LIBRO SECONDO

IL PROCESSO TRIBUTARIO DI PRIMO GRADO

Titolo I

INTRODUZIONE DEL GIUDIZIO

CAPO I

IL RICORSO

Articolo 41

(Il ricorso)

  1. Il processo tributario è introdotto con ricorso davanti al tribunale tributario.
  2. Il ricorso contiene l’indicazione:
    1. del tribunale tributario adito;
    2. del ricorrente e del suo difensore;
    3. del soggetto nei cui confronti è diretto;
    4. dell’atto impugnato;
    5. dell’oggetto della domanda;
    6. dei motivi.
  3. Se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma precedente il ricorso è inammissibile.
  4. Il ricorso è inammissibile se non è sottoscritto dal difensore del ricorrente.
    L’incarico al difensore deve essere conferito a norma dell’articolo 19 e lo stesso deve risultare nel ricorso a pena d’inammissibilità.
  5. Le parti e i difensori sono onerati dell’indicazione in ricorso del codice fiscale, del numero di fax e dell’indirizzo di posta elettronica certificata. L’omissione o l’assoluta incertezza di queste indicazioni sono sanzionate secondo quanto previsto dalle leggi speciali in materia.
  6. Nel ricorso devono essere indicati anche la residenza o la sede o il domicilio eventualmente eletto nello Stato. Se queste indicazioni sono omesse o risultano assolutamente incerte si applica l’articolo 38, comma 4.

Articolo 42

(Non riproponibilità del ricorso dichiarato inammissibile)

1. Il ricorso dichiarato inammissibile non può essere riproposto anche se non è decorso il termine stabilito dalla legge.

Articolo 43

(Atti impugnabili)

  1. Il ricorso può essere proposto soltanto avverso:
    1. gli avvisi di accertamento dei tributi;
    2. gli avvisi di liquidazione dei tributi;
    3. i provvedimenti irrogativi delle sanzioni;
    4. gli atti previsti dall’articolo 29, comma 1, lett. a), primo periodo, del decreto legge 31 marzo 2010, n. 78, così come convertito in legge e successive modificazioni;
    5. gli atti previsti dall’articolo 29, comma 1, lett. a), secondo periodo, del decreto legge 31 marzo 2010, n. 78, così come convertito in legge e successive modificazioni;
    6. i ruoli e le cartelle di pagamento;
    7. le ingiunzioni di pagamento;
    8. le intimazioni di pagamento;
    9. le iscrizioni d’ipoteca disposte dall’ente impositore o dall’agente della riscossione secondo le disposizioni di legge che le riguardano;
    10. i fermi di beni mobili registrati disposti dall’ente impositore o dall’agente della riscossione secondo le disposizioni di legge che li riguardano;
    11. gli atti relativi alle operazioni catastali;
    12. i dinieghi o le revoche di agevolazioni;
    13. i rigetti di domande di definizione agevolata dei rapporti tributari;
    14. i rifiuti espressi o taciti di restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
    15. tutti gli altri atti per i quali la legge ne preveda l’autonoma impugnabilità davanti ai giudici tributari.
  2. Gli atti diversi da quelli precedentemente indicati non sono impugnabili autonomamente.
  3. Ognuno degli atti di cui al comma 1 può essere impugnato solo per vizi propri. Costituisce vizio proprio dell’atto da impugnare la mancata o invalida notificazione dell’atto che per legge doveva essere precedentemente notificato.

Articolo 44

(Modalità di proposizione del ricorso)

  1. Il ricorso si propone mediante notifica tramite ufficiale giudiziario o mediante consegna diretta dal ricorrente all’autore dell’atto impugnato, che ne rilascia ricevuta, o attraverso la diretta spedizione del ricorso stesso a mezzo posta in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento. In quest’ultimo caso per il ricorrente il ricorso s’intende proposto al momento della spedizione nelle forme sopra indicate.
  2. Il ricorso è redatto in tanti esemplari quante sono le parti nei cui confronti è rivolto, oltre due esemplari destinati alla segreteria del giudice adito.

