Il nostro Statuto

Articolo 1: è costituita un’associazione denominata: “Confederazione Unitaria Giudici Italiani Tributari – (C.U.G.I.T.)”

Articolo 2: L’Associazione ha sede in Roma

Articolo 3: Scopi dell’Associazione
3.1 L’Associazione è indipendente, apartitica e non confessionale ed ha per scopo la tutela dei valori e del prestigio della Giustizia Tributaria, degli interessi dei Giudici Tributari e dei loro collaboratori e di tutti coloro che operano per realizzare una politica fiscale aderente ai principi Costituzionali.
3.2 L’Associazione non ha scopo di lucro e non distribuisce gli utili eventualmente conseguiti, i quali devono essere reinvestiti per potenziare l’attività istituzionale e assicurare l’autofinanziamento.
Articolo 4: Lo scopo sociale è realizzato attraverso il costante aggiornamento tecnico – scientifico e culturale degli associati, l’individuazione di temi di specializzazione, la promozione e l’attuazione di ogni iniziativa diretta allo studio, all’aggiornamento ed all’approfondimento delle materie che sono oggetto e alla base della formazione del Giudice Tributario. In particolare l’Associazione può:
a) Svolgere attività di studio e ricerca, acquisire e diffondere conoscenza nelle materie di competenza dei Giudici Tributari;
b) Promuovere e mantenere contatti con organi istituzionali, enti ed altre associazioni di categoria mediante delegati all’uopo scelti per diffondere iniziative e piattaforme inerenti lo status di Giudice Tributario e tutte le problematiche ad esso connesse;
c) Promuovere e realizzare iniziative editoriali con i mezzi più idonei;
d) Istituire corsi e scuole di formazione, di aggiornamento, di perfezionamento, di specializzazione e di preparazione all’esercizio della funzione di Giudice Tributario, avvalendosi di consulenti propri o esterni o convenzionandosi con università, enti pubblici e privati, questi ultimi, di chiara e provata capacità e serietà;
e) Promuovere, finanziare o patrocinare manifestazioni culturali nel campo delle materie di competenza dei Giudici Tributari, fornendo anche l’adeguato sostegno organizzativo e promozionale;
f) Istituire borse di studio e di ricerca nelle materie tributarie, economiche, aziendali e giuridiche eventualmente da assegnare a persone meritevoli secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
g) Compiere qualsiasi operazione, anche patrimoniale, ritenuta utile per il conseguimento dello scopo sociale.

L’associazione non può, in ogni modo, impegnare somme in investimenti senza aver prima indicato la fonte e la relativa copertura finanziaria.

