La Giustizia Tributaria

Con la riforma del processo tributario dal 31 dicembre 1992, data di attuazione della L. n. 413/1991 e dei D.Lgs. nn. 545 e 546, il processo tributario assume una sua autonoma giurisdizione, con un suo organo di autogoverno: il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, e con tre gradi di giudizio ben distinti:

  • la Commissione tributaria provinciale (il primo grado di giudizio),
  • la Commissione tributaria regionale (l’Appello),
  • la Cassazione, con le sue sezioni tributarie.

Il cittadino può così maggiormente contare sull’autonomia di un processo in cui le parti, il Ministro dell’Economia e Finanze con i suoi organi accertatori Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza, di cui abbiamo ampiamente illustrato ruoli e competenze, il cittadino contribuente, o un suo rappresentante, sono trattate in egual modo ed in egual misura, al fine di garantire un processo equo e paritetico. Esaminiamo in dettaglio la struttura.

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

organigramma_cons presidenza

COMMISSIONI REFERENTI

COMITATO PARI OPPORTUNITA’

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria adotta tutti i provvedimenti relativi ai componenti delle commissioni tributarie.

Le sue attribuzioni sono così elencate nell’art. 24, comma 1, del D. Lvo n.545/1992:

  1. verifica i titoli di ammissione dei propri componenti e decide sui reclami attinenti alle elezioni;
  2. disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento;
  3. delibera sulle nomine e su ogni altro provvedimento riguardante i componenti delle commissioni tributarie;
  4. formula al Ministro delle finanze proposte per l’adeguamento e l’ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentiti i presidenti delle commissioni tributarie;
  5. predispone elementi per la redazione della relazione del Ministro delle finanze di cui all’art. 29, comma 2, anche in ordine alla produttività comparata delle commissioni;
  6. stabilisce i criteri di massima per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti;
  7. stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell’ambito delle commissioni tributarie divise in sezioni;
  8. promuove iniziative intese a perfezionare la formazione e l’aggiornamento professionale dei giudici tributari;
  9. esprime parere sugli schemi di regolamento e di convenzioni previsti dal presente decreto o che comunque riguardano il funzionamento delle commissioni tributarie;
  10. esprime parere sulla ripartizione fra le commissioni tributarie dei fondi stanziati nel bilancio del Ministero delle finanze per le spese di loro funzionamento;
  11. esprime parere sulla determinazione dei compensi fissi ed aggiuntivi ai componenti delle commissioni tributarie di cui all’art. 13;
  12. delibera su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.

justice is served

Competenze

La giustizia tributaria è amministrata in 1° e 2° grado rispettivamente dalle Commissioni Tributarie Provinciali e dalle Commissioni Tributarie Regionali che hanno competenza a decidere su tutte le controversie di cui all’art. 2 del D.Lvo 31 dicembre 1992, n° 546 come modificato dall’art.12 della Finanziaria (Legge 28/12/2001 n° 448):

«Art. 2 – (Oggetto della giurisdizione tributaria)

  1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio Sanitario Nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi ed ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell’avviso di cui all’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
  2. Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l’intestazione, la delimitazione, la figura, l’estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell’estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l’attribuzione della rendita catastale.
  3. Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio».

Le decisioni delle Commissioni Tributarie Regionali possono essere impugnate davanti alla Corte di Cassazione per i motivi previsti dall’art. 360 c.p.c.

Le norme sulla giurisdizione (e la procedura) delle commissioni tributarie sono contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.

La giurisdizione delle commissioni tributarie è molto ampia, infatti l’art. 2 del decreto legislativo 546/1992 vi ricomprende:

  • tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio;
  • le controversie concernenti l’intestazione, la delimitazione, la figura, l’estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell’estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l’attribuzione della rendita catastale.

La Corte Costituzionale è intervenuta più volte, recentemente, per definire la giurisdizione delle commissioni tributarie. Essa, secondo la Corte, deve essere limitata alle sole controversie di natura tributaria con esclusione, quindi, delle altre entrate di natura non tributaria (ad esempio il COSAP, canone di occupazione degli spazi e aree pubbliche). E’ altresì incostituzionale la previsione di una giurisdizione delle commissioni tributarie come “giudici speciali degli atti dell’Amministrazione finanziaria”, con la conseguenza che sfuggono alla giurisdizione delle commissioni gli atti emessi da uffici finanziari ma non attinenti controversie tributarie (ad esempio, gli atti di irrogazione di sanzioni per utilizzo di lavoratori irregolari). Allo stesso modo deve essere interpretata la giurisdizione in materia di impugnazione delle iscrizioni di ipoteca su immobili e del fermo amministrativo di veicoli attribuita dalla legge n. 248/2006; la Corte Costituzionale ha, infatti, confermato che la giurisdizione delle commissioni tributarie è limitata alle iscrizioni ipotecarie e ai fermi amministrativi disposti per la riscossione di tributi, escludendo quindi la possibilità di impugnare questi atti quando sono preordinati alla riscossione di crediti non tributari, come quelli per sanzioni pecuniari previste dal codice della strada, per i quali la giurisdizione spetta al giudice ordinario.

