LIBRO TERZO
LE IMPUGNAZIONI
Titolo I
LE IMPUGNAZIONI IN GENERALE
Articolo 82
(I mezzi di impugnazione)
- I mezzi per impugnare le sentenze dei giudici tributari sono soltanto l’appello, il ricorso per cassazione e la revocazione.
Articolo 83
(Termini per impugnare le sentenze)
- Salvo quanto disposto dall’articolo 67, comma 4, il termine per proporre appello, ricorso per cassazione, o revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell’articolo 395 del codice di procedura civile è di sessanta giorni che decorrono dalla notificazione della sentenza su istanza di parte.
- Il termine per proporre la revocazione per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell’articolo 395 del codice di procedura civile è di sessanta giorni, a decorrere dal giorno in cui è stato scoperto il dolo, sono state dichiarate false le prove, è stato recuperato il documento, è passata in giudicato la sentenza che accerta il dolo del giudice.
Articolo 84
(Norme inapplicabili)
- Fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, non si applicano alle impugnazioni delle sentenze dei giudici tributari le disposizioni di cui agli articoli 337, 340 e 361 del codice di procedura civile.
Titolo II
L’APPELLO
Articolo 85
(Giudice competente)
- La sentenza del tribunale tributario può essere appellata alla corte d’appello tributaria competente a norma dell’articolo 7.
Articolo 86
(Ricorso in appello)
- L’appello contro la sentenza del tribunale tributario si propone mediante ricorso che deve contenere l’indicazione:
- della corte d’appello tributaria adita;
- dell’appellante e, se appellante è uno dei soggetti di cui all’articolo 19, primo comma, anche del suo difensore;
- della parte nei cui confronti l’appello è diretto;
- della sentenza appellata;
- dell’atto impugnato e dell’oggetto della domanda;
- dei motivi già dedotti davanti al tribunale tributario e dei motivi specifici dell’appello.
- Se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma precedente l’appello è inammissibile.
- Il ricorso in appello, a pena d’inammissibilità, è sottoscritto, per i soggetti di cui all’articolo 19, primo comma, dal difensore; negli altri casi, sempre a pena d’inammissibilità, da chi ha la rappresentanza esterna della parte appellante.
- Le parti e i difensori sono onerati dell’indicazione in ricorso del codice fiscale, del numero di fax e dell’indirizzo di posta elettronica certificata. L’omissione o l’assoluta incertezza di queste indicazioni sono sanzionate secondo quanto previsto dalle leggi speciali in materia.
- Nel ricorso in appello è contenuta anche l’indicazione della residenza o della sede o del domicilio eventualmente eletto nello Stato. Se queste indicazioni da parte dell’appellante sono omesse o risultano assolutamente incerte, si applica l’articolo 38, comma 4.
Articolo 87
(Proposizione dell’appello)
- Il ricorso in appello a pena d’inammissibilità deve essere proposto nei confronti di tutti i soggetti che hanno partecipato al giudizio di primo grado.
- Il ricorso in appello da parte di soggetti indicati nell’articolo 19, primo comma, si propone mediante notifica tramite ufficiale giudiziario o mediante consegna diretta dell’appellante alle altre parti alle quali sia riconosciuta per legge la facoltà di difendersi autonomamente anche attraverso l’avvocatura dello Stato o altri uffici interni risultanti dai rispettivi ordinamenti, che ne rilasciano ricevuta, o mediante la diretta spedizione del ricorso stesso a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento in plico senza busta. In quest’ultimo caso l’appello s’intende proposto al momento della spedizione nelle forme sopra indicate.
- Il ricorso in appello è redatto in tanti esemplari quante sono le parti nei cui confronti è proposto, oltre l’esemplare destinato alla segreteria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata, a sensi del comma quinto.
- Se l’appello è proposto dalle agenzie fiscali, dai comuni o dagli altri soggetti ai quali sia riconosciuta per legge la facoltà di difendersi autonomamente, gli stessi, qualora non ritengano di avvalersi degli ufficiali giudiziari, e non intendano ricorrere alla notificazione a mezzo posta nelle forme di cui al comma 2, potranno procedere alla notifica del ricorso in appello avvalendosi di messi comunali o di messi speciali autorizzati a norma dell’articolo 36.