Articolo 45

(Termine per la proposizione del ricorso)

  1. Il ricorso deve essere proposto a pena d’inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato.
  2. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.
  3. Il ricorso avverso il rifiuto tacito di rimborso di cui all’articolo 41, comma 1, lettera p), è proponibile solo decorso il novantesimo giorno dalla presentazione della domanda di rimborso entro i termini previsti da ciascuna legge d’imposta e fino al centottantesimo giorno successivo allo spirare del termine di novanta giorni sopra indicato.
  4. Se le leggi d’imposta non prevedono uno specifico termine per la presentazione della domanda di rimborso, la stessa non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per il rimborso.

CAPO II

LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLE PARTI

Articolo 46

(Costituzione in giudizio del ricorrente)

  1. Il ricorrente entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla data di consegna del ricorso all’ufficiale giudiziario per la notifica, ovvero dalla data di consegna del ricorso all’autore dell’atto impugnato, ovvero dalla data di spedizione del ricorso a mezzo del servizio postale, a pena d’inammissibilità, deposita o spedisce per posta in plico senza busta per raccomandata con avviso di ricevimento uno degli esemplari del ricorso, con la relata di notifica dell’ufficiale giudiziario o con la ricevuta di consegna all’autore dell’atto impugnato o con la ricevuta di spedizione e con l’avviso di ricevimento della raccomandata nel caso di spedizione del ricorso a mezzo del servizio postale.Qualora l’ufficio postale non restituisca per tempo l’avviso di ricevimento il ricorrente dovrà chiederne il duplicato all’ufficio postale e depositarlo o trasmetterlo per posta con le modalità di cui sopra.Qualora l’ufficio postale non provveda alla richiesta di duplicato, il ricorrente potrà chiedere di essere rimesso in termini a norma dell’articolo 153, secondo comma, del codice di procedura civile, ove ne ricorrano i presupposti.
  2. L’inammissibilità del ricorso di cui al comma precedente è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce in giudizio.
  3. In caso di consegna diretta o di spedizione a mezzo di servizio postale del ricorso, la conformità tra l’esemplare del ricorso depositato e quello consegnato o spedito deve risultare da un’apposita attestazione in tutti gli esemplari dl ricorso apposta in calce ad ognuno di essi e sottoscritta dal difensore.Qualora l’esemplare del ricorso depositato in segreteria non sia conforme a quello consegnato o spedito, il ricorso è inammissibile e si applica il comma precedente.
  4. All’atto della costituzione in giudizio il ricorrente, oltre ad un esemplare firmato del ricorso e alla documentazione di avvenuta presentazione dello stesso di cui al comma 1, deposita il proprio fascicolo con l’originale o la fotocopia dell’atto impugnato, se notificato, con gli originali o le fotocopie dei documenti che ha dichiarato di produrre nel ricorso.
  5. Se sorgono contestazioni sulla corrispondenza delle fotocopie agli originali dei documenti il giudice può ordinare alla parte che li detiene di esibire gli originali.

Articolo 47

(Costituzione in giudizio della parte resistente)

  1. La parte nei cui confronti è stato presentato ricorso si costituisce in giudizio entro sessanta giorni da quello in cui il ricorso è stato notificato tramite ufficiale giudiziario, direttamente consegnato nei casi consentiti o ricevuto a mezzo del servizio postale.
  2. La costituzione in giudizio della parte resistente è fatta mediante deposito o invio per raccomandata in plico senza busta con avviso di ricevimento presso la segreteria del tribunale tributario adito del proprio fascicolo contenente le controdeduzioni e gli eventuali documenti in originale o in fotocopia in esse prodotti, in tanti esemplari quante sono le parti ricorrenti.
  3. Le controdeduzioni devono essere sottoscritte da chi ha la legale rappresentanza della parte resistente o da soggetto delegato mediante contestuale allegazione dell’atto di delega, conforme alle disposizioni interne della parte resistente.Qualora la parte resistente debba essere difesa da un difensore abilitato, nelle controdeduzioni deve risultare il conferimento dell’incarico a norma dell’articolo 19, comma 8.
  4. Nelle controdeduzioni la parte resistente espone le proprie difese prendendo specifica posizione su tutti i motivi dedotti dal ricorrente e in esse debbono essere proposte, altresì, a pena di decadenza le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio nonché l’eventuale richiesta d’intervento in causa di terzi.
  5. In caso di costituzione in giudizio oltre il termine di cui al comma 1, operano nei confronti della parte resistente le preclusioni derivanti dalla mancata costituzione tempestiva in giudizio.

