La seguente riforma dell’ordinamento del Processo Tributario, è stata mandata a tutti i componenti della Commissione Finanze della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica

Cav. Franco Antonio Pinardi

Con vero piacere pubblichiamo questo inserto dal titolo : “Riforma del processo tributario” onde, il gradito lettore, possa trarre spunti e riflessioni per una riforma divenuta improcrastinabile, che deve trovare rapido albergo presso la Commissione Finanze nei due rami del Parlamento, per una veloce conversione in legge. Grande compiacimento poi va espresso per le proposte modifiche, che gli autorevoli estensori hanno inserito nel corpo dell’allegato testo, nella misura in cui, tale modifiche, anche se a distanza di anni, replicano, quasi integralmente, le idee più volte espresse, in convegni, trasmissioni e scritti dai componenti della Confederazione Unitaria Giudici Italiani Tributari – C.U.G.I.T., Confederazione che mi onoro di rappresentare quale Segretario generale sin dal lontano 1995. Fu infatti dopo la riforma degli artt. 545 e 546, che la C.U.G.I.T. cominciò la sua battaglia per una Giustizia tributaria che altresì tutti volevano “figlia di un dio minore”, una giustizia subordinata a vincoli e poteri forti, che da sempre ne limitano autonomia e terzietà. Per questo mi sento di replicare quanto espresso in occasione dell’Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2013, ma anche nei precedenti anni, ricordando che tale importante manifestazione fu posta in essere per la prima volta proprio dalla C.U.G.I.T., a Brescia, nel lontano 1996, a conferma ed integrazione di quanto reclamato nell’allegato testo, ricordando a tutti che, la Giustizia tributaria, interessando ogni cittadino di ordine e grado, è la vera Giustizia del popolo e che senza Giustizia non vi può essere pace e democrazia. Testo tratto dall’intervento relato in occasione dell’Inaugurazione dell’Anno Giudiziario tributario Corte d’Appello di Bologna/Venezia ecc. ecc.:

Come ogni anno quindi siamo qui a ribadire le solite mai colmate incongruenze che attendono a questa fondamentale giurisdizione, perdurando, purtroppo, le più volte denunciate contraddizioni che, per brevità, ci limiteremo ad enunciare per sommi capi, essendo state già più volte da noi Cugit dichiarate, energicamente e con passione rappresentate, ma che restano tuttavia ancora irrisolte, mancando la volontà politica di razionalizzare e cambiare il sistema. Così:

  • la questione della pari dignità dei giudici, togati e non togati, una parità che deve essere valutata in base al merito, all’esperienza e alla competenza sulle materie fiscali e tributarie, una parità che deve necessariamente passare per l’assegnazione di incarichi direttivi e semi direttivi anche a componenti laici.
  • il trattamento economico, che ricordo essere assolutamente inadeguato, rispetto alla complessità delle questioni sottoposte all’esame del giudice tributario: basti pensare all’abuso di diritto, alla elusione fiscale, alle sospensive di cartelle milionarie, alle richieste da parte del fisco di sequestri cautelari e quant’altro.
  • l’indipendenza funzionale ed amministrativa, attraverso l’autonomia e la recisione del cordone ombelicale che lega la giustizia tributaria all’Amministrazione per i servizi e per le risorse.
  • l’indennità giudiziaria, dovuta, tenuto conto delle maggiori entrate derivanti dal contributo unificato.
  • il funzionamento dei collegi, che sempre sotto organico, arrancano, pur essendo la giustizia tributaria quella più rispettosa anche se con sacrifici personali, pure economici per curare l’aggiornamento e tenere il passo con le riforme e controriforme cui da tempo il potere nomotetico ci ha abituato.
  • l’adeguamento degli organici: – sia dei giudici, – sia del personale.

E qui consentitemi una breve sottolineatura : non possiamo condividere l’emanazione di concorsi che privilegiano esclusivamente la parte così detta togata, perché come accennato al primo punto nella richiamata parità, le nomine dei giudici tributari devono essere viste in una luce di dichiarata professionalità ed esperienza che il semplice esame di diritto non può garantire.

Ciò in aperta violazione del principio costituzionale (art. 101 c.2) per cui i giudici sono soggetti solo alla legge, per ripetere Montesquieu “bouche de la loi”, che i magistrati si distinguono fra loro (art. 107 c.3) solo per diversità di funzioni, il che vuol dire che la progressione in carriera certamente non può costituire gerarchia ma non in base al pennacchio si deve valutare il merito, in altre parole nessuna discriminazione nell’accesso può essere stabilita, escludendo coloro che inseriti nella giustizia tributaria, e quindi giudici a tutti gli effetti per la funzione esercitata, siano impediti a ricoprire funzioni direttive o semi direttive perché non togati, e quindi mantenuti, pur se abili nell’jus dicere, in una posizione subalterna.

