LIBRO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI
Titolo I
DEI GIUDICI TRIBUTARI E DEI LORO AUSILIARI
CAPO I
DELLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA
Articolo 1
(Gli organi della giurisdizione tributaria)
- La giurisdizione tributaria è esercitata dai tribunali tributari, dalle corti d’appello tributarie e dalla Sezione tributaria della Corte Suprema di Cassazione.
- I giudici tributari applicano le norme processuali di cui agli articoli seguenti.
- Solo per quanto non disposto da queste norme anche con l’impiego dell’analogia, e sempre che siano compatibili con esse, i giudici tributari applicano le disposizioni del codice di procedura civile e le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
Articolo 2
(Ambito della giurisdizione tributaria)
- Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati.
- Sono demandate ai giudici tributari anche tutte le controversie catastali.
- I giudici tributari non hanno giurisdizione sulle controversie che attengono all’atto di pignoramento e agli altri atti della esecuzione forzata tributaria.
Articolo 3
(Difetto di giurisdizione del giudice tributario)
- Il difetto di giurisdizione è rilevabile anche d’ufficio soltanto nel primo grado del giudizio.
Articolo 4
(Regolamento preventivo di giurisdizione)
- Finché la causa non sia stata decisa in primo grado ciascuna delle parti può proporre regolamento di giurisdizione a norma degli articoli 41 e 367 del codice di procedura civile.
Articolo 5
(Trasferimento dell’azione davanti al giudice tributario)
- Se dalla Suprema Corte di cassazione o da altro giudice, con pronuncia passata in giudicato, viene riconosciuta la giurisdizione del giudice tributario, l’azione è trasferita davanti a questo mediante ricorso secondo le modalità e le forme indicate dall’articolo 41.
- Il ricorso di cui al comma precedente può essere presentato a pena d’inammissibilità soltanto dopo il passaggio in giudicato della pronuncia che dichiara la giurisdizione del giudice tributario ed entro il termine perentorio di tre mesi da quando la pronuncia stessa è passata in giudicato.
- Nel giudizio attivato a norma dei commi precedenti, fermi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se inizialmente proposta davanti al giudice tributario, tutte le parti possono rimodulare le rispettive difese, adeguandole a quelle proprie del processo tributario, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute.
- Le parti, a loro richiesta, sono rimesse in termini in caso di errore scusabile ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 153, secondo comma, del codice di procedura civile.
- I provvedimenti cautelari emessi nel giudizio davanti al giudice inizialmente adito conservano la loro efficacia, salvo che, su istanza della parte interessata, vengano revocati o modificati dal giudice tributario a norma dell’articolo 114.
CAPO II
DELLA COMPETENZA DEI GIUDICI TRIBUTARI
Articolo 6
(Competenza per territorio dei tribunali tributari)
- I tribunali tributari sono competenti per le controversie proposte nei confronti dell’autore dell’atto impugnato che ha sede nella sua circoscrizione.
Articolo 7
(Competenza per territorio delle corti d’appello tributarie)
- Le corti d’appello tributarie sono competenti per le impugnazioni avverso le decisioni dei tribunali tributari che hanno sede nella loro circoscrizione.
Articolo 8
(Incompetenza dei giudici tributari)
- La competenza dei giudici tributari è inderogabile.
- L’incompetenza è rilevabile anche d’ufficio soltanto nel grado davanti al giudice tributario al quale si riferisce.
- Quando un giudice tributario declina la propria competenza indica il giudice tributario che ritiene competente. L’incompetenza dichiarata e la competenza del giudice tributario indicato come competente non sono contestabili da parte di quest’ultimo se il processo è riassunto davanti ad esso su istanza di parte nel termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione della pronuncia declinatoria di competenza.
- Quando la riassunzione avviene nel termine indicato nel comma precedente, il processo continua davanti al nuovo giudice; altrimenti, si estingue.
- Nei confronti delle pronunce dei giudici tributari non sono ammessi i regolamenti di competenza previsti dal codice di procedura civile, né si applicano, neanche per analogia, le relative disposizioni.
- Avverso la pronuncia del giudice tributario che declina la competenza a favore di altro giudice tributario non è ammesso appello da parte di chi ha provveduto alla riassunzione di cui al comma 4.