Articolo 48

(Costituzione in giudizio di altri soggetti)

  1. Nei casi di giudizio tributario con pluralità di parti, tutte le parti diverse da quelle ricorrenti o resistenti si costituiscono in giudizio osservando per quanto compatibili le formalità di cui agli articoli precedenti.
  2. Chi provvede alla chiamata in causa di terzi deve depositare l’atto di chiamata con la prova della notifica e i documenti eventualmente prodotti entro trenta giorni dalla data della notifica.

CAPO III

ISCRIZIONE A RUOLO E FORMAZIONE DEI FASCICOLI

Articolo 49

(Iscrizione a ruolo della causa)

  1. La segreteria del giudice tributario iscrive a ruolo la causa all’atto della costituzione in giudizio del ricorrente, che deve presentare apposita nota d’iscrizione a ruolo, compilando il modello precostituito e provvedendo al versamento del contributo unificato nella misura e sotto le comminatorie di cui alle speciali disposizioni di legge in materia.
  2. Quanto previsto dal comma precedente si applica anche nel caso che l’iscrizione a ruolo sia fatta per prima dalla parte resistente.

Articolo 50

(Formazione del fascicolo d’ufficio)

  1. All’atto dell’iscrizione a ruolo la segreteria del giudice tributario forma il fascicolo d’ufficio del processo nel quale devono essere inseriti, sempre a cura della segreteria, tutti i fascicoli delle parti, con i relativi atti e i documenti prodotti, nonché, successivamente, i verbali di udienza, le ordinanze, i decreti ed una copia autentica della sentenza.

Articolo 51

(Fascicoli di parte)

  1. Le parti riuniscono i propri atti e i documenti da essi prodotti in apposito fascicolo cronologicamente ordinato.
  2. I fascicoli di parte vengono inseriti a cura della segreteria nel fascicolo d’ufficio.
  3. I fascicoli delle parti, con i relativi atti e documenti, restano acquisiti al fascicolo d’ufficio e sono ad esse restituiti solo al termine del processo.
  4. Le parti hanno diritto di estrarre copia autentica degli atti e dei documenti contenuti nei fascicoli delle parti e nel fascicolo d’ufficio.
  5. Le segreterie dei giudici tributari provvedono al rilascio delle copie autentiche degli atti e documenti, secondo le modalità stabilite dalla legge e da appositi regolamenti interni.

Articolo 52

(Produzione di documenti)

  1. I documenti che le parti dichiarano di voler produrre debbono essere elencati nei relativi atti e depositati o inviati per posta in plico senza busta raccomandata con ricevuta di ritorno contestualmente al deposito o all’invio per posta di tali atti.
  2. Se prodotti separatamente, i documenti debbono essere elencati in apposita nota sottoscritta dal difensore da depositare o trasmettere per posta, come indicato al comma precedente, assieme ai documenti stessi in tanti esemplari quante sono le parti costituite, oltre a due esemplari destinati al fascicolo d’ufficio.

CAPO IV

MOTIVI AGGIUNTI

Articolo 53

(Termine per la proposizione di motivi aggiunti)

  1. L’integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dalla produzione di documenti non conosciuti dalla parte ad opera delle altre parti o per ordine del giudice tributario è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui la parte interessata ha avuto conoscenza del deposito o del ricevimento a mezzo posta dei documenti nel fascicolo d’ufficio.
  2. La segreteria attesta nel fascicolo d’ufficio l’avvenuta conoscenza dei documenti indicando la data in cui è avvenuta e la persona che l’ha ricevuta, che ne deve sottoscrivere l’attestazione.
  3. Nel caso di ritiro di copia dell’atto in cui sono indicati i documenti prodotti si presume l’avvenuta conoscenza dei documenti stessi dalla data del ritiro dell’atto, a meno che a momento del ritiro venga fatta constare l’assenza nel fascicolo d’ufficio dei documenti stessi.

Articolo 54

(Formalità per la proposizione di motivi aggiunti)

  1. L’integrazione dei motivi si effettua mediante la notifica di un apposito atto, contenente la specifica enunciazione dei motivi aggiunti, che deve essere notificato alle altre parti costituite e successivamente depositato o trasmesso per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento alla segreteria del giudice adito, a pena d’inammissibilità entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica dell’atto stesso.
  2. L’integrazione dei motivi può essere fatta soltanto in primo grado.
  3. Se è già stata fissata l’udienza di discussione l’interessato alla proposizione di motivi aggiunti deve, a pena d’inammissibilità, dichiarare per iscritto o anche in sede di pubblica udienza, ma non oltre la chiusura della discussione, che intende proporli. In tal caso l’udienza deve essere rinviata ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma 1.