In ordine alla competenza per territorio, le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli uffici delle entrate o del territorio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, degli enti locali o dei concessionari del servizio riscossione che hanno sede nella loro circoscrizione. Le commissioni tributarie regionali sono competenti per le impugnazioni avverso le decisioni delle commissioni tributarie provinciali, che hanno sede nella loro circoscrizione. La competenza territoriale è in ogni caso inderogabile e l’incompetenza può essere rilevata anche d’ufficio.

cassazione

Strutture periferiche

I Giudici Tributari

Il Ruolo Generale dei Giudici Tributari rappresenta l’insieme dei componenti delle Commissioni Tributarie risultante effettivamente in servizio presso le stesse alla data di aggiornamento indicata.

Detto Ruolo viene periodicamente aggiornato in applicazione delle delibere emesse dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria per la nomina o la decadenza dall’incarico dei componenti.

Commissioni Tributarie Provinciali

Ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale

A partire dal 1° gennaio 2002 le controversie in materia di tassa automobilistica rientrano nella competenza delle Commissioni Tributarie Provinciali.

Entro sessanta giorni dalla data di notifica di un avviso di accertamento, per mancato o insufficiente pagamento della tassa automobilistica, è possibile presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale della provincia di residenza.

Come presentare il ricorso

Occorre eseguire la notifica del ricorso in originale di cui si sottoindicano gli importi del Contributo unificato per ricorsi promossi presso le Commissioni tributarie:

Per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali è dovuto il contributo unificato nei seguenti importi:

  1. euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28;
  2. euro 60 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000;
  3. euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000;
  4. euro 250 per controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000;
  5. euro 500 per controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000;
  6. euro 1.500 per controversie di valore superiore a euro 200.000.

La notifica va fatta all’ente impositore – Regione di appartenenza, in uno dei seguenti modi:

  1. tramite l’ufficiale giudiziario, secondo le norme degli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dall’art. 17 del D. Lgs. n. 546 del 1992;
  2. tramite spedizione a mezzo del servizio postale, in plico raccomandato, senza busta, con avviso di ricevimento. In tal caso il ricorso si intende proposto al momento della spedizione nella forma sopra indicate;
  3. direttamente mediante consegna nelle mani dell’impiegato addetto al protocollo della Regione, che ne rilascia ricevuta sulla copia conforme all’originale.

A pena d’inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del ricorso, il ricorrente deposita nella segreteria della Commissione Tributaria adita (personalmente o a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta e con avviso di ricevimento):

  • l’originale del ricorso notificato tramite l’ufficiale giudiziario o la copia del ricorso consegnato o spedito per posta;
  • la fotocopia della ricevuta di deposito del ricorso o della ricevuta della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.

Unitamente al ricorso ed ai documenti sopracitati, il ricorrente deve depositare il proprio fascicolo, con l’originale o la fotocopia dell’atto impugnato ed i documenti che produce, in originale o fotocopia (art. 22 del D. Lgs. n. 546 del 1992: costituzione in giudizio del ricorrente).

Conseguenze della proposizione del ricorso

Il ricorso non vale, di per sé e fino alla decisione della controversia, a sospendere il pagamento del tributo eventualmente dovuto. Tuttavia, il ricorrente, se ritiene che dall’atto impugnato possa derivargli un danno grave ed irreparabile può chiedere alla Commissione Tributaria Provinciale competente la sospensione dell’esecuzione dell’atto stesso (secondo le modalità descritte all’art 47 del D. Lgs. n. 546 del 1992).

La sentenza ed i mezzi d’impugnazione

La Commissione Tributaria Provinciale, terminato il processo, si pronuncia con sentenza. La sentenza è resa pubblica, mediante deposito nella segreteria, entro trenta giorni dalla data della deliberazione. Il dispositivo della sentenza è comunicato alle parti costituite entro dieci giorni dal deposito suddetto.

Le sentenze della Commissione Tributaria Provinciale possono essere impugnate mediante l’appello, il ricorso per cassazione e la revocazione. L’appello dev’essere proposto davanti alla Commissione Tributaria Regionale competente, ovvero quella nella cui giurisdizione ha sede la Commissione Tributaria Provinciale che ha pronunciato la sentenza appellata. Per i termini d’impugnazione si veda quanto prescritto dall’art. 51 del D. Lgs. n. 546 del 1992.

Assistenza tecnica

Per controversie riguardanti tributi in contestazione fino ad € 2.582,28, il ricorso può essere presentato direttamente dal contribuente, senza che sia obbligatoria la difesa tecnica. Per le controversie aventi ad oggetto una somma superiore a quella predetta, il ricorrente deve essere assistito da un difensore abilitato (avvocato, dottore commercialista, ragioniere, perito commerciale).