- Salvo quanto previsto nel comma precedente, l’impugnazione avverso la pronuncia declinatoria della competenza non è proponibile oltre il termine di tre mesi dalla comunicazione di questa pronuncia.
- L’impugnazione proposta a norma del comma precedente sospende il termine per la riassunzione o il processo già riassunto sino alla comunicazione della pronuncia sull’impugnazione stessa.
CAPO III
ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEI GIUDICI TRIBUTARI
Articolo 9
(Astensione obbligatoria dei giudici tributari)
- Il giudice tributario ha l’obbligo di astenersi nei casi indicati nell’articolo 51, primo comma, del codice di procedura civile, in quanto applicabile.
- L’obbligo di astensione sussiste anche per i giudici tributari che abbiano avuto conoscenza della causa quali componenti di commissioni per l’ammissione al gratuito patrocinio di una delle parti.
- Tutti i giudici tributari devono astenersi se hanno o hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione con una delle parti.
Articolo 10
(Astensione facoltativa dei giudici tributari)
- Al di fuori dei casi indicati nell’articolo 9, qualora sussistano gravi ragioni di convenienza, il giudice tributario può chiedere al capo dell’ufficio di cui fa parte l’autorizzazione ad astenersi.
- Se l’astensione riguarda il capo dell’ufficio, l’autorizzazione è chiesta al capo dell’ufficio superiore.
Articolo 11
(Ricusazione dei giudici tributari)
- Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può chiederne la ricusazione, mediante istanza scritta firmata dal difensore o dalla parte, contenente, a pena d’inammissibilità, l’indicazione dei motivi specifici e dei mezzi di prova.
- L’istanza per la ricusazione di un giudice tributario, a pena d’inammissibilità, deve essere presentata per iscritto almeno tre giorni prima dell’udienza, se al ricusante è noto il nome del giudice che prenderà parte all’udienza. In caso contrario, l’istanza di ricusazione, sempre a pena d’inammissibilità, può essere presentata anche mediante dichiarazione orale, resa prima dell’inizio della relazione di cui all’articolo 60, comma 2, che dovrà essere inserita a verbale, facendo in esso risultare la sottoscrizione del ricusante.
- Qualora l’istanza, anche ad un sommario esame, appaia manifestamente inammissibile o infondata, il collegio investito della decisione con ordinanza dispone che il processo prosegua.
- Sulla ricusazione decide il collegio al quale appartiene il giudice ricusato, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, previa sostituzione, da parte del capo dell’ufficio, del giudice ricusato, che deve essere sentito, assunte, ove occorra, le prove offerte dalle parti.
- Il provvedimento reso sull’istanza contiene la pronuncia sulle spese e può contenere la condanna della parte che l’ha proposta ad una pena pecuniaria non superiore ad euro cinquecento.
- L’accoglimento dell’istanza di ricusazione rende nulli gli atti compiuti con la partecipazione del giudice ricusato.
CAPO IV
DEI POTERI DEL GIUDICE TRIBUTARIO
Articolo 12
(Poteri decisori del giudice tributario)
- I giudici tributari hanno il potere di annullare in tutto o in parte gli atti indicati nell’articolo 43 nei limiti della domanda.
- Qualora l’atto impugnato consista nel diniego, espresso o tacito, di una domanda di rimborso, i giudici tributari, se espressamente richiesti, condannano la parte ricorrente al pagamento della somma da rimborsare, con rivalutazione ed interessi.
- Il giudice tributario, davanti al quale siano impugnati provvedimenti irrogativi di sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie, qualora ritenga che la violazione delle norme poste a base di questi provvedimenti sia giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle norme stesse, dichiara non applicabili le sanzioni irrogate.
- Spetta al giudice tributario il potere di pronunciare la condanna alle spese di giudizio, al pagamento di pene pecuniarie specificamente previste dalle norme processuali, nonché al risarcimento dei danni consequenziali alla violazione di queste norme nei soli casi da queste norme previsti.
- Soltanto nei casi previsti nei commi 2 e 4 le pronunce dei giudici tributari costituiscono titoli esecutivi.
Articolo 13
(Poteri cautelari del giudice tributario)
- I giudici tributari di primo e di secondo grado, al fine di preservare l’effettività delle decisioni rese a norma dell’articolo precedente, hanno il potere di anticiparne gli effetti, quando la domanda, ad una sommaria delibazione, non appaia manifestamente infondata e sussista il timore, concreto ed attuale, che possano derivare danni gravi e irreparabili al destinatario dell’atto impugnato.
