutti gli incarichi;
                2. c) i presidenti di sezione, per gli incarichi di presidente di sezione o di magistrato tributario; se in servizio come presidente di sezione da almeno cinque anni, possono presentare istanza anche per gli incarichi di presidente di corte di appello tributaria o di presidente di tribunale tributario;
                3. d) i vice presidenti di sezione, per l’incarico di magistrato tributario; se in servizio come vice presidente di sezione da almeno cinque anni, possono presentare istanza anche per gli incarichi di presidente di sezione di corte di appello tributaria o di presidente di sezione di tribunale tributario e, se da almeno dieci anni, anche per gli
                  incarichi di presidente di corte di appello tributaria o di presidente di tribunale tributario;I componenti delle cessate commissioni tributarie regionali possono presentare
                  istanza di riassorbimento nelle corti di appello tributarie o nei tribunali tributari per l’incarico rivestito alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i seguenti criteri:
                1. a) tutti i componenti, per l’incarico di magistrato tributario onorario presso i tribunali
                  tributari;
          2.  
                1. c) i presidenti di sezione, per gli incarichi di presidente di sezione o di magistrato tributario; se in servizio come presidente di sezione da almeno cinque anni, possono presentare istanza anche per gli incarichi di presidente di corte di appello tributaria o di presidente di tribunale tributario;
                2. d) i vice presidenti di sezione, per l’incarico di magistrato tributario; se in servizio come vice presidente di sezione da almeno cinque anni, possono presentare istanza anche per gli incarichi di presidente di sezione di corte di appello tributaria o di presidente di sezione di tribunale tributario e, se da almeno dieci anni, anche per gli incarichi di presidente di corte di appello tributaria o di presidente di tribunale tributario;

            b) i presidenti di commissione tributaria, per tutti gli incarichi;

              1. e) i giudici, per l’incarico di magistrato tributario.
              2. Ogni candidato può presentare istanza di riassorbimento per l’incarico rivestito e per altri due incarichi in subordine, specificando, per ognuno, presso quale sede di tribunale tributario o di corte di appello tributaria; in via ulteriormente subordinata, il candidato può presentare istanza per l’incarico di magistrato tributario onorario presso una delle sedi di tribunale tributario.
              3. Nel caso in cui le richieste di assegnazione di cui ai commi 5, 6 e 7 eccedano il fabbisogno per gli incarichi nelle singole sedi di tribunale tributario o di corte di appello tributaria, a parità di punteggio, l’ordine di precedenza è determinato secondo i seguenti criteri:
                1. a) il candidato che concorre per una sede appartenente alla medesima circoscrizione regionale della cessata commissione tributaria di provenienza, dando la precedenza ai componenti della cessata commissione tributaria regionale, se concorrono per la corte di appello tributaria, e delle cessate commissioni tributarie provinciali, se concorrono per i tribunali tributari;
                2. b) il candidato, proveniente da una commissione tributaria regionale, che concorre per un incarico inferiore a quello rivestito nelle cessate commissioni tributarie o per
                  quello di magistrato tributario onorario e in possesso di carica superiore a giudice;
                3. c) il candidato in possesso di incarico superiore a giudice, che concorre per un incarico inferiore a quello rivestito nelle cessate commissioni tributarie o per quello di magistrato tributario onorario;
                4. d) il candidato che proviene da una commissione tributaria regionale e concorre per il medesimo incarico rivestito nelle cessate commissioni tributarie o per quello di magistrato tributario onorario;
                5. e) il candidato  che  concorre  per  il  medesimo  incarico  rivestito  nelle  cessate commissioni tributarie, avente maggior numero di anni di servizio nell’incarico medesimo;

                 

                1. f) il candidato più anziano per età.
                2. In caso di parità a seguito dell’applicazione dei criteri stabiliti al comma 9, è data precedenza al candidato che non sia incorso in sanzioni disciplinari, indi a quello che sia incorso nella sanzione disciplinare meno grave e, nel caso di sanzione di pari gravità, a quello cui la sanzione sia stata irrogata in data meno recente.
                3. La procedura di valutazione per la selezione di cui al comma 1 deve essere completata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro quattro mesi dal completamento della procedura, sono nominati i magistrati tributari onorari e i magistrati tributari da assegnare alle sedi dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie.  Con  lo  stesso  decreto  sono  nominati  i  componenti  delle  cessate commissioni tributarie, che non abbiano presentato istanza di riassorbimento o non siano  risultati  utilmente  collocati  nella  selezione  per  il  riassorbimento,  i  quali provvederanno allo smaltimento dei ricorsi pendenti di cui all’articolo 34, comma 6.
                  1. Qualora, al termine delle procedure di selezione per il riassorbimento, non risultino coperti tutti i posti di magistrato tributario o di magistrato tributario onorario previsti nell’organico, il  Consiglio  di  presidenza  provvede  alle  applicazioni
                    temporanee  eventualmente  necessarie  e all’immediata  indizione  di  un  concorso pubblico per l’assunzione dei magistrati tributari e dei magistrati tributari onorari a tale fine occorrenti.