Per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste (art 12 D. Lgs. n. 546 del 1992).

Commissioni Tributarie Regionali

Le commissioni tributarie regionali sono competenti per le impugnazioni avverso le decisioni delle commissioni tributarie provinciali, che hanno sede nella loro circoscrizione. La competenza territoriale è in ogni caso inderogabile e l’incompetenza può essere rilevata anche d’ufficio.

Come impugnare la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale

Il termine per impugnare la sentenza è:
– di 60 giorni, se la sentenza è stata notificata dalla parte vittoriosa a quella soccombente;
– di 1 anno, se la sentenza è stata soltanto pubblicata mediante deposito nella segreteria della Commissione Tributaria Provinciale.

Anche i predetti termini, che decorrono rispettivamente dalla data della notificazione o della pubblicazione della sentenza, sono soggetti alla sospensione feriale dei termini processuali previsti dalla legge 7.10.1969, n. 742.

L’appello si propone alla Commissione Tributaria Regionale, nelle stesse forme del ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado. La procedura è simile a quella esaminata per il ricorso (art. 52 – 61 del D.Lgs. 546/92).

Il Giudizio in Cassazione

L’articolo 65 dell’ordinamento giudiziario (regio decreto 30 gennaio 1941, n° 12) definisce il compito della Cassazione in questo modo:

«La corte suprema di cassazione assicura l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, l’unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni; regola i conflitti di competenza e di attribuzioni ed adempie gli altri compiti ad essa conferiti dalla legge».

Funzioni

La Corte di Cassazione è il vertice della giurisdizione ordinaria, essendo il tribunale di ultima istanza nel sistema giurisdizionale ordinario (penale e civile e tributario) italiano. La Corte si articola in diverse sezioni (civile, penale e del lavoro). Nei casi più importanti o nei casi per i quali vi siano orientamenti contrastanti delle diverse sezioni, la Cassazione si riunisce in Sezioni Unite (SS.UU.). Le decisioni assunte dalla Corte di Cassazione in tale composizione sono di un’autorevolezza tale da somigliare a dei “precedenti vincolanti”, concetto altrimenti estraneo all’ordinamento italiano.

Di regola, giudica in seguito ad un gravame successivo ad una pronuncia di una Corte d’Appello, fintantoché il gravame sia possibile, e cioè finché la questione non sia coperta da giudicato.

Non giudica sul fatto, ma sul diritto: ciò significa che non può occuparsi di riesaminare le prove, bensì può solo verificare che sia stata applicata correttamente la legge e che il processo nei gradi precedenti si sia svolto secondo le regole (vale a dire, che sia stata correttamente applicata anche la legge processuale, oltre che quella del merito della causa).

A differenza che negli ordinamenti di Common Law, le pronunce della Cassazione (in quanto tribunale di ultima istanza) non sono vincolanti che per il giudizio cui si riferiscono. Tuttavia esse sono di regola seguite dai giudici dei gradi inferiori (in particolare le pronunce delle Sezioni Unite). In ciò si esprime la cosiddetta funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, con la quale si intende il ruolo della Cassazione di armonizzare l’interpretazione giurisprudenziale delle norme di applicazione ermeneutica più ambigua.

La Cassazione riunita in Sezioni Unite, inoltre, ha il compito di “giudice della giurisdizione”: essa deve cioè esprimersi ogni qual volta vi sia un conflitto di giurisdizione (tra giurisdizione ordinaria e giurisdizioni speciali, come quella amministrativa.

PERCHE’ RICORRERE ALLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Si ricorre alla Giustiza Tributaria quando nasce un contenzioso (controversia) tra il “fisco” e il contribuente, ovvero quando a seguito di un controllo, verifica, accertamento o violazione fiscale vengono contestate al contribuente delle difformità rispetto a quanto da lui dichiarato nella “dichiarazione dei redditi”. Gli organi preposti alla verifica di queste difformita, presunte o reali, sono l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza.

L’Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, operativa dal 1° gennaio 2001, è una delle quattro agenzie fiscali, nate dalla riorganizzazione dell’Amministrazione finanziaria a seguito del Decreto legislativo n. 300 del 1999, alla quale sono state attribuite funzioni riguardanti le entrate tributarie erariali, non assegnate alle competenze di altre agenzie.