Articoli 55

(Adempimenti successivi)

  1. Le parti alle quali sono stati notificati motivi aggiunti possono presentare controdeduzioni in merito entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell’atto che li contiene.
  2. Salvo che non sia già stata fissata l’udienza nel rispetto dei termini di cui al comma 3 dell’articolo precedente, presenti tutte le parti costituite, ove occorra, la segreteria della commissione deve ad esse comunicare nuovo avviso d’udienza per la discussione.

Titolo II

TRATTAZIONE DELLA CONTROVERSIA

Articolo 56

(Nomina del relatore e fissazione dell’udienza)

  1. Appena formato il fascicolo d’ufficio la segreteria del tribunale tributario lo sottopone al presidente.
  2. Il presidente del tribunale tributario, salvo che non ritenga di provvedere d’ufficio alla riunione a norma dell’articolo 61, assegna il ricorso ad una delle sezioni di cui è composto il tribunale, adottando gli opportuni provvedimenti perché i ricorsi possano essere trattati in modo più celere e conveniente, secondo criteri di funzionalità.
  3. Il presidente della sezione, alla quale è stato assegnato il ricorso, o lo stesso presidente del tribunale, qualora il ricorso venga assegnato alla sezione a cui appartiene, scaduto il termine per la costituzione delle parti nei cui confronti è stato proposto, fissa l’udienza per la discussione della causa, nominando contestualmente il giudice relatore.

Articolo 57

(Avviso d’udienza)

  1. La segreteria del giudice tributario comunica alle parti costituite la data dell’udienza per la discussione della causa almeno trenta giorni liberi prima della stessa.
  2. Uguale avviso deve essere comunicato quando l’udienza sia stata rinviata dal presidente in caso di giustificato impedimento del relatore, che non possa essere sostituito, o di uno dei difensori, o per emergenze di servizio.

Articolo 58

(Presentazione di documenti prima dell’udienza)

  1. I difensori delle parti possono depositare o spedire in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento documenti sino a venti giorni liberi prima dell’udienza.
  2. Qualora i documenti spediti per posta nel termine di cui al comma precedente siano pervenuti dopo detto termine, l’altra parte può chiedere ed ottenere un differimento dell’udienza, facendone espressa istanza prima della relazione della causa.

Articolo 59

(Presentazione di memorie prima dell’udienza)

  1. Fino a dieci giorni liberi prima dell’udienza le parti costituite possono depositare memorie illustrative, in tanti esemplari quante sono le altre parti, oltre a due esemplari per l’ufficio.
  2. Si applica anche alla spedizione per posta delle memorie quanto stabilito al comma 2 dell’articolo precedente.

Articolo 60

(Discussione in pubblica udienza)

  1. Nel processo tributario ha sempre luogo la discussione in pubblica udienza.
  2. All’udienza pubblica il relatore espone dettagliatamente al collegio e alle parti presenti i fatti e le questioni della controversia.
  3. Dopo la relazione il presidente ammette i difensori delle parti alla discussione.
  4. Oltre che nei casi previsti al secondo comma dei due articoli precedenti, il collegio può disporre il differimento della discussione a udienza fissa, su istanza della parte interessata, quando la sua difesa sia resa particolarmente difficile a causa dei documenti prodotti o a causa delle questioni sollevate dalle altre parti. Della nuova udienza la segreteria dà comunicazione alle parti costituite non presenti.

Articolo 61

(Riunione dei ricorsi)

  1. In qualsiasi momento il presidente della sezione del tribunale dispone con decreto la riunione di ricorsi assegnati alla sezione da lui presieduta che hanno lo stesso oggetto o sono fra loro connessi.
  2. Se i processi pendono davanti a sezioni diverse del medesimo tribunale tributario il presidente dello stesso, d’ufficio o su istanza di parte o su segnalazione dei presidenti di altre sezioni, determina con decreto la sezione davanti alla quale i processi devono proseguire, riservato al presidente di questa sezione il compito di provvedere a norma del comma precedente.
  3. Il collegio, se ritiene che la riunione dei processi connessi ritardi o renda più gravosa la loro trattazione, può, con ordinanza motivata, disporne la separazione.