- Il potere cautelare riconosciuto ai giudici tributari a norma del precedente comma è dagli stessi esercitato secondo le disposizioni contenute nel capo II del libro IV.
Articolo 14
(Poteri cognitori del giudice tributario)
- Il giudice tributario conosce e risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie oggetto di giudizio, che appartengono in via principale alla stessa giurisdizione tributaria o ad altre giurisdizioni, fatta soltanto eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio.
- Il giudice tributario, se ritiene illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applica in relazione all’oggetto dedotto in giudizio, indipendentemente dall’eventuale impugnazione dell’atto stesso principalmente proposta davanti al giudice a cui spetta il potere di pronunciarne l’annullamento.
Articolo 15
(Poteri istruttori del giudice tributario)
- Il giudice tributario pone a fondamento della decisione i fatti allegati dalla parte che non siano stati oggetto di specifica contestazione dalla controparte costituita in giudizio.
- Salvo quanto sopra, il giudice tributario, nei limiti dei fatti allegati dalle parti e al fine di verificarne la verità, esercita tutti i poteri istruttori di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e di chiarimenti che la legge riconosce ai soggetti che hanno emesso gli atti oggetto d’impugnazione.
- Non sono ammessi l’interrogatorio formale, il giuramento, decisorio e suppletorio, nonché ogni mezzo di prova legale.
- Il giudice tributario, se lo ritiene indispensabile per la decisione, anche d’ufficio può richiedere informazioni scritte sui fatti di causa alle parti e ai terzi, comunicando ad essi, tramite la segreteria, apposito modulo di richiesta di informazioni, a cui il destinatario è tenuto a rispondere, restituendo, anche a mezzo posta, all’ufficio che l’ha inviato, il modulo stesso, con firma gratuitamente autenticata da notaio, da segretario o cancelliere di qualsiasi ufficio giudiziario o da segretario comunale. Le risultanze acquisite sono liberamente valutate dal giudice tributario.
- Il giudice tributario, se le ritiene rilevanti, può liberamente valutare le informazioni di terzi fornite dalle parti, per quanto possibile, nelle forme di cui al comma precedente.
- Il giudice tributario, quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità, ritenuti indispensabili per la decisione, può nominare consulenti tecnici, ai quali, e per i quali compiti ad essi affidati, si applica la disciplina prevista dal codice di procedura civile.
CAPO V
AUSILIARI DEL GIUDICE TRIBUTARIO
Articolo 16
(Ausiliari dei giudici tributari)
- Le attività svolte nel processo civile dai cancellieri o dagli ufficiali giudiziari sono affidate nei processi davanti ai giudici tributari di primo e di secondo grado al personale dei relativi uffici di segreteria, secondo le specifiche competenze interne di ognuno di essi.
- Nello svolgimento delle attività di cui al comma precedente il personale delle segreterie dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie collabora con i rispettivi presidenti e con tutti i giudici che ne fanno parte.
Titolo II
DELLE PARTI E DEI LORO DIFENSORI
Articolo 17
(Le parti del processo tributario)
- Sono parti del processo tributario l’autore dell’atto impugnato e chiunque ne sia destinatario.
- E’ parte del processo tributario anche chi succede ad uno dei soggetti indicati nel comma precedente.
- Sono parti altresì coloro che nel processo tributario intervengono volontariamente, su istanza di una delle parti originarie o per ordine del giudice, nei casi previsti dalla legge.
Articolo 18
(Capacità di stare in giudizio)
- Chi ha emesso l’atto impugnato sta in giudizio nella persona del suo legale rappresentante o di soggetto da esso generalmente o specificamente delegato secondo le disposizioni del proprio ordinamento interno.
- Le parti diverse da quelle indicate nel comma precedente possono stare in giudizio anche mediante procuratore generale o speciale.
Articolo 19
(I difensori delle parti)
- Le parti diverse dalle agenzie fiscali, dai comuni e dagli altri soggetti ai quali sia riconosciuta per legge la facoltà di difendersi autonomamente, anche attraverso l’Avvocatura dello Stato o altri uffici interni previsti dai rispettivi ordinamenti, debbono essere difese in giudizio da un difensore abilitato.