Le sue principali attività sono:
– l’informazione e l’assistenza ai contribuenti, anche tramite servizi telematici al fine di semplificare il rapporto con gli stessi e di agevolare gli adempimenti fiscali;
– l’accertamento, il controllo di errori o di evasioni fiscali mirato al contrasto all’evasione (core business dell’Agenzia) anche con il supporto della Guardia di Finanza;

      1. la gestione del contenzioso tributario dinanzi alle Commissioni tributarie.
      2. L’Agenzia delle Entrate è un Ente pubblico non economico che svolge le funzioni relative alla gestione, all’accertamento e al contenzioso dei tributi. Ente sottoposto alla vigilanza del Ministro dell’Economia e delle Finanze, che mantiene la responsabilità di indirizzo politico, l’Agenzia quindi opera in piena responsabilità gestionale ed operativa e gode di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, ma gli atti di carattere generale che ne disciplinano il funzionamento sono trasmessi al Ministro, che può negarne, per ragioni sia di merito che di legittimità, l’approvazione. I rapporti tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia sono regolati da una Convenzione triennale, con adeguamento annuale per ciascun esercizio finanziario. Nella Convenzione sono indicati i servizi da assicurare, gli obiettivi da raggiungere e le risorse da destinare a tali fini. L’Agenzia può reperire ulteriori entrate a fronte dell’erogazione di servizi a soggetti pubblici e privati.
        L’Agenzia redige il proprio bilancio secondo i principi del codice civile. Il funzionamento e l’organizzazione dell’Agenzia sono disciplinati dallo Statuto e dai Regolamenti di amministrazione e contabilità.
        L’Agenzia ha un Comitato di gestione che delibera in materia di:
        • Statuto e Regolamenti;
        • atti generali che regolano il funzionamento dell’Agenzia;
        • piani aziendali;
        • budget e bilancio;
        • scelte strategiche aziendali.

GLI OBIETTIVI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

L’Agenzia delle Entrate, per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, si propone i seguenti obiettivi:

  • semplificare i rapporti con i contribuenti;
  • migliorare i servizi di assistenza ed informazione;
  • potenziare l’azione di contrasto all’evasione;
  • ricercare la massima efficienza, anche attraverso modelli innovativi di organizzazione e pianificazione.

Agenzia delle Entrate

L’Agenzia è articolata in:

UFFICI CENTRALI E REGIONALI con prevalenti funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo.

UFFICI LOCALI con funzioni operative.

A livello centrale la struttura è formata da:

Direzioni centrali.

Uffici di staff del Direttore dell’Agenzia.

I COMPITI DELLE DIREZIONI CENTRALI

Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale - Normativa e Contenzioso

DIREZIONE CENTRALE ACCERTAMENTO

Programma, indirizza e coordina l’azione di controllo fiscale: a tal fine analizza i fenomeni di evasione ed elusione e cura la ricerca, l’acquisizione e l’elaborazione di elementi utili all’investigazione fiscale; definisce le strategie e le metodologie di controllo, nonché le procedure e gli strumenti di supporto per l’accertamento; svolge compiti operativi di particolare rilevanza; cura l’elaborazione e l’aggiornamento degli studi di settore.

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI AI CONTRIBUENTI

Cura l’assistenza e l’informazione ai contribuenti; gestisce l’archivio dell’anagrafe tributaria; predispone la modulistica fiscale e definisce i modelli di dichiarazione; governa i processi di acquisizione e di gestione delle dichiarazioni e degli atti ed i relativi servizi svolti in via telematica, definendo gli strumenti di supporto per la liquidazione e l’acquisizione dei tributi; cura l’elaborazione e la diffusione di documenti informativi, guide e opuscoli per i contribuenti; gestisce, aggiorna e sviluppa il sito Internet dell’Agenzia; gestisce l’intera procedura relativa all’erogazione dei rimborsi d’imposta.

DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO

Cura l’interpretazione delle norme e formula pareri sulla loro corretta applicazione; definisce gli indirizzi per la gestione del contenzioso tributario; gestisce il servizio di documentazione tributaria.

DIREZIONE CENTRALE AMMINISTRAZIONE

Gestisce la contabilità dell’Agenzia e predispone il bilancio e i rendiconti; cura la ripartizione delle entrate tributarie; provvede alla logistica e agli approvvigionamenti, ivi compresa la gestione dei contratti di informatica e telematica; cura i rapporti e le convenzioni con gli enti pubblici.

DIREZIONE CENTRALE AUDIT E SICUREZZA

Progetta e realizza sistemi e procedure per la prevenzione dei rischi gestionali nei diversi campi di attività dell’Agenzia; provvede ai controlli di regolarità amministrativa e contabile e vigila sul rispetto delle norme di deontologia professionale; coordina la gestione della sicurezza.

DIREZIONE CENTRALE DEL PERSONALE

Cura la selezione e la gestione amministrativa del personale, le iniziative di formazione e sviluppo e l’organizzazione del lavoro; gestisce le relazioni sindacali; definisce le strategie di comunicazione interna.

I COMPITI DEGLI UFFICI DI STAFF

UFFICIO PIANIFICAZIONE E CONTROLLO

Definisce la metodologia del processo di pianificazione, ne gestisce l’attuazione e verifica la congruenza tra i risultati e gli obiettivi; coordina le attività relative alla stipula della convenzione con il Ministero e cura i rapporti con la Corte dei Conti per i controlli sulla gestione finanziaria.