Articolo 5: Associati
5.1 Gli associati sono: fondatori, ordinari, sostenitori, benemeriti
5.2 Sono soci fondatori coloro che hanno preso l’iniziativa di costituire l’Associazione, sottoscrivendo l’atto costitutivo.
Il socio fondatore è membro di diritto del Consiglio Nazionale, con diritto di voto e perde la sua qualifica di membro, per effetto di tre assenze consecutive alle adunanze di detto Consiglio che non siano giustificate da gravi motivi e o da inderogabili esigenze di servizio.
5.3 Possono essere soci ordinari i Giudici tributari che esercitino o abbiano esercitato effettivamente le funzioni presso le Commissioni Tributarie.
5.4 Possono essere soci sostenitori tutti coloro che per la frequenza alla associazione, o per aver contribuito finanziariamente o svolto attività in favore della stessa ne sostengono l’attività e lo scopo sociale.
5.5 Possono essere soci benemeriti coloro che per la loro personalità e attività contribuiscono alla valorizzazione culturale dell’associazione.
5.6 La domanda di ammissione all’associazione quale socio ordinario o sostenitore deve essere sottoscritta dal richiedente ed inviata alla Segreteria Nazionale anche attraverso l’Organo di base competente. Con la presentazione della domanda il richiedente si obbliga al pagamento delle quote sociali e dei servizi che di essa siamo comprensivi nonché all’osservanza dello statuto e dei regolamenti vigenti approvati dagli organi competenti.
5.7 La qualifica di socio ordinario e sostenitore si ottiene a seguito della accettazione della domanda di ammissione da parte della Giunta Esecutiva che la esamina alla prima adunanza utile.
5.8 La qualifica di socio benemerito si assume a seguito della nomina da parte del Presidente su parere favorevole del Consiglio Direttivo Nazionale.
5.9 Tutti i soci possono partecipare all’Assemblea con diritto di voto ad esclusione dei soci benemeriti.
Articolo 6: Decadenza, esclusione, rinuncia
6.1 La decadenza dall’associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo nazionale a maggioranza assoluta.
6.2 La qualità di socio si perde per: decesso, mancato pagamento della quota sociale Annuale e per indegnità o per dimissioni comunicate per iscritto.
6.3 Le quote sociali si devono versare entro il 31 Marzo dell’anno sociale. L’anno sociale coincide con l’anno solare.
6.4 Trascorsi trenta giorni dal termine ultimo previsto per il versamento della quota annuale, il socio moroso è considerato decaduto senza altre formalità.
6.5 Al socio decaduto non compete alcun diritto relativo la sua partecipazione all’associazione.
Articolo 7: Organi dell’Associazione sono:
L’Assemblea dei soci, Il Consiglio Direttivo Nazionale, Il Collegio dei Revisori Conti, La Giunta Esecutiva
7.1 Tutte le cariche sono onorarie salvo il rimborso delle spese che sarà deliberato dalla giunta esecutiva.
Articolo 8: Convocazione dell’assemblea ordinaria
8.1 L’assemblea ordinaria è convocata dal Presidente a mezzo pubblicazione di avviso su organo di stampa a diffusione nazionale 15 giorni prima della data dell’assemblea, ovvero con lettera semplice inviata ad ogni associato.
8.2 L’avviso deve contenere: data, ora, luogo dell’assemblea e l’ordine del giorno in prima e seconda convocazione, la seconda convocazione deve essere prevista per il giorno successivo.
8.3 L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associ aventi diritto al voto.
8.4 In seconda convocazione l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.
8.5 Gli iscritti possono farsi rappresentare da un delegato. Ciascun socio potrà rappresentare, anche ai fini del voto, fino ai un socio purché munito di regolare delega scritta. E’ ammesso il voto per corrispondenza purché con firma autenticata a sensi di legge.
8.6 L’Assemblea delibera sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, sulla nomina dei componenti del Collegio dei Revisori, su ogni questione sottoposta al suo esame dal Consiglio Direttivo, su ogni questione di carattere generale che interessi la categoria.
Articolo 9: Deliberazioni dell’assemblea
9.1 L’assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all’anno, o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 3\10 degli associati. L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione od, in sua assenza, dal vice presidente oppure in loro assenza da persona indicata dagli intervenuti.
9.2 Il Presidente provvede a nominare un segretario.
9.3 Le assemblee sono valide se i partecipanti risultano iscritti nel libro dei soci da almeno cinque giorni. Il libro dei soci deve essere depositato presso la segreteria nazionale e può essere consultato dagli iscritti.
9.4 La validità delle delibere si ottiene con il voto in prima convocazione e in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti.
Articolo 10: Assemblea Straordinaria:
10.1 L’assemblea straordinaria è convocata dal Presidente con le stesse modalità con le quali viene convocata l’assemblea ordinaria. L’assemblea straordinaria deve essere convocata per decidere sulla modifica dello statuto e sullo scioglimento dell’associazione. L’assemblea straordinaria deve essere altresì convocata per decidere sugli oggetti indicati da due terzi dei Componenti del Consiglio Direttivo.
10.2 L’assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di due terzi degli associati e in seconda convocazione con la presenza del 35% più uno degli associati. Le delibere sono valide con il voto favorevole a maggioranza assoluta dei presenti.
10.3 Gli iscritti possono farsi rappresentare da un delegato. Ciascun socio potrà rappresentare, anche ai fini del voto, fino ai un socio purché munito di regolare delega scritta. E’ ammesso il voto per corrispondenza purché con firma autenticata a sensi di legge.
Articolo 11: Il Consiglio Direttivo Nazionale
11.1 Il Consiglio Direttivo Nazionale è costituito da 31 Consiglieri eletti dall’assemblea ordinaria tra i soci ordinari. Restano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno con cadenza trimestrale su convocazione del Presidente della Giunta e delibera a maggioranza semplice:

Sono compiti del Direttivo nazionale:
a) predisporre le relazioni da presentare all’assemblea sull’attività svolta;
b) deliberare l’accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni, contribuzioni varie;
c) proporre all’approvazione dell’assemblea il regolamento interno e le eventuali modifiche dello statuto;
d) stabilire la data di convocazione delle assemblee;
e) dichiarare la decadenza degli associati e dei componenti della Giunta Esecutiva;
f) nominare i nuovi componenti della Giunta Esecutiva.
Articolo 12: La Giunta Esecutiva
12.1 La Giunta Esecutiva è composta da numero 7 membri
12.2 Nel corso della prima riunione la Giunta elegge al proprio interno: Il Presidente, due Vice Presidenti, Il Segretario Nazionale, Il Vice segretario Nazionale, Il Tesoriere
12.3 La Giunta per le materie di competenza che verranno di seguito specificate nomina un Segretario Generale anche tra persone estranee all’associazione
12.4 La Giunta ha il compito di attuare le delibere del Consiglio Direttivo Nazionale.
12.5 La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno tre membri. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dai presenti. In caso di parità prevale il voto espresso dal Presidente che vota per ultimo. Le riunioni e le relative delibere saranno riportate su un apposito verbale a cura del segretario, controfirmato dal Presidente. I membri della Giunta che saranno assenti per tre riunioni consecutive senza giustificato motivo saranno considerati dimissionari e verranno sostituiti dal primo dei non eletti così pure in caso di dimissioni, decesso e per i motivi previsti dall’articolo 6. Quando venisse a mancare la maggioranza dei membri della Giunta dovrà essere convocato, entro trenta giorni, il Direttivo Nazionale per la nomina di un nuovo Giunta. Questa sarà composto dai membri della giunta ancora degnamente in carica secondo il parere favorevole del Direttivo e dai nuovi membri nominati.
12.6 La Giunta è investita di ogni potere ordinario e straordinario sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi di cui all’art.3.
12.7 La giunta deve provvedere:
  1. alla predisposizione del rendiconto che sarà presentato alla deliberazione dell’assemblea accompagnato dalla relazione della giunta. Il rendiconto annuale dovrà comprendere:
    1. la situazione patrimoniale;
    2. il conto della gestione.
  2. alla predisposizione degli eventuali regolamenti interni ritenuti necessari;
  3. alla determinazione delle quote associative annue.
12.8 La Giunta delibera insindacabilmente sulle domande di ammissione dei soci.
Articolo 13: Il Presidente
13.1 Il presidente rappresenta legalmente l’associazione ed è legittimato ad agire in sede nazionale ed internazionale per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione.
13.2 I Vice Presidenti agiscono su delega del Presidente.
Articolo 14: Il Segretario Nazionale
14.1 Il Segretario Nazionale provvede alla individuazione delle linee generali di programmazione e pianificazione secondo gli orientamenti della Giunta con poteri di rappresentanza in ambito nazionale esecutiva.
14.2 Ha la responsabile supervisione della gestione amministrativa ed in particolare cura la tenuta della contabilità, mantenendo sempre aggiornati i libri sociali.
14.3 In caso di suo impedimento viene sostituito dal vice segretario.
Articolo 15: Il Segretario Generale
15.1 Il Segretario Generale è nominato dalla Giunta esecutiva a maggioranza dei due terzi dei componenti è può essere scelto anche tra persone estranee all’Associazione medesima.
15.2 Esercita le funzioni organizzative attribuitegli dalla Giunta anche avvalendosi di organizzazione propria.
15.3 Coordina le segreterie regionali e provinciali e può istituirne ed organizzarne di nuove previo parere preventivo, obbligatorio e vincolante della Giunta esecutiva.
15.4 Può tenere relazioni esterne anche internazionali previa autorizzazione della Giunta e con obbligo di riferire alla stessa.
15.5 L’incarico di Segretario Generale e onorario e non dà diritto ad alcun compenso per l’attività prestata salvo il rimborso delle spese sostenute sulla richiesta delle quali delibera la Giunta.

Eventuali controversie saranno sottoposte al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre membri, che giudicherà secondo equità senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

Articolo 16: Il Tesoriere
16.1 Il tesoriere è responsabile della gestione delle somme di pertinenza dell’Associazione da lui riscosse o affidategli;
16.2 è tenuto a presentare i conti ad ogni richiesta sia del Presidente che del Collegio dei Revisori dei Conti.
16.3 Provvede alla tenuta in regola del libro di cassa e degli altri documenti contabili inerenti a tutto il movimento di cassa. Le somme incassata dovranno essere versate presso un istituto di credito indicato dal Consiglio Direttivo Nazionale.
16.4 Il tesoriere non potrà in alcun caso ritirare somma alcuna dagli istituti bancari, come pure non potrà effettuare pagamenti senza il preventivo mandato del Presidente o di un Vice Presidente o del Segretario Nazionale. Il prelievo delle somme necessarie ai pagamenti avverrà con assegni di conto corrente bancario o conto corrente postale.
16.5 Il tesoriere è autorizzato a trattenere una somma stabilità dal direttivo per eventuali pagamenti urgenti.
Articolo 17: Revisori dei Conti
17.1 I Revisori dei Conti controllano la regolarità dei bilanci e dei libri contabili.
17.2 Richiamano il Consiglio Direttivo Nazionale qualora ravvisino irregolarità di ordine contabile.
Articolo 18: Scioglimento
18.1 In caso di scioglimento per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 19: Legge applicabile
19.1 Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice civile.

Hai domande?

Possono essere soci ordinari dell’associazione tutti i Giudici Tributari d’Italia che esercitino le funzioni presso le Commissioni Tributarie.

Possono essere soci sostenitori dell’associazione tutti coloro che per la frequenza alla associazione, o per aver contribuito finanziariamente o svolto attività in favore della stessa ne sostengono l’attività e lo scopo sociale.

La domanda di ammissione, corredata delle generalità, e della sottoscrizione dell’aspirante associato, deve essere inviata alla Segreteria Generale della C.U.G.I.T. in Via Antonio Kramer, 21 – 20129 Milano (MI); oppure via fax al numero 02/56804855; o via mail a info@cugit.it

Chiunque desideri ricevere maggiori informazioni può contattare il Segretario Generale Cav. Franco Antonio Pinardi al n. telefonico 02/48464213 – Fax. 02/56804855 – Cell. 335/6391544 oppure 366/2751144. La Segreteria Generale della C.U.G.I.T. è ubicata in Via Antonio Kramer, 21 – 20129 Milano (MI).

Sono sempre gradite notizie concernenti la situazione concreta di esercizio dell’attività nelle varie Commissioni Tributarie comprese quelle relative alle disfunzioni e carenze delle strutture, così come potranno essere inviati suggerimenti circa gli obiettivi da raggiungere, utilizzando il seguente numero di fax: 02/56804855.

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