- Sono abilitati alla difesa davanti ai giudici tributari di primo e di secondo grado, se iscritti nei rispettivi albi, gli avvocati, i dottori commercialisti e i consulenti del lavoro non dipendenti da pubbliche amministrazioni.
- Sono abilitati alla difesa nei giudizi di primo e di secondo grado aventi ad oggetto controversie catastali, se iscritti nei rispettivi albi professionali, anche gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, gli agrotecnici e i periti agrari.
- Possono altresì difendere le parti nei giudizi tributari di primo e di secondo grado gli spedizionieri doganali per le materie concernenti i tributi amministrati dall’Agenzia delle Dogane.
- Davanti ai giudici tributari di primo e di secondo grado, oltre a quelli sopra indicati, possono svolgere attività difensiva soltanto i soggetti ai quali e nei limiti dei quali l’abilitazione alla difesa è ad essi riconosciuta dalla legge.
- Davanti al giudice tributario di terzo grado la difesa è riservata ai soli avvocati iscritti nell’apposito albo. La legge determina le condizioni e le modalità per l’accesso di altri soggetti allo svolgimento di attività difensive davanti a questo giudice.
- I soggetti abilitati alla difesa davanti ai giudici tributari possono stare in giudizio personalmente.
- Ai difensori di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 l’incarico è conferito dalla parte con atto pubblico o con scrittura privata autenticata. L’incarico può essere conferito anche mediante apposita procura in calce o a margine di un qualsiasi atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione autografa è certificata dallo stesso difensore incaricato. All’udienza pubblica l’incarico può essere conferito oralmente, dandosene atto a verbale.
- L’incarico al difensore può essere sempre revocato dalla parte che l’ha conferito e il difensore può sempre rinunciare ad esso con dichiarazione scritta depositata in segreteria o a verbale.
- La revoca e la rinuncia non hanno effetto per le altre parti finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore, a norma del comma 8.
Articolo 20
(Doveri delle parti e dei loro difensori)
- Le parti e i difensori devono comportarsi con lealtà e probità.
- Se i difensori delle parti non ottemperano al dovere di cui al comma precedente, il giudice tributario deve riferirne alle autorità che esercitano il potere disciplinare o di controllo su di essi.
- Le parti e i difensori non possono usare espressioni sconvenienti ed offensive.
- Salvo quanto disposto dal comma 2, il giudice tributario, in ogni stato e grado del processo, può disporre con ordinanza che si cancellino eventuali espressioni sconvenienti ed offensive usate dalle parti. Inoltre, con la pronuncia che decide la causa, il giudice tributario può assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale quando le espressioni offensive non riguardino l’oggetto della causa.
Articolo 21
(Spese di giudizio)
- Il giudice tributario condanna con sentenza le parti soccombenti alle spese di giudizio.
- Nel pronunciare la condanna di cui al comma precedente il giudice tributario può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice se ritenute superflue o eccessive.
- Il giudice tributario, indipendentemente dalla soccombenza, può condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, causate all’altra parte trasgredendo ai doveri di cui all’articolo 20.
- Le spese di giudizio comprendono, oltre al contributo unificato, gli onorari e i diritti del difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti, oltre il contributo previdenziale e l’imposta sul valore aggiunto, se dovuti.
- Nella liquidazione delle spese il giudice tributario deve attenersi alle tariffe professionali se previste o, in mancanza, alla tariffa più bassa tra quelle esistenti.
- Per le spese a favore dei soggetti di cui all’articolo 19, che non si avvalgono dell’Avvocatura dello Stato, o di altri difensori abilitati, si applica la tariffa vigente per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento degli onorari, senza diritti, spese generali e altri accessori. La riscossione delle spese liquidate a favore dei soggetti sopra indicati avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della decisione.
- Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dal giudice tributario soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere motivate in apposito capo di pronuncia autonomamente impugnabile anche in sede di legittimità.
- Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave il giudice tributario, su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che alle spese, anche al risarcimento dei danni liquidati, anche d’ufficio, nella sentenza.
- Se viene accertata l’inesistenza della pretesa per cui è stata eseguita una misura cautelare o di garanzia o sono stati compiuti atti di esecuzione forzata, il giudice tributario, su istanza della parte danneggiata, condanna l’altra parte, che abbia posto in essere le misure e gli atti di cui sopra senza la normale prudenza, liquidandoli anche d’ufficio.