UFFICIO SISTEMI E PROCESSI

Governa il sistema informatico e supporta lo sviluppo dei processi organizzativi.

UFFICIO STUDI

Effettua analisi e studi di carattere economico-fiscale, anche mediante comparazioni con le esperienze delle amministrazioni tributarie estere.

SETTORE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Alle dirette dipendenze del Direttore dell’Agenzia, gestisce i rapporti con gli organi di informazione, cura la redazione della rassegna stampa quotidiana, elabora le pubblicazioni Online, realizza manifestazioni, eventi e campagne di informazione a carattere promozionale o pubblicitario.

LE DIREZIONI REGIONALI DELLE ENTRATE

L’ORGANIZZAZIONE SUL TERRITORIO

A LIVELLO REGIONALE L’AGENZIA È ARTICOLATA IN:

19 Direzioni Regionali (una per ciascuna delle regioni)

2 Direzioni Provinciali (Trento e Bolzano)

– 386 uffici locali (alcuni dei quali dotati di sezioni staccate)

LE DIREZIONI REGIONALI E PROVINCIALI

Le Direzioni regionali e provinciali esercitano funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo nei confronti degli uffici locali. Svolgono inoltre attività operative di particolare rilevanza nei settori della gestione dei tributi, dell’accertamento e del contenzioso.

La loro articolazione interna, in settori ed uffici, varia in funzione delle dimensioni della regione.

GLI UFFICI LOCALI

Successione

Gli uffici locali sono il fulcro vitale dell’attività dell’Agenzia. Ad essi sono affidati l’attività di informazione ed assistenza ai contribuenti, la gestione dei tributi, l’accertamento e la trattazione del contenzioso tributario.

Nelle grandi aree metropolitane, al fine di realizzare un’equilibrata distribuzione territoriale, esistono più uffici di livello circoscrizionale (8 a Roma, 6 a Milano, 4 a Torino, eccetera).

Per assicurare la capillarità dell’Amministrazione finanziaria è stato previsto che molti uffici locali siano inoltre dotati di strutture decentrate nel territorio (circa 80) che garantiscono ai cittadini servizi di assistenza e informazione. I servizi di assistenza e informazione sono comunque resi da tutti gli uffici, senza vincoli di competenza territoriale.

DOTAZIONI FINANZIARIE E RISORSE UMANE

LA DOTAZIONE DELL’AGENZIA

La dotazione finanziaria dell’Agenzia prevista per l’anno 2007 ammonta a complessivi euro 2.551.389.360 a copertura degli oneri di gestione e degli oneri per l’erogazione della quota incentivante al personale.

Inoltre sono previsti euro 33.000.000 di ricavi relativi ai servizi resi dall’Agenzia sul mercato.

I DIPENDENTI DELL’AGENZIA

Al 31 dicembre 2006 il totale delle risorse umane dell’Agenzia delle Entrate suddiviso per aree di inquadramento è il seguente:

AREE DI INQUADRAMENTO DIPENDENTI

Dirigenti e Incaricati 1.348

Terza area 14.523

Seconda area 18.232

Prima area 803

Personale a tempo determinato/CFL 1.672

TOTALE 36.578

I NUMERI DELL’AGENZIA

L’ASSISTENZA AL CONTRIBUENTE

  • Numero di contribuenti serviti dai CAM 1.947.958
  • Numero di telefonate cui è stata data risposta dai mini call center 210.230
  • Accessi al sito www.agenziaentrate.gov.it 30.624.109
  • Duplicati codici fiscali e tessere sanitarie tramite Internet 197.764
  • Prodotti editoriali pubblicati nel 2006 e distribuiti gratuitamente 2.000.000

INTERPELLO E CONSULENZA GIURIDICA

  • Numero di istanze di interpello ricevute 7.447
  • Risposte rese alle istanze di interpello nei termini 100%

CONTROLLI E VERIFICHE NEL 2006

  • Controlli sostanziali Imposte dirette, Iva, Irap e Registro 669.647
  • Verifiche su grandi imprese 580
  • Verifiche su altri soggetti 12.743
  • Accessi per il controllo degli obblighi fiscali 303.926
  • Controlli formali (imposte dirette e registro) 1.124.508

CONTROLLI AUTOMATIZZATI SULLE DICHIARAZIONI

  • Numero di comunicazioni inviate nel 2006 16.069.838
  • Numero di comunicazioni di irregolarità inviate nel 2006 5.020.535

