LIBRO QUARTO
RITI SPECIALI
CAPO I
ESECUZIONE DELLE SENTENZE E
GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA
Articolo 106
(Riliquidazione e riscossione a seguito di sentenza)
- A seguito delle sentenze dei giudici tributari che annullano in tutto o in parte gli atti impugnati, l’ente impositore procede in conformità emanando atti liquidativi consequenziali e procedendo alle ulteriori attività esattive, tenuto conto delle particolari disposizioni di legge in materia.
Articolo 107
(Rimborsi a seguito di sentenza)
- Qualora la sentenza di annullamento degli atti impugnati contenga anche una pronuncia di condanna al rimborso di somme a favore del contribuente, quest’ultimo, salve diverse disposizioni di legge, può agire a norma degli articoli seguenti.
Articolo 108
(Rilascio di copia di sentenza in forma esecutiva)
- Se la sentenza del giudice tributario contiene la statuizione di condanna al rimborso di somme, la segreteria del giudice che l’ha pronunciata ne rilascia copia spedita in forma esecutiva apponendo in calce ad essa la formula <>.
- L’apposizione della formula esecutiva non può avere luogo prima del passaggio in giudicato della sentenza di cui al comma precedente qualora particolari disposizioni di legge condizionino l’efficacia delle statuizioni di condanna al rimborso di quanto pagato al passaggio in giudicato delle sentenze che le contengono.
Articolo 109
(Giudizio di ottemperanza)
- Salvo quanto previsto dalle disposizioni contenute nel codice di procedura civile per l’esecuzione forzata delle sentenze di condanna costituenti titolo esecutivo, la parte che vi ha interesse può richiedere l’ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza del giudice tributario, munito di formula esecutiva, mediante ricorso da depositare in due esemplari alla segreteria del tribunale tributario che ha emesso la sentenza o in ogni altro caso alla segreteria della corte d’appello tributaria territorialmente competente.
- Il ricorso per l’ottemperanza è proponibile soltanto dopo la scadenza del termine entro il quale per legge il soggetto obbligato è tenuto a provvedere al rimborso o, in mancanza, dopo trenta giorni dalla sua messa in mora notificata a mezzo di ufficiale giudiziario.
- Il ricorso per ottemperanza è proponibile sino a quando l’obbligo di rimborso non sia estinto.
- Il ricorso per l’ottemperanza indirizzato al presidente del tribunale tributario o della corte d’appello tributaria deve contenere la sommaria esposizione dei fatti che ne giustificano la proposizione con la precisa indicazione, a pena di inammissibilità, della sentenza passata in giudicato di cui si chiede l’ottemperanza, che deve essere prodotta in copia autentica assieme all’atto di messa in mora notificato a norma del comma precedente, se necessario.
- Uno dei due esemplari del ricorso è comunicato a cura della segreteria del giudice tributario al soggetto obbligato a provvedere.
- Entro venti giorni dalla comunicazione il soggetto obbligato può trasmettere le proprie osservazioni alla segreteria del giudice tributario che ha fatto la comunicazione di cui al comma precedente.
- Il presidente del tribunale tributario o della corte d’appello tributaria, scaduto il termine di cui al precedente comma, assegna il ricorso alla sezione che ha pronunciato la sentenza. Il presidente della sezione fissa con decreto la data per la trattazione del ricorso in camera di consiglio non oltre novanta giorni dal deposito del ricorso. Del decreto viene data comunicazione alla parti almeno dieci giorni liberi prima a cura della segreteria.
- Il collegio, sentite le parti in contraddittorio ed acquisita la documentazione occorrente, adotta con sentenza tutti i provvedimenti necessari per l’ottemperanza in luogo del soggetto obbligato che li ha omessi, nelle forme per esso prescritte dalla legge, attenendosi a quanto statuito dalla sentenza.
- Il collegio, se lo ritiene opportuno, può fissare al soggetto obbligato un ulteriore termine, comunque non superiore a trenta giorni, per l’ottemperanza e può delegare un proprio componente o nominare un commissario, fissando il termine per il compimento dei provvedimenti attuativi.