- Qualora una delle parti abbia formulato una proposta conciliativa, non accettata dall’altra parte, restano a carico di quest’ultima le spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata.
Titolo III
DELL’ESERCIZIO DELL’AZIONE
Articolo 22
(Azione di annullamento)
- L’azione di annullamento contro ogni atto autonomamente impugnabile si propone per qualsiasi motivo nel termine di cui all’articolo 45.
- E’ ammessa la proposizione di motivi aggiunti nei limiti di cui all’articolo 53.
Articolo 23
(Giudizio tributario con pluralità di parti)
- Se l’atto impugnato è intestato a più soggetti tutti debbono partecipare al processo che ne costituisce oggetto.
- I soggetti di cui al comma precedente possono proporre ricorso separatamente o collettivamente. Nel primo caso i ricorsi debbono essere riuniti in un unico processo. Se qualcuno dei soggetti cointestatari dell’atto impugnato non ha proposto ricorso, salvo che sia intervenuto volontariamente in giudizio, ne dev’essere ordinata la chiamata in causa entro un termine stabilito dal giudice a pena di decadenza.
- Salvo quanto previsto nel comma precedente, le parti chiamate coattivamente o intervenute volontariamente nel processo tributario non possono impugnare autonomamente l’atto che ne forma oggetto se per esse al momento della loro costituzione in giudizio è già decorso il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto stesso.
- Fermo quanto sopra stabilito, il giudice tributario, se ritiene che dal processo possano derivare pregiudizi a terzi, ne può ordinare la chiamata in giudizio a cura di una delle parti entro un termine a pena di decadenza.
- Gli atti d’intervento volontario e di chiamata in causa su istanza di parte o per ordine del giudice debbono contenere la sommaria esposizione dello svolgimento del processo con la specifica indicazione di quanto ne forma oggetto. Dopo la notifica sono depositati nella segreteria del giudice adito entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica stessa. Ai fini del rispetto del termine di cui al comma 3 vale la data di notifica e non quella di deposito. Il deposito equivale ad atto di costituzione in giudizio.
Articolo 24
(Cumulo oggettivo)
- Avverso ciascun atto autonomamente impugnabile la parte deve presentare apposito ricorso, a pena d’inammissibilità.
- Soltanto nel caso che nello stesso documento si contengano più atti autonomamente impugnabili o qualora l’atto impugnabile sia riproduttivo di altro atto precedentemente emesso, è consentita l’impugnazione cumulativa degli atti medesimi. Ai fini della competenza va fatto riferimento all’ultimo atto e al soggetto che ne è l’autore.
Titolo III
DEGLI ATTI DEL PROCESSO TRIBUTARIO
CAPO I
DELLE FORME DEGLI ATTI IN GENERALE
Articolo 25
(Le forme degli atti in generale)
- Gli atti del processo tributario, salvo che la legge prescriva forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo.
- E’ obbligatorio l’uso della lingua italiana salvo quanto diversamente disposto da leggi speciali.
- Il giudice tributario, ove occorra, può disporre la traduzione asseverata di documenti scritti in lingua diversa da quella italiana, ponendo le relative spese a carico della parte interessata.
Articolo 26
(Gli atti di parte)
- Gli atti di parte del processo, salvo quanto specificamente previsto per alcuni di essi, debbono indicare, in modo chiaro e preciso, il loro contenuto e debbono essere sottoscritti, tanto negli originali, quanto nelle copie, dalla parte da cui provengono o dal suo difensore.
Articolo 27
(L’udienza)
- Le udienze nel processo tributario sono sempre pubbliche.
- L’udienza è diretta dal presidente del collegio, che può fare e prescrivere quanto occorre perché la trattazione della causa si svolga ordinatamente e proficuamente, regolando la discussione, facendola in ogni caso precedere da dettagliata relazione sui fatti e sulle questioni di causa, e dando quindi la parola ai difensori delle parti, con l’indicazione, ove occorra, dei punti sui quali la discussione deve svolgersi.
- Il presidente del collegio dichiara chiusa la discussione quando ritiene sia stata sufficiente.
- Il presidente del collegio può disporre l’allontanamento dall’udienza di chi contravviene alle sue prescrizioni o comunque cagiona disturbo.