- L’ufficiale giudiziario che ha notificato il ricorso in appello avverso la sentenza del tribunale tributario ne dà immediatamente avviso scritto alla segreteria del tribunale che ha pronunciato la sentenza impugnata. Se il ricorso in appello non è proposto a mezzo di ufficiale giudiziario, la parte che ha proposto appello è onerata di depositare o spedire a mezzo posta in plico raccomandato con avviso di ricevimento un originale del ricorso in appello alla segreteria del tribunale che ha emesso la sentenza appellata entro e non oltre il termine previsto per la costituzione in giudizio dell’appellante; in difetto, la parte appellante risponderà degli eventuali danni causati dal rilascio da parte della segreteria del tribunale della formula esecutiva in calce alla sentenza appellata.
- La segreteria del tribunale tributario dovrà fare annotazione di quanto sopra nell’originale della sentenza.
Articolo 88
(Non riproponibilità dell’appello dichiarato inammissibile)
- L’appello dichiarato inammissibile non può essere riproposto anche se non è ancora decorso il termine stabilito dalla legge.
Articolo 89
(Costituzione in giudizio dell’appellante)
- L’appellante, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla data di consegna del ricorso in appello all’ufficiale giudiziario per la notifica ovvero dalla data di consegna di questo ricorso ad una delle parti alle quali si riconosce per legge la facoltà di difendersi autonomamente ovvero dalla data di spedizione per posta del ricorso stesso, a pena d’inammissibilità, deposita o spedisce per posta in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento uno degli esemplari in originale del ricorso in appello con la relata di notifica dell’ufficiale giudiziario o con la ricevuta di consegna alla parte appellata alla quale la legge consente la facoltà di difendersi autonomamente o con la ricevuta di spedizione e con l’avviso di ricevimento della raccomandata nel caso di spedizione del ricorso in appello effettuato a mezzo del servizio postale.
- Si applicano i due ultimi periodi del comma 1 e i commi 2 e 3 dell’articolo 46.
- All’atto della costituzione in giudizio l’appellante, oltre ad un esemplare firmato del ricorso in appello e alla documentazione di avvenuta presentazione delle stesso, deposita il proprio fascicolo con i documenti, in originale o in fotocopia, che ha dichiarato di produrre nel ricorso in appello. Si applica l’art. 46, comma 5.
Articolo 90
(Costituzione in giudizio dell’appellato)
- La parte nei cui confronti è stato presentato appello si costituisce in giudizio entro il termine di sessanta giorni da quello in cui il ricorso in appello è stato notificato da uno dei soggetti di cui all’articolo 37, comma 2, o dal giorno che è stato direttamente consegnato al destinatario nei casi consentiti o dal giorno in cui è stato ricevuto dal suo destinatario a mezzo del servizio postale.
- La costituzione in giudizio della parte appellata è fatta mediante deposito, o invio per raccomandata in plico senza busta con avviso di ricevimento presso la segreteria della corte d’appello tributaria adita, del proprio fascicolo contenente le controdeduzioni e gli eventuali documenti prodotti, in originale o in fotocopia.
- Nelle controdeduzioni la parte appellata espone le proprie difese ed eccezioni prendendo posizione su tutti i motivi del ricorso in appello, riproponendo espressamente le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza del tribunale tributario che intenda sottoporre al vaglio devolutivo del giudice del gravame.
- A pena di decadenza nelle stesse controdeduzioni depositate o trasmesse a mezzo posta nei modi e nel termine di cui ai commi precedenti può essere proposto, a pena d’inammissibilità, appello incidentale relativamente alle parti della sentenza appellata in cui l’appellante sia risultato soccombente.
Articolo 91
(Questioni ed eccezioni non specificamente riproposte)
- Le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza del giudice tributario di primo grado, che non siano specificamente riproposte in appello, s’intendono rinunciate.
- La riproposizione in via devolutiva delle questioni ed eccezioni non accolte è ammessa soltanto all’atto della costituzione in giudizio della parte appellata.
Articolo 92
(Divieto di nuove domande in appello)
- Nel giudizio d’appello non possono proporsi domande nuove; se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili anche d’ufficio.
- Possono in ogni caso chiedersi in appello gli interessi ulteriormente maturati dopo la sentenza di condanna al pagamento degli interessi in essa liquidati.
Articolo 93
(Nuove eccezioni in appello)
- Non sono proponibili in appello e sono dichiarate inammissibili le nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d’ufficio.
Articolo 94
(Nuove prove in appello)
- Il giudice d’appello non può disporre nuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile.