                PROCESSO TRIBUTARIO

                 

                ART. 1, comma 3

                 

                ART. 33, comma 7

                 

                 

                 

                 

                  Il processo tributario è regolato dalle disposizioni del decreto legislativo  31 dicembre   1992,  n.   546.  Per  quanto  da  esse  non  disciplinato,  anche  con applicazione del criterio dell’analogia ai sensi dell’articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, si applicano le norme del codice di procedura civile, purché siano con esse compatibili.

                 

                  Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi per i giudici delle
                cessate commissioni tributarie incaricati di provvedere allo smaltimento dei ricorsi pendenti, fino all’esaurimento di tale incarico, ai sensi dell’articolo 34.

                NUOVI PROCEDIMENTI DI RECLAMO E MEDIAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 17-BIS  DEL  DECRETO  LEGISLATIVO 31
                DICEMBRE 1992,N. 546, COME MODIFICATO DALL’ARTICOLO

                33 DELLA PRESENTE LEGGE

                 

                ART. 33, comma 8, lettera o)

                 

                1. o) all’articolo 17-bis Decreto Legislativo n. 546/1992:

                 

                1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

                « 2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza dei termini di cui ai commi 5-bis e 5-ter, entro i quali deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale »;

                 

                2) il comma 3 è abrogato;

                 

                3) al comma 4, le parole: « e della proposta di mediazione » sono soppresse;

                 

                4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

                « 5. Ove l’organo destinatario non accolga il reclamo, ne dà comunicazione alla parte ricorrente entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso »;

                 

                5) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

                « 5-bis. Nel caso in cui l’organo destinatario o la parte ricorrente intendano
                formulare  una  propria  proposta  di  mediazione,  la  notificano  alla  parte destinataria entro sessanta giorni dalla notifica del mancato accoglimento del reclamo e provvedono nello stesso termine a depositarla presso il tribunale tributario competente per la fissazione dell’udienza di mediazione, unitamente
                alla  documentazione  prodotta  con  il  reclamo,  senza  che  ciò  rappresenti costituzione in giudizio.

                5-ter. Il magistrato tributario onorario a cui sono assegnati il fascicolo e la proposta di mediazione di cui al comma 5-bis fissa un’udienza, entro sessanta giorni dal deposito di cui al medesimo comma, nella quale procede al tentativo di mediazione, anche in termini diversi da quelli proposti. In caso di accettazione
                delle  parti,  la  mediazione  si  perfeziona  con  la  sottoscrizione  apposta  dal magistrato tributario onorario, dalle parti e dal cancelliere verbalizzante al processo verbale di udienza contenente l’indicazione delle somme eventualmente
                dovute e dei termini per il pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all’ente impositore o per il pagamento delle somme  dovute  al  contribuente.  In  caso  di  esito  negativo  del  tentativo  di
                mediazione in udienza, il ricorrente, nei trenta giorni successivi, può procedere alla costituzione in giudizio. In tal caso, la trattazione della controversia è fissata non oltre il novantesimo giorno successivo alla medesima costituzione »;

                6) al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo tra le parti o dalla data del verbale dell’udienza di mediazione di cui al comma 5-ter, delle somme dovute ovvero della prima rata ª;

                DIFENSORI TRIBUTARI

                 

                ART. 33, comma 8, lettera m)

                1. m) all’articolo 12 Decreto Legislativo n. 546/1992, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

                « 6-bis. I difensori di cui ai commi da 1 a 6 sono abilitati all’assistenza tecnica per le controversie di competenza del magistrato tributario onorario e per le impugnazioni delle sentenze da questo emesse innanzi alla corte di appello
                tributaria. Per le controversie di competenza del magistrato tributario sono abilitati all’assistenza tecnica i difensori di cui al comma 3, lettere a) e b) ª;

                 

                 

                 

                ART. 12 Decreto Legislativo n. 546/1992

                1. Sono abilitati all’assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali o nell’elenco di cui al comma 4:

                 

                1. a) gli avvocati;
                2. b) i soggetti  iscritti  nella  Sezione  A  commercialisti  dell’Albo  dei  dottori commercialisti e degli esperti contabili;

                 

                ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
                CONTABILI

                SEZIONE A Commercialisti

                Nella sez. A sono iscritti, di diritto, coloro che alla data del 31 dicembre 2007 sono iscritti nell’albo dei Dottori Commercialisti o in quello dei Ragionieri e Periti Commerciali (art. 61, co. 4, d. lgs. n. 139/05).