Ma noi, nonostante tutto, non abbiamo perso né la fiducia né la speranza né la voglia del fare (gutta cavat lapidem et repetita juvant) per cui, in questa importante assise, prendendo a guida un articolo dell’amico Maurizio Villani, nostro iscritto, stimato tributarista ed esperto del processo tributario, vogliamo proporre quello che per noi oggi è una improrogabile ed urgente riforma del processo tributario quale concreta proposizione per uno strumento la cui riforma è assolutamente necessaria.

È auspicabile, infatti, un inserimento nella Carta costituzionale, affinché il contribuente sia messo nelle condizioni di contrastare gli aggressivi istituti giuridici del fisco.

Negli ultimi tempi si è particolarmente potenziata sia l’attività di riscossione sia, soprattutto, l’attività di accertamento attraverso le indagini bancarie e finanziarie, gli studi di settore ed il redditometro.

In particolare, per quanto riguarda gli studi di settore, la Corte di Cassazione ha più volte stabilito che gli elementi probatori a carico del contribuente devono essere specifici e concreti, senza il ricorso ad argomentazioni generiche.

Deve essere, ad esempio, dimostrato se e in che misura lo svolgimento di una attività di lavoro dipendente o l’esistenza di una malattia abbiano comportato una diminuzione dei ricavi o dei compensi.

L’obbligo di motivazione diventa canone aureo per gli accertamenti, che debbono tener conto anche delle osservazioni formulate dal contribuente.

Assumono, inoltre, rilievo, anche se contestate dall’Ufficio, le situazioni di crisi del settore e la circostanza che il contribuente si trovi nella fase iniziale dell’attività.

Al tempo stesso, il contribuente, soprattutto con il nuovo redditometro, dovrà dimostrare, anche tramite il nucleo familiare, che tutte le spese sopportate erano giustificate dalla congruità dei redditi dichiarati nell’anno 2009 e seguenti con una sostanziale inversione dell’onere della prova.

Infatti la Corte di Cassazione (sent. n. 7671/2012) ha precisato che il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza è assistito da fede privilegiata (art. 2700 c.c.) quanto ai fatti in esso descritti, dal che discende che per contestare tali fatti, è necessaria la proposizione della querela di falso, non essendo sufficiente la mera allegazione di circostanze di fatto o di generici elementi di prova di segno contrario alle risultanze del predetto documento.

Ora, se è giusto combattere l’evasione con strumenti fiscali incisivi ed invasivi, si deve, al tempo stesso, rispettare scrupolosamente la Costituzione per quanto riguarda il diritto di difesa (art. 24 Cost.) in un processo tributario che deve svolgersi nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale (art. 111 Cost.), anche per quanto riguarda l’apparenza.

Di conseguenza, in vista della prossima delega fiscale, si deve totalmente riformare il processo tributario che non deve più essere gestito ed organizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (che è una delle parti in causa), con giudici specializzati a tempo pieno con compensi dignitosi e senza alcun limite al diritto di difesa, nel senso che il contribuente deve poter utilizzare le testimonianze ed i giuramenti per contrastare gli aggressivi istituti giuridici del fisco.

Inoltre, la mediazione tributaria non deve essere causa di inammissibilità del ricorso, ma bisogna consentire al contribuente di poter conciliare anche in appello, logicamente riparametrando le sanzioni.

In definitiva, il processo tributario deve avere la stessa dignità processuale del processo civile, penale ed amministrativo, ed appunto per questo è auspicabile un preciso inserimento nella Carta costituzionale.

Questo porterebbe il nostro paese ad un livello europeo accettabile secondo gli standard in vigore in altri Stati, ridando, nel pieno rispetto delle regole, fiducia ai cittadini che tali devono sentirsi e non sudditi, sottoposti ad un fisco che appare debole con i forti e forte con i deboli.

Questo costituisce il nostro traguardo e non smetteremo di reclamare il diritto ad una giustizia fiscale equa, garantita dall’autonomia ed indipendenza dei suoi giudici, anche attraverso la costituzionalizzazione dei principi contenuti nello Statuto del contribuente, salutato come rimedio alla mala fiscalità e divenuto nel tempo e con il tempo un mero flatus vocis, svuotato del suo autentico contenuto e vilipeso costantemente da leggi emanate solo per battere cassa.

Questa la nostra mission e qui concludo, per affermare a voce alta e chiara, in tutte le sedi, che la CUGIT, Confederazione Unitaria Giudici Italiani Tributari, si batterà per la vittoria di questi elementari e fondamentali principi, che costituiscono il cardine di una società che voglia ritenersi civile.”

Cav. Franco Antonio Pinardi
Segretario Generale della Confederazione Unitaria Giudici Italiani Tributari C.U.G.I.T.

Scarica l’allegato della Tribuna Finanziaria TF 5/2013 – Il progetto di legge di riforma del processo tributario