- Della pubblica udienza è redatto processo verbale a cura del segretario.
Articolo 28
(Attività processuali fuori udienza)
- Il collegio, con ordinanza motivata, può delegare il compimento di singoli atti istruttori ad uno dei suoi componenti, il quale, adempiendo all’incarico, nel termine specificamente stabilito, deve attenersi alle prescrizioni contenute nell’ordinanza stessa, provvedendo a redigere apposito processo verbale delle attività svolte, anche senza la presenza del segretario, in contraddittorio con tutte le parti, depositandolo subito dopo in segreteria.
Articolo 29
(Processo verbale)
- Il processo verbale contiene l’indicazione delle persone presenti, delle condizioni di tempo e di luogo nelle quali gli atti che documenta sono compiuti e delle attività svolte, nonché, in specie, delle dichiarazioni rese dai difensori delle parti e delle disposizioni date dal giudice.
- Il processo verbale è redatto dal segretario, salvo che la legge prescriva il compimento di attività processuali senza la sua presenza, nel qual caso il processo verbale è redatto a cura del presidente del collegio o del soggetto da esso delegato.
- Il processo verbale, dopo la sua lettura su richiesta di una parte presente, è sottoscritto da chi lo redige e fa prova sino a querela di falso di quanto in esso rappresentato.
CAPO II
DEI PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE
Articolo 30
(I provvedimenti del giudice tributario)
- La legge stabilisce in quali casi il giudice tributario pronuncia sentenza, ordinanza o decreto.
- Ove la legge non contenga espressa indicazione circa la forma dei provvedimenti del giudice tributario, questi possono essere dati in qualsiasi forma idonea al raggiungimento del loro scopo.
- Delle attività collegialmente svolte dal giudice tributario è compilato sommario processo verbale nel quale, ove uno dei componenti del collegio lo richieda, viene dato atto dell’eventuale dissenso succintamente motivato da parte di qualcuno dei suoi componenti.
Articolo 31
(Contenuto della sentenza)
- La sentenza è pronunciata <> ed è intestata alla <>.
- La sentenza deve contenere:
- 1) l’indicazione dei componenti del collegio, delle parti e dei rispettivi difensori, se vi sono:
- 2) la concisa esposizione dello svolgimento del processo;
- 3) la precisa enunciazione delle domande, delle eccezioni e delle difese delle parti;
- 4) il dispositivo della decisione:
- 5) la succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
- 6) la data della deliberazione;
- 7) la sottoscrizione del presidente e dell’estensore, che non sia lo stesso presidente.
- Qualora il presidente non possa sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento sopravvenuto alla deliberazione, la sentenza è sottoscritta dal componente più anziano del collegio, dando atto, prima della sua sottoscrizione, dell’intervenuto impedimento. Se l’evento impeditivo riguarda l’estensore, è sufficiente la sottoscrizione del solo presidente, purché, prima della sua sottoscrizione, sia fatta menzione dell’impedimento.
Articolo 32
(Contenuto dell’ordinanza)
- La forma dell’ordinanza è adottata soltanto per i provvedimenti del giudice tributario che non decidono le controversie.
- L’ordinanza, anche se collegiale, è sottoscritta soltanto dal presidente del collegio.
- L’ordinanza, brevemente motivata, è pronunciata in udienza, inserendola nel processo verbale, o fuori udienza, su foglio separato, munito della data e della sottoscrizione di cui al precedente comma, che viene inserito nel fascicolo d’ufficio.
Articolo 33
(Contenuto del decreto)
- Il decreto è pronunciato dal giudice tributario nei soli casi in cui per il provvedimento non siano previste le forme della sentenza o dell’ordinanza.
- Salvo che non sia diversamente disposto dalla legge, il decreto non è motivato.
- Il decreto è disposto in calce alla richiesta, formulata per iscritto dalla parte; altrimenti, è inserito nel processo verbale o in foglio separato, che fa parte del fascicolo d’ufficio.
Articolo 34
(Pubblicazione della sentenza)
- La sentenza è resa pubblica, nel testo integrale originale, mediante deposito nella segreteria del giudice tributario che l’ha pronunciata entro trenta giorni dalla data della deliberazione. Il segretario ne fa risultare l’avvenuto deposito, apponendo sull’originale della sentenza la propria firma e la data.