                 

                Per l’iscrizione nella sezione è necessario:

                    essere in possesso di una laurea nella classe delle lauree specialistiche (magistrale) in scienza dell’economia (64/S), ovvero  nella classe delle lauree specialistiche (magistrale) in scienze economico aziendali (84/S), ovvero   delle   lauree   rilasciate   dalle   facoltà   di   economia   secondo l’ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell’art. 17, co. 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

                 aver  superato  l’esame  di  Stato  per  l’abilitazione  all’esercizio  della professione di dottore commercialista, secondo le norme vigenti all’epoca in cui l’esame è stato sostenuto.

                INDICE

                 

                1. MAGISTRATURA TRIBUTARIA AUTONOMA………………… PAG. 2
                2. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI………………… PAG. 4
                3. ORGANI DELLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA……………… PAG. 6

                – TRIBUNALI TRIBUTARI

                 

                – CORTI DI APPELLO TRIBUTARIE

                1. CORTE DI CASSAZIONE……………………………………… PAG. 13
                2. REQUISITI GENERALI DEI MAGISTRATI TRIBUTARI E DEI

                MAGISTRATI TRIBUTARI ONORARI………………………                                                              PAG. 15

                 

                1. INCOMPATIBILIT¬ E COLLOCAMENTO FUORI RUOLO……. PAG. 17
                2. MAGISTRATI TRIBUTARI………………………………………… PAG. 21
                3. CONCORSO PUBBLICO…………………………………………… PAG. 23
                4. MAGISTRATI TRIBUTARI ONORARI MONOCRATICI……… PAG. 28
                5. TABELLA E……………………………………………………….. . PAG. 32

                 

                1. MAGISTRATI DI CORTE DI APPELLO TRIBUTARI…………… PAG. 34
                2. TABELLA F………………………………………………………… PAG.36
                3. PROCEDIMENTO DI NOMINA DEI MAGISTRATI TRIBUTARI E DEI
                  MAGISTRATI TRIBUTARIPAG. 38
                4. DURATA DELL’INCARICO………………………………………. PAG. 40
                5. GIURAMENTO…………………………………………………… PAG. 42

                 

                1. TRATTAMENTO ECONOMICO VALUTAZIONE DI

                PROFESSIONALITA……………………………………………. .    PAG. 44

                1. RESPONSABILITA………………………………………… PAG. 47
                2. CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO……………. PAG. 49

                 

                1. SEZIONI – COLLEGI – SEDI DISAGIATE PAG. 51
                2. FORMAZIONE DELLE SEZIONI E DEI
                  COLLEGI GIUDICANTI.PAG. 55
                3. UFFICIO DEL MASSIMARIO PAG. 57
                4. VIGILANZA E SANZIONI DISCIPLINARI……………………… PAG. 59

                 

                1. PROCEDIMENTO DISCIPLINARE PAG. 64
                2. DECADENZA DALL’INCARICO PAG. 67
                3. CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA

                 

                GIUSTIZIA TRIBUTARIA                                                            PAG. 69

                1. UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL CONSIGLIO DI

                 

                PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA………………  PAG. 82

                1. UFFICI DI CANCELLERIA DEI TRIBUNALI E DELLE CORTI DI

                APPELLO TRIBUTARIE  ………………………………………….  PAG. 85

                1. SERVIZI INFORMATICI DI GESTIONE DELLA GIUSTIZIA

                 

                TRIBUTARIA……………………………….                                                                  PAG. 88

                1. REGOLAMENTI PAG. 90
                2. INSEDIAMENTO DEI TRIBUNALI TRIBUTARI E DELLE CORTI DI

                 

                APPELLO TRIBUTARIE                                                                   PAG. 92

                31.PRIMA NOMINA DEI MAGISTRATI TRIBUTARI                                                                   PAG. 96

                32.PROCESSO TRIBUTARIO………………………………………… PAG. 103

                1. NUOVI PROCEDIMENTI DI RECLAMO E MEDIAZIONE PAG. 105

                34.DIFENSORI TRIBUTARI                                                                   PAG. 108

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                Lecce, 13 marzo 2022

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                AVV. MAURIZIO VILLANI
                Avvocato Tributarista in Lecce

                Patrocinante in Cassazione
                www.studiotributariovillani.it

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                Avv. Maurizio Villani

                 

                e-mail avvocato@studiotributariovillani.it – pec:
                avv.maurizio.villani@pec.studiotributariovillani.it