- E’ sempre fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti in appello.
Articolo 95
(Rimessione in primo grado)
- La corte d’appello tributaria rimette la causa al tribunale tributario che ha emesso la sentenza appellata soltanto nei seguenti casi:
- quando nel giudizio di primo grado il contraddittorio non è stato regolarmente costituito o non è stato integrato;
- quando riconosce che il collegio giudicante in primo grado non era legittimamente composto;
- quando manca la sottoscrizione della sentenza da parte del giudice di primo grado.
- Al di fuori dei casi previsti al comma precedente la corte d’appello tributaria decide nel merito, previamente ordinando, se necessaria, la rinnovazione di atti nulli compiuti in primo grado.
- Dopo che la sentenza di rimessione della causa al primo grado è formalmente passata in giudicato, la segreteria della corte d’appello tributaria, nei successivi trenta giorni, trasmette d’ufficio il fascicolo del processo alla segreteria del tribunale tributario che ha emesso la sentenza annullata, senza necessità di riassunzione ad istanza di parte.
Articolo 96
(Norme applicabili)
- Nel giudizio di appello si osservano in quanto applicabili le norme dettate per il giudizio di primo grado, se non sono incompatibili con le disposizioni del presente titolo.
Titolo III
IL GIUDIZIO DAVANTI
ALLA SEZIONE TRIBUTARIA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE
Articolo 97
(Competenza della sezione tributaria della Corte di Cassazione)
- Avverso le sentenze dei giudici tributari di secondo grado può essere proposto ricorso per cassazione:
- per motivi attinenti alla giurisdizione;
- per violazione delle norme sulla competenza;
- per violazione o falsa applicazione di norme di diritto;
- per nullità della sentenza o del procedimento;
- per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
- Sui ricorsi di cui al comma 1, salva la competenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione relativamente alle sole questioni di giurisdizione, giudica per il resto la Sezione tributaria della Corte di Cassazione, composta da trentacinque giudici, ripartiti in cinque sottosezioni, in ragione della materia (imposte sui redditi, iva, altri tributi, riscossione, rimborsi).Il presidente della Sezione tributaria è anche presidente della prima sottosezione. Le altre sottosezioni sono presiedute da uno dei suoi componenti.I collegi sono composti dal numero fisso di tre membri, di cui uno ha veste di presidente del collegio.
- Il presidente della Sezione tributaria della Corte di Cassazione può disporre che i ricorsi che presentano questioni di diritto già decise in senso difforme dalle sottosezioni e quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza vengano decise da un Collegio unitariamente composto dai presidenti delle cinque sottosezioni o in loro vece da un componente di ciascuna sottosezione designato dal rispettivo presidente.
- Si applica l’art. 374, terzo comma, del codice di procedura civile.
Articolo 98
(Norme applicabili)
- Al ricorso per cassazione avverso le sentenze dei giudici tributari si applicano le disposizioni di cui agli articoli 365, 366, 369, commi 1 e 2, 370, 371, 371 bis e 372 del codice di procedura civile solo in quanto compatibili con le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 2, primo periodo.
- Chi propone ricorso per cassazione deve, a pena di inammissibilità, depositare presso la segreteria del giudice che ha emesso la pronuncia impugnata per cassazione copia del ricorso entro trenta giorni dal deposito del ricorso alla cancelleria della Corte di Cassazione. La segreteria del giudice tributario che ha emesso la pronuncia impugnata nei successivi trenta giorni trasmette alla Cancelleria della Sezione tributaria della Corte di Cassazione il fascicolo d’ufficio della causa, contenente anche i fascicoli di parte e tutti gli atti e documenti del processo, inserendovi la copia del ricorso depositato in segreteria, sulla quale deve essere apposta la data certificata dell’avvenuto deposito.
- L’art. 360 bis del codice di procedura civile non si applica ai ricorsi per cassazione avverso le pronunce dei giudici tributari.
- Salvo i casi previsti dall’art. 375 del codice di procedura civile, nelle parti in cui è applicabile, in quanto compatibile con le disposizioni del presente titolo, la Sezione tributaria della Corte di Cassazione segue il rito ordinario previsto dagli articoli 378 e seguenti del codice di procedura civile.
- Al procedimento non partecipa il pubblico ministero.
- Le altre disposizioni del codice di procedura civile che regolano il procedimento davanti alla Corte di Cassazione sono applicabili ai procedimenti davanti alla Sezione tributaria della Corte di Cassazione solo in quanto compatibili con le disposizioni di cui al comma 1.