Articolo 35
(Comunicazione dei provvedimenti del giudice)
- Il dispositivo della sentenza è comunicato alla parti costituite dalla segreteria del giudice tributario che l’ha pronunciata entro cinque giorni dal deposito.
- Le ordinanze pronunciate fuori dall’udienza sono comunicate alle parti costituite non presenti all’udienza entro cinque giorni dalla data in cui sono state pronunciate.
- I decreti del giudice tributario sono comunicati alle parti costituite nei soli casi previsti dalla legge.
CAPO III
DELLE COMUNICAZIONI E DELLE NOTIFICAZIONI DEGLI ATTI
Articolo 36
(Comunicazioni degli atti)
- La comunicazione dell’atto consiste nella diretta trasmissione dell’atto stesso dall’autore al suo destinatario.
- La diretta trasmissione di cui al comma precedente è fatta mediante consegna dell’atto dall’autore dell’atto stesso al suo destinatario, che ne rilascia ricevuta, o per posta raccomandata con avviso di ricevimento, in plico senza busta, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto stesso.
- La comunicazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data di spedizione, mentre i termini che hanno inizio dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto dal destinatario.
Articolo 37
(Notificazione degli atti processuali)
- La notificazione dell’atto richiede che il contatto tra l’autore e il suo destinatario avvenga tramite l’intermediazione di soggetto avente la qualità di agente della notificazione, che dell’attività svolta redige apposita relata in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso.
- Agente della notificazione è l’ufficiale giudiziario. Le agenzie fiscali e gli enti locali per le notifiche dei loro atti processuali possono avvalersi di soggetti che rivestano a norma di legge la qualità di messo comunale o di messo appositamente autorizzato dalle agenzie fiscali secondo l’ordinamento interno delle medesime.
- La notificazione fatta dall’ufficiale giudiziario vale per il notificante dal momento in cui l’atto è consegnato allo stesso ufficiale giudiziario, che, se richiesto, rilascia ricevuta dell’avvenuta consegna, indicandone la data.
- Se l’agente della notificazione diverso dall’ufficiale giudiziario si serve del servizio postale, la notificazione si considera fatta nella data di spedizione, mentre i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto dal suo destinatario.
- La notificazione è giuridicamente inesistente se manca la relata di notifica o la stessa non è sottoscritta anche soltanto nella copia.
- Salvo quanto previsto nei commi precedenti e nell’articolo seguente, le notificazioni degli atti del processo tributario sono fatte secondo le disposizioni contenute negli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile.
Articolo 38
(Luogo delle comunicazioni e delle notificazioni)
- Le comunicazioni e le notificazioni degli atti del processo tributario sono fatte nel domicilio eletto, o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte al momento della sua costituzione in giudizio.
- Le variazioni del domicilio eletto o della residenza o della sede hanno effetto soltanto decorsi dieci giorni dopo quello in cui ne è stata data apposita comunicazione scritta alla segreteria del giudice tributario adito e alle altre parti costituite.
- L’elezione di domicilio e l’indicazione della residenza e della sede hanno effetto anche oltre il grado in cui sono state fatte.
- Se mancano l’elezione di domicilio o la dichiarazione della residenza o della sede nel territorio dello Stato o se per la loro assoluta incertezza la comunicazione o la notificazione degli atti non è possibile, questi sono comunicati o notificati presso la segreteria del giudice tributario dove è iscritto il processo di cui l’atto fa parte.
Articolo 39
(Comunicazioni e notificazioni a mezzo telefax o in via telematica)
- Ove ne ricorrano i presupposti, le comunicazioni e le notificazioni degli atti processuali tributari debbono essere effettuate a mezzo telefax o tramite posta elettronica certificata, secondo le speciali disposizioni di legge in materia.
CAPO IV
DEI TERMINI
Articolo 40
(Computo dei termini)
- Nel computo dei termini a giorni si esclude il giorno iniziale.
- Quando la legge fa espresso riferimento a termini liberi resta escluso dal computo anche il giorno finale.
- Se il termine scade nella giornata di sabato o in giorno festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.
- Le disposizioni di cui ai precedenti commi valgono anche per il computo dei termini a ritroso.
- Per il computo dei termini a mesi o ad anni si osserva il calendario comune.
- Ai termini del processo tributario, compreso quello per la proposizione del ricorso, si applica la sospensione durante il periodo feriale di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742.