Titolo III

DELLA DECISIONE DELLA CAUSA

CAPO I

LA SENTENZA

Articolo 62

(Deliberazione della sentenza)

  1. Il collegio giudicante, subito dopo la discussione in pubblica udienza, delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio.
  2. La deliberazione in camera di consiglio può essere differita, non oltre trenta giorni, soltanto ove sussistano gravi ragioni, delle quali deve essere fatta menzione nel testo della decisione.
  3. Alla camera di consiglio possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione.
  4. Il collegio, sotto la direzione del presidente, decide gradatamente le questioni pregiudiziali sollevate dalle parti o rilevabili d’ufficio e quindi il merito della controversia.
  5. La decisione è presa a maggioranza di voti. Il primo a votare è il relatore. Poi vota l’altro giudice. Infine, vota il presidente.
  6. Se intorno ad una questione si prospettano più soluzioni e non si forma la maggioranza alla prima votazione, il presidente mette ai voti due delle soluzioni prospettate per escluderne una; quindi, mette ai voti la questione non esclusa e quella eventualmente restante e così successivamente finché le soluzioni sono ridotte a due, sulle quali avviene la votazione definitiva.
  7. Chiusa la votazione, il presidente scrive di suo pugno e sottoscrive il dispositivo, dando atto della contestuale presenza dei giudici alla camera di consiglio.
  8. La motivazione della decisione è stesa dal giudice relatore, salvo che il presidente non ritenga stenderla lui stesso o affidarne la stesura all’altro giudice, che abbia espresso voto conforme alla decisione.

Articolo 63

(Divieto di decisioni non definitive o parziali)

  1. Il collegio deve deliberare su tutte le domande e le eccezioni proposte dalle parti definendo il giudizio.
  2. Non sono ammesse sentenze non definitive o limitate soltanto ad alcune domande.

Articolo 64

(Contenuto della sentenza)

  1. La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano e reca l’intestazione “Repubblica italiana”.
  2. La sentenza deve indicare, a pena di nullità:
    1. 1) la composizione del collegio;
    2. 2) le generalità delle parti e dei difensori;
    3. 3) le domande e le eccezioni proposte dalle parti, con la precisazione delle rispettive conclusioni;
    4. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo;
    5. 5) la succinta esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione;
    6. 6) il dispositivo;
    7. 7) la data della deliberazione.
  3. La sentenza è sottoscritta dal presidente e dal giudice estensore.Se il presidente non può sottoscriverla per morte o altro impedimento, la sentenza è sottoscritta dal componente più anziano in età del collegio giudicante, dandosi atto, dell’impedimento, prima della sottoscrizione.Se l’estensore non può sottoscrivere la sentenza, per morte o altro impedimento, è sufficiente la sottoscrizione del solo presidente, purché prima della sottoscrizione venga dato atto dell’impedimento.
  4. La sentenza non sottoscritta a norma del comma precedente è nulla e la nullità può essere fatta valere anche oltre i limiti e al di fuori delle regole proprie dell’appello e del ricorso per cassazione. La parte vittoriosa è legittimata a proporre appello o ricorso per cassazione al fine di preservare gli effetti impeditivi di decadenze o interruttivi di prescrizioni determinati dalla proposizione del ricorso.

CAPO II

PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE E NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA

Articolo 65

(Pubblicazione della sentenza)

  1. La sentenza è resa pubblica, nel testo integrale originale, mediante deposito nella segreteria del giudice che l’ha pronunciata, entro il termine di trenta giorni dalla data della deliberazione della sentenza stessa.
  2. Il segretario fa risultare l’avvenuto deposito della sentenza apponendo su di essa la data di pubblicazione e la sua firma.

Articolo 66

(Comunicazione del dispositivo della sentenza)

  1. Il dispositivo della sentenza è comunicato alle sole parti costituite entro dieci giorni dal deposito della sentenza.
  2. Il dispositivo della sentenza, con gli estremi dell’avvenuta comunicazione, è inserito nel fascicolo d’ufficio.
  3. Oltre al dispositivo, nel fascicolo d’ufficio la segreteria inserisce anche una copia autentica della sentenza.