- Il collegio, eseguiti i provvedimenti di cui al comma precedente e preso atto di quelli emanati ed eseguiti dal componente delegato o dal commissario nominato, dichiara chiuso il procedimento con ordinanza. Nell’ordinanza viene liquidato il compenso spettante al commissario, secondo quanto previsto dalla legge 8 luglio 1980, n. 319 e successive modificazioni.
- Tutti i provvedimenti di cui al presente articolo sono immediatamente esecutivi.
- Avverso la sentenza di cui al comma 8 è ammesso ricorso alla Sezione tributaria della Corte di cassazione soltanto per inosservanza delle norme sul procedimento.
CAPO II
IL PROCEDIMENTO CAUTELARE
Articolo 110
(Sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato)
- Il ricorrente, se dall’atto impugnato gli deriva un danno grave e irreparabile, può chiedere, con apposita istanza, al giudice tributario adito la sospensione dell’esecuzione dell’atto stesso.
- L’istanza della sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato è contenuta nel ricorso proposto contro tale atto.
- La sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato può essere anche chiesta con separata istanza notificata alle altre parti e depositata in segreteria o inviata ad essa in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento, dopo la costituzione in giudizio del ricorrente a norma dell’articolo 46.
- L’istanza dev’essere motivata e in essa debbono essere specificamente indicate le circostanze idonee a dimostrare la sussistenza del danno grave e irreparabile.
Articolo 111
(Provvedimenti presidenziali)
- Il presidente del tribunale tributario o della corte d’appello tributaria o, in sua vece, il giudice dallo stesso appositamente designato, entro dieci giorni, da quello in cui l’istanza di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato è depositata in segreteria o da quello in cui è stato ricevuto in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento, fissa con decreto la trattazione dell’istanza per la prima camera di consiglio utile, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima.
- In caso di eccezionale urgenza il giudice, con il decreto di cui al precedente comma, può immediatamente disporre la provvisoria sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato fino alla pronuncia collegiale di cui all’articolo seguente.
Articolo 112
(Procedimento in camera di consiglio)
- Le parti possono depositare, o far pervenire in plico senza busta per posta raccomandata con avviso di ricevimento, nella segreteria del giudice adito memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio.
- Nella camera di consiglio sono sentiti i difensori delle parti, se presenti.
- Qualora in camera di consiglio emerga una situazione di eccezionale urgenza, il collegio con ordinanza può concedere interinalmente la sospensione provvisoria dell’esecuzione dell’atto impugnato, fissando una successiva camera di consiglio per la definitiva pronuncia sull’istanza di sospensione.
Articolo 113
(Pronuncia sulla sospensione)
- Il Collegio deve pronunciare sull’istanza di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato non oltre il termine di tre mesi dalla data di presentazione nella segreteria del giudice adito dell’istanza stessa.
- Il Collegio pronuncia sull’istanza con ordinanza motivata, delibato il merito e verificata la sussistenza o meno del danno grave e irreparabile.
- La sospensione può anche essere parziale o subordinata in tutto o in parte alla prestazione di idonea garanzia mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa, da prestarsi nei modi, nei termini e alle condizioni specificamente indicate nel provvedimento.
- L’ordinanza di cui al comma 2 non è impugnabile.
- Il provvedimento che dispone la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato è dotato di efficacia immediata.
- La parte interessata ha diritto ad ottenere l’immediato rilascio di copie del provvedimento che dispone la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, per esibirle all’ente incaricato dell’esecuzione o per farne notifica ad esso.
Articolo 114
(Sospensione cautelare e giudizio di merito)
- Se concede la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato il collegio fissa contestualmente l’udienza per la discussione della causa nel rito e nel merito non oltre novanta giorni dalla data del provvedimento con il quale è stata disposta la sospensione.
- Gli effetti della sospensione cessano automaticamente dal momento della pubblicazione della sentenza che decide la causa nel rito o nel merito.
Articolo 115
(Mutamenti delle circostanze)
- In caso di mutamento delle circostanze il tribunale tributario o la corte d’appello tributaria, su istanza motivata di parte può revocare o modificare il provvedimento cautelare precedentemente adottato ancor prima della sentenza che decide la causa nel rito o nel merito, osservate per quanto possibile le forme di cui agli articoli 110 e seguenti.