Articolo 99
(Giudizio di rinvio)
- Quando la Sezione tributaria della Corte di cassazione rinvia la causa alla corte d’appello tributaria o, nei casi di cui all’articolo 95, direttamente al tribunale tributario, la riassunzione del processo davanti al giudice indicato dalla Sezione tributaria della Corte di cassazione deve essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente, entro e non oltre il termine perentorio di tre mesi dalla pubblicazione della decisione, nelle forme rispettivamente previste per i giudizi di secondo e di primo grado, in quanto applicabili.
- Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui al comma precedente o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio l’intero processo si estingue.
- In sede di rinvio si osservano, per quanto applicabili, le norme per il procedimento davanti al giudice tributario al quale il processo è stato rinviato.
- A pena d’inammissibilità la parte che riassume il giudizio davanti al giudice tributario di rinvio deve produrre copia autentica della pronuncia della Sezione tributaria della Corte di cassazione.
- Nel giudizio di rinvio le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui è stata pronunciata la sentenza cassata e non possono formulare richieste diverse da quelle formulate nell’anzidetto procedimento, salvi gli adeguamenti imposti dalla pronuncia della Sezione tributaria della Corte di cassazione.
- Subito dopo la costituzione in giudizio della parte che ha riassunto il processo davanti al giudice tributario di rinvio, la segreteria di quest’ultimo giudice richiede alla cancelleria della Sezione tributaria della Corte di cassazione la trasmissione del fascicolo d’ufficio.
Titolo IV
LA REVOCAZIONE
Articolo 100
(Sentenze revocabili e motivi di revocazione)
- Contro le sentenze dei tribunali tributari e delle corti d’appello tributarie che involgono accertamenti di fatto, che sul punto non sono ulteriormente impugnabili o non sono state impugnate, è ammessa la revocazione ai sensi dell’articolo 395 del codice di procedura civile.
- Le sentenze per le quali è scaduto il termine per l’appello possono essere impugnate per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell’art. 395 del codice di procedura civile purché la scoperta del dolo o della falsità dichiarata o il recupero del documento o il passaggio in giudicato della sentenza di cui al numero 6 dell’art. 395 del codice di procedura civile siano posteriori alla scadenza del termine anzidetto.
- Se i fatti menzionati nel comma precedente avvengono durante il termine per l’appello il termine stesso è prorogato dal giorno dell’avvenimento in modo da raggiungere i sessanta giorni da esso.
Articolo 101
(Giudice competente)
- Competente per la revocazione è lo stesso tribunale tributario o la stessa corte d’appello tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata.
Articolo 102
(Ricorso per revocazione)
- A pena d’inammissibilità il ricorso per revocazione deve contenere gli elementi di cui all’articolo 86, per quanto applicabile, nonché la chiara enunciazione del motivo di revocazione specificamente dedotto.
- A pena d’inammissibilità il ricorso per revocazione deve inoltre indicare le prove dei fatti di cui ai commi 1, 2, 3 e 6 dell’articolo 395 del codice di procedura civile.
- Sempre a pena d’inammissibilità nel ricorso per revocazione deve essere precisamente indicata la data della scoperta o della falsità dichiarata o del recupero del documento nonché del passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato il dolo del giudice.
- La dimostrazione del passaggio in giudicato della sentenza può essere data soltanto con la produzione in giudizio di copia autentica della sentenza con la certificazione da parte della segreteria del suo passaggio in giudicato.
- Per la presentazione del ricorso per revocazione e per la costituzione in giudizio del ricorrente per revocazione si applicano, per quanto di ragione, le disposizioni contenute negli articoli 87, 88, e 89.
Articolo 103
(Procedimento)
- Davanti al giudice tributario adito per la revocazione della sentenza si applicano le norme stabilite per il procedimento davanti allo stesso giudice, in quanto non derogate da quanto disposto nel presente titolo.
Articolo 104
(Decisione)
- Ove ricorrano i motivi di cui all’articolo 395 del codice di procedura civile il giudice tributario decide il merito della causa e detta ogni altro provvedimento consequenziale.
Articolo 105
(Impugnazioni)
- Contro la sentenza che decide il giudizio di revocazione sono ammessi i mezzi d’impugnazione ai quali era originariamente assoggettata la sentenza impugnata per revocazione.