Articolo 67

(Notificazione della sentenza)

  1. Ciascuna parte può richiedere copie autentiche della sentenza e la segreteria è tenuta a rilasciarle entro cinque giorni dalla richiesta.
  2. Le parti possono provvedere alla notificazione della sentenza tramite ufficiale giudiziario.
  3. L’ufficiale giudiziario dà comunicazione alla segreteria del giudice tributario che ha emesso la sentenza dell’avvenuta notifica della sentenza stessa. La comunicazione della notifica della sentenza è inserita nel fascicolo d’ufficio.
  4. Se nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza, la stessa passa formalmente in giudicato decorsi sei mesi dalla data della sua pubblicazione.
  5. La disposizione di cui al precedente comma non si applica se la parte non costituita dimostri di non avere avuto conoscenza del processo, nel quale è stata pronunciata la sentenza, per nullità della notificazione del ricorso e per nullità di eventuali comunicazioni o notificazioni degli atti del processo stesso.

Titolo IV

SOSPENSIONE, INTERRUZIONE ED ESTINZIONE DEL PROCESSO

CAPO I

LA SOSPENSIONE DEL PROCESSO

Articolo 68

(Sospensione del processo a seguito di querela di falso)

  1. Il processo è sospeso quando è presentata querela di falso in via principale davanti al tribunale civile, salvo che il collegio, presa visione della querela, la ritenga manifestamente irrilevante per la decisione.
  2. Se la querela di falso è presentata in via incidentale davanti al giudice tributario, lo stesso, a richiesta del proponente, concede termine, non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta giorni, per la formalizzazione della querela davanti al tribunale civile, fissando apposita udienza per l’esame dell’atto di citazione di cui deve essere esibita fotocopia entro e non oltre l’udienza stessa. Il processo è sospeso salvo che il collegio, esaminata la querela, la ritenga manifestamente irrilevante per la decisione.
  3. Qualora il processo non venga sospeso il collegio fissa altra udienza per la prosecuzione del processo stesso.

Articolo 69

(Altri casi di sospensione del processo)

  1. Oltre che nel caso previsto dall’articolo precedente il processo tributario è sospeso soltanto qualora debba essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacità delle persone, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio.
  2. La sospensione del processo non è ammessa al di fuori dei casi previsti nel presente articolo e in quello precedente, valendo altrimenti quanto disposto dall’articolo 14, primo comma.

CAPO II

L’INTERRUZIONE DEL PROCESSO

Articolo 70

(Interruzione del processo per eventi che colpiscono la parte)

  1. Il processo è interrotto se, dopo la proposizione del ricorso, si verifica il venir meno, per morte o altra causa, di una delle parti diversa da quelle alle quali la legge riconosce la facoltà di difendersi autonomamente ovvero qualora la stessa abbia perso la capacità di stare in giudizio.
  2. L’interruzione si ha inoltre nel caso in cui uno degli eventi di cui al precedente comma colpisca il legale rappresentante della parte ovvero quando cessa la carica di legale rappresentante di una delle parti di cui all’articolo 19, primo comma.
  3. L’interruzione per uno degli eventi di cui ai commi precedenti si ha nel momento in cui il difensore della parte colpita dall’evento ne faccia dichiarazione per iscritto od oralmente all’udienza. Della dichiarazione orale viene dato atto a verbale.

Articolo 71

(Interruzione del processo per eventi che colpiscono i difensori)

  1. Il processo è interrotto in caso di morte, radiazione o sospensione dall’albo di uno dei difensori delle parti costituite di cui all’articolo 19, primo comma.
  2. L’interruzione del processo si ha al momento del verificarsi dell’evento.

Articolo 72

(Eventi che colpiscono i difensori dopo la discussione orale)

  1. Se uno degli eventi di cui all’articolo 71 si avvera dopo la chiusura della discussione in pubblica udienza, esso non produce effetti a meno che la sentenza non sia pronunciata e il processo prosegua.

Articolo 73

(Eventi che colpiscono la parte dopo la discussione orale)

  1. Se uno degli eventi di cui all’articolo 70 si avvera dopo la chiusura della discussione in pubblica udienza, il difensore della parte colpita dall’evento potrà farne dichiarazione a norma dell’articolo 70, terzo comma, con ogni consequenziale effetto sul prosieguo del processo.