IL FISCO TELEMATICO

  • Totale dichiarazioni (Mod. Unico – 730 – 770 – Iva) pervenute nel 2006 31.010.820
  • Dichiarazioni Modello Unico Persone fisiche trasmesse tramite Internet dai contribuenti nel 2006 159.089
  • Modelli Unico Persone fisiche trasmessi via Internet tramite gli uffici 699.332
  • Dichiarazioni Modello Unico Persone Fisiche trasmesse via telematica da banche e poste 2.182.087
  • Altri documenti ricevuti in via telematica 10.995.887
  • Numero di accessi al servizio di consultazione “Cassetto fiscale” nel 2006 1.787.626
  • Numero di adempimenti on-line (contratti di locazione-pagamenti on-line Registro ed atti notarili) 6.125.118
  • Domande di abilitazione al servizio “Fisconline” accolte nell’anno 2006 360.435
  • Nuove abilitazioni ai servizi telematici dal 1° gennaio 2006 al 31 marzo 2007 469.867
  • Versamenti on-line 5.466.565
    – di cui Modelli F24 pervenuti nell’anno 2006: 2.129.421
    – di cui versamenti on-line relativi a contratti di locazione ed atti immobiliari: 3.337.144

SERVIZI – INFORMAZIONE – ASSISTENZA

UFFICI LOCALI

Per individuare facilmente il proprio ufficio www.agenziaentrate.gov.it “Trova l’ufficio” 848.800.333 (servizio automatico).

PRENOTAZIONI E APPUNTAMENTI

Prenotare un appuntamento presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate per evitare inutili attese presso gli sportelli www.agenziaentrate.gov.it 199.126.003 (servizio automatico) attivo 24 ore.

CENTRO DI ASSISTENZA MULTICANALE (CAM)

Per contattare gli operatori dell’Agenzia delle Entrate, per prenotare una richiamata scegliendo giorno e ora www.agenziaentrate.gov.it

Numeri telefonici del CAM: 848.800.444 (servizio con operatore) dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00, il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00, 848.800.333 (servizio automatico).

SITO INTERNET

Per informazioni, modulistica, normativa, servizi on-line www.agenziaentrate.gov.it

WEB MAIL

Per informazioni ed assistenza via e-mail www.agenziaentrate.gov.it

CASSETTO FISCALE

Consultazione veloce e immediata da parte del contribuente di dati relativi alla propria posizione fiscale www.agenziaentrate.gov.it

SMS

Per ricevere informazioni fiscali veloci e semplici sul cellulare inviare un sms al numero: 320.43.08.444

RIMBORSI

800.100.645 (numero verde dedicato ai rimborsi)

RESIDENTI ALL’ESTERO

00390854322008 (linea telefonica dedicata agli italiani all’estero)

PUBBLICAZIONI

Annuario del contribuente

“L’agenzia informa” periodico bimestrale

Equitalia
Logo Equitalia

Equitalia è una società per azioni, a totale capitale pubblico (51% Agenzia delle entrate, 49% Inps), incaricata dell’attività di riscossione nazionale dei tributi. Il nostro fine è di contribuire a realizzare una maggiore equità fiscale, dando impulso, attraverso la riduzione dei costi a carico dello Stato e il miglioramento del rapporto con il contribuente, all’efficacia della riscossione, per un fisco più equo a vantaggio dell’intera collettività.

Equitalia, operativa dal 2006, a oggi è presente sul territorio nazionale, con esclusione della sola regione Sicilia, con 31 società partecipate e con più di 8.000 dipendenti che operano al servizio dei contribuenti, come un’unica squadra di specialisti, con una cultura e obiettivi comuni: un paese più giusto.

Con questa guida vogliamo offrire supporto e informazioni corrette al cittadino che riceve una cartella di pagamento. Per questo abbiamo provato a rispondere agli interrogativi più frequenti, come ad esempio: cos’è una cartella di pagamento? Quali sono le procedure di riscossione? Come difendersi se ci si trova davanti a una cartella che si ritiene sbagliata? Nella guida, il contribuente troverà, strutturata in maniera semplice, una panoramica sul funzionamento dell’attività di riscossione. Inoltre, abbiamo inserito alla fine della guida un glossario dei termini che ricorrono con più frequenza, per aiutare il lettore a orientarsi meglio.

Nella cartella di pagamento si trova la descrizione di quanto si deve pagare e del perché; dove, come ed entro quale scadenza effettuare il versamento; i soggetti a cui rivolgersi per presentare un eventuale ricorso; come e a chi chiedere la rateazione delle cartelle. È molto importante leggere attentamente la cartella: dalla data di notifica, infatti, il contribuente ha 60 giorni di tempo per pagare senza costi aggiuntivi.

Superato il termine, all’importo dovuto saranno aggiunti gli interessi di mora (maturati giornalmente oltre la scadenza), i costi del servizio di riscossione (la remunerazione delle attività di riscossione svolte dall’Agente della riscossione) e, qualora si giunga ad azioni di recupero forzato, tutte le ulteriori spese che ne derivano (iscrizione e cancellazione dell’ipoteca, pignoramento, ecc).