Articolo 116
(Sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato nel giudizio d’appello e di revocazione)
- Nei giudizi d’appello e di revocazione ai fini della delibazione del merito deve tenersi specificamente conto di quanto statuito dalla sentenza impugnata e dai motivi dedotti dalla parte impugnante.
- Si applicano per il resto le disposizioni di cui agli articoli precedenti.
Articolo 117
(Sospensione dell’esecuzione in pendenza di ricorso per cassazione)
- In pendenza del ricorso per cassazione l’istanza di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato è proposta davanti al giudice tributario che ha emesso la sentenza impugnata per cassazione.
- Il giudice tributario di cui al comma precedente non può pronunciarsi sull’istanza se la parte che l’ha proposta contestualmente al deposito dell’istanza o all’invio della stessa per posta senza busta con avviso di ricevimento alla segreteria del giudice adito non produce copia del ricorso per cassazione e certificato di deposito del ricorso rilasciato dalla cancelleria della Sezione tributaria della Corte di Cassazione che attesti altresì la pendenza del relativo procedimento.
- Si applica quanto disposto nell’articolo 116.
CAPO III
IL PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE
IN PENDENZA DI GIUDIZIO
Articolo 118
(Conciliazione concordata in pendenza di giudizio)
- Se le parti in pendenza del giudizio raggiungono un accordo conciliativo per la definizione in tutto o in parte della controversia, non oltre il termine perentorio di dieci giorni liberi prima dell’udienza fissata per la discussione, possono presentare alla segreteria del giudice davanti al quale pende la causa istanza sottoscritta congiuntamente da tutte le parti o dai rispettivi difensori per la definizione conciliativa totale o parziale di quanto forma oggetto della controversia stessa.
- Il collegio, riscontrata la formale ritualità dell’accordo, dà atto della intervenuta conciliazione. Se l’accordo esaurisce l’oggetto del giudizio il collegio pronuncia sentenza di cessazione della materia del contendere. Se l’accordo conciliativo riguarda soltanto una parte di quanto forma oggetto di giudizio, il collegio procede all’ulteriore trattazione della causa e dell’intervenuta cessazione parziale della materia del contendere si dà atto nella sentenza che definisce la controversia.
Articolo 119
(Istanza unilaterale di conciliazione in pendenza di giudizio)
- Ognuna delle parti, non oltre il termine perentorio di dieci giorni liberi prima dell’udienza fissata per la discussione davanti al giudice tributario di primo o di secondo grado, può presentare alla segreteria del giudice davanti al quale pende la causa istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia.
- L’istanza deve contenere a pena d’inammissibilità l’indicazione esatta dei presupposti fattuali e delle ragioni giuridiche su cui si basa, con l’esatta precisazione dell’oggetto della conciliazione e dei relativi effetti tra le parti.
- Il collegio, se non ritiene manifestamente inammissibile o infondata l’istanza all’udienza invita le parti alla conciliazione fissando altra udienza per il perfezionamento dell’accordo conciliativo a norma dell’articolo seguente o altrimenti per la discussione della causa.
Articolo 120
(Verbale di conciliazione)
- L’intervenuta conciliazione viene fatta risultare a verbale.
- Il processo verbale, sottoscritto dal presidente del collegio e al segretario costituisce titolo esecutivo per le parti private e legittima il soggetto dotato di potere impositivo od esattivo a provvedere, in caso d’inadempimento, alla sua esecuzione nelle forme stabilite dalla legge.
- Con provvedimenti apicali sono indicate agli uffici le modalità degli accordi conciliativi, anche per quanto concerne la rateizzazione dei versamenti da effettuare e le garanzie che devono essere prestate prima dell’accordo.
Articolo 121
(Riduzione delle sanzioni)
- Se la conciliazione ha luogo le sanzioni amministrative pecuniarie si applicano nella misura di un terzo delle somme irrogabili in rapporto all’ammontare del tributo risultante dalla conciliazione.
- In ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.
- Anche sulle somme risultanti dall’applicazione delle sanzioni sono dovuti gli interessi legali.
Giorgio Pagliari