Articolo 74

(Proroghe dei termini)

  1. Se uno degli eventi di cui all’articolo 70 si verifica durante il termine per proporre ricorso, il termine per ricorrere è prorogato di tre mesi a decorrere dalla data dell’evento.
  2. Se uno degli eventi di cui all’articolo 71 si verifica durante il termine per la costituzione in giudizio questo termine è prorogato di un mese dalla data dell’evento.

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI

SULLA SOSPENSIONE E INTERRUZIONE DEL PROCESSO

Articolo 75

(Provvedimenti per la sospensione e per l’interruzione del processo)

  1. La sospensione del processo è disposta con ordinanza del collegio.
  2. L’interruzione del processo è dichiarata dal collegio con ordinanza.
  3. Le ordinanze di cui ai commi precedenti non sono impugnabili.

Articolo 76

(Effetti della sospensione e dell’interruzione del processo)

  1. Durante la sospensione e l’interruzione non possono essere compiuti atti del processo; se compiuti, sono nulli.
  2. Nel caso di sospensione o interruzione del processo i termini in corso sono interrotti e incominciano a decorrere a norma dell’articolo seguente.
  3. Durante la sospensione e l’interruzione del processo possono essere validamente compiuti soltanto gli atti finalizzati alla tutela cautelare delle parti.

Articolo 77

(Ripresa del processo sospeso o interrotto)

  1. Dopo che è cessata la causa che ha determinato la sospensione, il processo continua se entro tre mesi da tale data viene presentata da una delle parti istanza di fissazione dell’udienza al presidente di sezione del giudice tributario, il quale provvede a fissare l’udienza con decreto.
  2. Se entro tre mesi da quando è stata dichiarata l’interruzione del processo la parte colpita dall’evento o i suoi successori o qualsiasi altra parte presentano istanza di fissazione d’udienza al presidente di sezione del giudice tributario, quest’ultimo provvede a norma del comma precedente.
  3. La comunicazione dell’udienza di discussione, oltre che alle altre parti costituite, deve essere fatta alla parte colpita dall’evento o ai suoi successori personalmente.
  4. Entro sei mesi dal venir meno di una delle parti la comunicazione dell’udienza può essere fatta collettivamente e impersonalmente nel domicilio eletto o in mancanza nella residenza o nella sede della parte stessa risultante agli atti del processo.
  5. La parte colpita dall’evento o i suoi successori possono costituirsi in giudizio anche solo presentando documenti o memorie o partecipando alla discussione con il patrocinio di difensore abilitato a norma dell’articolo 19.

CAPO IV

L’ESTINZIONE DEI PROCESSI

Articolo 78

(Estinzione del processo per rinuncia al ricorso)

  1. Il processo si estingue per rinuncia al ricorso.
  2. Chi rinuncia al ricorso deve rimborsare le spese alle altre parti costituite, salvo diverso accordo tra loro.
  3. La rinuncia al ricorso deve essere sottoscritta dalla parte personalmente o da suo procuratore speciale oltre che dal suo difensore.

Articolo 79

(Estinzione del processo per inattività delle parti)

  1. Il processo si estingue nei casi in cui la parte alla quale spetta di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi provveda entro il termine perentorio fissato dalla legge o stabilito dal giudice quando la legge abbia attribuito al giudice il potere di stabilirlo.
  2. Le spese del processo estinto a norma del comma 1 restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
  3. L’estinzione del processo per inattività delle parti è rilevata anche d’ufficio soltanto nel grado di giudizio in cui si verifica.
  4. L’estinzione del processo rende inefficaci gli atti del processo.
  5. Sopravvivono all’inefficacia degli atti conseguente all’estinzione del processo soltanto le sentenze o le parti delle sentenze passate in giudicato.

Articolo 80

(Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere)

  1. Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere per venir meno dell’oggetto del processo.
  2. Le spese del giudizio estinto a norma del comma 1 restano a carico delle parti che le hanno anticipate, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge. In ogni altro caso, il collegio liquida le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale. E’ fatta salva la facoltà di compensare le spese soltanto qualora ricorrano i presupposti di cui all’articolo 21, comma 7.

Articolo 81

(Pronuncia di estinzione)

  1. L’estinzione del processo per rinuncia al ricorso o per inattività delle parti e l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere sono pronunciate dal collegio con sentenza.
  2. Nella sentenza di cui al comma 1 è contenuta la liquidazione delle spese.