Gli effetti di una cartella di pagamento

  • Cosa succede se non si paga entro i 60 giorni? È vero che si rischia la vendita all’asta della propria casa?
    La vendita di una casa o di un altro bene immobile non è mai immediata. Per gli importi inferiori a 10mila euro, costituisce la misura estrema da mettere in atto ed è, sempre, preceduta da solleciti e altre procedure di riscossione. L’Agente della riscossione (Adr), potendo scegliere, nell’ambito della legge, le strategie di riscossione che reputa più opportune, ricorre ad azioni di recupero “aggressive” solo per importi che superino una certa entità, in modo da limitare l’impatto sui cittadini per debiti di importo estremamente ridotto.
    Inoltre, le procedure di riscossione operano con gradualità, per cui si ricorre al pignoramento immobiliare solo se il debito non viene pagato, nonostante l’iscrizione di ipoteca.

Le procedure di riscossione

  • Ma se un cittadino non paga quanto indicato nella cartella, cosa deve aspettarsi dall’agente della riscossione?
    Se la pretesa contenuta nella cartella di pagamento è esatta, è giusto che il cittadino paghi. È una questione di onestà, anche verso chi le tasse le paga spontaneamente. Nel caso in cui i termini, previsti dalla legge, scadano senza che l’Agente della riscossione abbia ricevuto dall’ente impositore un provvedimento di annullamento (sgravio) o di sospensione del debito, e anche nel caso di mancata concessione della rateazione del debito, Equitalia ha l’obbligo, per legge, di iniziare le procedure di riscossione sui beni, con l’aggravio delle ulteriori spese.
    A seconda dei beni rilevati presso l’anagrafe tributaria, si può procedere con: fermo amministrativo di autoveicoli e motoveicoli, ipoteca, pignoramento immobiliare, pignoramento mobiliare, pignoramento dei crediti verso terzi. Le azioni di recupero sono attivate in funzione dell’entità del credito e della situazione patrimoniale e reddituale del debitore. Tutte le azioni sono precedute da un sollecito di pagamento.

Le modalità di pagamento

  • Come si può fare, allora, per saldare il debito notificato dall’agente della riscossione?
    Esistono diverse modalità di pagamento. Si può scegliere di saldare il proprio debito presso lo sportello dell’Agente della riscossione più vicino oppure presso gli Uffici postali e bancari utilizzando il bollettino RAV allegato alla cartella di pagamento. Inoltre, presso gli sportelli postali è possibile pagare con il modello F35. Un’altra alternativa è servirsi degli sportelli bancomat delle banche abilitate, indicando il numero RAV riportato sui bollettini.

Il pagamento a rate

  • A chi bisogna rivolgersi per chiedere la rateazione delle cartelle di pagamento?
    I contribuenti che si trovano in temporanea situazione di obiettiva difficoltà e, quindi, sono nell’impossibilità di pagare in un’unica soluzione il debito iscritto a ruolo, devono rivolgersi (da marzo 2008) agli sportelli dell’Agente della riscossione per ottenere la rateazione del debito.
    Va presentata domanda in carta libera, corredata da idonea documentazione. La dilazione può essere concessa fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni). L’importo minimo della rata, salvo eccezioni, è di 100 euro. Per la rateazione di somme superiori a 50 mila euro non è più necessario presentare garanzie (fideiussione bancaria, polizza fideiussoria, ecc.).
    Per quanto riguarda, invece, i debiti dell’Inps il contribuente può ancora presentare domanda di rateazione delle cartelle di pagamento presso lo stesso Istituto.

Come difendersi da una cartella che si ritiene sbagliata

  • Come si deve fare, invece, nel caso in cui ci si renda conto che l’importo indicato nella cartella di pagamento in realtà non sarebbe da pagare, cioè che si è in presenza di una cartella che si ritiene sbagliata?
    Se il cittadino ritiene che la somma richiesta non sia dovuta, per contestare il debito deve rivolgersi direttamente all’ente impositore che è indicato nella cartella di pagamento, e non all’Agente della riscossione.

L’autotutela

  • In che modo ci si può rivolgere all’ente impositore per contestare il debito contenuto nella cartella di pagamento?
    Si può contestare il debito all’ente impositore presentando una richiesta di “Autotutela” (cioè una richiesta di annullamento), alla quale è opportuno allegare idonea documentazione. L’ufficio, dopo le verifiche del caso, può annullare l’atto e adottare un provvedimento di annullamento (sgravio) che toglie efficacia alla cartella di pagamento e interrompe le procedure di riscossione. In questo caso, l’ente impositore deve comunicare l’annullamento all’Agente della riscossione.

Il ricorso

  • Se l’ente impositore non riconosce l’errore, ci si può ancora difendere?
    Sì. Esiste un’ulteriore via da seguire: presentare ricorso al giudice tributario o al giudice ordinario, seguendo le istruzioni contenute nella cartella di pagamento. Attenzione! Il ricorso contro una cartella non sospende l’attività dell’Agente della riscossione. Pertanto, sarà bene presentare al giudice, insieme al ricorso, anche la domanda di sospensione. L’ente impositore deve comunicare gli eventuali provvedimenti di annullamento e sospensione all’Agente della riscossione.

Informazioni

  • A chi ci si può rivolgere per ottenere ulteriori informazioni e chiarimenti?
    Se le informazioni e i chiarimenti riguardano: la natura del debito da pagare, l’eventuale domanda di sospensione o l’annullamento del debito, bisogna rivolgersi all’ente impositore (l’Ufficio competente, indicato nella cartella di pagamento).
    L’Agente della riscossione è, invece, a disposizione del cittadino per fornire informazioni sulle modalità di riscossione, sulla situazione dei pagamenti, sulle procedure di riscossione (cautelari o esecutive) avviate.
    Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.equitaliaonline.it di Equitalia spa, dove sono pubblicate le indicazioni riguardanti le sedi locali di Equitalia, con gli indirizzi e i numeri di telefono degli sportelli. Sono, inoltre, consultabili i siti internet di ciascun Agente della riscossione locale.

Glossario

  • Agente della riscossione (Adr): è incaricato di riscuotere i tributi per conto dell’ente impositore.
  • Ente impositore: l’ente che ha chiesto all’Agente di riscossione di notificare la cartella di pagamento, al fine di ottenere dal contribuente, persona fisica o giuridica, il pagamento di una o più somme a esso dovute.
  • Equitalia: è la società pubblica di riscossione, i cui soci sono l’Agenzia delle Entrate (51%) e l’Inps (49%), che opera sul territorio con gli Agenti della riscossione.
  • Fermo amministrativo (detto anche ganasce fiscali): consiste in una misura cautelare attivata dall’Agente della riscossione attraverso la trascrizione del fermo del bene mobile registrato, per esempio, un’automobile nel Pubblico Registro Automobilistico, non consentendole di circolare. Se, dopo il fermo, il debito continua a non essere pagato, l’Agente della riscossione può sottoporre a pignoramento il bene fermato e venderlo all’asta.
  • Iscrizione di ipoteca: si tratta di una procedura cautelare. L’ipoteca garantisce il creditore (in questo caso l’Agente della riscossione) attribuendogli il diritto di essere soddisfatto con preferenza nel caso di espropriazione. L’ipoteca può avere per oggetto beni del debitore (cittadinocontribuente) o di un terzo, e si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari. Se l’importo è inferiore a 10mila euro viene inviato preventivamente un invito al pagamento.
  • Lettera di preavviso: la lettera con la quale l’Agente della riscossione avverte che, qualora non si paghi il debito entro un certo termine, si procederà alle procedure di riscossione (comprese quelle cautelari come il fermo).
  • Notifica della cartella di pagamento: atto con cui l’Agente della riscossione consegna al contribuente la cartella di pagamento. La cartella è notificata dal personale dell’Agente della riscossione o da altri soggetti abilitati dallo stesso Agente. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
  • Pignoramento immobiliare: successivamente all’ipoteca, nel caso in cui il contribuente continui a non pagare il debito, l’Agente della riscossione dovrà procedere al pignoramento immobiliare, ossia l’atto esecutivo con cui ha inizio la procedura di vendita all’asta dell’immobile. Il pignoramento immobiliare è effettuato nel caso di debiti superiori a 8 mila euro.
  • Pignoramento mobiliare: l’Agente della riscossione può pignorare beni mobili di proprietà, disponibili presso l’abitazione o nei locali dove il debitore svolge l’attività professionale, commerciale o artigianale. I beni mobili, in caso di mancato pagamento, sono in seguito messi all’asta.
  • Pignoramento presso terzi di crediti: l’Agente della riscossione può richiedere al terzo di pagare le somme di cui il contribuente è debitore entro i limiti dell’importo dovuto. Nel caso dello stipendio, il pignoramento non può superare un quinto dello stipendio.
  • Provvedimento di annullamento del debito (sgravio): provvedimento con il quale l’ente impositore annulla, su istanza fondata del contribuente, l’iscrizione a ruolo del debito indicato nella cartella di pagamento. Il provvedimento di annullamento comporta l’inefficacia della cartella. L’ente impositore comunica il provvedimento a Equitalia che interrompe le procedure di riscossione.
  • Provvedimento di sospensione del debito: provvedimento con il quale l’ente impositore sospende l’iscrizione a ruolo del debito, su istanza del contribuente che presenta la domanda di sospensione, contestualmente alla presentazione del ricorso. Il provvedimento di sospensione sospende le procedure di riscossione fino a che il giudice non si pronuncia sul ricorso.
  • Riscossione: consiste nel pagamento del tributo. Il pagamento può avvenire mediante versamento spontaneo del contribuente o a seguito di iscrizione a ruolo da parte dell’ente impositore, nel caso in cui il contribuente sia inadempiente.
  • Ruolo: documento compilato dall’ente impositore che contiene le imposte, le sanzioni e gli interessi da versare nonché i motivi per i quali tali importi sono richiesti.